Sentenza 11 aprile 2001
Massime • 1
Il ricorrente per cassazione il quale deduca l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una decisiva risultanza processuale ha l'onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima, dato che per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/04/2001, n. 5404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5404 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IO VA, elettivamente domiciliato in Roma, via Muzio Clementi n. 68, presso l'avv. Tommaso Palermo, difeso dall'avv. Lazzarino Fini, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN RA, elettivamente domiciliata in Roma, via di Pietralata n. 320/D/4, presso l'avv. Gigliola Mazza, difesa dall'avv. Luigi Jannarelli, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, sezione specializzata agraria, n. 818/98 dell'8 luglio - 22 settembre 1998 (R.G. 524/97).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 dicembre 1991 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, che ha concluso chiedendo, in via principale la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in via subordinata il suo rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 15 febbraio 1990 AN RA chiedeva che il tribunale di Foggia, sezione specializzata agraria, previa determinazione dell'indennizzo di legge, condannasse IO VA, mezzadro di un fondo di proprietà di essa ricorrente, esteso circa sei ettari, in agro di S. Giovanni Rotondo, al rilascio del fondo stesso a seguito dell'esercizio, da parte di essa istante del diritto di ripresa di cui all'art. 42 della l. 3 maggio 1982, n. 203. Costituitosi in giudizio il IO resisteva alla avversa pretesa, facendo presente che in epoca anteriore alla disdetta intimatagli dalla AN (con raccomandata 28 aprile 1997) esso istante aveva comunicato, in data 29 settembre 1986 la richiesta di conversione dell'originario rapporto di mezzadria in affitto, circostanza questa che impediva l'esercizio del diritto di ripresa.
In ogni caso il convenuto negava che la AN e i suoi figli, indicati come collaboratori nella conduzione dei loro fondi, potessero qualificarsi coltivatori diretti e in via subordinata, in caso di accoglimento della avversa pretesa, chiedeva la condanna della attrice al pagamento degli indennizzi di legge per effetto di miglioramenti apportati al fondo, miglioramenti eseguiti a propria cure e spese su richiesta della concedente.
Svoltasi l'istruttoria del caso l'adita sezione con sentenza 15 maggio - 11 luglio 1997 condannava il IO al rilascio del fondo nella disponibilità della AN determinando in lire 12.215.000 l'indennizzo ex art. 43, della l. 3 maggio 1982, n. 203 e in lire 3.000.000 quello per miglioramenti ai sensi dell'art. 17 della stessa legge n. 203 del 1982.
Gravata tale pronunzia dalla AN la Corte di appello di Bari, sezione specializzata agraria, con sentenza 8 luglio - 22 settembre 1998 accoglieva la proposta impugnazione e, per l'effetto, rigettava la domanda del IO, sia sotto il profilo di cui all'art. 17 della l. 3 maggio 1982, n. 203 (atteso che non era stata raggiunta la prova di alcuna opera che aveva accresciuto in modo durevole la produttività del fondo, essendosi il mezzadro limitato allo "spietramento" del fondo stesso, che rientra nella ordinarietà del coltivazione) sia sotto quello di cui all'art. 43 della stessa legge (atteso che in caso di mezzadria l'indennizzo di cui alla ricordata disposizione doveva essere ragguagliato alle ultime quote di annuali di riparto percepite dal mezzadro e nella specie era pacifico che dal 1990 il IO non aveva effettuato alcuna rendicontazione ed era, pertanto, impossibile procedere ad alcun riparto). Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso, affidato a due motivi, IO VA, resiste, con controricorso, AN RA.
Le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come accennato in parte espositiva i giudici del merito, accolta la domanda ex art. 4, della l. 3 maggio 1982, n. 203, proposta dalla concedente MA RA contro il mezzadro IO VA, condannando quest'ultimo al rilascio del fondo oggetto di controversia, hanno rigettato le domande proposte dal IO dirette a conseguire le indennità previste dagli articoli 17 e 43 della stessa legge n. 203 del 1982, rispettivamente per miglioramenti apportati al fondo nel corso del contratto, e per l'anticipata risoluzione del rapporto in partes.
2. Con il primo motivo il ricorrente IO, denunziando "violazione o falsa applicazione all'art. 17, 13 maggio 1982, n. 203, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.", osserva - da una parte - che in sede di appello esso concludente aveva insistito "perché venisse riconosciuto il proprio diritto ex art. 17 legge n. 203 del 1982, non soltanto per le opere annuali di miglioramento del fondo [su cui ha limitato la propria indagine la Corte di appello] ma anche per la messa a coltura, con il consenso della AN, di ben cinque ettari di terreno che prima avevano destinazione di pascolo", dall'altro, che erroneamente e in violazione dell'art. 17, legge n. 203 del 1982, i giudici del merito hanno escluso che lo spietramento annuale del fondo costituisse miglioramento indennizzabile.
