Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/05/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1324/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1324/2022 con OGGETTO: Franchising promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARELLO DOME- Parte_1 P.IVA_1
NICO.
APPELLANTE contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(P.IVA , rappresentati e difesi dall'Avv. DI CARLO STE-
[...] P.IVA_2
FANO.
APPELLATI
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 388/2022 del Tribunale di Siena pubblicata il 09/05/2022.
1
In data 30 gennaio 2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per la parte appellante Parte_1
“Piaccia all'Onorevole Tribunale adito, accertati i fatti di cui in premessa, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, che tutte si impugnano e contestano per- ché infondate in fatto ed in diritto: - condannare, per i fatti di cui in premessa, I-
RESTORE di , con sede legale in via Don Giovanni Minzoni n. 13, Controparte_1
67051 – Avezzano (AQ), P. IVA n. Pec in per- P.IVA_2 Email_1 sona del legale rappresentante pro tempore, e nato ad [...]_1
(AQ) il 24.06.1984 e residente in [...], 67056 – Luco dei Marsi (AQ), c.f.
, a pagare alla con sede legale in via Brodo- CodiceFiscale_2 Parte_1 lini n. 32, 84091 – Battipaglia (SA), P. IVA n. in forza delle clausole con- P.IVA_1 trattuali di cui agli artt. 9, lett. d) e 15, lett. g) del contratto di affiliazione del
16.10.2018, la somma complessiva pari ad € 15.900,00 o la diversa somma che il Giu- dice riterrà di giustizia, anche ex art. 1226 c.c., oltre interessi dal dì del dovuto sino al giorno dell'effettivo ristoro, con espressa riserva di agire nelle opportune sedi per l'utilizzo improprio del marchio e per i derivanti danni;
- condannare, inoltre il conve- nuto al pagamento delle spese di lite, oltre spese generali al 15%, Cap ed IVA come per legge”. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da di- strarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario.”
Per la parte appellata e Controparte_1 Controparte_3
:
[...]
“IN VIA ASSOLUTAMENTE PRELIMINARE: 1)-dichiarare l'appello promosso dalla società “ avverso la Sentenza n. 388/2022, pubblicata il 9 maggio Parte_1
2022, emessa dal Tribunale Ordinario di Siena, inammissibile ai sensi e per gli effetti di cui 348 bis e ter c.p.c.;
NEL MERITO 2)- rigettare l'appello come proposto dalla società “ Parte_1 avverso la Sentenza n. 388/2022, pubblicata il 9 maggio 2022, emessa dal Tribunale
Ordinario di Siena, con annesso rigetto della richiesta preliminare di sospensione
2 dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della Sentenza impugnata, nonché della richie- sta di revoca dell'Ordinanza istruttoria emessa dal Giudice di prime cure datata
3.6.2021, in quanto le richieste e le conclusioni sono destituite di fondamento fattuale e giuridico, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la Sentenza
n. 388/2022, pubblicata il 9 maggio 2022, emessa dal Tribunale Ordinario di Siena;
Sempre con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio in favore dell'avv. Stefano DI CARLO dichiaratosi antistatario.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. on citazione notificata nel novembre 2020 conveniva davan- Parte_1 ti al Tribunale di Siena anche quale titolare della impresa indi- Controparte_1 viduale “I RESTORE DI CAPPELLETTI MARIO”, esponendo:
- che il 16 ottobre 2018 aveva sottoscritto con la società attrice, Controparte_1 concessionaria del marchio “ ” ed attiva nel settore della riparazione e commer- Parte_1 cializzazione di prodotti di telefonia ed informatica, un contratto di affiliazione, con sca- denza il 16.10.2021;
- che il convenuto in pendenza del contratto contravveniva al divieto di acquistare e vendere prodotti non autorizzati dall'affiliante, come contestato con missiva del 27 aprile
2020 e successivamente alla cessazione del rapporto aveva continuato ad operare nel settore della riparazione e commercializzazione di prodotti di telefonia ed informatica, mantenendosi altresì nella zona originariamente convenuta con l'affiliante, in violazione di quanto previsto dall'art. 15 del contratto di affiliazione.
Parte attrice chiedeva la condanna del convenuto al pagamento di complessivi €
15.900,00: € 5.000,00 a titolo di penale per aver inserito nel punto vendita, senza la prevista autorizzazione dell'affiliante, prodotti e/o servizi non acquisiti sulla piattaforma dell'affiliante o delle aziende partner (ex art. 9, lett. d, contratto di affiliazione); €
900,00 a titolo di royalties per tre mesi di durata del contratto da aprile alla comunica- zione di risoluzione di luglio;
€ 10.000,00 a titolo di penale per aver violato l'obbligo di
3 non svolgere per 12 mesi successivi alla cessazione alcuna attività in concorrenza con l'affiliante.
