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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/11/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza Sentenza Il Giudice del lavoro di IO IA dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3349/2024 R.G. sul ricorso depositato il 28/06/2024 proposto da (difeso dall'avv. Cazzato Stefano) Parte_1 nei confronti di (difesa Controparte_1 dall'avv. Ettore Triolo)
e nei confronti di (difesa dall'avv. Gaetano Gallì) Controparte_2 viste le note di trattazione scritta delle parti , così definitivamente provvedendo :
“ Con riferimento alla parte di domanda relativa agli avvisi di addebito gestione commercianti
39420180004279218000, 39420190001515679000 39420190003966031000,
39420210001623912000, 39420220001513709000 e 39420220004284402000 , dichiara il difetto di competenza territoriale del giudice adito e dichiara competente il Giudice del lavoro del
Tribunale di Palmi .
Fissa ex art 427 cpc il termine di trenta giorni per la riassunzione del giudizio .
In merito alla restante parte di domanda relativa agli avvisi di addebito n. 394 2017 0003553734,
394 2018 0000289922 000, 394 2018 0001418050 000 , 394 2018 0002932334 000 rigetta la domanda .
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che CP_2 liquida complessivamente in 3000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15
% , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore di parte CP_2
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che CP_1 liquida complessivamente in 3000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15
% , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1 - In Via Cautelare: sospendere anche con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento opposta stante il concreto e serio rischio per la società di subire l'avvio della procedura di esecuzione forzata decorsi 5 giorni dalla sua notifica, stante la piena ricorrenza dei presupposti cautelari di legge;
- In via principale: accertare e per l'effetto dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 094 2024 9007784504 000 poiché emessa da parte di un Ente territorialmente incompetente, per palese violazione dell'art. 31 comma 2 del D.P.R. n.600/1973 e dell'art. 24 del D.P.R. n.602/1973;
- in via principale: annullare l'intimazione di pagamento opposta per omessa previa notifica degli atti ad esse prodromici, dichiarando conseguentemente non dovuta somma alcuna dalla ricorrente a qualsiasi titolo, in applicazione del principio di nullità derivata;
- Gradatamente: dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e 17 - L. n. 212/2000 ed art.
3 - L. n.
241/1990;
-In via gradata e nel merito: accertare l'intervenuta decadenza dall'attività impositiva dell'Ente previdenziale e per l'effetto porre nel nulla l'azione intrapresa con riferimento agli atti di cui ai nn.
8-9-10;
- In via ulteriormente gradata: accertare e per l'effetto dichiarare la maturazione dei termini di prescrizione delle somme sottese ai titoli contributivi che rendono non più esigibili le poste creditorie vantate con riferimento agli anni d'imposta 2017-2018;
- Con vittoria di spese e compensi, nonché con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c
Parte ricorrente deduceva che: in data 21.05.2024 aveva ricevuto la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 094 2024
9007784504 000, mediante il quale ingiungeva il pagamento di somme a vario titolo;
CP_2 la presente contestazione è da intendersi esclusivamente riferita, per competenza per materia, ai seguenti titoli:
1) Avviso di addebito n. 394 2017 0003553734 000 (Contributi DM10 per l'anno 2017), presuntivamente notificato in data 01.12.2017, per l'importo di euro 1.197,06;
2) Avviso di addebito n. 394 2018 0000289922 000 (Contributi DM10 per l'anno 2017), presuntivamente notificato in data 12.05.2018, per l'importo di euro 453,33;
3) Avviso di addebito n. 394 2018 0001418050 000 (Contributi DM10 per l'anno 2017/2018), presuntivamente notificato in data 08.07.2018, per l'importo di euro 994,15;
2 4) Avviso di addebito n. 394 2018 0002932334 000 (Contributi DM10 per l'anno 2018), presuntivamente notificato in data 13.11.2018, per l'importo di euro 688,79;
5) Avviso di addebito n. 394 2018 0004279218 000 (Contributi VS per l'anno 2017/2018), presuntivamente notificato in data 24.12.2018, per l'importo di euro 2.795,14;
6) Avviso di addebito n. 39394 2019 0001515679 000 (Contributi VS per l'anno 2018), presuntivamente notificato in data 06.07.2019, per l'importo di euro 2.781,08;
7) Avviso di addebito n. 394 2019 0003966031 000 (Contributi VS per l'anno 2018/2019), presuntivamente notificato in data 04.12.2019, per l'importo di euro 2.706,17;
8) Avviso di addebito n. 394 2021 000163912 000 (Contributi VS per l'anno 2019), presuntivamente notificato in data 06.12.2021, per l'importo di euro 4.151,16;
9) Avviso di addebito n. 394 2022 0001513709 000 (Contributi VS per l'anno 2020), presuntivamente notificato in data 31.10.2022, per l'importo di euro 4.445,64;
10) Avviso di addebito n. 394 2022 0004284402 000 (Contributi VS per l'anno 2021), presuntivamente notificato in data 25.01.2023, per l'importo di euro 3.298,07 e per l'ammontare complessivo pari ad euro 23.510,59.
