Sentenza 5 febbraio 2004
Massime • 1
Poiché nell'ordinamento italiano non vige il principio del "ne bis in idem" internazionale, la sentenza penale emessa in un Paese extra-europeo nei confronti di un cittadino italiano non impedisce la rinnovazione del giudizio in Italia per lo stesso fatto, sempre che il cittadino si trovi nel territorio italiano ed il Ministro della giustizia ne faccia richiesta ai sensi dell'art. 11, comma secondo cod.pen. Il pregresso riconoscimento della sentenza penale straniera sullo stesso fatto - eventualmente richiesto dal Ministro della giustizia nel caso in cui non esista trattato di estradizione con lo Stato estero ex art. 12, comma secondo, cod.pen. - non preclude il possibile esercizio dell'azione penale in Italia, in quanto l'istituto del riconoscimento non comporta il recepimento integrale della decisione straniera, ma produce i limitati effetti tassativamente indicati e non è in relazione di alternatività od incompatibilità con la rinnovazione del giudizio, soprattutto quando il Ministro della giustizia non abbia potuto esercitare contestualmente - per circostanze oggettive - l'eventuale opzione tra i due istituti (Nel caso all'esame della S.C., il riconoscimento della sentenza penale emessa dalla Corte Suprema del Sud Africa era stato richiesto quando l'imputato si trovava ancora all'estero per l'espiazione della pena colà inflittagli, mentre le condizioni per richiedere il rinnovamento del giudizio, per il delitto di omicidio volontario commesso all'estero, erano divenute sussistenti solo in seguito al suo rientro in Italia).
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- 1. Ne bis in idem non è principio nè consuetudine di diritto internazionale (Cass.32932/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 novembre 2022
Il principio del ne bis in idem non è principio generale del diritto internazionale, come tale applicabile nell'ordinamento interno; la stessa Corte Costituzionale ha, in più occasioni, escluso che il divieto di bis in idem assuma valore di principio comune alla totalità degli ordinamenti statuali moderni e di norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta, sottolineando che l'ordinamento italiano, come quelli della maggior parte degli Stati moderni, si ispira ai principi della territorialità ed obbligatorietà generale della legge penale secondo i criteri stabiliti dall'art. 6 e ss. c.p., alla stregua dei quali è prevista la possibilità di rinnovamento nello Stato del …
Leggi di più… - 2. Ne bis in idem nel diritto internazionale e nell'ambito dell'Unione europea (Cass. 14868/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 maggio 2020
Il principio del ne bis in idem, che vieta la celebrazione di un secondo giudizio per fatti identici, presenta, attualmente, i seguenti distinti ambiti di operatività: 1) nell'ambito del diritto interno, esso trova la sua disciplina nel codice di procedura penale: pur non essendo espressamente contemplato dalla Costituzione, viene ricondotto dalla giurisprudenza costituzionale agli artt. 24 e 111 Cost. e viene riconosciuto da questa Corte di legittimità quale principio generale dell'ordinamento, adeguato alle esigenze di razionalità e funzionalità del sistema, principio dal quale il giudice non può prescindere nell'attività interpretativa; 2) nell'ambito del diritto internazionale …
Leggi di più… - 3. Estadizione negata verso la Turchia perchè non rispetta i diritti fondamentali (Cass. 54467/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 maggio 2017
Non può esser accolta la richiesta di estradizione della Turchia perchè non è garantito il rispetto dei diritti fondamentali. La Cassazione con sentenza 54467/16 ha annullato la sentenza del giudice di merito veneziano (che nel maggio 2016 scriveva che "non vi sono suffficienti e concreti elementi pr ritenere che in Turchia la situaizone delle carceri sia disumana e che oggigiorno ivi si applichi la tortura") ha tenuto in considerazione il rapporto di Amnesty International sulla Turchia nel quale “risultano segnalati casi di tortura e di maltrattamenti ai danni di detenuti, nonché un eccessivo impiego della forza da parte della polizia”. Fatti riferiti anche da altri rapporti sui diritti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2004, n. 12953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12953 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 05/02/2004
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 162
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 031399/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI SI US N. IL 14/10/1944;
avverso SENTENZA del 23/04/2003 CORTE ASSISE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Anna Maria De Sangro che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23.4.2003, la Corte di Assise di Appello di Roma confermava la decisione emessa dal GUP del tribunale della stessa città, con cui, a conclusione di giudizio abbreviato, Di BL PE era stato condannato alla pena di dieci anni di reclusione perché ritenuto colpevole dei delitti, uniti dal vincolo della continuazione, di omicidio della propria moglie separata, OB AN, e di detenzione e porto illegali di arma da sparo, commessi in Sud Africa il 6.9.1992, con le attenuanti generiche prevalenti e la diminuente del vizio parziale di mente. La Corte rilevava preliminarmente che, con sentenza del 26.9.1996, la Corte d'Appello di Caltanissetta -su richiesta del Procuratore Generale cui il Ministro della Giustizia aveva trasmesso la sentenza definitiva emessa dalla Corte Suprema del Sud Africa - aveva riconosciuto detta decisione agli effetti di cui ai n. 1, 2 e 3 dell'art. 12 c.p. e che in data 9.2.2000 il predetto Ministro, allorquando il Di BL era rientrato in Italia, aveva chiesto il rinnovamento del giudizio a norma dell'art. 11 c.p.: la Corte escludeva che il precedente riconoscimento della sentenza straniera potesse costituire idoneo motivo di preclusione della procedibilità dell'azione penale. Infine, venivano disattesi i motivi di gravame riguardanti l'entità della pena e della provvisionale liquidata alle parti civili. Con l'unico motivo di ricorso, il difensore dell'imputato denunciava la violazione dell'art. 606, comma 1^, lett. b) c.p.p., per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 11 e 12 c.p., sull'assunto che tali disposizioni si trovano in rapporto di rigorosa alternatività, sicché, una volta chiesto ed ottenuto il riconoscimento della sentenza straniera, il Ministro non avrebbe potuto più richiedere il rinnovamento del giudizio in Italia. Il ricorrente concludeva, dunque, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per improcedibilità dell'azione penale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non ha fondamento.
