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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/07/2025, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10290/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10290/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAOLINI ALESSANDRO, ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA STEFANO CLEMENTE 14 TORINO presso il difensore avv.
PAOLINI ALESSANDRO
ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARESCA ARTURO, dell'avv. TRAINA CP_1 P.IVA_2
DAVIDE, dell'avv. D'ONOFRIO ENRICO MARIA, dell'avv. GIUSTINIANI MARCELLO, dell'avv.
FOCHERINI GIANFRANCO, dell'avv. BONOMO MARCELLO, dell'avv. VURRO FRANCESCA, ed elettivamente domiciliata in VIA FARAVELLI 22 00195 ROMA presso il difensore avv.
MARESCA ARTURO
CONVENUTA
OGGETTO: TRASPORTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'attrice conclude, nel merito e in via istruttoria, come da note scritte depositate in data 19 dicembre
2024.
La convenuta conclude come da note scritte depositate in data 23 dicembre 2024.
pagina 1 di 14 FATTO E DIRITTO
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi a questo Parte_1
Tribunale, esponendo: CP_1
Contr Cont
- che in data 6 luglio 2018 aveva concluso con la società e con la sua associata CP_3 contratto di trasporto – e in data 18 febbraio 2022 nuovo contratto, con il medesimo contenuto, sempre Contr Contr con la società che nel frattempo aveva “assorbito” la società I – in base al quale essa istante Contr aveva svolto a favore della società “attività di ritiro, trasporto e consegna di merce – consistente in collettame vario, oltre a pacchi, plichi e corrispondenza, e quant'altro avente le caratteristiche per il trasporto merci per conto di terzi – in diverse zone nell'ambito del territorio nazionale”;
- che in forza di tale contratto, preceduto da trattative tra le parti, le prestazioni dovevano essere effettuate da essa istante in piena autonomia e mediante autonoma struttura organizzativa ed imprenditoriale, a proprio rischio e con piena libertà di scelta di mezzi e delle modalità di trasporto, con impiego di proprio personale dipendente e di mezzi propri, a fronte di corrispettivo stabilito con apposito allegato riportante gli importi dovuti a titolo di tariffa giornaliera per ciascuno degli autisti alle sue dipendenze;
- che essa istante aveva provveduto all'assunzione del personale (30 autisti) ed al noleggio, con contratti di leasing con riscatto, dei mezzi di trasporto (32 furgoni) necessari per l'esecuzione delle prestazioni contrattualmente pattuite, prestazioni iniziate con la programmazione del lavoro in via del tutto autonoma, secondo le proprie esigenze aziendali;
Contr
- che, pochi mesi dopo la sottoscrizione del contratto, la società aveva tuttavia iniziato a ridurre progressivamente l'autonomia organizzativa di essa istante, costringendola dapprima ad applicare il proprio logo sugli automezzi e a riverniciarli di rosso ed assumendo poi la gestione effettiva degli autisti, dipendenti di essa istante, in particolare decidendo delle loro ferie e permessi, pretendendo che i Contr mezzi rimanessero parcheggiati presso le filiali della società quando non erano in servizio e che gli autisti si recassero presso le sue filiali per ricevere le direttive in ordine ai trasporti da effettuare, senza alcuna autorizzazione da parte di essa istante, privata di qualsiasi potere di controllo;
Contr
- che la società esercitava, altresì, un controllo diretto sul contenuto delle fatture emesse da essa istante, provvedendo a predisporre direttamente le fatture e a trasmetterle autonomamente all'Agenzia delle Entrate;
- che il controllo della società convenuta si estendeva anche alle buste paga dei dipendenti impiegati nel pagina 2 di 14 Contr trasporto, posto che la società imponeva che gli straordinari da questi effettuati venissero sistematicamente riqualificati quali costi di trasferta esenti da imposte, al fine di abbattere i costi del lavoro;
- che l'operazione richiedeva che tali importi figurassero come fatturati sotto la voce “extra servizio”, corrisposti al fornitore e da questi “girati” ai lavoratori;
Contr
- che la società aveva anche imposto, pena la riduzione delle commesse di trasporto, l'acquisto di furgoni elettrici, e, a fronte del rifiuto di essa istante, aveva tolto “le commesse” relative alle filiali di
, imponendole il trasferimento di sette vettori ad altri fornitori;
Parte_2
- che fra l'anno 2019 e l'anno 2023 erano incorse tra le parti svariate riunioni di coordinamento, nel corso delle quali essa istante aveva evidenziato i costi e le ingenti perdite sostenute in conseguenza Contr della gestione della società e quest'ultima aveva dapprima promesso la risoluzione delle problematiche evidenziate, per poi minacciare la riduzione delle commesse di trasporto;
- che, per l'insostenibilità della situazione, essa istante era stata costretta ad esercitare il diritto di recesso unilaterale nel febbraio 2023;
Contr
- che, in seguito al recesso, la società aveva comunicato che “la fattura a saldo del dovuto non sarebbe stata pagata e che il relativo importo sarebbe stato utilizzato per pagare gli stipendi dei dipendenti”: ciò, tuttavia, non era avvenuto perché, avendo le parti concluso con la banca un contratto di factoring con anticipo di fatture, l'istituto di credito aveva già disposto il pagamento del 90% di tale fattura;
Contr
- che, quindi, la società aveva direttamente corrisposto ai lavoratori assegni circolari a copertura degli stipendi, salvo poi pretendere, dopo avere appreso che gli stipendi erano già stati integralmente pagati, la sottoscrizione, da parte degli autisti, di “dichiarazioni di surroga verso , da un lato, e, Pt_1 dall'altro, l'esibizione, da parte di essa istante, delle buste paga relative ai TFR imputando “le somme versate a titolo di acconto sugli stessi TFR al fine di provvedere, poi, al saldo”, con l'effetto che i TFR Cont dei dipendenti di essa istante risultavano “essere stati integralmente pagati da .
Sulla base di tali premesse l'attrice, deducendo la sussistenza dei presupposti di fatto per la qualificazione degli accordi intercorsi con la società convenuta quali contratti di somministrazione illecita di mano d'opera, chiedeva, in via principale, che venisse accertata e dichiarata la nullità dei contratti e, previa conversione degli accordi ai sensi dell'art. 1424 c.c. in contratti di locazione di beni Contr mobili (o contratti di diversa natura eventualmente ravvisabili), che la società venisse condannata alla restituzione della somma di € 7.157.471,12 o della somma maggiore accertata in corso di causa, pagina 3 di 14 pari ai costi sostenuti per l'utilizzo dei mezzi di trasporto e del personale per l'intera durata del rapporto contrattuale, a titolo di “esborsi indebitamente sostenuti in virtù di un contratto nullo e non riconducibili ad un contratto di locazione di beni”, con gli interessi dal giorno del pagamento al saldo Contr effettivo. In via subordinata, in caso di mancata conversione dei contratti, chiedeva che la società venisse condannata, ex art. 2033 c.c., alla restituzione della somma di € 6.487.768,72, o della somma maggiore accertata in corso di causa, pari al costo del personale per l'intera durata del rapporto contrattuale, con gli interessi dal giorno del pagamento al saldo effettivo, o, nell'ipotesi di accertata sussistenza di un “obbligo restitutorio reciproco”, che la convenuta, previa compensazione “tra gli esborsi rispettivamente sostenuti dalle parti in esecuzione del contratto nullo ovvero i costi sostenuti Cont da da un lato e le somme dalla stessa fatturate a – e da questa versate – dall'altro”, Pt_1 venisse condannata al pagamento, in suo favore, della somma di € 1.716.800,82 (come si legge nella parte motiva dell'atto di citazione).
In ulteriore subordine, l'attrice, deducendo l'abuso di dipendenza economica e, comunque, della buona fede contrattuale, chiedeva che venisse accertata la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale Contr della società con condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 6.487.768,72 – pari ai costi del personale – o della maggior somma accertata in corso di causa, oltre agli interessi dal giorno del pagamento al saldo effettivo.
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando la fondatezza CP_1 della domanda attrice della quale chiedeva il rigetto.
