Articolo 8 della Legge 20 febbraio 1958, n. 55
Articolo 7Articolo 9
Versione
1 marzo 1958
Art. 8.
I periodi di contribuzione figurativa indicati all'articolo precedente sono considerati utili anche ai fini del diritto alla pensione, nel caso di quegli assicurati che, anteriormente all'inizio del servizio militare, possano far valere almeno sei mesi di contribuzione effettiva nell'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti.
Entrata in vigore il 1 marzo 1958
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