Parte si costituiva e contestava la domanda. CP_2
L' si costituiva e contestava la domanda;
CP_1
evidenziava che gli avvisi di addebito oggetto del presente procedimento sono riepilogati nella seguente tabella:
GESTIONE COMMERCIANTI
• 39420180004279218000 – periodi 4/2017, 1/2018 – avviso notificato il
24.12.2018 – credito non ceduto
• 39420190001515679000 – periodi 2-3/2018 – avviso notificato il 06.07.2019
– credito non ceduto
• 39420190003966031000 - periodi 4/2018, 1/2019 – avviso notificato il
04.12.2019 – credito non ceduto
• 39420210001623912000 – periodi 2-3-4/2019 – avviso notificato il
06.12.2021 – credito non ceduto
• 39420220001513709000 – periodi 1-2-3-4/2020 – avviso notificato il
31.10.2022 – credito non ceduto
• 39420220004284402000 – periodi 1-2-3/2021 – avviso notificato il
25.01.2023 – credito non ceduto
Parte_2
• 39420170003553734000 – periodi 4-5-6-7-8/2017 (dm insoluti) – avviso
3 notificato il 01.12.2017 – credito non ceduto
• 39420180000289922000 – periodi 9-10/2017 – avviso notificato il
12.05.2018 – credito non ceduto
• 39420180001418050000 – periodi 11-12/2017, 1-2/2018 (dm insoluti) – avviso notificato il 08.07.2018 – credito non ceduto
• 39420180002932334000 – periodi 3-4-5-6/2018 (dm insoluti) – avviso notificato il 13.11.2018 – credito non ceduto.; eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale per gli avvisi gestione commercianti.
Rimessa la causa in decisione, il ricorso difetta della competenza territoriale per una parte e infondata per il resto.
Va rilevato che in ordine al chiesto rinvio, da parte della ricorrente , per < definire in transazione il debito contributivo affidato all'ente di riscossione mediante la procedura di rottamazione quinquies, già pre-approvata dal Governo.>, la richiesta non risulta accordata dalla parte CP_2 che ha chiesto la decisione . Inoltre non vi è ancora alcuna norma attuale in essere e in ogni caso la questione della competenza va risolta preliminarmente .
La causa è matura per la decisione e non si accorda il rinvio richiesto.
Ciò premesso, il giudizio è volto sia all'annullamento della intimazione per vizi propri e sia per accertare la decadenza e la prescrizione delle somme portate da alcuni avvisi di addebito.
QUESTIONE DI COMPETENZA CP_ L' ha sollevato questione di competenza territoriale in relazione alla domanda nella parte relativa alle pretese per contributi VS gestione commercianti.
In particolare sono :
• 39420180004279218000 – periodi 4/2017, 1/2018 – avviso notificato il
24.12.2018 – credito non ceduto
• 39420190001515679000 – periodi 2-3/2018 – avviso notificato il 06.07.2019
– credito non ceduto
• 39420190003966031000 - periodi 4/2018, 1/2019 – avviso notificato il
04.12.2019 – credito non ceduto
• 39420210001623912000 – periodi 2-3-4/2019 – avviso notificato il
06.12.2021 – credito non ceduto
• 39420220001513709000 – periodi 1-2-3-4/2020 – avviso notificato il
31.10.2022 – credito non ceduto
4 • 39420220004284402000 – periodi 1-2-3/2021 – avviso notificato il
25.01.2023 – credito non ceduto.
L'eccezione è fondata .
L'oggetto della causa, per quanto risulta dall'intimazione e relativamente ai detti avvisi di addebito, concerne la contribuzione a carico di lavoratore autonomo, presso la gestione commercianti , VS , con residenza nel Comune di San Pietro di Caridà e dunque la competenza , come da consolidata giurisprudenza per la contribuzione del lavoratore autonomo , va stabilita ex art 444 cpc in ragione della residenza .
In tema infatti si è affermato in epoca più recente Invero - come affermato da questa Corte in analoga occasione - la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo (nella specie, lavoratore autonomo agricolo) rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art.
444 c.p.c., comma 1, (come modificato dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 86), atteso che il disposto del terzo comma della stessa norma (come modificato dall'art. 86 cit.), il quale, per le controversie relative agli obblighi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al comma 1 (Cass. n. 213 17/2004).> Cass. sez lav 23141 del 2011.
Ancora < 1.- L'art. 444, 1° comma c.p.c. comma stabilisce che le controversie previdenziali è competente il giudice del lavoro nella cui circoscrizione risiede l'attore. L'art. 444,3* comma c.p.c. stabilisce che per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi è competente il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo dove ha sede l'ufficio dell'ente. 2.- Il primo criterio di collegamento riveste carattere generale, secondo la giurisprudenza consolidata, e si applica (Sez.
6 - L, Ordinanza n.
20578 del 12/10/2016) anche alla controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo, la quale rientra infatti nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, comma 1, c.p.c. (
Cass. 23141/2011). 3.- Nel caso in esame, quindi, poiché la controversia di cui al ricorso in oggetto riguarda gli obblighi contributivi del lavoratore autonomo e poiché risulta che l'opponente risiedesse a Rizziconi, comune ricadente nel circondario del Tribunale di Palmi, deve dichiararsi che il giudice territorialmente competente sia il Tribunale di Palmi.> così Cass Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 15417 del 20/07/2020; in senso analogo anche Cass 7759/2014.
5 La giurisprudenza di legittimità e di questo Tribunale è peraltro ormai risalente e consolidata sul criterio di competenza per la contribuzione del lavoratore autonomo che segue la residenza del lavoratore autonomo .