La convenuta, in particolare, rilevava che le prestazioni dei contratti di trasporto da parte dell'attrice erano da eseguirsi in piena autonomia e con rischio a carico di quest'ultima, con autonoma struttura organizzativa ed imprenditoriale, non intercorrendo tra i contraenti alcun tipo di esclusiva;
che, come previsto nei contratti, essa convenuta aveva il diritto di utilizzare gli spazi e le superfici degli automezzi dell'attrice a fini pubblicitari a fronte di un corrispettivo previamente pattuito in via forfettaria;
che i trasporti erano organizzati autonomamente dall'attrice, la quale determinava quanti mezzi erano necessari e quanti dipendenti adibire alle consegne, le cui assenze, ferie e permessi erano decisi e gestiti autonomamente dall'attrice in conformità del necessario turn-over del personale e delle esigenze della convenuta;
che era stata riconosciuta, ma mai imposta, ai vettori la facoltà di parcheggiare i mezzi presso le filiali di essa convenuta;
che, conformemente agli usi e nell'ambito della normale attività di collaborazione, le modalità di esecuzione degli incarichi potevano essere comunicate agli autisti (sotto forma di indicazioni e segnalazioni), senza che ciò si traducesse nell'esercizio di alcun potere direttivo pagina 4 di 14 o disciplinare sugli stessi.
Evidenziava, inoltre, che le buste paga venivano autonomamente elaborate dall'attrice e, analogamente, le fatture venivano predisposte con la modalità “conto terzi”, su espressa delega dell'attrice, conformemente alle previsioni normative;
che gli stipendi dei dipendenti dell'attrice erano stati Contr corrisposti in surroga da parte di al fine di scongiurare il riconoscimento di una propria responsabilità indiretta in qualità di mittente, oltre che per tutelare la posizione dei lavoratori;
che, per i medesimi motivi, una volta accertata l'avvenuta corresponsione degli stipendi anche da parte dell'attrice, essa convenuta aveva imputato quanto già pagato ad anticipo dei TFR dei dipendenti dell'attrice, per poi corrispondere l'ulteriore importo di € 138.180,83 a saldo.
La convenuta, quindi, contestando la dedotta nullità dei contratti e la conseguente conversione ex art. 1424 c.c., e contestando altresì la sussistenza di una situazione di abuso di dipendenza economica, chiedeva il rigetto delle domande proposte dall'attrice; in via riconvenzionale, chiedeva che venisse accertata la debenza della somma pagata a saldo dei TFR dei dipendenti dell'attrice e, per l'effetto, che quest'ultima venisse condannata al rimborso di € 190.619,83, o della maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
3.
Ad esito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza ex art. 281 quinquies c.p.c., con il deposito ad opera delle parti, nei termini fissati, delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Disposta l'anticipazione dell'udienza, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe.
* * *
4.
Occorre premettere che l'attrice ha proposto una pluralità di domande, in via principale e subordinata, tese tutte ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento di somma di denaro (ossia la somma di
€ 7.157.471,12 in relazione alla domanda proposta in via principale e di € 6.487.768,72 in relazione alle domande proposte in via subordinata): tutte le domande proposte si fondano, in ogni caso, sull'asserita configurabilità, nel rapporto intercorso tra le parti dall'anno 2018 e fino al recesso da parte dell'attrice avvenuto il 28 febbraio 2023, di un appalto di servizi di trasporto (anziché un mero contratto di trasporto) e, più specificamente, di un appalto di servizi “non genuino”, e sulla conseguente necessità di “ribaltamento” dei costi del personale dipendente dell'attrice (oltre che dei costi dei mezzi pagina 5 di 14 di trasporto) sulla convenuta.
4.1
Tanto premesso, e passando quindi all'esame delle singole domande proposte dall'attrice, va osservato Contr che la stessa attrice assume di avere concluso un “contratto di trasporto” con la convenuta e con la sua associata ME.VI. s.r.l. in data 6 luglio 2018 (e di avere poi concluso in data 18 febbraio 2022 un Contr nuovo contratto di trasporto, con il medesimo contenuto, con la convenuta che nelle more aveva Contr
“assorbito” la società I), in forza del quale era stato pattuito, quanto alle modalità di esecuzione del servizio, che le prestazioni venissero effettuate dall'attrice “in piena autonomia e mediante la sua autonoma struttura organizzativa ed imprenditoriale e a proprio rischio, senza possibilità di Cont assoggettamento a direttive impartite da e con piena libertà di scelta dei mezzi da mettere in opera, dei modi di trasporto da utilizzare e dei dispositivi tecnici da adottare”, “a mezzo di proprio personale dipendente”, “con automezzi propri, purché adeguatamente attrezzati in riferimento alle tipologia di trasporto da eseguire” (a fronte di corrispettivo stabilito con apposito allegato “riportante gli importi dovuti a titolo di tariffa giornaliera per ciascuno degli autotrasportatori alle sue dipendenze”).
Tanto che, assume la stessa attrice, per dare esecuzione al contratto, aveva assunto trenta autisti e noleggiato, con contratti di leasing con riscatto, trentadue furgoni, “dando avvio all'attività e programmando il lavoro in via totalmente autonoma, secondo le esigenze aziendali” (cfr. pag. 2 della citazione).
In altri termini, secondo la prospettazione della stessa attrice, il contratto di (asserito) appalto di servizi sarebbe stato originariamente “genuino”.
Su tale prospettazione l'attrice fonda la domanda svolta in via principale, ossia la domanda di accertamento della “nullità dei contratti sottoscritti tra le parti in data 06/07/2018 e di quello successivo sottoscritto in data 18/02/2022 e/o del contratto cui le parti hanno dato effettiva Contr esecuzione” e di conseguente condanna della convenuta “previa conversione dei suddetti contratti ai sensi dell'art. 1424 c.c. in contratti di locazione di beni mobili o contratti di diversa natura di cui il Tribunale ravvisi la sussistenza”, al pagamento, in suo favore, della somma di complessivi €
7.157.471,12, o della somma maggiore accertata in corso di causa.
Orbene, è evidente che, avendo le parti in origine concluso un valido contratto (secondo la prospettazione della stessa attrice), non è ipotizzabile la nullità di tale originario contratto (nullità che, per l'attrice, deriverebbe dalla illiceità della causa, da quanto è dato desumere dalla lettura dell'atto di pagina 6 di 14 citazione), attenendo tale invalidità alla fase genetica del rapporto.
4.2
Diverse valutazioni vanno, invece, svolte con riguardo al contratto concluso dalle parti nell'anno 2022, ossia successivamente all'epoca in cui (pochi mesi dopo la conclusione del primo contratto) si sarebbero verificate quelle condizioni che, a detta dell'attrice, avrebbero determinato la
“trasformazione” del rapporto in una mera somministrazione di mano d'opera.
Al riguardo vanno peraltro fatte alcune considerazioni iniziali.
E' nota la distinzione tra contratto di trasporto e appalto di servizio di trasporto.
Secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte “(è) configurabile un appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto) ove le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l'apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore,
l'esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative (…) in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente” (cfr. Cass. 14 luglio 2015, n. 14670).
Orbene, nella specie dall'istruttoria svolta non risulta comprovato che il rapporto intercorso tra le parti fosse un appalto di servizi di trasporto.
Dalle stesse affermazioni dell'attrice risulta in primo luogo che il rapporto era sorto ad esito di trattative intercorse tra le parti, con il pieno rispetto dell'autonomia contrattuale e dell'autonomia nell'organizzazione dei mezzi e del personale ad opera dell'attrice stessa, e con l'assunzione del rischio d'impresa da parte di quest'ultima: ciò esclude, in difetto di elementi probatori di segno contrario, che l'organizzazione dell'impresa sia stata predisposta ed organizzata in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente.
In ogni caso, è pacifico che, sulla base delle previsioni contrattuali, non era prevista alcuna esclusiva nell'esecuzione del contratto;
tanto che la stessa attrice deduce di avere svolto l'attività di trasporto anche per conto di altri (sia pure in misura a suo dire sporadica rispetto all'attività di trasporto prestata Contr in favore della società .