Si costituiva in giudizio opponendosi alla domanda ed in Controparte_1 particolare rilevando ed eccependo:
- che nel contratto di affiliazione ichiarava di avere “importan- Parte_2 ti accordi commerciali con aziende fornitrici e prestatori di servizi” e nel sito web erano presenti i marchi di importanti aziende, tra le quali AP, Samsung ed altre;
- che non era stata svolta l'attività formativa prevista in contratto;
- che in data 15 aprile 2020 tramite l'apposita piattaforma aveva ordinato del mate- riale compatibile con prodotti IPhone ed erano poi recapitati pezzi con logo e scritte del- la AP, che erano poi sequestrati della Guardia di Finanza perché contraffatti;
- di aver quindi comunicato già in data 22 aprile 2020 la risoluzione per grave ina- dempimento.
Parte convenuta chiedeva il rigetto delle domande attrici e, in via riconvenzionale, la dichiarazione di risoluzione del contratto di affiliazione, con restituzione degli importi corrisposti e risarcimento del danno.
Istruita la causa con documenti, il Tribunale di Siena con sentenza n. 388/2022 pubblicata il 09/05/2022 così statuiva:
“Rigetta la domanda attrice per quanto in motivazione;
- Accoglie la domanda riconvenzionale proposta e per l'effetto accertato il grave inadempimento dell'attrice, come sopra motivato, dichiara risolto il contratto intercor- so con condanna dell'attrice alla restituzione della somma di €. 12.078,80, a suo tempo versata dalla convenuta, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
- Rigetta la domanda risarcitoria avanzata dalla convenuta perché non provata, ut supra motivato
- visto l'art. 91 c.p.c. condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite liquidate in complessivi €. 3.235,00 per onorari ex D.M. 37718 oltre rimborso forfettario del 15% IVA e CAP come per legge”.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
4 “Prima di entrare nel merito del contenzioso va rilevato che le parti si fanno reci- proche contestazioni di inadempimento chiedendo la parte attrice il pagamento delle penali contrattualmente previste, mentre la parte convenuta chiede la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno. […]
Orbene la convenuta nel proporre domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto ha lamentato come inadempimento il mancato svolgimento di detto corsi di formazione che era precipuo onere della parte attrice dimostrare di aver tenuto, come era suo precipuo onere probatorio dimostrare, quantomeno, o di avere un contratto di partnership con la AP (dato che dagli accertamenti della Guardia di Finanza tale circostanza non solo non emerge ma anzi viene smentita) per la fornitura di pezzi di ri- cambio ed assistenza, ovvero che detta società non rientrava fra le fornitrici affiliate con cui l'attrice aveva concluso importanti accordi commerciali per prodotti e accessori high tech, pezzi di ricambio etc.
Peraltro il cap. 3 di parte attrice di cui alla seconda memoria istruttoria che espressamente recita “esser vero che Lei, dal 5.11.2018 all'11.11.2018, forniva assistenza tecnica al Sig. affinché lo stesso potesse effettuare, in Avezzano, il corso di CP_4 formazione, per conto del franchising , al Sig. è volto Parte_1 Controparte_1 solo a dimostrare la preparazione ed il supporto tecnico del soggetto che avrebbe dovu- to svolgere il corso di formazione, ma non lo svolgimento di detto corso di formazione, conseguentemente ai fini probatori irrilevante e non ammissibile.
Resta pertanto indimostrata la circostanza di aver eseguito i corsi di formazione dovuti per contratto, a ciò si aggiunga che sempre dalla documentazione depositata dalla parte attrice (con particolare riferimento alla relazione allegata sub 7 alle secon- de memorie di parte attrice) non è dato comprendere se l'attrice fornisse o meno ri- cambi originali, anzi sembrerebbe proprio di no, circostanza questa ulteriormente suf- fragata dagli accertamenti della Guardia di Finanza che, con informazioni prese diret- tamente con la AP Italia s.r.l. sede di Milano, hanno verificato che la Parte_1 non era fra gli affiliati autorizzati.