Il criterio della competenza in esame è regolato dalla disciplina della legge e non è disponibile dalle parti e l'incompetenza è anche rilevabile d'ufficio perché inderogabile in questa materia
Ne discende la competenza sulla domanda è del Tribunale di Palmi.
Restano assorbiti i motivi di merito del ricorso per i detti avvisi di addebito
RESTANTE PARTE DELLA DOMANDA
La trattazione del ricorso nel merito prosegue nel merito solo in relazione ai primi quattro avvisi di addebito e dunque :
1) Avviso di addebito n. 394 2017 0003553734 000 (Contributi DM10 per l'anno 2017), presuntivamente notificato in data 01.12.2017, per l'importo di euro 1.197,06;
2) Avviso di addebito n. 394 2018 0000289922 000 (Contributi DM10 per l'anno 2017), presuntivamente notificato in data 12.05.2018, per l'importo di euro 453,33;
3) Avviso di addebito n. 394 2018 0001418050 000 (Contributi DM10 per l'anno 2017/2018), presuntivamente notificato in data 08.07.2018, per l'importo di euro 994,15;
4) Avviso di addebito n. 394 2018 0002932334 000 (Contributi DM10 per l'anno 2018), presuntivamente notificato in data 13.11.2018, per l'importo di euro 688,79.
Nullità dell'Intimazione di pagamento n. 094 2024 9007784504 000 per difetto di legittimazione attiva e vizio di competenza territoriale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di IO IA.
Si legge : “ Quale motivo principale ed assorbente di ogni ulteriore contestazione si contesta
l'assoluta e insanabile illegittimità dell'azione di recupero intrapresa da parte del Concessionario per la Riscossione per la Provincia di IO IA, il quale ha agito emettendo e notificando
l'atto di intimazione in violazione della normativa di settore relativa alla competenza territoriale dell'Agente di Riscossione.
Infatti, l'art. 24 del D.P.R. n. 602/1973 prescrive che “l'Ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle finanze”.
La competenza del Concessionario, oramai ius receptum in giurisprudenza di legittimità, è collegata e radicata al domicilio fiscale del contribuente;
tale per cui, non potrebbe giammai ammettersi la legittimità dell'azione erariale del concessionario che riscuote fuori dal proprio ambito territoriale di competenza. Recentissimamente sul punto è intervenuta la Suprema Corte di
6 Cassazione che con ordinanza n. 6350 del 02.03.2023 ha stabilito che “A seguito della riforma della riscossione il concessionario della riscossione competente è – secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte – quello che opera nel domicilio fiscale del contribuente.
Nell'attività di riscossione è previsto che ogni atto impositivo sia emesso dall'ufficio territorialmente competente secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente e che l'ufficio consegni il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce
In conclusione, stante la mancanza di potere e di competenza territoriale dell'
[...]
di IO IA all'emissione ed alla notifica dell'atto esattoriale nei Controparte_2 confronti dell'odierna esponente, avente residenza e domicilio fiscale nella diversa Provincia di
Palmi (il Comune di residenza della contribuente, peraltro, rientra proprio nella competenza territoriale del Tribunale di Palmi),si chiede alla Giustizia adita, rilevata la palese violazione delle norme su indicate, voler pronunciare la declaratoria di nullità dell'Intimazione di pagamento e del preavviso di fermo auto su indicati per assoluto difetto di legittimazione attiva. “
***
In ordine a tale profilo di competenza dell' , e limitatamente agli avvisi di addebito per CP_2 dipendenti 39420170003553734000, 39420180000289922000 39420180001418050000 ,
39420180002932334000 , il motivo non può essere accolto perché in primo luogo tardivamente proposto .
Invero esso riguarda un profilo formale dell'atto di intimazione e non il merito della pretesa contributiva per cui resta soggetto al termine di 20 giorni per l'opposizione agli atti esecutivi previsto dall' art. 617 cpc., nella specie non rispettato in quanto l'intimazione notificata il 21.5.2024
e il ricorso depositato il 28.6.2024.
In ogni caso è infondato perché non esiste una provincia di Palmi ed il Comune di Palmi rientra nella competenza dell'agente per la riscossione per tutta la provincia di IO IA .
Nullità dell'intimazione di pagamento per omessa rituale notifica degli atti esattoriali (c.d.
“Nullità Derivata”) per violazione dell'art. 30, co. 1 e 2 - D.L. n. 78/2010, dell'art. 17, co. 1 -
D.Lgs. n. 46/99 nonché dell'art. 25 - D.P.R. n. 602/73.
La suddetta contestazione è volta a far accertare giudizialmente l'inesistenza originaria dei titoli
(avvisi di addebito) a causa della inesistenza giuridica, nullità e/o irritualità della loro notifica, in quanto mai correttamente eseguita nel rispetto dello schema di legge.
***
7 Orbene il vizio è di tipo formale ma è tardivo perché non formulato entro i 20 giorni ex art 617 cpc. CP_ In ogni caso è infondato perché l' prova le notifiche degli avvisi di addebito
39420170003553734000 ( vedi ricevuta di consegna telematica il 1.12.2017),
39420180000289922000 ( ricevuta telematica del 12.5.2018) , 39420180001418050000 (vedi ricevuta di consegna telematica il 8.7.2018), 39420180002932334000 ( ricevuta telematica del
13.11.2018 .
