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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/11/2025, n. 5547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5547 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa ER OR Presidente dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa ON RO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2238/2025 R.G. promossa da:
n. a CATANIA (CT) il 22/09/1959 (C.F.: ), rappr. e Parte_1 C.F._1
dif. dall' avv. GRASSO ROSARIO GIUSEPPE, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, n. a CATANIA (CT) il 26/05/1966 (C.F.: Controparte_1
, rappr. e dif. dall'avv. CHIARENZA CINZIA, presso il cui studio legale C.F._2
in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 22/10/2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ex art. 473 bis e ss. c.p.c. depositato il 03.03.2025, a richiesto Parte_1
la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 2248/2012, emessa da questo Tribunale, e già modificate a seguito del decreto del 2 febbraio 2016 reso nel procedimento di cui RG 1827/2015.
In particolare, il ricorrente chiedeva, testualmente “che il Tribunale, a modifica del provvedimento 2 febbraio 2016 reso nel procedimento n. 1827/2015 R.G., revochi l' assegnazione della casa coniugale in Acireale Corso Sicilia n. 43, censita al catasto del
Comune di Acireale foglio 61 particella 5125 subalterno 11, categoria A2 vani 7.5 Corso
Sicilia 39 piano 3, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Catania la cancellazione della trascrizione eseguita il 23 aprile 2014 ai n. 15869/12079” , e ciò sul presupposto della raggiunta indipendenza economica da parte delle figlie, di cui una già da tempo trasferitasi altrove.
Si costituiva con atto del 19.09.2025, contestando la domanda Controparte_1
di modifica del provvedimento de quo e chiedendo in subordine “ritenuto l'interesse di
a continuare a vivere stabilmente presso la casa coniugale per le ragioni indicate Pt_2
in narrativa, disporre la prosecuzione dell'assegnazione della casa coniugale sita in
Acireale, C.so Sicilia n. 43 per il tempo necessario a che porti a compimento il suo Pt_2
percorso di studi e, comunque, per un tempo non inferiore a due anni”.
Successivamente, all'udienza del 22.10.2025, comparivano le parti dichiarando di essere addivenute ad un accordo e precisavano le conclusioni alle seguenti condizioni, trasfuse nel verbale di udienza:
“Le parti danno atto di aver raggiunto un accordo, per cui la casa familiare in Acireale,
Corso Sicilia n. 43 (foglio 61, part. 5125 sub 11), oggetto del ricorso rimane assegnata alla
resistente presso cui abita la figlia , sino al 31.12.2027, e in seguito rientrerà CP_2
nella disponibilità del proprietario per cessazione dell'assegnazione a suo Parte_1
tempo disposta in favore della figlia. Le parti personalmente chiedono che la causa venga
decisa alle condizioni concordate con spese di questo giudizio compensate.”
Quindi il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Ciò posto, ricorrono i presupposti per la modifica del provvedimento del 2 febbraio 2016 reso nel procedimento n.1827/2015 secondo gli accordi raggiunti tra le parti, non essendo contrari a norme imperative e all'ordine pubblico.
Le spese del presente procedimento vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2238/2025
R.G., così statuisce:
- Dispone la modifica della sentenza di divorzio n.2248/2012 emessa da questo
Tribunale tra e e successivamente Parte_1 Controparte_1
modificata con decreto dep. il 21/06/2012, alle condizioni concordate tra le parti in seno al verbale del 07/11/2025 e riportate in parte motiva.
- Spese compensate.
Così deciso in Catania il 7.11.25 nella camera di consiglio della Prima sezione civile.
Il Giudice est. Il Presidente
ON RO ER OR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa ER OR Presidente dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa ON RO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2238/2025 R.G. promossa da:
n. a CATANIA (CT) il 22/09/1959 (C.F.: ), rappr. e Parte_1 C.F._1
dif. dall' avv. GRASSO ROSARIO GIUSEPPE, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, n. a CATANIA (CT) il 26/05/1966 (C.F.: Controparte_1
, rappr. e dif. dall'avv. CHIARENZA CINZIA, presso il cui studio legale C.F._2
in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 22/10/2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ex art. 473 bis e ss. c.p.c. depositato il 03.03.2025, a richiesto Parte_1
la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 2248/2012, emessa da questo Tribunale, e già modificate a seguito del decreto del 2 febbraio 2016 reso nel procedimento di cui RG 1827/2015.
In particolare, il ricorrente chiedeva, testualmente “che il Tribunale, a modifica del provvedimento 2 febbraio 2016 reso nel procedimento n. 1827/2015 R.G., revochi l' assegnazione della casa coniugale in Acireale Corso Sicilia n. 43, censita al catasto del
Comune di Acireale foglio 61 particella 5125 subalterno 11, categoria A2 vani 7.5 Corso
Sicilia 39 piano 3, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Catania la cancellazione della trascrizione eseguita il 23 aprile 2014 ai n. 15869/12079” , e ciò sul presupposto della raggiunta indipendenza economica da parte delle figlie, di cui una già da tempo trasferitasi altrove.
Si costituiva con atto del 19.09.2025, contestando la domanda Controparte_1
di modifica del provvedimento de quo e chiedendo in subordine “ritenuto l'interesse di
a continuare a vivere stabilmente presso la casa coniugale per le ragioni indicate Pt_2
in narrativa, disporre la prosecuzione dell'assegnazione della casa coniugale sita in
Acireale, C.so Sicilia n. 43 per il tempo necessario a che porti a compimento il suo Pt_2
percorso di studi e, comunque, per un tempo non inferiore a due anni”.
Successivamente, all'udienza del 22.10.2025, comparivano le parti dichiarando di essere addivenute ad un accordo e precisavano le conclusioni alle seguenti condizioni, trasfuse nel verbale di udienza:
“Le parti danno atto di aver raggiunto un accordo, per cui la casa familiare in Acireale,
Corso Sicilia n. 43 (foglio 61, part. 5125 sub 11), oggetto del ricorso rimane assegnata alla
resistente presso cui abita la figlia , sino al 31.12.2027, e in seguito rientrerà CP_2
nella disponibilità del proprietario per cessazione dell'assegnazione a suo Parte_1
tempo disposta in favore della figlia. Le parti personalmente chiedono che la causa venga
decisa alle condizioni concordate con spese di questo giudizio compensate.”
Quindi il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Ciò posto, ricorrono i presupposti per la modifica del provvedimento del 2 febbraio 2016 reso nel procedimento n.1827/2015 secondo gli accordi raggiunti tra le parti, non essendo contrari a norme imperative e all'ordine pubblico.
Le spese del presente procedimento vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2238/2025
R.G., così statuisce:
- Dispone la modifica della sentenza di divorzio n.2248/2012 emessa da questo
Tribunale tra e e successivamente Parte_1 Controparte_1
modificata con decreto dep. il 21/06/2012, alle condizioni concordate tra le parti in seno al verbale del 07/11/2025 e riportate in parte motiva.
- Spese compensate.
Così deciso in Catania il 7.11.25 nella camera di consiglio della Prima sezione civile.
Il Giudice est. Il Presidente
ON RO ER OR