3. Il motivo non può trovare accoglimento.
3.1. Come pacifico in causa il IO, nel corso del giudizio di primo grado aveva chiesto un indennizzo per opere di miglioramento fondiario per avere esso concludente - tra l'altro - messo a coltura cinque ettari di terreno che prima avevano destinazione a pascolo. Tale capo della domanda è stato disatteso dai primi giudici, avendo gli stessi accertato - in linea di fatto - che l'innovazione si era risolta in un vantaggio per il mezzadro e in pregiudizio per il concedente.
Certo quanto sopra è pacifico in causa che nel costituirsi in giudizio, in grado di appello, il IO ha resistito al gravame proposto da controparte (chiedendone il rigetto) ma non ha spiegato appello incidentale per il riconoscimento di alcuna somma per avere messo a coltura cinque ettari di terreno già destinati a pascolo: è palese, pertanto, che correttamente i giudici di appello non si sono pronunziati sulla questione specifica, coperta da giudicato.
3.2. In merito, ancora, agli "spietramenti" "di anno in anno" effettuati dal IO, i giudici del merito hanno ritenuto che gli stessi non dessero diritto ad alcun indennizzo, in favore del IO, trattandosi di "una pratica annuale rientrante nell'ordinarietà della coltivazione".
Il ricorrente censura tale capo, della pronunzia gravata, osservando:
- la motivazione della corte di appello contraddice un punto fermo processuale scaturito da una prova testimoniale e da una CTU, sicuramente favorevole al IO;
- non si tratta di coltivazione ordinaria come sostiene la corte di appello, ma di lavori conseguenti alla messa a coltura di terreni in origine a pascolo;
- le argomentazioni poste a sostegno del rigetto di tale indennizzo non hanno fondamento, mancano di supporto fattuale e giuridico, sono contraddittorie e si traducono in una disinvolta disapplicazione dell'art. 17 della legge n. 203 del 1982. Nessuna delle trascritte osservazioni coglie nel segno. Quanto, in primis, alle risultanze delle prova testimoniale si osserva - a prescindere da ogni altra considerazione - che i giudici del merito lungi dal negare, in contrasto con quanto riferito dai testi, che il IO abbia, annualmente, eseguito l'attività di spietramento di cui si discute, si è limitato ad esprimere una valutazione giuridica e, in particolare, che detta attività non integrava opera di miglioramento indennizzabile.
Irrilevante, ancora, è il rilievo che le conclusioni del CTU [neppure trascritte in ricorso] siano "favorevoli" all'attuale ricorrente.
A prescindere dal considerare che la funzione del consulente tecnico d'ufficio è quella di lumeggiare, con l'esame dei dati speciliastici in atti, la questione dibattuta affinché il giudice possa trarne elementi chiarificatori ai fini della decisione (cfr. Cass., 15 settembre 1997, n. 9175) e non - come implicitamente ritenuto dal ricorrente - di decidere la controversia, si osserva che nella specie i giudici del merito hanno ritenuto che lo spietramento "è una pratica annuale rientrante nell'ordinarietà della coltivazione" [e, quindi, tale da non dare diritto ad indennizzo] proprio sulla base degli accertamenti, tecnici, compiuti dal consulente. Non solo il riferimento ai terreni "trasformati" non è pertinente, al fine del decidere, ma l'accertamento compiuto dai giudici del merito, circa l'ordinarietà della coltivazione nell'attività di spietramento di cui si discute integra, comunque, un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità.
Quanto, infine, all'assunto che la conclusione fatta propria dai giudici del merito sarebbe priva di fondamento, mancando di supporto fattuale e giuridico, e sarebbe - altresì - contraddittoria, traducendosi in una disinvolta disapplicazione dell'art. 17 della legge n. 203 del 1982, si è palesemente a fronte a una deduzione inammissibile per la sua estrema genericità (cfr., al riguardo, art. 366, n. 4 c.p.c.). I giudici del merito, in particolare, hanno ampiamente illustrato - alle pagine 5 e 6 della propria pronunzia - le ragioni, di fatto (riferendo il contenuto delle deposizioni raccolte in atti e degli altri accertamenti compiuti) e di diritto (il fatto produttivo di miglioramento a norma dell'art. 17 della legge n. 203 del 1982 è un incremento qualitativo del fondo tale da accrescerne in modo durevole la produttività e la capacità di reddito, assente nella specie) invocate a fondamento della raggiunta conclusione. Tali ragioni non sono in alcun modo censurate dal ricorrente, se non con espressioni di stile e, pertanto, inammissibilmente.
4. Con il secondo motivo il ricorrente denunziando "violazione e falsa applicazione deil'art. 43, l. 3 maggio 1982, n. 203, nonché dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c." lamenta che i giudici del merito abbiano rigettato la domanda volta a conseguire l'indennizzo di cui al ricordato art. 43, legge n. 203 del 1982 per l'anticipata risoluzione del contratto inter partes.
Si osserva che i giudici di appello hanno rigettato il capo di domanda in questione non essendo provata, ne', in qualche modo, quantificabile nel quantum, la misura dell'indennizzo preteso non potendosi procedere ad alcun riparto per mancata rendicontazione da parte del IO.
"La corte di appello - deduce il ricorrente - ha superato con disinvoltura la circostanza che il IO aveva presentato annualmente la rendicontazione alla AN, senza subire contestazioni".
"Esiste agli atti - prosegue il ricorrente - la relativa documentazione contenuta in numerose raccomandate AA.RR prodotta ed acquisita. Proprio sul rendiconto relativo all'anno 1994/1995 il tribunale aveva fondato la determinazione dell'indennizzo.
5. La censura è inammissibile.
Al riguardo, si osserva, infatti, in una con una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che il ricorso per cassazione - in ragione del principio di cosiddetta autosufficienza dello stesso - deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere - particolarmente nel caso in cui si tratti di interpretare il contenuto di una scrittura di parte - a fonti estranee allo stesso ricorso e quindì ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass., 13 settembre 1999, n. 9734). Il ricorrente per cassazione - pertanto il quale deduca l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una decisiva risultanza processuale ha l'onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima, dato che per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass., 13 maggio 1999, n. 4754). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie il ricorrente pur denunziando che "esiste agli atti la relativa documentazione contenuta in numerose raccomandate AA.RR., prodotta e acquisita" relativa ai rendiconti dell'attività, documentazione non esaminata dai giudici del merito, ha omesso, sia di indicare gli estremi di dette numerose raccomandate, sia di trascriverne il contenuto ai fini che ora interessano, quanto - cioè - alle modalità con cui lo stesso IO ha reso i conti colonici, così non ponendo questa Corte nelle condizioni di apprezzare la rilevanza e pertinenza ai fini del decidere di quei documenti che il ricorrente assume erroneamente non valutati o malamente valutati dai giudici del merito.
Anche a prescindere da quanto precede si osserva che giusta la testuale previsione di cui all'art. 43, l. 3 maggio 1982, n. 203, in caso di risoluzione incolpevole di contratti di mezzadria - quale quello ora oggetto di controversia - l'indennizzo spettante al mezzadro "non può superare l'ammontare delle ultime cinque quote annuali di riparto percepito dal mezzadro ... ne' può essere inferiore all'ammontare delle quote di riparto relative alle annualità contrattualmente residue, purché non superiori a cinque". È palese, pertanto, che in una tale evenienza è onere della parte che richiede l'attribuzione dell'indennizzo in questione dimostrare quale sia stato l'ammontare delle ultime cinque quote annuali di riparto percepito, senza che al riguardo, tale carenza di prova possa essere sopperita da calcoli ipotetici rimessi alla valutazione di un tecnico.
Anche a prescindere da quanto precede si osserva comunque come puntualmente invocato dalla controricorrente che era onere, altresì, del ricorrente dimostrare quale sarebbe stata la residua durata della mezzadria, ove la concedente non avesse invocato il diritto di ripresa, tenuto presente che trattandosi, nella specie, di contratto di mezzadria non convertito in affitto [la conversione in affitto, dedotta in sede di costituzione in giudizio in primo grado, non risulta dimostrata ne' giudizialmente accertata] lo stesso sarebbe, comunque, venuto a cessazione al termine della annata agraria 1992/93, senza alcun diritto ad indennizzo, ex art. 43, l. n. 203 del 1982, per il mezzadro (Sulla questione specifica cfr., Cass. 25
febbraio 1998, n. 2038, nonché Cass., 2 agosto 1997, n. 7174 e Cass., 15 gennaio 1997, n. 369).
6. Risultato totalmente infondato in ogni sua parte il proposto ricorso deve rigettarsi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore di AN RA, liquidate in lire 32.400 oltre lire 5.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 21 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2001