Le ricevute di consegna telematica fanno fede, fino a prova contraria, della regolare consegna .
Sono infondate le contestazioni di parte ricorrente.
Nullità dell'atto di intimazione impugnato per difetto di motivazione. Violazione del nuovo
Statuto del Contribuente. Omessa indicazione delle modalità di calcolo dell'intera pretesa e degli interessi moratori.
Sostiene parte ricorrente “Sempre quale vizio che inficia la legittimità dell'azione esattiva, si contesta la palese illegittimità dell'atto di intimazione opposto in quanto carente dei necessari requisiti di motivazione imposti dall'ordinamento giuridico nazionale (art.
7 - Legge n. 212/2000 e art.
3 - Legge n. 241/1990) e comunitario (art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea). “
***
Sul punto il vizio di tipo formale è tardivo perché non formulato entro i 20 giorni ex art 617 cpc
In ogni caso alla materia contributiva non si applica la legge 212/2000 né la legge 241/90, .
Inoltre parte ricorrente non evidenzia quale difformità vi sia rispetto al modello di intimazione approvato dall' . Controparte_2
Il motivo va respinto
Illegittimità dell'attività impositiva per intervenuta decadenza.
Sostiene parte ricorrente : “ si contesta la legittimità dell'attività impositiva dell'
[...]
, il quale ha ingiunto il pagamento di somme a titolo di contributi previdenziali CP_3 sebbene oramai fosse decaduto anche dal potere di riscuotere le somme.
Nella specie, infatti, si rileva come dal raffronto operato tra le annualità d'imposta di debenza delle somme e le annualità in cui è presuntivamente intervenuta la notificazione dei titoli esattoriali, siano stati violati i termini di decadenza ammessi dalla Legge per l'emissione degli atti contributivi.
8 Per quanto afferisce gli atti contestati di cui ai nn. 8-9-10, posta l'assoluta assenza di rituale notifica, anche in questo caso la decadenza risulta essersi compiuta, quale causa estintiva della posta creditoria. Infatti, il termine di legge previsto a pena di decadenza dall'art. 25 del D.Lgs.
n.46/1999, è così illustrato: "I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento”.
Ciò posto, si rileva come l'ente previdenziale sia colpevolmente incorsi in decadenza dalla medesima, con l'evidente conseguenza di aver reso, irrichiedibili, le maggiori somme ingiunte a titolo di contribuzione per maturazione del termine decadenziale”.
Sul punto va detto che la decadenza dell'art. 25 del D.Lgs. n.46/1999 non è sostanziale ma solo processuale ossia non esclude la debenza per cui essa non preclude l'accertamento del dovuto .
Va preso atto però che la notifica degli avvisi di addebito , non seguita da impugnazione nei 40 giorni successivi , rende l'accertamento della debenza irretrattabile e definitivo e preclude qui di sollevare anche il vizio di decadenza che è maturato , in ipotesi , prima della notifica degli avvisi di addebito .
. Intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali/assistenziali iscritti a ruolo ex art. 3 co. 9 della Legge n. 335/1995.
Sostiene parte ricorrente . “ Da ultimo si deduce financo l'inesorabile maturazione del termine di prescrizione delle poste di credito sottese all'atto esattivo.
Ai sensi dell'art. 3 co. 9 L. n. 335/1995 “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria SI PRESCRIVONO e NON POSSONO ESSERE VERSATE con il decorso dei termini di seguito indicati:
b) CINQUE ANNI per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”. Trattandosi di contributi previdenziali, è ormai pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che il relativo termine prescrizionale sia di cinque anni dalla data in cui doveva essere effettuato il pagamento. Ebbene, si ribadisce che l'odierna esponente non ha mai ricevuto ritualmente e in legale conoscenza la notifica degli atti sopra indicati, avendone avuto contezza, per la prima volta in maniera ufficiale, solo in data 21 maggio 2024 a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento opposta. Ne deriva che stante la totale assenza di qualsivoglia attività di notificazione rituale, la pretesa creditizia avanzata dall'Ente Previdenziale per il tramite dell'Agente della Riscossione, relativamente alle annualità 2017-2018 (per le quali, infatti, i termini di prescrizione quinquennali sono inesorabilmente decorsi), è da ritenersi
9 irrimediabilmente prescritta per l'inutile spirare del termine quinquennale di cui alle citate disposizioni normative.”
***
Orbene il motivo vede legittimato passivo solo l'ente impositore come stabilito da Cass. S.U. n.
7514/2022.
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale»-( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658 , nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate ( in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20 ).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione .
Al detto termine vanno aggiunti i termini di sospensione per emergenza covid 19 dettati dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020,
n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
(129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni.
L' prova la notifica degli avvisi di addebito tra il 2017 e il 2018. CP_1
Per il resto produce avi notificata il 1.10. 2019, poi preavviso di fermo nel 2022 e per CP_2
l'avviso di addebito 394 2017 0003553734 000 anche la notifica di intimazone i il 18.9. 2023
10 La pretesa contributiva di cui agli avvisi di addebito in esame non è dunque prescritta perché vi sono tempestivi atti interruttivi provati dai resistenti..