Peraltro va anche evidenziato che il convenuto nel contestare la validità, utilizza- bilità e legittimità di acquisizione della documentazione prodotta ex adverso sub doc. 9
5 e 10 alla seconda memoria istruttoria non ha negato la circostanza che il convenuto
(seppur come persona fisica) abbia acquistato da altri fornitori (non autorizzati dall'attrice) i materiali riportati dalle fatture o contestati dall'attrice (dovendosi per- tanto ritenere circostanze non contestate ex art. 115 c.p.c.), ma si è limitato a depositare uno scambio di messaggi whatsapp in cui il legale rappresentante dell'attrice chiedeva se il convenuto fosse disposto a pagare una royalties di 200,00 euro per poter acqui- stare da chiunque volesse, senza poi dare alcuna prova sull'effettivo raggiunto accordo sul punto tra le parti.
Fermo restando, quindi, che dalle difese svolte dalle parti e dalla documentazione depositata in atti emerge pacificamente che vi siano stati inadempimenti contrattuali posti in essere da entrambe le parti deve però rilevarsi come quelli posti in essere dall'attrice siano decisamente più gravi e tali da giustificare la richiesta di risoluzione contrattuale avanzata, già in via stragiudiziale dalla parte convenute e reiterata nella domanda riconvenzionale svolta.
Non può sfuggire, infatti, che a fronte di un'attività di impresa iniziata ed avviata esclusivamente in vista del franchising, che sarebbe stato da lì a poco sottoscritto, la formazione, il “know-how” e le garanzie sui rapporti con le fornitrici ed i materiali da acquistare per le riparazioni e la rivendita vantati dall'affiliante siano di fondamentale importanza ai fini della determinazione dell'affiliato di sottoscrivere il contratto de quo. L'attrice non ha dato prova di aver adempiuto, anzi dalla documentazione versata in atti e dalle difese svolte emerge l'esatto contrario con ciò solo dovendo trovare acco- glimento la domanda riconvenzionale di risoluzione contrattuale con richiesta La riso- luzione del contratto caduca qualsiasi accordo intercorso ivi comprese eventuali clau- sole penali, pertanto la domanda attrice deve essere rigettata e respinta. […] conseguentemente dovendosi dichiarare la risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell'attrice, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, va condannata la alla restituzione della somma di €. 12.078,80 a suo Parte_1 tempo versata quale prezzo del franchising oggi risolto con la presente sentenza.
6 Mentre la domanda risarcitoria, in assenza della prova anche solo indiziaria del danno lamentato e subito deve essere integralmente rigettata e respinta perché non provata nell'an ancor prima che nel quantum”.
L'appello.
2. Proponeva appello ritenendo la sentenza gravata errata e in- Parte_1 giusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) fraintendimento dei fatti di causa, delle prove documentali e delle richieste di prova orale:
2) motivazioni contraddittorie;
3) mancata valutazione delle argomentazioni e delle prove portate da parte attrice.
Per tali ragioni veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della
contro
- parte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_5
, che contestavano le censure mosse da parte appellante nei confronti della sen-
[...] tenza impugnata, della quale chiedevano la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 30 gennaio 2025, sulle conclusio- ni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appello è parzialmente fondato.
3. I tre motivi di appello (“1) fraintendimento dei fatti di causa, delle prove docu- mentali e delle richieste di prova orale;
2) motivazioni contraddittorie;
3) mancata va- lutazioni delle argomentazioni e delle prove portate da parte attrice”) possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi.
In sintesi parte appellante deduce: “se effettivamente l'affiliante non avesse svolto i corsi di formazione, parte convenuta, certamente, non avrebbe fatto trascorrere quasi tre anni (a fronte del contratto di affiliazione sottoscritto il 16.10.2018, la mancata ese- cuzione dei corsi di formazione veniva lamentata per la prima volta solo nella compar-
7 sa di costituzione e risposta del 5 febbraio 2021) senza mai lamentare alcunché in meri- to alla mancata formazione e, sicuramente, avrebbe fatto riferimento a tale mancanza nelle due comunicazione sopra richiamate (all.ti n. 8 e n. 12 del fascicolo di contropar- te). A ciò si deve aggiungere che, a differenza di quanto affermato dal G.O.T., parte at- trice si era, comunque, preposta di dare prova in merito al regolare svolgimento dei corsi di formazione, articolando il seguente capitolo di prova: “esser vero che Lei, dal
5.11.2018 all'11.11.2018, forniva assistenza tecnica al Sig. affinché lo stesso CP_4
[.. potesse effettuare, in Avezzano, il corso di formazione, per conto del franchising al Sig. (si veda capitolo di prova n. 3, memorie 183 , Parte_2 Controparte_1 com. 6 n. 2 cpc) […] Nel contratto di affiliazione si limita a garantire ai Parte_1 propri affiliati “… importanti accordi commerciali con aziende fornitrici …” e non
[..
