Sentenza 18 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di estradizione, l'art. 9 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, nel riconoscere il divieto del "ne bis in idem", prevede l'inestradabilità quando sussista una sentenza definitiva emessa nei confronti dell'estradando nello Stato richiesto ma non contempla l'ipotesi che una tale sentenza sia stata emessa in uno Stato terzo. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso ricorresse un'ipotesi di "ne bis in idem" nel caso di un estradando verso la Grecia che aveva sostenuto di essere stato assolto, per il medesimo reato, in Albania).
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- 1. La miccia è accesa: la Corte di Cassazione fa diretta applicazioneIrene Gittardi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca qui. 1. La sentenza in commento concerne la richiesta di estradizione rivolta alle autorità italiane dalla Repubblica di Turchia e finalizzata all'avvio di un procedimento penale nei confronti di un cittadino turco in relazione a un fatto di reato per il quale l'estradando era già stato condannato da un Tribunale tedesco. La pronuncia del Supremo Collegio è di particolare interesse – oltre che per i principi, nient'affatto scontati, affermati in materia di ne bis in idem[1] – soprattutto perché rappresenta una delle prime occasioni in cui i giudici di legittimità hanno dato diretta applicazione a una norma della Carta dei Diritti …
Leggi di più… - 2. Estadizione negata verso la Turchia perchè non rispetta i diritti fondamentali (Cass. 54467/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 maggio 2017
Non può esser accolta la richiesta di estradizione della Turchia perchè non è garantito il rispetto dei diritti fondamentali. La Cassazione con sentenza 54467/16 ha annullato la sentenza del giudice di merito veneziano (che nel maggio 2016 scriveva che "non vi sono suffficienti e concreti elementi pr ritenere che in Turchia la situaizone delle carceri sia disumana e che oggigiorno ivi si applichi la tortura") ha tenuto in considerazione il rapporto di Amnesty International sulla Turchia nel quale “risultano segnalati casi di tortura e di maltrattamenti ai danni di detenuti, nonché un eccessivo impiego della forza da parte della polizia”. Fatti riferiti anche da altri rapporti sui diritti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/2013, n. 3747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3747 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 18/12/2013
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - N. 1988
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 34175/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SH UM, nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 9 luglio 2013 dalla Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Tito Garribba;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
1. RM UM ricorre contro la sentenza specificata in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Napoli si è dichiarata favorevole alla di lui estradizione verso la Repubblica ellenica affinché sia giudicato per il delitto di omicidio volontario, e denuncia:
1. mancanza di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, assumendo che gli elementi di indagine non sarebbero idonei a sostenere il giudizio di qualificata probabilità circa la sua partecipazione all'omicidio;
2. violazione del divieto ne bis in idem, assumendo che, essendo stato definitivamente assolto dal reato per cui si procede con sentenza emessa dall'autorità giudiziaria albanese, non potrebbe essere sottoposto per lo stesso fatto a nuovo giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Cominciando dall'esame del primo motivo di ricorso, si osserva che l'estradizione de qua è regolata dalla Convenzione europea firmata a Parigi il 13.12.1957, la quale non richiede per la pronuncia di sentenza favorevole all'estradizione per l'estero il requisito della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ma si limita a stabilire, all'art. 12, che a sostegno della richiesta devono essere prodotti l'originale o la copia autentica del provvedimento giudiziale (sentenza di condanna esecutiva o mandato di cattura), l'esposizione dei fatti e una copia delle disposizione di legge applicabili.
La circostanza che la Convenzione europea non richieda la verifica dei gravi indizi di colpevolezza non significa che essi siano del tutto irrilevanti, ma solo che la loro sussistenza è tratta dai documenti che devono essere allegati alla richiesta sulla base di una procedura semplificata rispetto a quella prevista dall'art. 705 c.p.p., comma 1, che trova giustificazione nel principio del reciproco riconoscimento di una comune cultura giuridica e di un rapporto di affidabilità tra Stati che rispettano le regole del "giusto processo". L'esame del giudice dovrà pertanto essere condotto accertando che dalla documentazione trasmessa risultino evocate le ragioni per le quali si ritiene probabile che l'estradando abbia commesso il reato oggetto della richiesta di estradizione. In questo modo, a differenza di quanto accade per il regime previsto dall'art. 705 c.p.p., comma 1, il giudice non deve valutare autonomamente i gravi indizi di colpevolezza ne' rielaborare criticamente le risultanze processuali (materia questa riservata alla competenza dell'autorità giudiziaria dello Stato richiedente), ma soltanto verificare se la richiesta sia fondata su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria straniera abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede l'estradizione (v. Cass., Sez. 6, 9.4.2009 n. 17913, Mirosevich, rv 243583; idem, 22.1.2010 n. 8609, Maksymenko, rv 246173).
Applicando i cennati principi al caso concreto, la Corte territoriale ha verificato che il titolo estradizionale contiene sia l'indicazione delle fonti indiziarie sia la spiegazione delle ragioni per le quali è stato ritenuto probabile - nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente - che l'estradando abbia commesso il reato ascrittogli. Pertanto le censure formulate sul punto dal ricorrente sono infondate.
2.2 Anche il secondo motivo è infondato.
La regola del ne bis in idem, che vieta la duplicazione del giudizio sullo stesso fatto nei confronti della medesima persona, poggiando su innegabili esigenze di economia e razionalità, è prevista non solo dal nostro ordinamento processuale (v. art. 649 c.p.p.), ma da ogni ordinamento giuridico moderno. Essa, però, nell'attuale momento storico che ancora privilegia il principio della sovranità nazionale, del quale sono espressione in tema di applicazione della legge penale l'art. 6 c.p. e segg., vale solamente nei rapporti processuali interni e, non avendo il carattere di norma internazionale generalmente riconosciuta (v. Corte cost., sentenza 12.4.1967 n. 48), per essere trasferita nei rapporti internazionali abbisogna di un'apposita previsione quanto meno a livello convenzionale. Tale è, ad esempio, la disposizione della L. 30 settembre 1993, n. 388, art. 54, di ratifica ed esecuzione della convenzione di Schengen del 1990, che stabilisce che "una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta a un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente...".
Per quanto riguarda il caso in esame, l'art. 9 della già citata Convenzione europea, in parziale riconoscimento del divieto ne bis in idem, stabilisce l'inestradabilità quando sussista una sentenza definitiva emessa nei confronti dell'estradando nello Stato richiesto. Non contempla invece l'ipotesi - verificatasi nel caso di specie - che una tale sentenza sia stata emessa in uno Stato terzo e, quindi, la sentenza di assoluzione pronunciata nello Stato albanese non può avere alcuna rilevanza sull'iter estradizionale in corso, pena la violazione della Convenzione.
Il ricorso, siccome infondato, deve dunque essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2014