Il motivo della prescrizione è, dunque, infondato .
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa e alle plurime questioni oggetto del ricorso nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali.
IO IA, 18.11.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
11
e nei confronti di (difesa dall'avv. Gaetano Gallì) Controparte_2 viste le note di trattazione scritta delle parti , così definitivamente provvedendo :
“ Con riferimento alla parte di domanda relativa agli avvisi di addebito gestione commercianti
39420180004279218000, 39420190001515679000 39420190003966031000,
39420210001623912000, 39420220001513709000 e 39420220004284402000 , dichiara il difetto di competenza territoriale del giudice adito e dichiara competente il Giudice del lavoro del
Tribunale di Palmi .
Fissa ex art 427 cpc il termine di trenta giorni per la riassunzione del giudizio .
In merito alla restante parte di domanda relativa agli avvisi di addebito n. 394 2017 0003553734,
394 2018 0000289922 000, 394 2018 0001418050 000 , 394 2018 0002932334 000 rigetta la domanda .
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che CP_2 liquida complessivamente in 3000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15
% , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore di parte CP_2
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che CP_1 liquida complessivamente in 3000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15
% , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1 - In Via Cautelare: sospendere anche con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento opposta stante il concreto e serio rischio per la società di subire l'avvio della procedura di esecuzione forzata decorsi 5 giorni dalla sua notifica, stante la piena ricorrenza dei presupposti cautelari di legge;
- In via principale: accertare e per l'effetto dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 094 2024 9007784504 000 poiché emessa da parte di un Ente territorialmente incompetente, per palese violazione dell'art. 31 comma 2 del D.P.R. n.600/1973 e dell'art. 24 del D.P.R. n.602/1973;
- in via principale: annullare l'intimazione di pagamento opposta per omessa previa notifica degli atti ad esse prodromici, dichiarando conseguentemente non dovuta somma alcuna dalla ricorrente a qualsiasi titolo, in applicazione del principio di nullità derivata;
- Gradatamente: dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e 17 - L. n. 212/2000 ed art.
3 - L. n.
241/1990;
-In via gradata e nel merito: accertare l'intervenuta decadenza dall'attività impositiva dell'Ente previdenziale e per l'effetto porre nel nulla l'azione intrapresa con riferimento agli atti di cui ai nn.
8-9-10;
- In via ulteriormente gradata: accertare e per l'effetto dichiarare la maturazione dei termini di prescrizione delle somme sottese ai titoli contributivi che rendono non più esigibili le poste creditorie vantate con riferimento agli anni d'imposta 2017-2018;
- Con vittoria di spese e compensi, nonché con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c
Parte ricorrente deduceva che: in data 21.05.2024 aveva ricevuto la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 094 2024
9007784504 000, mediante il quale ingiungeva il pagamento di somme a vario titolo;
CP_2 la presente contestazione è da intendersi esclusivamente riferita, per competenza per materia, ai seguenti titoli:
1) Avviso di addebito n. 394 2017 0003553734 000 (Contributi DM10 per l'anno 2017), presuntivamente notificato in data 01.12.2017, per l'importo di euro 1.197,06;
2) Avviso di addebito n. 394 2018 0000289922 000 (Contributi DM10 per l'anno 2017), presuntivamente notificato in data 12.05.2018, per l'importo di euro 453,33;
3) Avviso di addebito n. 394 2018 0001418050 000 (Contributi DM10 per l'anno 2017/2018), presuntivamente notificato in data 08.07.2018, per l'importo di euro 994,15;
2 4) Avviso di addebito n. 394 2018 0002932334 000 (Contributi DM10 per l'anno 2018), presuntivamente notificato in data 13.11.2018, per l'importo di euro 688,79;
5) Avviso di addebito n. 394 2018 0004279218 000 (Contributi VS per l'anno 2017/2018), presuntivamente notificato in data 24.12.2018, per l'importo di euro 2.795,14;
6) Avviso di addebito n. 39394 2019 0001515679 000 (Contributi VS per l'anno 2018), presuntivamente notificato in data 06.07.2019, per l'importo di euro 2.781,08;
7) Avviso di addebito n. 394 2019 0003966031 000 (Contributi VS per l'anno 2018/2019), presuntivamente notificato in data 04.12.2019, per l'importo di euro 2.706,17;
8) Avviso di addebito n. 394 2021 000163912 000 (Contributi VS per l'anno 2019), presuntivamente notificato in data 06.12.2021, per l'importo di euro 4.151,16;
9) Avviso di addebito n. 394 2022 0001513709 000 (Contributi VS per l'anno 2020), presuntivamente notificato in data 31.10.2022, per l'importo di euro 4.445,64;
10) Avviso di addebito n. 394 2022 0004284402 000 (Contributi VS per l'anno 2021), presuntivamente notificato in data 25.01.2023, per l'importo di euro 3.298,07 e per l'ammontare complessivo pari ad euro 23.510,59.