Il "rinnovamento del giudizio" nei confronti del cittadino o dello straniero per reati commessi all'estero,previsto dall' art. 11 c.p., è espressione di una precisa scelta di politica legislativa fondata sul principio di sovranità e di universalità della legge penale, alla cui stregua nella Relazione del Guardasigilli al vigente codice penale è precisato che "in niun caso e per nessun titolo può essere riconosciuta alla sentenza del giudice straniero efficacia preclusiva all'applicazione della legge italiana e quindi all'esercizio della nostra giurisdizione" (Rel., 1^, 42). A fronte di tali precise coordinate interpretative, la giurisprudenza di questa Corte è univocamente orientata nel senso che, a norma dell'art. 11 c.p., nell'ordinamento giuridico italiano non vige il principio del "ne bis in idem" internazionale e che, dunque, il processo celebrato all'estero nei confronti del cittadino italiano non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per lo stesso fatto (Cass., Sez. 5^, 29 maggio 1998, Bortesi), come è confermato, del resto, anche dall'art. 138 c.p., che, per l'ipotesi di giudizio seguito all'estero e rinnovato in Italia, prevede come legittima l'esecuzione della pena inflitta dall'autorità giudiziaria italiana, disponendo che vi venga sempre computata la pena scontata all'estero (Cass., Sez. 6^, 3 marzo 1993, Palazzolo). Ciò posto, deve essere esaminata la questione dell'operatività della preclusione al rinnovamento del giudizio nel caso in cui l'esercizio dell'azione penale in Italia su richiesta del Ministro della giustizia sia stato preceduto dal riconoscimento, ai sensi dell'art. 12 c.p., della sentenza penale straniera pronunciata per il medesimo fatto.
A sostegno della tesi della preclusione, sviluppata con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente ha richiamato due risalenti pronunce di questa Corte (Cass., Sez. 2^, 16 maggio 1966, Guglielmo, e 13 novembre 1959, Canone) e l'opinione di una parte della dottrina. Il Collegio ritiene di non potere aderire ad una siffatta posizione, in quanto molteplici e convergenti elementi di ordine logico e sistematico convalidano, in modo non equivoco, l'interpretazione contraria a configurare i rapporti tra gli artt. 11 e 12 c.p. in termini di alternatività per inferirne che il nuovo giudizio resti precluso quando l'imputato sia stato giudicato all'estero e la relativa sentenza sia stata già riconosciuta in Italia. La rinnovazione del giudizio e il riconoscimento della sentenza penale straniera rappresentano, infatti, istituti affatto disomogenei e del tutto differenziati sul piano strutturale e funzionale, onde non è instaurarle una relazione alternativa (o di incompatibilità) tra l'uno e l'altro, ne' dal già intervenuto riconoscimento può farsi discendere un ostacolo alla richiesta del Ministro della giustizia e all'esercizio della giurisdizione in ordine all'identico fatto. In proposito va sottolineato che l'art. 12 c.p. esclude che, a seguito del riconoscimento, la sentenza straniera venga integralmente recepita nell'ordinamento italiano e che, per contro, la rilevanza interna della stessa è circoscritta a taluni particolari e limitati effetti, tassativamente indicati nel primo comma dello stesso art. 12 (recidiva o altro effetto penale della condanna, abitualità o professionalità nel reato o tendenza a delinquere, pene accessorie, misure di sicurezza personali, restituzioni o risarcimento del danno o altri effetti civili), senza involgere l'esecuzione della pena principale. Ne segue che, poiché le disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 sono diversificate nei presupposti e negli effetti, il loro campo di applicazione risulta nettamente distinto e che non può farsi ricorso ad alcun probante argomento per affermare che l'avvenuta richiesta di riconoscimento da parte del Ministro della giustizia -necessaria, peraltro, soltanto quando la sentenza sia stata pronunciata dall'autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale non esiste trattato di estradizione (art. 12, comma 2^) - impedisca allo stesso Ministro di richiedere il rinnovamento del giudizio a norma dell'art. 11.
D'altro canto, mette conto osservare che, a tutto concedere, l'esistenza di una preclusione, fatta derivare dal principio "electa una via, non datur recursus ad alterarti", potrebbe configurarsi in presenza di situazioni nelle quali il Ministro sia in grado di esercitare contemporaneamente la facoltà di scelta tra l'attivazione della procedura di riconoscimento e la presentazione della richiesta di rinnovamento del giudizio e non anche quando manchi tale contestuale possibilità di opzione, come nell'ipotesi, coincidente con il caso di specie, in cui la richiesta di riconoscimento sia stata presentata allorché l'imputato si trovava ancora all'estero, in espiazione della pena inflittagli con la sentenza straniera, e le condizioni per richiedere il rinnovamento del giudizio siano divenute sussistenti - secondo la previsione dell'art. 9 c.p. - soltanto con la sua successiva presenza in Italia.
Alla luce delle precedenti considerazioni va riconosciuto che la "ratio decidendi" della sentenza impugnata è rispondente ad un esatto principio di diritto, ditalché deve pronunciarsi il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2004