“partnership con la AP” o altre specifiche aziende. Inoltre, non vi è dubbio che non era obbligata a fornire ricambi originali ma solo compatibili. […] Parte_2 prima il G.O.T. afferma che non è dato sapere se i ricambi forniti siano o meno origina- li, poi, passando attraverso un “anzi sembrerebbe proprio di no”, dichiara parte attrice inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto di affiliazione proprio perché i ricambi forniti da quest'ultima non erano originali […] tantomeno possono es- sere condivise le argomentazioni del G.O.T., secondo cui gli inadempimenti “… posti in essere dall'attrice siano decisamente più gravi e tali da giustificare la richiesta di riso- luzione contrattuale …” (si veda pag. n. 8 della sentenza impugnata). […] non essendo in discussione che la per quasi tre anni abbia fruito del franchising e Parte_3 dei servizi dallo stesso offerti (arredamenti, assistenza tecnica, ricambi, pubblicità a li- vello nazionale, etc), non è pensabile che la stessa abbia diritto alla restituzione dell'intera somma corrisposta per affiliarsi, come se il contratto di affiliazione non fos- se mai esistito e non avesse spiegato alcun effetto tra le parti. Sfugge forse al Giudice di primo grado che il contratto oggetto di causa è indiscutibilmente un contratto ad ese- cuzione continuata e, pertanto, ammesso e non concesso che vi sia stato un inadempi- mento da parte dell'affiliante, anche in questa denegata ipotesi, ex art. 1458 c.c.,
l'effetto della risoluzione non si estenderebbe alle prestazioni già eseguite […] già prima del 22.04.20, il legale rappresentante della Dott. Parte_1 Persona_1
8 [.. contestava comportamenti sleali, gravemente lesivi degli interessi del franchising al sig. quale titolare del punto vendita di Parte_2 Controparte_1 Parte_1
, come dimostrato dalla perizia telefonica in atti, riguardante una Controparte_1 conversazione telefonica del 14 aprile 2020 intercorsa tra il Dott. e il sig. Persona_1
[…] Il verbale di sequestro in discussione (all. n. 10 del fascicolo di Controparte_1 primo grado di controparte) attestava ed attesta semplicemente che della merce era stata sequestrata presso il punto vendita di . L'effettiva Parte_1 Controparte_1 provenienza della merce sequestrata, di fatto, non veniva in alcun mo-do provata, né tantomeno veniva dimostrato che la avesse fornito ricambi contraffatti. […] Parte_1
con il contratto d'affiliazione, non aveva garantito alcuna partnership Parte_1 con la AP o con altri specifici marchi e non si era obbligata a fornire ricambi origi- nali ma solo compatibili”.
I motivi sono solo parzialmente fondati.
3.1. In generale “nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche deve procedersi a un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la con- seguenza che, qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione”
(vedi Cass. 08/07/2024, n.18485; Cass. 24/05/2024, n.14552: “la valutazione della col- pa dell'inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusiva- mente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e per- ciò dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte”; Cass. 12/02/2020,
n.3455).
3.2. In effetti l'inadempimento agli obblighi di iniziale formazione non era stato oggetto di contestazione nell'ambito della missiva del 22 aprile 2020 con la quale era stata lamentata invece la “reiterata consegna di Materiale/Merce non idonea alla ven-
9 dita ed al commercio”; inoltre il contratto di affiliazione commerciale di durata triennale ad aprile 2020 aveva avuto già esecuzione per un anno e mezzo;
in ogni caso è corretta la valutazione del Tribunale in ordine al fatto che a fronte dell'allegazione dell'inadempimento a tale specifico obbligo formativo, espressamente previsto in con- tratto (vedi art.
7.2 ed allegato A2), era onere della società affiliante di fornire la prova di aver in effetti eseguito la prestazione pattuita e a tal fine la deduzione di un capitolo di prova nel quale il teste era chiamato a confermare solo di aver svolto “assistenza tecni- ca” affinché altro soggetto “potesse effettuare” il corso di formazione era di per sé inido- neo ed insufficiente ai fini dell'assolvimento del relativo onere. In sostanza la ritardata deduzione della mancata iniziale formazione può assumere un rilievo ai fini della valuta- zione dell'importanza dell'inadempimento ma non lo esclude.
Risulta poi comunque grave la commercializzazione tramite la piattaforma dell'affiliante di pezzi di ricambio con marchio contraffatto.
Infatti, pur non essendovi nel contratto di affiliazione un impegno per la fornitura di pezzi di ricambio originali ed indipendentemente dall'ingannevole inserimento del simbolo AP sul sito dell'azienda, in ogni caso la circostanza che tramite la CP_6 ma dell'affiliante fosse distribuita merce con marchio contraffatto costituisce inadempi- mento di importanza sufficiente ex 1458 c.c. e, unitamente all'omesso obbligo formativo iniziale, maggiormente rilevante e prevalente rispetto all'altra condotta dedotta dalla controparte (acquisti in violazione dell'esclusiva contrattuale).
Contrariamente a quanto dedotto all'appellante risulta provata la corrispondenza tra la merce sequestrata dalla Guardia di Finanza e quella acquistata dall'affiliato
[...] tramite la piattaforma di attesa la piena congruenza tra i CP_1 Parte_1 beni descritti nella la fattura di acquisto e quelli del verbale di sequestro (vedi doc. 7, doc. 10); anche dalla successiva sentenza del Tribunale di Avezzano depositata da parte appellante emerge la oggettiva contraffazione della merce, essendo l'assoluzione dell'allora legale rappresentate di dai delitti di cui agli Persona_1 Parte_1 artt. 474 e 648 c.p. “perché il fatto non costituisce reato” motivata appunto sull'elemento soggettivo, ovvero dalla ritenuta mancata consapevolezza della (oggettivamente sussi- stente) contraffazione da parte del fornitore selezionato: la società maltese Earth Tra-
[...]
[...] [
(pure “ rappresentata da soggetto gravato da numerosi precedenti di polizia CP_7 per contraffazione e ricettazione”, secondo riferito dall'agente della Guardia di Finanza escusso come teste).
Non è poi dato di comprendere, concretamente, quali sarebbero le condotte scor- rette dell'affiliato che sono state oggetto del colloquio del 20 aprile 2020 tra il CP_3
[. ed il sul punto parte appellante svolge deduzioni del tutto generiche. Per_1
La decisione del Tribunale di ritenere risolto il contratto di affiliazione per inadem- pimento della merita quindi conferma. Parte_1
3.3. È invece fondato il rilievo di parte appellante relativo alle conseguenze della ri- soluzione: il contratto di affiliazione sottoscritto il 16 ottobre 2018 era un contratto ad esecuzione continuata o periodica, con durata triennale e ha avuto concreta ed effettiva esecuzione almeno sino al 20 aprile 2020, 18 mesi complessivi, corrispondenti alla metà del periodo previsto.
Trova quindi applicazione la regola dell'art. 1458 c.c. di limitazione dell'effetto re- troattivo della pronunzia di risoluzione e conseguentemente l'obbligo restitutorio della somma inizialmente versata dall'affiliato con riferimento a tutta la durata triennale do- veva essere limitata alla metà, considerando il periodo di 18 mesi per il quale le presta- zioni avevano avuto comunque esecuzione.
In parziale riforma della sentenza impugnata la condanna di deve Parte_1 essere rideterminata nel minor importo di € 6.039,40 (50% di €. 12.078,80), oltre inte- ressi legali dalla domanda al saldo.
4. “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugna- ta, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito te- nendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (ve- di tra le altre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890; Cassazione civile sez. II -
03/09/2021, n. 23877).
Le spese dei due gradi di giudizio, considerata la parziale soccombenza reciproca, la particolarità della vicenda quale in precedenza esposta possono compensarsi nella misu-
11 ra della metà. La residua metà delle spese di parte appellata deve porsi a carico di parte appellante e si liquida, per tale frazione, per il primo grado in € 1.617,50 (metà dell'importo già liquidato in primo grado) e per il presente giudizio di appello in €
1.983,00 (fase di studio € 1.134,00; fase introduttiva € 921,00; fase decisionale €
1.911,00; totale € 3.966,00; riduzione del 50% ), oltre 15% rimborso forfetario spese ge- nerali, esborsi, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiara- tosi antistatario
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di e di
[...] Controparte_1 Controparte_5 avverso la sentenza n. 388/2022 del Tribunale di Siena pubblicata il 09/05/2022, così provvede:
IN PARZIALE RIFORMA della sentenza impugnata
1) ridetermina la condanna di nel minor importo di € 6.039,40, Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) dichiara parzialmente compensate le spese dei due gradi di giudizio;
condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata la residua metà delle spese che liquida, per tale frazione, per il primo grado in € 1.617,50 e per il presente giudizio di appello in €
1.983,00, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per leg- ge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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