Parte si costituiva e contestava la domanda. CP_2
L' si costituiva e contestava la domanda;
CP_1
evidenziava che gli avvisi di addebito oggetto del presente procedimento sono riepilogati nella seguente tabella:
GESTIONE COMMERCIANTI
• 39420180004279218000 – periodi 4/2017, 1/2018 – avviso notificato il
24.12.2018 – credito non ceduto
• 39420190001515679000 – periodi 2-3/2018 – avviso notificato il 06.07.2019
– credito non ceduto
• 39420190003966031000 - periodi 4/2018, 1/2019 – avviso notificato il
04.12.2019 – credito non ceduto
• 39420210001623912000 – periodi 2-3-4/2019 – avviso notificato il
06.12.2021 – credito non ceduto
• 39420220001513709000 – periodi 1-2-3-4/2020 – avviso notificato il
31.10.2022 – credito non ceduto
• 39420220004284402000 – periodi 1-2-3/2021 – avviso notificato il
25.01.2023 – credito non ceduto
Parte_2
• 39420170003553734000 – periodi 4-5-6-7-8/2017 (dm insoluti) – avviso
3 notificato il 01.12.2017 – credito non ceduto
• 39420180000289922000 – periodi 9-10/2017 – avviso notificato il
12.05.2018 – credito non ceduto
• 39420180001418050000 – periodi 11-12/2017, 1-2/2018 (dm insoluti) – avviso notificato il 08.07.2018 – credito non ceduto
• 39420180002932334000 – periodi 3-4-5-6/2018 (dm insoluti) – avviso notificato il 13.11.2018 – credito non ceduto.; eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale per gli avvisi gestione commercianti.
Rimessa la causa in decisione, il ricorso difetta della competenza territoriale per una parte e infondata per il resto.
Va rilevato che in ordine al chiesto rinvio, da parte della ricorrente , per < definire in transazione il debito contributivo affidato all'ente di riscossione mediante la procedura di rottamazione quinquies, già pre-approvata dal Governo.>, la richiesta non risulta accordata dalla parte CP_2 che ha chiesto la decisione . Inoltre non vi è ancora alcuna norma attuale in essere e in ogni caso la questione della competenza va risolta preliminarmente .
La causa è matura per la decisione e non si accorda il rinvio richiesto.
Ciò premesso, il giudizio è volto sia all'annullamento della intimazione per vizi propri e sia per accertare la decadenza e la prescrizione delle somme portate da alcuni avvisi di addebito.
QUESTIONE DI COMPETENZA CP_ L' ha sollevato questione di competenza territoriale in relazione alla domanda nella parte relativa alle pretese per contributi VS gestione commercianti.
In particolare sono :
• 39420180004279218000 – periodi 4/2017, 1/2018 – avviso notificato il
24.12.2018 – credito non ceduto
• 39420190001515679000 – periodi 2-3/2018 – avviso notificato il 06.07.2019
– credito non ceduto
• 39420190003966031000 - periodi 4/2018, 1/2019 – avviso notificato il
04.12.2019 – credito non ceduto
• 39420210001623912000 – periodi 2-3-4/2019 – avviso notificato il
06.12.2021 – credito non ceduto
• 39420220001513709000 – periodi 1-2-3-4/2020 – avviso notificato il
31.10.2022 – credito non ceduto
4 • 39420220004284402000 – periodi 1-2-3/2021 – avviso notificato il
25.01.2023 – credito non ceduto.
L'eccezione è fondata .
L'oggetto della causa, per quanto risulta dall'intimazione e relativamente ai detti avvisi di addebito, concerne la contribuzione a carico di lavoratore autonomo, presso la gestione commercianti , VS , con residenza nel Comune di San Pietro di Caridà e dunque la competenza , come da consolidata giurisprudenza per la contribuzione del lavoratore autonomo , va stabilita ex art 444 cpc in ragione della residenza .
In tema infatti si è affermato in epoca più recente Invero - come affermato da questa Corte in analoga occasione - la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo (nella specie, lavoratore autonomo agricolo) rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art.
444 c.p.c., comma 1, (come modificato dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 86), atteso che il disposto del terzo comma della stessa norma (come modificato dall'art. 86 cit.), il quale, per le controversie relative agli obblighi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al comma 1 (Cass. n. 213 17/2004).> Cass. sez lav 23141 del 2011.
Ancora < 1.- L'art. 444, 1° comma c.p.c. comma stabilisce che le controversie previdenziali è competente il giudice del lavoro nella cui circoscrizione risiede l'attore. L'art. 444,3* comma c.p.c. stabilisce che per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi è competente il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo dove ha sede l'ufficio dell'ente. 2.- Il primo criterio di collegamento riveste carattere generale, secondo la giurisprudenza consolidata, e si applica (Sez.
6 - L, Ordinanza n.
20578 del 12/10/2016) anche alla controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo, la quale rientra infatti nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, comma 1, c.p.c. (
Cass. 23141/2011). 3.- Nel caso in esame, quindi, poiché la controversia di cui al ricorso in oggetto riguarda gli obblighi contributivi del lavoratore autonomo e poiché risulta che l'opponente risiedesse a Rizziconi, comune ricadente nel circondario del Tribunale di Palmi, deve dichiararsi che il giudice territorialmente competente sia il Tribunale di Palmi.> così Cass Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 15417 del 20/07/2020; in senso analogo anche Cass 7759/2014.
5 La giurisprudenza di legittimità e di questo Tribunale è peraltro ormai risalente e consolidata sul criterio di competenza per la contribuzione del lavoratore autonomo che segue la residenza del lavoratore autonomo .
Il criterio della competenza in esame è regolato dalla disciplina della legge e non è disponibile dalle parti e l'incompetenza è anche rilevabile d'ufficio perché inderogabile in questa materia
Ne discende la competenza sulla domanda è del Tribunale di Palmi.
Restano assorbiti i motivi di merito del ricorso per i detti avvisi di addebito
RESTANTE PARTE DELLA DOMANDA
La trattazione del ricorso nel merito prosegue nel merito solo in relazione ai primi quattro avvisi di addebito e dunque :
1) Avviso di addebito n. 394 2017 0003553734 000 (Contributi DM10 per l'anno 2017), presuntivamente notificato in data 01.12.2017, per l'importo di euro 1.197,06;
2) Avviso di addebito n. 394 2018 0000289922 000 (Contributi DM10 per l'anno 2017), presuntivamente notificato in data 12.05.2018, per l'importo di euro 453,33;
3) Avviso di addebito n. 394 2018 0001418050 000 (Contributi DM10 per l'anno 2017/2018), presuntivamente notificato in data 08.07.2018, per l'importo di euro 994,15;
4) Avviso di addebito n. 394 2018 0002932334 000 (Contributi DM10 per l'anno 2018), presuntivamente notificato in data 13.11.2018, per l'importo di euro 688,79.
Nullità dell'Intimazione di pagamento n. 094 2024 9007784504 000 per difetto di legittimazione attiva e vizio di competenza territoriale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di IO IA.
Si legge : “ Quale motivo principale ed assorbente di ogni ulteriore contestazione si contesta
l'assoluta e insanabile illegittimità dell'azione di recupero intrapresa da parte del Concessionario per la Riscossione per la Provincia di IO IA, il quale ha agito emettendo e notificando
l'atto di intimazione in violazione della normativa di settore relativa alla competenza territoriale dell'Agente di Riscossione.
Infatti, l'art. 24 del D.P.R. n. 602/1973 prescrive che “l'Ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle finanze”.
La competenza del Concessionario, oramai ius receptum in giurisprudenza di legittimità, è collegata e radicata al domicilio fiscale del contribuente;
tale per cui, non potrebbe giammai ammettersi la legittimità dell'azione erariale del concessionario che riscuote fuori dal proprio ambito territoriale di competenza. Recentissimamente sul punto è intervenuta la Suprema Corte di
6 Cassazione che con ordinanza n. 6350 del 02.03.2023 ha stabilito che “A seguito della riforma della riscossione il concessionario della riscossione competente è – secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte – quello che opera nel domicilio fiscale del contribuente.
Nell'attività di riscossione è previsto che ogni atto impositivo sia emesso dall'ufficio territorialmente competente secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente e che l'ufficio consegni il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce
In conclusione, stante la mancanza di potere e di competenza territoriale dell'
[...]
di IO IA all'emissione ed alla notifica dell'atto esattoriale nei Controparte_2 confronti dell'odierna esponente, avente residenza e domicilio fiscale nella diversa Provincia di
Palmi (il Comune di residenza della contribuente, peraltro, rientra proprio nella competenza territoriale del Tribunale di Palmi),si chiede alla Giustizia adita, rilevata la palese violazione delle norme su indicate, voler pronunciare la declaratoria di nullità dell'Intimazione di pagamento e del preavviso di fermo auto su indicati per assoluto difetto di legittimazione attiva. “
***
In ordine a tale profilo di competenza dell' , e limitatamente agli avvisi di addebito per CP_2 dipendenti 39420170003553734000, 39420180000289922000 39420180001418050000 ,
39420180002932334000 , il motivo non può essere accolto perché in primo luogo tardivamente proposto .
Invero esso riguarda un profilo formale dell'atto di intimazione e non il merito della pretesa contributiva per cui resta soggetto al termine di 20 giorni per l'opposizione agli atti esecutivi previsto dall' art. 617 cpc., nella specie non rispettato in quanto l'intimazione notificata il 21.5.2024
e il ricorso depositato il 28.6.2024.
In ogni caso è infondato perché non esiste una provincia di Palmi ed il Comune di Palmi rientra nella competenza dell'agente per la riscossione per tutta la provincia di IO IA .
Nullità dell'intimazione di pagamento per omessa rituale notifica degli atti esattoriali (c.d.
“Nullità Derivata”) per violazione dell'art. 30, co. 1 e 2 - D.L. n. 78/2010, dell'art. 17, co. 1 -
D.Lgs. n. 46/99 nonché dell'art. 25 - D.P.R. n. 602/73.
La suddetta contestazione è volta a far accertare giudizialmente l'inesistenza originaria dei titoli
(avvisi di addebito) a causa della inesistenza giuridica, nullità e/o irritualità della loro notifica, in quanto mai correttamente eseguita nel rispetto dello schema di legge.
***
7 Orbene il vizio è di tipo formale ma è tardivo perché non formulato entro i 20 giorni ex art 617 cpc. CP_ In ogni caso è infondato perché l' prova le notifiche degli avvisi di addebito
39420170003553734000 ( vedi ricevuta di consegna telematica il 1.12.2017),
39420180000289922000 ( ricevuta telematica del 12.5.2018) , 39420180001418050000 (vedi ricevuta di consegna telematica il 8.7.2018), 39420180002932334000 ( ricevuta telematica del
13.11.2018 .