Non è neppure risultato accertato che fossero predeterminate le rispettive prestazioni, né che fosse pattuito un corrispettivo unitario per le prestazioni. E anzi, sotto tale ultimo profilo, va evidenziato che il contratto prevedeva tariffe diversificate, in relazione all'attività dei singoli trasportatori, in “funzione della tipologia di mezzo utilizzato, del cd. “giro” in concreto affidato”, secondo quanto evidenziato pagina 7 di 14 dalla società convenuta (e tale circostanza, specificamente dedotta dalla società convenuta, non è mai stata specificamente contestata dall'attrice; sul punto, si vedano, in ogni caso, gli allegati al contratto di trasporto); mentre, relativamente alle prestazioni, nei contratti di trasporto è espressamente previsto che, “(non) potendosi in questa sede esattamente determinare, data la natura dei trasporti, la quantità della merce trasportata, i luoghi di presa in consegna delle merci da parte del vettore e quelli di riconsegna a destinazione delle stesse, detti elementi saranno quelli risultanti dai D.D.T.” (cfr. clausula n. 1 dei contratti di trasporto prodotti dalle parti).
Non è, poi, elemento sufficiente il fatto che i furgoni “venissero verniciati di colore rosso e che vi venisse applicato” il logo della società convenuta, posto che è pacifico che l'attrice poteva effettuare anche il trasporto per conto di altri. D'altra parte, l'apposizione del logo (a fini pubblicitari) era prevista in contratto come attività per la quale la società convenuta corrispondeva un corrispettivo forfettario
(sia pure minimo); mentre non vi è prova dell'imposizione di tale condizione (cfr. originario contratto del 2018, clausola n. 18, che già prevedeva la possibilità di applicazione del logo – con spese e oneri a totale carico della società convenuta – a fronte del corrispettivo forfettario già detto).
4.3
In ogni caso, a prescindere dalla qualificazione del rapporto, non sarebbe per ciò solo configurabile, nella fattispecie in esame e sulla base dell'istruttoria propria del presente giudizio, un appalto “non genuino” (o somministrazione illecita di manodopera).
Ed invero, secondo la più recente giurisprudenza, “se è vero che (…) uno degli indici principali dell'interposizione è stato ravvisato nell'assoggettamento dei dipendenti dello pseudo appaltatore al potere direttivo e di controllo dell'effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative, in quanto tale situazione denoterebbe l'assenza di un vero appalto, (…), è anche vero che l'esercizio di un potere di controllo da parte del committente è compatibile con un regolare contratto di appalto e che, sotto questo profilo, può ritenersi legittima la predeterminazione da parte del committente anche delle modalità temporali e tecniche di esecuzione del servizio o dell'opera oggetto dell'appalto che dovranno essere rispettate dall'appaltatore”, con la conseguenza che “non può ritenersi sufficiente ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al risultato di tali prestazioni, che può essere oggetto di un genuino contratto di appalto” (cfr. pronounce della Corte di Cassazione 15615/2011 e
12201/2001, come richiamate nella sentenza Corte di appello civile Milano, sez. lav., 13 luglio 2023 n. pagina 8 di 14 373).
Applicati tali principi al caso di specie, va osservato che le circostanze poste dall'attrice a fondamento della domanda (circa, in particolare, l'attribuzione alla società convenuta del potere direttivo e di controllo dell'attività degli autisti) sono rimaste prive di riscontro probatorio.
In particolare, sono rimaste prive di riscontro probatorio le asserite “imposizioni” – ad opera della società convenuta – della gestione di ferie e permessi degli autisti dipendenti dell'attrice (anche tramite il sindacato), di direzione dell'attività di questi ultimi presso le filiali della società convenuta (e all'insaputa dell'attrice), di parcheggio dei furgoni dell'attrice presso le filiali;
o ancora l'imposizione nell'acquisto di furgoni elettrici.
Relativamente all'asserita assunzione della esclusiva ed effettiva gestione degli “autisti” dell'attrice da parte della convenuta, va osservato che, a fronte della documentazione prodotta dall'attrice (peraltro, di per sé, non sempre di chiara interpretazione nel contenuto degli accordi intercorrenti tra le parti in merito), la società convenuta ha prodotto ulteriori comunicazioni (via mail) intercorse tra le parti negli anni 2021 e 2022, con le quali i referenti dell'attrice fornivano indicazioni alla convenuta circa i piani ferie degli autisti o le loro assenze, o ancora i loro permessi (cfr. comunicazioni del 12 aprile 2021, del
28 dicembre 2021, del 28 aprile 2022, del 14 settembre e del 18 ottobre 2022, di cui al doc. 4 di parte convenuta). Si confrontino anche le comunicazioni di cui ai doc. 5.
E tali comunicazioni, in ipotesi di gestione “diretta ed effettiva” del personale dell'attrice da parte della società convenuta, non sarebbero in alcun modo spiegabili.
In altri termini, le comunicazioni intercorse tra le parti (prodotte dall'attrice), peraltro relative ad un Contr limitato periodo, non sono idonee a comprovare l'attribuzione alla convenuta del potere direttivo e di controllo del personale dipendente della società attrice: da tali comunicazioni, se pure si desume che la convenuta forniva, in alcune occasioni, indicazioni all'attrice circa le modalità di “gestione” degli “straordinari” o altre indicazioni in merito ai “bonus” spettanti agli autisti, non può inferirsi che il potere direttivo sullo svolgimento dell'attività di lavoro degli autisti e quello di controllo dell'attività di questi ultimi fossero attribuiti alla società convenuta. E ciò, si ripete, a fronte delle ulteriori comunicazioni prodotte dalla società convenuta.
Così come non appaiono univocamente interpretabili gli avvenuti pagamenti, ad opera della società convenuta, degli stipendi dei dipendenti dell'attrice relativi al mese di febbraio 2023, quando erano ormai cessati – per il recesso della stessa attrice – gli effetti del contratto di trasporto concluso dalle parti, e del residuo TFR agli stessi dovuto, per effetto dell'intervento del sindacato degli autisti (cfr.
pagina 9 di 14 doc. doc. 6), a detta della società convenuta avvenuto per evitare l'insorgere di eventuali contenziosi a titolo di responsabile solidale.
Mentre prive della univocità – nel senso voluto dall'attrice – sono l'inserimento “in busta paga” degli
“straordinari sotto forma di trasferte” e la predisposizione delle fatture con la loro trasmissione all'Agenzia delle Entrate;
con la precisazione che l'impossibilità di verifica, da parte dell'attrice, in merito alle “voci” ed agli “importi” delle fatture è circostanza rimasta, anch'essa, priva di riscontro probatorio.
Né appaiono utilizzabili i richiami ad attività di indagine compendiata nel provvedimento del Tribunale di Milano – Sezione Autonoma Misure di Prevenzione in data 23 marzo 2023 (prodotto con il doc. 42 allegato alla comparsa conclusionale), trattandosi di documento prodotto dall'attrice ben oltre il maturare delle preclusioni istruttorie e, come tale, del tutto inammissibile (e inutilizzabile nel suo contenuto), avendo, peraltro, la stessa attrice più volte ribadito la diversità del rapporto che la legava alla società convenuta rispetto alle imprese e cooperative coinvolte nel procedimento penale (cfr. comparsa conclusionale, laddove si legge: “Poiché, come già detto, il contesto che ci occupa diverge da quello emerso in sede penale per uno dei suoi elementi sostanziali, ovvero il ruolo rivestito dall'appaltatore dei servizi di trasporto nei rapporti con i lavoratori e con la committenza, non ci si può esimere dal porre nuovamente all'attenzione del Tribunale la necessità di istruire la causa”).
D'altro canto, nella specie è pacifico che i mezzi utilizzati per lo svolgimento dell'attività di trasporto
(“ritiro, trasporto e consegna di merce (…) consistente in collettame, vario, oltre a pacchi, plichi e corrispondenza, e quant'altro avente le caratteristiche per il trasporto merci per conto di terzi”: cfr. pag. 2 dell'atto di citazione) erano stati noleggiati dall'attrice, che aveva proceduto all'assunzione del personale (ove si consideri che tale circostanza è stata dalla stessa attrice evidenziata nelle premesse dell'atto di citazione).
