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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/06/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 2655/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso congiunto cumulativo di separazione e divorzio ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato il 29/04/2025
Da: e , Parte_1 Parte_2 entrambi con l'avv. ZACCARIA ALBERTO e BOLZON MONICA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza del 27/05/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi nato ad [...] il Parte_1
07/10/1983 e nata ad [...] il [...], matrimonio contratto il Parte_2
01/10/2022 e trascritto al n. 6, Parte I, Ufficio 1, Anno 2022, del registro degli atti di matrimonio del
Comune di FONTE alle seguenti condizioni:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto.
2. Assegna l'abitazione famigliare sita in Fonte (TV), via Piovega n. 12, corredata della relativa mobilia alla sig.ra . Parte_2
3. Affida le figlie minori e congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1 Persona_2
secondo il regime dell'affido condiviso di cui alla legge n. 54/2006, con residenza presso l'abitazione materna.
4. I giorni di permanenza delle figlie presso ciascun genitore vengono regolamentati secondo lo schema che segue ed il piano genitoriale allegato al doc.8.
I genitori inoltre accompagneranno e andranno a riprendere le figlie a scuola ed alle attività extrascolastiche nei rispettivi periodi di convivenza.
Le parti concordano che, qualora i genitori per problemi lavorativi non possano accompagnare o riprendere le figlie a scuola e/o alle attività extrascolastiche, delegheranno a tali adempimenti una persona di fiducia (es. i nonni).
I genitori avranno altresì diritto di tenere con sé le figlie per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, (il cui periodo andrà comunicato entro il 31 maggio di ogni anno), nonché per una settimana durante le vacanze di Natale e tre giorni durante le vacanze di Pasqua secondo il criterio dell'alternanza rispetto all'anno precedente, curando che le figlie trascorrano la vigilia di Natale con un genitore ed giorno di Natale con l'altro secondo il criterio dell'alternanza rispetto all'anno precedente. Le altre festività: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, in base ai rispettivi periodi di convivenza.
Entrambi i genitori eserciteranno responsabilità separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per le figlie minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività sportive e ludiche nonché tutte le questioni di straordinaria amministrazione, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni delle figlie.
Inoltre, i signori e si impegneranno a mantenere un contegno di reciproco rispetto Pt_2 Parte_1
e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, fermo restando altresì il diritto di quest'ultime di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
5. Dispone, in ragione della sostanziale parità delle situazioni reddituali tra i coniugi nonché dei tempi di permanenza paritetici delle figlie presso ciascun genitore, che i coniugi provvedano alla modalità di mantenimento diretto nel momento in cui avranno le figlie con sé.
6. Dispone che le spese straordinarie per le figlie, come indicate nel Protocollo in uso al suintestato
Tribunale, compresa la mensa scolastica, vengano suddivise tra le parti nella misura del 50%.
Ciascuna parte corrisponderà a quella che ha sostenuto le suddette spese la propria quota a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui le spese sono state sostenute e previa esibizione, se richiesta, della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.
7. Dispone che l'assegno unico per le figlie venga percepito dalla sig.ra nella misura Parte_2
del 100% ed il sig. presta il proprio consenso all'accredito dello stesso nel conto Parte_1
corrente della moglie.
8. I sig.ri e prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di Pt_2 Parte_1 altri documenti equipollenti validi per l'espatrio, con l'inclusione delle figlie minori.
9. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere quanto al reciproco mantenimento.
10. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 27/05/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 2655/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso congiunto cumulativo di separazione e divorzio ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato il 29/04/2025
Da: e , Parte_1 Parte_2 entrambi con l'avv. ZACCARIA ALBERTO e BOLZON MONICA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza del 27/05/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi nato ad [...] il Parte_1
07/10/1983 e nata ad [...] il [...], matrimonio contratto il Parte_2
01/10/2022 e trascritto al n. 6, Parte I, Ufficio 1, Anno 2022, del registro degli atti di matrimonio del
Comune di FONTE alle seguenti condizioni:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto.
2. Assegna l'abitazione famigliare sita in Fonte (TV), via Piovega n. 12, corredata della relativa mobilia alla sig.ra . Parte_2
3. Affida le figlie minori e congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1 Persona_2
secondo il regime dell'affido condiviso di cui alla legge n. 54/2006, con residenza presso l'abitazione materna.
4. I giorni di permanenza delle figlie presso ciascun genitore vengono regolamentati secondo lo schema che segue ed il piano genitoriale allegato al doc.8.
I genitori inoltre accompagneranno e andranno a riprendere le figlie a scuola ed alle attività extrascolastiche nei rispettivi periodi di convivenza.
Le parti concordano che, qualora i genitori per problemi lavorativi non possano accompagnare o riprendere le figlie a scuola e/o alle attività extrascolastiche, delegheranno a tali adempimenti una persona di fiducia (es. i nonni).
I genitori avranno altresì diritto di tenere con sé le figlie per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, (il cui periodo andrà comunicato entro il 31 maggio di ogni anno), nonché per una settimana durante le vacanze di Natale e tre giorni durante le vacanze di Pasqua secondo il criterio dell'alternanza rispetto all'anno precedente, curando che le figlie trascorrano la vigilia di Natale con un genitore ed giorno di Natale con l'altro secondo il criterio dell'alternanza rispetto all'anno precedente. Le altre festività: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, in base ai rispettivi periodi di convivenza.
Entrambi i genitori eserciteranno responsabilità separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per le figlie minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività sportive e ludiche nonché tutte le questioni di straordinaria amministrazione, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni delle figlie.
Inoltre, i signori e si impegneranno a mantenere un contegno di reciproco rispetto Pt_2 Parte_1
e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, fermo restando altresì il diritto di quest'ultime di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
5. Dispone, in ragione della sostanziale parità delle situazioni reddituali tra i coniugi nonché dei tempi di permanenza paritetici delle figlie presso ciascun genitore, che i coniugi provvedano alla modalità di mantenimento diretto nel momento in cui avranno le figlie con sé.
6. Dispone che le spese straordinarie per le figlie, come indicate nel Protocollo in uso al suintestato
Tribunale, compresa la mensa scolastica, vengano suddivise tra le parti nella misura del 50%.
Ciascuna parte corrisponderà a quella che ha sostenuto le suddette spese la propria quota a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui le spese sono state sostenute e previa esibizione, se richiesta, della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.
7. Dispone che l'assegno unico per le figlie venga percepito dalla sig.ra nella misura Parte_2
del 100% ed il sig. presta il proprio consenso all'accredito dello stesso nel conto Parte_1
corrente della moglie.
8. I sig.ri e prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di Pt_2 Parte_1 altri documenti equipollenti validi per l'espatrio, con l'inclusione delle figlie minori.
9. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere quanto al reciproco mantenimento.
10. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 27/05/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca