Articolo 9 della Legge 20 febbraio 1958, n. 55
Articolo 8Articolo 10
Versione
1 marzo 1958
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Versione
31 dicembre 1987
Art. 9.
Agli effetti dell'art. 7 della presente legge, sono considerati periodi di servizio militare anche quelli prestati in qualita' di partigiano combattente, quelli prestati come militarizzati da dipendenti di Amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici, quelli prestati dai vigili del fuoco richiamati in servizio continuativo per esigenze di guerra, quelli prestati nelle formazioni mobilitate della Unione nazionale protezione antiaerea, quelli prestati nella Croce rossa italiana, quelli prestati come agenti del soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana, nonche' i periodi di lavoro coatto o di cattivita' degli ex internati civili in Germania. ((6)) Sono considerati partigiani combattenti agli effetti della presente legge coloro che hanno ottenuto il relativo riconoscimento ai sensi delle vigenti disposizioni.
L'accertamento dei periodi di lavoro coatto o di cattivita' degli ex internati civili in Germania e' effettuato dalla Commissione prevista all' art. 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96 , modificato dall' art. 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317 .
La Commissione di cui al precedente comma e' integrata da un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
--------------- AGGIORNAMENTO (6) La Corte Costituzionale con sentenza 11-23 dicembre 1987, n. 575,(in G.U. 30/12/1987, n. 55) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 9, primo comma, legge 28 febbraio 1958, n. 55 - Estensione del trattamento di riversibilita' ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti - nella parte in cui non prevede che, agli effetti del precedente art. 7, siano considerati periodi di servizio militare anche quelli prestati come militarizzati da dipendenti di aziende private."
Entrata in vigore il 31 dicembre 1987
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