Né, infine, appaiono ammissibili e rilevanti le istanze di prova orale riproposte in sede di precisazione delle conclusioni dall'attrice, trattandosi di capitoli formulati in maniera generica, anche relativamente a periodi non specificati, o valutativi, o ancora irrilevanti ai fini della decisione.
4.4
Sotto un diverso profilo – anche se non è chiaro a quale tipo di responsabilità l'attrice abbia inteso ancorare la dedotta situazione – quest'ultima lamenta la situazione di abuso di dipendenza economica ad opera della convenuta.
Al riguardo va premesso che l'art. 9 della legge n. 192 del 1998 vieta l'abuso da parte di una o più pagina 10 di 14 imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice (primo comma della citata disposizione), prevedendo che il patto mediante il quale si realizza la situazione di abuso sia nullo (terzo comma).
E tale situazione si configura, secondo quanto previsto da tale disposizione, quando un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi, dovendosi tener conto, nella valutazione di tale requisito, anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
Secondo quanto evidenziato anche di recente dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 27435/2024), “la fattispecie assolve a una duplice funzione, di riequilibrio della posizione di forza nella singola relazione contrattuale e di tutela dei meccanismi concorrenziali del mercato e un riscontro di quest'ultima funzione è offerto dalla previsione del comma 3-bis del predetto art. 9, inserita con l'art.
11, L. 2001, n. 57, che riconosce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di procedere alle diffide e sanzioni previste dall'art. 15, L. 10 ottobre 1990, n. 287, a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, nei confronti dell'impresa o delle imprese che hanno commesso un abuso di dipendenza economica qualora tale abuso abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato”. In particolare, prosegue la Corte, “il divieto di abuso di dipendenza economica costituisce peculiare espressione di un principio generale finalizzato a caratterizzare l'intero sistema dei rapporti di mercato (così, Cass. 23 luglio 2014, n.
16787) e, in quanto tale, presenta una applicazione che può prescindere dall'esistenza di uno specifico rapporto di subfornitura (cfr. Cass., Sez. Un., 25 novembre 2011, n. 24906)”, e la “situazione di dipendenza economica ricorre allorché si sia in presenza di una disparità di potere contrattuale tale da determinare un "eccessivo squilibrio" nelle rispettive prestazioni e, a tal fine, la mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti ne costituisce elemento sintomatico, comportando sempre, almeno potenzialmente, la possibilità di determinare squilibri nelle prestazioni contrattuali”.
Orbene, anche sotto tale profilo difetta la prova dell'elemento sintomatico della dedotta situazione di abuso, ossia l'assenza di reali possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti, non avendo l'attrice fornito alcun elemento dal quale desumere la mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti.
E' noto, infatti, che il servizio di “corriere espresso” è un settore economico in continua crescita, che non risulta caratterizzato da una situazione di monopolio o di oligopolio, presentando anzi un elevato grado di concorrenza, data la presenza di diversi operatori: tale situazione non è stata, del resto, pagina 11 di 14 contestata dall'attrice (che non ha mai neppure adombrato l'esistenza di un monopolio o oligopolio nel settore in questione).
In ragione, quindi, dello stato di concorrenza che caratterizza il settore in esame, da un lato, e, dall'altro, della non specificità degli investimenti effettuati, per l'adempimento dei contratti di trasporto, dall'attrice (che ha provveduto ad acquisire la disponibilità dei veicoli per l'esecuzione del trasporto, tramite contratti di leasing con facoltà di riscatto, e a reperire personale per l'esecuzione dell'attività di trasporto), idonei quindi ad un diverso utilizzo nei confronti di terzi, non può ritenersi ravvisabile la mancanza di quelle reali possibilità di reperimento sul mercato di alternative soddisfacenti, non risultando, peraltro, che l'attrice abbia posto in essere iniziative in tal senso che siano state rese impossibili dalla convenuta.
Ne consegue che la domanda svolta in via principale dall'attrice e la domanda svolta in via subordinata dall'attrice (anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., qualora debba intendersi proposta tale domanda ulteriore) vanno rigettate.
4.5
Per quanto riguarda, infine, le domande proposte in ulteriore subordine, tese alla condanna della convenuta al risarcimento dei danni da “responsabilità precontrattuale e/o extracontrattuale” è sufficiente rilevare – per dedurne l'infondatezza – che le stesse appaiono genericamente formulate e prive della necessaria determinatezza, senza alcun riferimento al fondamento o allo specifico titolo di responsabilità in forza del quale la convenuta sarebbe tenuta al risarcimento dei danni lamentati dall'attrice; con la precisazione che, laddove con esse l'attrice abbia inteso far riferimento all'abuso di dipendenza economica, varrebbero le stesse considerazioni già sopra svolte.
Né può, nella specie, soccorrere il potere, rimesso al giudice, di qualificare la domanda, posto che tale potere può essere esercitato solo laddove siano chiari gli elementi a fondamento della domanda, traducendosi altrimenti in una arbitraria sostituzione del giudice ad attività di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento della domanda stessa, con aperta e inammissibile violazione del principio dispositivo.
5.
Passando all'esame della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, va preliminarmente osservato che la convenuta chiede la condanna dell'attrice al pagamento, in suo favore, dell'importo pagato per il TFR dei dipendenti dell'attrice (comprensivo della somma di € 52.439,00 corrisposta ai dipendenti dell'attrice per gli stipendi del mese di febbraio 2023, poi imputata a titolo di acconto del pagina 12 di 14 TFR a seguito dell'avvenuto pagamento degli stipendi da parte della stessa attrice).
A tal fine la convenuta ha, innanzitutto, prodotto copia degli assegni circolari (seconda parte del doc. 8 prodotto con la comparsa di risposta) rilasciati ai dipendenti dell'attrice nel mese di marzo 2023 per la somma di complessivi € 52.439,00, con le relative dichiarazioni di surrogazione ex art. 1201 c.c.. E che l'attrice fosse pienamente a conoscenza dell'avvenuta imputazione di tali pagamenti a parte del TFR dovuto ai dipendenti stessi si desume chiaramente dal doc. 7 prodotto dalla società convenuta (ossia dalla comunicazione via mail del legale rappresentante dell'attrice con la quale questi riferiva: “come da accordi vi inoltro le buste paga prova dei TFR con gli acconti da voi già dati e scalati sui cedolini, in più il prospetto già defalcato dei quinti da dover andare a saldare agli enti (…)”).
La società convenuta ha, poi, prodotto, a seguito di specifica contestazione dell'attrice in merito ai successivi pagamenti di quella parte del TFR ancora dovuto ai dipendenti dell'attrice, copia dei bonifici eseguiti ai dipendenti stessi (cfr. doc. 16 depositato con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., in aggiunta alle già depositate dichiarazioni di surrogazione ex art. 1201 c.c.).
Tali pagamenti – effettuati, secondo quanto evidenziato dalla società convenuta, per evitare di essere coinvolta in eventuali contenziosi come responsabile solidale – possono essere riconosciuti a quest'ultima per il minor importo di complessivi € 129.952,78, corrispondente alla somma degli importi delle buste paga di fine rapporto (da cui già risultano le detrazioni degli acconti) dei dipendenti della società di cui al doc. 16 di parte attrice. Pt_1
In conclusione, in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta, l'attrice va condannata al pagamento, in favore di quest'ultima, dell'importo di complessivi € 182.391,78 (€
52.439,00 + € 129.952,78).
Su tale somma spettano alla convenuta gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda all'effettivo saldo.
6.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate, avuto riguardo all'assenza di qualsiasi attività istruttoria ed alla limitata entità delle questioni trattate (con la conseguente riduzione dei parametri medi), in complessivi € 35.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 13 di 14 1) rigetta le domande proposte dall'attrice in via principale e in via subordinata nei confronti della convenuta;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, condanna l'attrice al pagamento, in favore di quest'ultima, della somma di complessivi € 182.391,78, con gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda all'effettivo saldo;
3) condanna l'attrice alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese processuali, che liquida in €
35.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Bologna, così deciso il 5 luglio 2025
IL GIUDICE
dott. Alessandra Cardarelli
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10290/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAOLINI ALESSANDRO, ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA STEFANO CLEMENTE 14 TORINO presso il difensore avv.
PAOLINI ALESSANDRO
ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARESCA ARTURO, dell'avv. TRAINA CP_1 P.IVA_2
DAVIDE, dell'avv. D'ONOFRIO ENRICO MARIA, dell'avv. GIUSTINIANI MARCELLO, dell'avv.
FOCHERINI GIANFRANCO, dell'avv. BONOMO MARCELLO, dell'avv. VURRO FRANCESCA, ed elettivamente domiciliata in VIA FARAVELLI 22 00195 ROMA presso il difensore avv.
MARESCA ARTURO
CONVENUTA
OGGETTO: TRASPORTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'attrice conclude, nel merito e in via istruttoria, come da note scritte depositate in data 19 dicembre
2024.
La convenuta conclude come da note scritte depositate in data 23 dicembre 2024.
pagina 1 di 14 FATTO E DIRITTO
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi a questo Parte_1
Tribunale, esponendo: CP_1
Contr Cont
- che in data 6 luglio 2018 aveva concluso con la società e con la sua associata CP_3 contratto di trasporto – e in data 18 febbraio 2022 nuovo contratto, con il medesimo contenuto, sempre Contr Contr con la società che nel frattempo aveva “assorbito” la società I – in base al quale essa istante Contr aveva svolto a favore della società “attività di ritiro, trasporto e consegna di merce – consistente in collettame vario, oltre a pacchi, plichi e corrispondenza, e quant'altro avente le caratteristiche per il trasporto merci per conto di terzi – in diverse zone nell'ambito del territorio nazionale”;
- che in forza di tale contratto, preceduto da trattative tra le parti, le prestazioni dovevano essere effettuate da essa istante in piena autonomia e mediante autonoma struttura organizzativa ed imprenditoriale, a proprio rischio e con piena libertà di scelta di mezzi e delle modalità di trasporto, con impiego di proprio personale dipendente e di mezzi propri, a fronte di corrispettivo stabilito con apposito allegato riportante gli importi dovuti a titolo di tariffa giornaliera per ciascuno degli autisti alle sue dipendenze;
- che essa istante aveva provveduto all'assunzione del personale (30 autisti) ed al noleggio, con contratti di leasing con riscatto, dei mezzi di trasporto (32 furgoni) necessari per l'esecuzione delle prestazioni contrattualmente pattuite, prestazioni iniziate con la programmazione del lavoro in via del tutto autonoma, secondo le proprie esigenze aziendali;
Contr
- che, pochi mesi dopo la sottoscrizione del contratto, la società aveva tuttavia iniziato a ridurre progressivamente l'autonomia organizzativa di essa istante, costringendola dapprima ad applicare il proprio logo sugli automezzi e a riverniciarli di rosso ed assumendo poi la gestione effettiva degli autisti, dipendenti di essa istante, in particolare decidendo delle loro ferie e permessi, pretendendo che i Contr mezzi rimanessero parcheggiati presso le filiali della società quando non erano in servizio e che gli autisti si recassero presso le sue filiali per ricevere le direttive in ordine ai trasporti da effettuare, senza alcuna autorizzazione da parte di essa istante, privata di qualsiasi potere di controllo;
Contr
- che la società esercitava, altresì, un controllo diretto sul contenuto delle fatture emesse da essa istante, provvedendo a predisporre direttamente le fatture e a trasmetterle autonomamente all'Agenzia delle Entrate;
- che il controllo della società convenuta si estendeva anche alle buste paga dei dipendenti impiegati nel pagina 2 di 14 Contr trasporto, posto che la società imponeva che gli straordinari da questi effettuati venissero sistematicamente riqualificati quali costi di trasferta esenti da imposte, al fine di abbattere i costi del lavoro;
- che l'operazione richiedeva che tali importi figurassero come fatturati sotto la voce “extra servizio”, corrisposti al fornitore e da questi “girati” ai lavoratori;
Contr
- che la società aveva anche imposto, pena la riduzione delle commesse di trasporto, l'acquisto di furgoni elettrici, e, a fronte del rifiuto di essa istante, aveva tolto “le commesse” relative alle filiali di
, imponendole il trasferimento di sette vettori ad altri fornitori;
Parte_2
- che fra l'anno 2019 e l'anno 2023 erano incorse tra le parti svariate riunioni di coordinamento, nel corso delle quali essa istante aveva evidenziato i costi e le ingenti perdite sostenute in conseguenza Contr della gestione della società e quest'ultima aveva dapprima promesso la risoluzione delle problematiche evidenziate, per poi minacciare la riduzione delle commesse di trasporto;
- che, per l'insostenibilità della situazione, essa istante era stata costretta ad esercitare il diritto di recesso unilaterale nel febbraio 2023;
Contr
- che, in seguito al recesso, la società aveva comunicato che “la fattura a saldo del dovuto non sarebbe stata pagata e che il relativo importo sarebbe stato utilizzato per pagare gli stipendi dei dipendenti”: ciò, tuttavia, non era avvenuto perché, avendo le parti concluso con la banca un contratto di factoring con anticipo di fatture, l'istituto di credito aveva già disposto il pagamento del 90% di tale fattura;
Contr
- che, quindi, la società aveva direttamente corrisposto ai lavoratori assegni circolari a copertura degli stipendi, salvo poi pretendere, dopo avere appreso che gli stipendi erano già stati integralmente pagati, la sottoscrizione, da parte degli autisti, di “dichiarazioni di surroga verso , da un lato, e, Pt_1 dall'altro, l'esibizione, da parte di essa istante, delle buste paga relative ai TFR imputando “le somme versate a titolo di acconto sugli stessi TFR al fine di provvedere, poi, al saldo”, con l'effetto che i TFR Cont dei dipendenti di essa istante risultavano “essere stati integralmente pagati da .
Sulla base di tali premesse l'attrice, deducendo la sussistenza dei presupposti di fatto per la qualificazione degli accordi intercorsi con la società convenuta quali contratti di somministrazione illecita di mano d'opera, chiedeva, in via principale, che venisse accertata e dichiarata la nullità dei contratti e, previa conversione degli accordi ai sensi dell'art. 1424 c.c. in contratti di locazione di beni Contr mobili (o contratti di diversa natura eventualmente ravvisabili), che la società venisse condannata alla restituzione della somma di € 7.157.471,12 o della somma maggiore accertata in corso di causa, pagina 3 di 14 pari ai costi sostenuti per l'utilizzo dei mezzi di trasporto e del personale per l'intera durata del rapporto contrattuale, a titolo di “esborsi indebitamente sostenuti in virtù di un contratto nullo e non riconducibili ad un contratto di locazione di beni”, con gli interessi dal giorno del pagamento al saldo Contr effettivo. In via subordinata, in caso di mancata conversione dei contratti, chiedeva che la società venisse condannata, ex art. 2033 c.c., alla restituzione della somma di € 6.487.768,72, o della somma maggiore accertata in corso di causa, pari al costo del personale per l'intera durata del rapporto contrattuale, con gli interessi dal giorno del pagamento al saldo effettivo, o, nell'ipotesi di accertata sussistenza di un “obbligo restitutorio reciproco”, che la convenuta, previa compensazione “tra gli esborsi rispettivamente sostenuti dalle parti in esecuzione del contratto nullo ovvero i costi sostenuti Cont da da un lato e le somme dalla stessa fatturate a – e da questa versate – dall'altro”, Pt_1 venisse condannata al pagamento, in suo favore, della somma di € 1.716.800,82 (come si legge nella parte motiva dell'atto di citazione).
In ulteriore subordine, l'attrice, deducendo l'abuso di dipendenza economica e, comunque, della buona fede contrattuale, chiedeva che venisse accertata la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale Contr della società con condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 6.487.768,72 – pari ai costi del personale – o della maggior somma accertata in corso di causa, oltre agli interessi dal giorno del pagamento al saldo effettivo.
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando la fondatezza CP_1 della domanda attrice della quale chiedeva il rigetto.
