Cass. civ., sez. III, sentenza 11/04/2001, n. 5404
CASS
Sentenza 11 aprile 2001

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Il ricorrente per cassazione il quale deduca l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una decisiva risultanza processuale ha l'onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima, dato che per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 11/04/2001, n. 5404
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5404
    Data del deposito : 11 aprile 2001

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