Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/11/2016, n. 54467
CASS
Sentenza 15 novembre 2016

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Nell'ambito dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, il principio del "ne bis in idem", sancito dall'art. 50 della Carta di Nizza, si configura come garanzia generale da invocare nello spazio giuridico europeo, anche nei confronti di uno Stato non appartenente alla UE, ogni qual volta si sia formato un giudicato penale su un medesimo fatto nei confronti della stessa persona ed a prescindere dalla sua cittadinanza europea. (Nella specie, la Corte ha ritenuto rilevante, ai fini della sussistenza del "ne bis in idem", che la sentenza definitiva sia stata emessa da uno Stato appartenente all'Unione Europea - Germania -, benché terzo rispetto alla procedura, in materie che abbiano un collegamento con quelle di competenza del diritto dell'Unione, ed ha negato, nei confronti del soggetto già condannato definitivamente, l'estradizione richiesta dalla Turchia all'Italia per il reato di traffico di stupefacenti, materia espressamente prevista dall'art. 83, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

In tema di estradizione per l'estero, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 698, comma primo, cod. proc. pen., la Corte d'appello può fondare la propria decisione in ordine all'esistenza di violazioni dei diritti umani nel Paese richiedente anche sulla base di documenti e rapporti elaborati da organizzazioni non governative - quali, ad es., "Amnesty International" e "Human Rights Watch" -, in quanto si tratta di organizzazioni ritenute affidabili sul piano internazionale, secondo quanto affermato anche dalla giurisprudenza della Corte EDU nella sentenza Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 705, comma 2, lett. a) e c), deve essere rifiutata l'estradizione richiesta dalla Turchia, rilevato che nel Paese sussistono condizioni generali di violazione dei diritti fondamentali della persona e del giusto processo, con trattamenti degradanti nelle carceri e forti limitazioni dei diritti di difesa, essendo stata formalmente sospesa sul territorio dello Stato (dal 21 luglio 2016) l'applicazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo ed essendosi riscontrate condizioni generali di detenzione arbitraria, nonchè il ricorso a pratiche di tortura nei confronti dei detenuti, risultanti da documentazione proveniente da "Amnesty International".

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/11/2016, n. 54467
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 54467
Data del deposito : 15 novembre 2016

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