La convenuta, in particolare, rilevava che le prestazioni dei contratti di trasporto da parte dell'attrice erano da eseguirsi in piena autonomia e con rischio a carico di quest'ultima, con autonoma struttura organizzativa ed imprenditoriale, non intercorrendo tra i contraenti alcun tipo di esclusiva;
che, come previsto nei contratti, essa convenuta aveva il diritto di utilizzare gli spazi e le superfici degli automezzi dell'attrice a fini pubblicitari a fronte di un corrispettivo previamente pattuito in via forfettaria;
che i trasporti erano organizzati autonomamente dall'attrice, la quale determinava quanti mezzi erano necessari e quanti dipendenti adibire alle consegne, le cui assenze, ferie e permessi erano decisi e gestiti autonomamente dall'attrice in conformità del necessario turn-over del personale e delle esigenze della convenuta;
che era stata riconosciuta, ma mai imposta, ai vettori la facoltà di parcheggiare i mezzi presso le filiali di essa convenuta;
che, conformemente agli usi e nell'ambito della normale attività di collaborazione, le modalità di esecuzione degli incarichi potevano essere comunicate agli autisti (sotto forma di indicazioni e segnalazioni), senza che ciò si traducesse nell'esercizio di alcun potere direttivo pagina 4 di 14 o disciplinare sugli stessi.
Evidenziava, inoltre, che le buste paga venivano autonomamente elaborate dall'attrice e, analogamente, le fatture venivano predisposte con la modalità “conto terzi”, su espressa delega dell'attrice, conformemente alle previsioni normative;
che gli stipendi dei dipendenti dell'attrice erano stati Contr corrisposti in surroga da parte di al fine di scongiurare il riconoscimento di una propria responsabilità indiretta in qualità di mittente, oltre che per tutelare la posizione dei lavoratori;
che, per i medesimi motivi, una volta accertata l'avvenuta corresponsione degli stipendi anche da parte dell'attrice, essa convenuta aveva imputato quanto già pagato ad anticipo dei TFR dei dipendenti dell'attrice, per poi corrispondere l'ulteriore importo di € 138.180,83 a saldo.
La convenuta, quindi, contestando la dedotta nullità dei contratti e la conseguente conversione ex art. 1424 c.c., e contestando altresì la sussistenza di una situazione di abuso di dipendenza economica, chiedeva il rigetto delle domande proposte dall'attrice; in via riconvenzionale, chiedeva che venisse accertata la debenza della somma pagata a saldo dei TFR dei dipendenti dell'attrice e, per l'effetto, che quest'ultima venisse condannata al rimborso di € 190.619,83, o della maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
3.
Ad esito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza ex art. 281 quinquies c.p.c., con il deposito ad opera delle parti, nei termini fissati, delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Disposta l'anticipazione dell'udienza, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe.
* * *
4.
Occorre premettere che l'attrice ha proposto una pluralità di domande, in via principale e subordinata, tese tutte ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento di somma di denaro (ossia la somma di
€ 7.157.471,12 in relazione alla domanda proposta in via principale e di € 6.487.768,72 in relazione alle domande proposte in via subordinata): tutte le domande proposte si fondano, in ogni caso, sull'asserita configurabilità, nel rapporto intercorso tra le parti dall'anno 2018 e fino al recesso da parte dell'attrice avvenuto il 28 febbraio 2023, di un appalto di servizi di trasporto (anziché un mero contratto di trasporto) e, più specificamente, di un appalto di servizi “non genuino”, e sulla conseguente necessità di “ribaltamento” dei costi del personale dipendente dell'attrice (oltre che dei costi dei mezzi pagina 5 di 14 di trasporto) sulla convenuta.
4.1
Tanto premesso, e passando quindi all'esame delle singole domande proposte dall'attrice, va osservato Contr che la stessa attrice assume di avere concluso un “contratto di trasporto” con la convenuta e con la sua associata ME.VI. s.r.l. in data 6 luglio 2018 (e di avere poi concluso in data 18 febbraio 2022 un Contr nuovo contratto di trasporto, con il medesimo contenuto, con la convenuta che nelle more aveva Contr
“assorbito” la società I), in forza del quale era stato pattuito, quanto alle modalità di esecuzione del servizio, che le prestazioni venissero effettuate dall'attrice “in piena autonomia e mediante la sua autonoma struttura organizzativa ed imprenditoriale e a proprio rischio, senza possibilità di Cont assoggettamento a direttive impartite da e con piena libertà di scelta dei mezzi da mettere in opera, dei modi di trasporto da utilizzare e dei dispositivi tecnici da adottare”, “a mezzo di proprio personale dipendente”, “con automezzi propri, purché adeguatamente attrezzati in riferimento alle tipologia di trasporto da eseguire” (a fronte di corrispettivo stabilito con apposito allegato “riportante gli importi dovuti a titolo di tariffa giornaliera per ciascuno degli autotrasportatori alle sue dipendenze”).
Tanto che, assume la stessa attrice, per dare esecuzione al contratto, aveva assunto trenta autisti e noleggiato, con contratti di leasing con riscatto, trentadue furgoni, “dando avvio all'attività e programmando il lavoro in via totalmente autonoma, secondo le esigenze aziendali” (cfr. pag. 2 della citazione).
In altri termini, secondo la prospettazione della stessa attrice, il contratto di (asserito) appalto di servizi sarebbe stato originariamente “genuino”.
Su tale prospettazione l'attrice fonda la domanda svolta in via principale, ossia la domanda di accertamento della “nullità dei contratti sottoscritti tra le parti in data 06/07/2018 e di quello successivo sottoscritto in data 18/02/2022 e/o del contratto cui le parti hanno dato effettiva Contr esecuzione” e di conseguente condanna della convenuta “previa conversione dei suddetti contratti ai sensi dell'art. 1424 c.c. in contratti di locazione di beni mobili o contratti di diversa natura di cui il Tribunale ravvisi la sussistenza”, al pagamento, in suo favore, della somma di complessivi €
7.157.471,12, o della somma maggiore accertata in corso di causa.
Orbene, è evidente che, avendo le parti in origine concluso un valido contratto (secondo la prospettazione della stessa attrice), non è ipotizzabile la nullità di tale originario contratto (nullità che, per l'attrice, deriverebbe dalla illiceità della causa, da quanto è dato desumere dalla lettura dell'atto di pagina 6 di 14 citazione), attenendo tale invalidità alla fase genetica del rapporto.
4.2
Diverse valutazioni vanno, invece, svolte con riguardo al contratto concluso dalle parti nell'anno 2022, ossia successivamente all'epoca in cui (pochi mesi dopo la conclusione del primo contratto) si sarebbero verificate quelle condizioni che, a detta dell'attrice, avrebbero determinato la
“trasformazione” del rapporto in una mera somministrazione di mano d'opera.
Al riguardo vanno peraltro fatte alcune considerazioni iniziali.
E' nota la distinzione tra contratto di trasporto e appalto di servizio di trasporto.
Secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte “(è) configurabile un appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto) ove le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l'apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore,
l'esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative (…) in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente” (cfr. Cass. 14 luglio 2015, n. 14670).
Orbene, nella specie dall'istruttoria svolta non risulta comprovato che il rapporto intercorso tra le parti fosse un appalto di servizi di trasporto.
Dalle stesse affermazioni dell'attrice risulta in primo luogo che il rapporto era sorto ad esito di trattative intercorse tra le parti, con il pieno rispetto dell'autonomia contrattuale e dell'autonomia nell'organizzazione dei mezzi e del personale ad opera dell'attrice stessa, e con l'assunzione del rischio d'impresa da parte di quest'ultima: ciò esclude, in difetto di elementi probatori di segno contrario, che l'organizzazione dell'impresa sia stata predisposta ed organizzata in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente.
In ogni caso, è pacifico che, sulla base delle previsioni contrattuali, non era prevista alcuna esclusiva nell'esecuzione del contratto;
tanto che la stessa attrice deduce di avere svolto l'attività di trasporto anche per conto di altri (sia pure in misura a suo dire sporadica rispetto all'attività di trasporto prestata Contr in favore della società .