Le ricevute di consegna telematica fanno fede, fino a prova contraria, della regolare consegna .
Sono infondate le contestazioni di parte ricorrente.
Nullità dell'atto di intimazione impugnato per difetto di motivazione. Violazione del nuovo
Statuto del Contribuente. Omessa indicazione delle modalità di calcolo dell'intera pretesa e degli interessi moratori.
Sostiene parte ricorrente “Sempre quale vizio che inficia la legittimità dell'azione esattiva, si contesta la palese illegittimità dell'atto di intimazione opposto in quanto carente dei necessari requisiti di motivazione imposti dall'ordinamento giuridico nazionale (art.
7 - Legge n. 212/2000 e art.
3 - Legge n. 241/1990) e comunitario (art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea). “
***
Sul punto il vizio di tipo formale è tardivo perché non formulato entro i 20 giorni ex art 617 cpc
In ogni caso alla materia contributiva non si applica la legge 212/2000 né la legge 241/90, .
Inoltre parte ricorrente non evidenzia quale difformità vi sia rispetto al modello di intimazione approvato dall' . Controparte_2
Il motivo va respinto
Illegittimità dell'attività impositiva per intervenuta decadenza.
Sostiene parte ricorrente : “ si contesta la legittimità dell'attività impositiva dell'
[...]
, il quale ha ingiunto il pagamento di somme a titolo di contributi previdenziali CP_3 sebbene oramai fosse decaduto anche dal potere di riscuotere le somme.
Nella specie, infatti, si rileva come dal raffronto operato tra le annualità d'imposta di debenza delle somme e le annualità in cui è presuntivamente intervenuta la notificazione dei titoli esattoriali, siano stati violati i termini di decadenza ammessi dalla Legge per l'emissione degli atti contributivi.
8 Per quanto afferisce gli atti contestati di cui ai nn. 8-9-10, posta l'assoluta assenza di rituale notifica, anche in questo caso la decadenza risulta essersi compiuta, quale causa estintiva della posta creditoria. Infatti, il termine di legge previsto a pena di decadenza dall'art. 25 del D.Lgs.
n.46/1999, è così illustrato: "I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento”.
Ciò posto, si rileva come l'ente previdenziale sia colpevolmente incorsi in decadenza dalla medesima, con l'evidente conseguenza di aver reso, irrichiedibili, le maggiori somme ingiunte a titolo di contribuzione per maturazione del termine decadenziale”.
Sul punto va detto che la decadenza dell'art. 25 del D.Lgs. n.46/1999 non è sostanziale ma solo processuale ossia non esclude la debenza per cui essa non preclude l'accertamento del dovuto .
Va preso atto però che la notifica degli avvisi di addebito , non seguita da impugnazione nei 40 giorni successivi , rende l'accertamento della debenza irretrattabile e definitivo e preclude qui di sollevare anche il vizio di decadenza che è maturato , in ipotesi , prima della notifica degli avvisi di addebito .
. Intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali/assistenziali iscritti a ruolo ex art. 3 co. 9 della Legge n. 335/1995.
Sostiene parte ricorrente . “ Da ultimo si deduce financo l'inesorabile maturazione del termine di prescrizione delle poste di credito sottese all'atto esattivo.
Ai sensi dell'art. 3 co. 9 L. n. 335/1995 “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria SI PRESCRIVONO e NON POSSONO ESSERE VERSATE con il decorso dei termini di seguito indicati:
b) CINQUE ANNI per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”. Trattandosi di contributi previdenziali, è ormai pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che il relativo termine prescrizionale sia di cinque anni dalla data in cui doveva essere effettuato il pagamento. Ebbene, si ribadisce che l'odierna esponente non ha mai ricevuto ritualmente e in legale conoscenza la notifica degli atti sopra indicati, avendone avuto contezza, per la prima volta in maniera ufficiale, solo in data 21 maggio 2024 a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento opposta. Ne deriva che stante la totale assenza di qualsivoglia attività di notificazione rituale, la pretesa creditizia avanzata dall'Ente Previdenziale per il tramite dell'Agente della Riscossione, relativamente alle annualità 2017-2018 (per le quali, infatti, i termini di prescrizione quinquennali sono inesorabilmente decorsi), è da ritenersi
9 irrimediabilmente prescritta per l'inutile spirare del termine quinquennale di cui alle citate disposizioni normative.”
***
Orbene il motivo vede legittimato passivo solo l'ente impositore come stabilito da Cass. S.U. n.
7514/2022.
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale»-( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658 , nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate ( in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20 ).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione .
Al detto termine vanno aggiunti i termini di sospensione per emergenza covid 19 dettati dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020,
n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
(129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni.
L' prova la notifica degli avvisi di addebito tra il 2017 e il 2018. CP_1
Per il resto produce avi notificata il 1.10. 2019, poi preavviso di fermo nel 2022 e per CP_2
l'avviso di addebito 394 2017 0003553734 000 anche la notifica di intimazone i il 18.9. 2023
10 La pretesa contributiva di cui agli avvisi di addebito in esame non è dunque prescritta perché vi sono tempestivi atti interruttivi provati dai resistenti..
Il motivo della prescrizione è, dunque, infondato .
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa e alle plurime questioni oggetto del ricorso nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali.
IO IA, 18.11.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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