Articolo 6 della Legge 28 marzo 1968, n. 341
Articolo 5Articolo 7
Versione
11 aprile 1968
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Versione
19 gennaio 1975
Art. 6.
A favore degli ex combattenti, categorie assimilate e patrioti, iscritti all'assicurazione obbligatoria di invalidita' e vecchiaia, o a forme di previdenza sostitutive di essa, soltanto dopo la fine dell'ultimo conflitto, e consentito il riscatto - con onere a carico degli interessati - dei periodi di chiamata alle armi, richiamo, trattenimento in servizio, o dei periodi riconosciuti di partigiano o di patriota, con applicazione delle norme e con i criteri in vigore all'epoca cui il riscatto si riferisce. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 21 dicembre 1974, n. 702 ha disposto (con l'art. 2) che "La facolta' di riscatto prevista dall' articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341 , e' estesa ai deportati ed agli internati civili e militari iscritti all'assicurazione obbligatoria di invalidita' e vecchiaia o a forme di previdenza sostitutive di essa, per i periodi di internamento nei campi di concentramento alleati, nemici o neutrali, durante il periodo bellico 1940-46".
Entrata in vigore il 19 gennaio 1975
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