Non è neppure risultato accertato che fossero predeterminate le rispettive prestazioni, né che fosse pattuito un corrispettivo unitario per le prestazioni. E anzi, sotto tale ultimo profilo, va evidenziato che il contratto prevedeva tariffe diversificate, in relazione all'attività dei singoli trasportatori, in “funzione della tipologia di mezzo utilizzato, del cd. “giro” in concreto affidato”, secondo quanto evidenziato pagina 7 di 14 dalla società convenuta (e tale circostanza, specificamente dedotta dalla società convenuta, non è mai stata specificamente contestata dall'attrice; sul punto, si vedano, in ogni caso, gli allegati al contratto di trasporto); mentre, relativamente alle prestazioni, nei contratti di trasporto è espressamente previsto che, “(non) potendosi in questa sede esattamente determinare, data la natura dei trasporti, la quantità della merce trasportata, i luoghi di presa in consegna delle merci da parte del vettore e quelli di riconsegna a destinazione delle stesse, detti elementi saranno quelli risultanti dai D.D.T.” (cfr. clausula n. 1 dei contratti di trasporto prodotti dalle parti).
Non è, poi, elemento sufficiente il fatto che i furgoni “venissero verniciati di colore rosso e che vi venisse applicato” il logo della società convenuta, posto che è pacifico che l'attrice poteva effettuare anche il trasporto per conto di altri. D'altra parte, l'apposizione del logo (a fini pubblicitari) era prevista in contratto come attività per la quale la società convenuta corrispondeva un corrispettivo forfettario
(sia pure minimo); mentre non vi è prova dell'imposizione di tale condizione (cfr. originario contratto del 2018, clausola n. 18, che già prevedeva la possibilità di applicazione del logo – con spese e oneri a totale carico della società convenuta – a fronte del corrispettivo forfettario già detto).
4.3
In ogni caso, a prescindere dalla qualificazione del rapporto, non sarebbe per ciò solo configurabile, nella fattispecie in esame e sulla base dell'istruttoria propria del presente giudizio, un appalto “non genuino” (o somministrazione illecita di manodopera).
Ed invero, secondo la più recente giurisprudenza, “se è vero che (…) uno degli indici principali dell'interposizione è stato ravvisato nell'assoggettamento dei dipendenti dello pseudo appaltatore al potere direttivo e di controllo dell'effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative, in quanto tale situazione denoterebbe l'assenza di un vero appalto, (…), è anche vero che l'esercizio di un potere di controllo da parte del committente è compatibile con un regolare contratto di appalto e che, sotto questo profilo, può ritenersi legittima la predeterminazione da parte del committente anche delle modalità temporali e tecniche di esecuzione del servizio o dell'opera oggetto dell'appalto che dovranno essere rispettate dall'appaltatore”, con la conseguenza che “non può ritenersi sufficiente ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al risultato di tali prestazioni, che può essere oggetto di un genuino contratto di appalto” (cfr. pronounce della Corte di Cassazione 15615/2011 e
12201/2001, come richiamate nella sentenza Corte di appello civile Milano, sez. lav., 13 luglio 2023 n. pagina 8 di 14 373).
Applicati tali principi al caso di specie, va osservato che le circostanze poste dall'attrice a fondamento della domanda (circa, in particolare, l'attribuzione alla società convenuta del potere direttivo e di controllo dell'attività degli autisti) sono rimaste prive di riscontro probatorio.
In particolare, sono rimaste prive di riscontro probatorio le asserite “imposizioni” – ad opera della società convenuta – della gestione di ferie e permessi degli autisti dipendenti dell'attrice (anche tramite il sindacato), di direzione dell'attività di questi ultimi presso le filiali della società convenuta (e all'insaputa dell'attrice), di parcheggio dei furgoni dell'attrice presso le filiali;
o ancora l'imposizione nell'acquisto di furgoni elettrici.
Relativamente all'asserita assunzione della esclusiva ed effettiva gestione degli “autisti” dell'attrice da parte della convenuta, va osservato che, a fronte della documentazione prodotta dall'attrice (peraltro, di per sé, non sempre di chiara interpretazione nel contenuto degli accordi intercorrenti tra le parti in merito), la società convenuta ha prodotto ulteriori comunicazioni (via mail) intercorse tra le parti negli anni 2021 e 2022, con le quali i referenti dell'attrice fornivano indicazioni alla convenuta circa i piani ferie degli autisti o le loro assenze, o ancora i loro permessi (cfr. comunicazioni del 12 aprile 2021, del
28 dicembre 2021, del 28 aprile 2022, del 14 settembre e del 18 ottobre 2022, di cui al doc. 4 di parte convenuta). Si confrontino anche le comunicazioni di cui ai doc. 5.
E tali comunicazioni, in ipotesi di gestione “diretta ed effettiva” del personale dell'attrice da parte della società convenuta, non sarebbero in alcun modo spiegabili.
In altri termini, le comunicazioni intercorse tra le parti (prodotte dall'attrice), peraltro relative ad un Contr limitato periodo, non sono idonee a comprovare l'attribuzione alla convenuta del potere direttivo e di controllo del personale dipendente della società attrice: da tali comunicazioni, se pure si desume che la convenuta forniva, in alcune occasioni, indicazioni all'attrice circa le modalità di “gestione” degli “straordinari” o altre indicazioni in merito ai “bonus” spettanti agli autisti, non può inferirsi che il potere direttivo sullo svolgimento dell'attività di lavoro degli autisti e quello di controllo dell'attività di questi ultimi fossero attribuiti alla società convenuta. E ciò, si ripete, a fronte delle ulteriori comunicazioni prodotte dalla società convenuta.
Così come non appaiono univocamente interpretabili gli avvenuti pagamenti, ad opera della società convenuta, degli stipendi dei dipendenti dell'attrice relativi al mese di febbraio 2023, quando erano ormai cessati – per il recesso della stessa attrice – gli effetti del contratto di trasporto concluso dalle parti, e del residuo TFR agli stessi dovuto, per effetto dell'intervento del sindacato degli autisti (cfr.
pagina 9 di 14 doc. doc. 6), a detta della società convenuta avvenuto per evitare l'insorgere di eventuali contenziosi a titolo di responsabile solidale.
Mentre prive della univocità – nel senso voluto dall'attrice – sono l'inserimento “in busta paga” degli
“straordinari sotto forma di trasferte” e la predisposizione delle fatture con la loro trasmissione all'Agenzia delle Entrate;
con la precisazione che l'impossibilità di verifica, da parte dell'attrice, in merito alle “voci” ed agli “importi” delle fatture è circostanza rimasta, anch'essa, priva di riscontro probatorio.
Né appaiono utilizzabili i richiami ad attività di indagine compendiata nel provvedimento del Tribunale di Milano – Sezione Autonoma Misure di Prevenzione in data 23 marzo 2023 (prodotto con il doc. 42 allegato alla comparsa conclusionale), trattandosi di documento prodotto dall'attrice ben oltre il maturare delle preclusioni istruttorie e, come tale, del tutto inammissibile (e inutilizzabile nel suo contenuto), avendo, peraltro, la stessa attrice più volte ribadito la diversità del rapporto che la legava alla società convenuta rispetto alle imprese e cooperative coinvolte nel procedimento penale (cfr. comparsa conclusionale, laddove si legge: “Poiché, come già detto, il contesto che ci occupa diverge da quello emerso in sede penale per uno dei suoi elementi sostanziali, ovvero il ruolo rivestito dall'appaltatore dei servizi di trasporto nei rapporti con i lavoratori e con la committenza, non ci si può esimere dal porre nuovamente all'attenzione del Tribunale la necessità di istruire la causa”).
D'altro canto, nella specie è pacifico che i mezzi utilizzati per lo svolgimento dell'attività di trasporto
(“ritiro, trasporto e consegna di merce (…) consistente in collettame, vario, oltre a pacchi, plichi e corrispondenza, e quant'altro avente le caratteristiche per il trasporto merci per conto di terzi”: cfr. pag. 2 dell'atto di citazione) erano stati noleggiati dall'attrice, che aveva proceduto all'assunzione del personale (ove si consideri che tale circostanza è stata dalla stessa attrice evidenziata nelle premesse dell'atto di citazione).
Né, infine, appaiono ammissibili e rilevanti le istanze di prova orale riproposte in sede di precisazione delle conclusioni dall'attrice, trattandosi di capitoli formulati in maniera generica, anche relativamente a periodi non specificati, o valutativi, o ancora irrilevanti ai fini della decisione.
4.4
Sotto un diverso profilo – anche se non è chiaro a quale tipo di responsabilità l'attrice abbia inteso ancorare la dedotta situazione – quest'ultima lamenta la situazione di abuso di dipendenza economica ad opera della convenuta.
Al riguardo va premesso che l'art. 9 della legge n. 192 del 1998 vieta l'abuso da parte di una o più pagina 10 di 14 imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice (primo comma della citata disposizione), prevedendo che il patto mediante il quale si realizza la situazione di abuso sia nullo (terzo comma).
E tale situazione si configura, secondo quanto previsto da tale disposizione, quando un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi, dovendosi tener conto, nella valutazione di tale requisito, anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
Secondo quanto evidenziato anche di recente dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 27435/2024), “la fattispecie assolve a una duplice funzione, di riequilibrio della posizione di forza nella singola relazione contrattuale e di tutela dei meccanismi concorrenziali del mercato e un riscontro di quest'ultima funzione è offerto dalla previsione del comma 3-bis del predetto art. 9, inserita con l'art.
11, L. 2001, n. 57, che riconosce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di procedere alle diffide e sanzioni previste dall'art. 15, L. 10 ottobre 1990, n. 287, a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, nei confronti dell'impresa o delle imprese che hanno commesso un abuso di dipendenza economica qualora tale abuso abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato”. In particolare, prosegue la Corte, “il divieto di abuso di dipendenza economica costituisce peculiare espressione di un principio generale finalizzato a caratterizzare l'intero sistema dei rapporti di mercato (così, Cass. 23 luglio 2014, n.
16787) e, in quanto tale, presenta una applicazione che può prescindere dall'esistenza di uno specifico rapporto di subfornitura (cfr. Cass., Sez. Un., 25 novembre 2011, n. 24906)”, e la “situazione di dipendenza economica ricorre allorché si sia in presenza di una disparità di potere contrattuale tale da determinare un "eccessivo squilibrio" nelle rispettive prestazioni e, a tal fine, la mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti ne costituisce elemento sintomatico, comportando sempre, almeno potenzialmente, la possibilità di determinare squilibri nelle prestazioni contrattuali”.
Orbene, anche sotto tale profilo difetta la prova dell'elemento sintomatico della dedotta situazione di abuso, ossia l'assenza di reali possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti, non avendo l'attrice fornito alcun elemento dal quale desumere la mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti.
E' noto, infatti, che il servizio di “corriere espresso” è un settore economico in continua crescita, che non risulta caratterizzato da una situazione di monopolio o di oligopolio, presentando anzi un elevato grado di concorrenza, data la presenza di diversi operatori: tale situazione non è stata, del resto, pagina 11 di 14 contestata dall'attrice (che non ha mai neppure adombrato l'esistenza di un monopolio o oligopolio nel settore in questione).
In ragione, quindi, dello stato di concorrenza che caratterizza il settore in esame, da un lato, e, dall'altro, della non specificità degli investimenti effettuati, per l'adempimento dei contratti di trasporto, dall'attrice (che ha provveduto ad acquisire la disponibilità dei veicoli per l'esecuzione del trasporto, tramite contratti di leasing con facoltà di riscatto, e a reperire personale per l'esecuzione dell'attività di trasporto), idonei quindi ad un diverso utilizzo nei confronti di terzi, non può ritenersi ravvisabile la mancanza di quelle reali possibilità di reperimento sul mercato di alternative soddisfacenti, non risultando, peraltro, che l'attrice abbia posto in essere iniziative in tal senso che siano state rese impossibili dalla convenuta.
Ne consegue che la domanda svolta in via principale dall'attrice e la domanda svolta in via subordinata dall'attrice (anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., qualora debba intendersi proposta tale domanda ulteriore) vanno rigettate.
4.5
Per quanto riguarda, infine, le domande proposte in ulteriore subordine, tese alla condanna della convenuta al risarcimento dei danni da “responsabilità precontrattuale e/o extracontrattuale” è sufficiente rilevare – per dedurne l'infondatezza – che le stesse appaiono genericamente formulate e prive della necessaria determinatezza, senza alcun riferimento al fondamento o allo specifico titolo di responsabilità in forza del quale la convenuta sarebbe tenuta al risarcimento dei danni lamentati dall'attrice; con la precisazione che, laddove con esse l'attrice abbia inteso far riferimento all'abuso di dipendenza economica, varrebbero le stesse considerazioni già sopra svolte.
Né può, nella specie, soccorrere il potere, rimesso al giudice, di qualificare la domanda, posto che tale potere può essere esercitato solo laddove siano chiari gli elementi a fondamento della domanda, traducendosi altrimenti in una arbitraria sostituzione del giudice ad attività di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento della domanda stessa, con aperta e inammissibile violazione del principio dispositivo.
5.
Passando all'esame della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, va preliminarmente osservato che la convenuta chiede la condanna dell'attrice al pagamento, in suo favore, dell'importo pagato per il TFR dei dipendenti dell'attrice (comprensivo della somma di € 52.439,00 corrisposta ai dipendenti dell'attrice per gli stipendi del mese di febbraio 2023, poi imputata a titolo di acconto del pagina 12 di 14 TFR a seguito dell'avvenuto pagamento degli stipendi da parte della stessa attrice).
A tal fine la convenuta ha, innanzitutto, prodotto copia degli assegni circolari (seconda parte del doc. 8 prodotto con la comparsa di risposta) rilasciati ai dipendenti dell'attrice nel mese di marzo 2023 per la somma di complessivi € 52.439,00, con le relative dichiarazioni di surrogazione ex art. 1201 c.c.. E che l'attrice fosse pienamente a conoscenza dell'avvenuta imputazione di tali pagamenti a parte del TFR dovuto ai dipendenti stessi si desume chiaramente dal doc. 7 prodotto dalla società convenuta (ossia dalla comunicazione via mail del legale rappresentante dell'attrice con la quale questi riferiva: “come da accordi vi inoltro le buste paga prova dei TFR con gli acconti da voi già dati e scalati sui cedolini, in più il prospetto già defalcato dei quinti da dover andare a saldare agli enti (…)”).
La società convenuta ha, poi, prodotto, a seguito di specifica contestazione dell'attrice in merito ai successivi pagamenti di quella parte del TFR ancora dovuto ai dipendenti dell'attrice, copia dei bonifici eseguiti ai dipendenti stessi (cfr. doc. 16 depositato con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., in aggiunta alle già depositate dichiarazioni di surrogazione ex art. 1201 c.c.).
Tali pagamenti – effettuati, secondo quanto evidenziato dalla società convenuta, per evitare di essere coinvolta in eventuali contenziosi come responsabile solidale – possono essere riconosciuti a quest'ultima per il minor importo di complessivi € 129.952,78, corrispondente alla somma degli importi delle buste paga di fine rapporto (da cui già risultano le detrazioni degli acconti) dei dipendenti della società di cui al doc. 16 di parte attrice. Pt_1
In conclusione, in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta, l'attrice va condannata al pagamento, in favore di quest'ultima, dell'importo di complessivi € 182.391,78 (€
52.439,00 + € 129.952,78).
Su tale somma spettano alla convenuta gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda all'effettivo saldo.
6.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate, avuto riguardo all'assenza di qualsiasi attività istruttoria ed alla limitata entità delle questioni trattate (con la conseguente riduzione dei parametri medi), in complessivi € 35.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 13 di 14 1) rigetta le domande proposte dall'attrice in via principale e in via subordinata nei confronti della convenuta;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, condanna l'attrice al pagamento, in favore di quest'ultima, della somma di complessivi € 182.391,78, con gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda all'effettivo saldo;
3) condanna l'attrice alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese processuali, che liquida in €
35.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Bologna, così deciso il 5 luglio 2025
IL GIUDICE
dott. Alessandra Cardarelli
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