Sentenza 5 aprile 2013
Massime • 1
Un processo celebrato nei confronti di cittadino straniero in uno Stato con cui non vigono accordi idonei a derogare alla disciplina dell'art.11 cod. pen. non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per gli stessi fatti, non essendo il principio del "ne bis in idem" principio generale del diritto internazionale, come tale applicabile nell'ordinamento interno.
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- 1. Art. 649 - Divieto di un secondo giudiziohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 11 - Rinnovamento del giudiziohttps://www.filodiritto.com/
- 3. Art. 669 - Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa personahttps://www.filodiritto.com/
- 4. Ne bis in idem non è principio nè consuetudine di diritto internazionale (Cass.32932/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 novembre 2022
Il principio del ne bis in idem non è principio generale del diritto internazionale, come tale applicabile nell'ordinamento interno; la stessa Corte Costituzionale ha, in più occasioni, escluso che il divieto di bis in idem assuma valore di principio comune alla totalità degli ordinamenti statuali moderni e di norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta, sottolineando che l'ordinamento italiano, come quelli della maggior parte degli Stati moderni, si ispira ai principi della territorialità ed obbligatorietà generale della legge penale secondo i criteri stabiliti dall'art. 6 e ss. c.p., alla stregua dei quali è prevista la possibilità di rinnovamento nello Stato del …
Leggi di più… - 5. Bis in idem in assenza di trattati internazionali (Cass. pen., 29664/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/04/2013, n. 20464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20464 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 05/04/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 477
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 26505/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
N.S. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 41/2011 CORTE APP.SEZ.MINORENNI di MILANO, del 28/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aniello Roberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Sardelli Maria.
La Corte:
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 16 dicembre 2010 il Tribunale per i Minorenni di Milano condannava in contumacia alla pena di anni quattordici di reclusione N.S. , cittadino di nazionalità albanese, imputato dell'omicidio volontario, mediante accoltellamento, di C.D. , nonché della tentata rapina ai danni del medesimo di beni e denaro. In (omesso) .
In data 28 febbraio 2012 la Corte di appello di Milano, sezione per i minorenni, confermava la condanna.
Mentre era in corso il giudizio di prime cure, l'imputato veniva arrestato in Albania e qui processato, dopo il rigetto della richiesta di estradizione avanzata dalla Procura per i Minorenni di Milano, dall'autorità giudiziaria di quel Paese con l'accusa di "furto con la conseguenza di morte".
L'imputato veniva per questo condannato alla pena di anni sei di carcere ed arrestato il 9 settembre 2006. Con decisione del 7 febbraio 2007, il Tribunale di Primo Grado del Distretto Giudiziario di Lexhe, applicava in favore del condannato l'amnistia promulgata in quel Paese nel gennaio del 2007 ordinandone la liberazione. L'imputato nel XXXX veniva però fermato in Grecia e da quell'autorità giudiziaria consegnato all'autorità giudiziaria italiana in esecuzione di MAE. Su tali premesse, sia in prime che in seconde cure la difesa dell'imputato ha opposto la violazione del principio che vieta il bis in idem, principio ad avviso della difesa di rilievo internazionale e sovranazionale, nel caso di specie violato perché giudicato l'imputato in Albania e qui condannato con pena interamente espiata, eccezione però sempre respinta dalle due istanze di giustizia nazionali con il richiamo all'art. 11 c.p., in forza del quale, come è noto, nelle ipotesi portate dall'art. 6 c.p., ricorrente nella fattispecie, può essere giudicato in Italia
chi abbia commesso un reato nel territorio nazionale anche se giudicato all'estero per il medesimo fatto, posto che il principio del ne bis in idem non opera, secondo avviso dell'autorità distrettuale milanese, quale regola di diritto internazionale generale ma solo in costanza di una sua espressa regolamentazione pattizia, nel caso in esame non ricorrente.
2. Ricorre per cassazione avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, assistito dal difensore di fiducia, il quale nel suo interesse denuncia violazione dell'art. 10 Cost., e art. 27 Cost., comma 3 Cost. nonché artt. 649 e 696 c.p.p., in particolare deducendo ed argomentando quanto segue.
2.1 In linea generale: l'art. 11 c.p. richiamato dalla Corte distrettuale deve essere coordinato con l'art. 649 c.p.p., in forza del quale è stato tipizzato il principio del "ne bis in idem" e gli effetti procedimentali qualora venga iniziato un nuovo processo in costanza di sentenza che abbia già giudicato sul medesimo fatto;
l'art. 696 c.p.p. sancisce il principio di sussidiarietà, e cioè la prevalenza, nei rapporti con le autorità giurisdizionali straniere, delle fonti consuetudinarie e pattizie sulla normativa interna;
l'art. 739 c.p.p. stabilisce invece che in costanza di sentenza straniera riconosciuta in Italia trova applicazione il divieto del bis in idem;
la Corte Costituzionale, con sentenza 58/1992, ha affermato che il principio del ne bis in idem è principio tendenziale cui ormai si ispira l'ordinamento internazionale;
le SS.UU. della Cassazione, con sentenza del 28.6.2005, n. 34655 , nell'esprimersi a favore della declaratoria di non doversi procedere nelle ipotesi di litispendenza, ha dichiarato il principio in parola principio generale dell'ordinamento; da tali premesse emerge il generale riconoscimento di un principio tutelato dall'art. 10 Cost.;
diversamente opinando si violerebbe il disposto dell'art. 27 Suprema Carta dappoiché impensabile che chi abbia espiato la pena debba essere sottoposto ad un nuovo regime sanzionatorio in forza di una seconda sentenza la quale abbia giudicato sui medesimi fatti.
2.2 In relazione al caso specifico: l'art. 34 Cost. albanese sancisce il principio che vieta il bis in idem;
tale principio viene richiamato da accordi internazionali sottoscritti dall'Italia e dall'Albania quali: l'art. 9 della Convenzione Europea di estradizione, l'art. 4 del secondo Protocollo Addizionale della Convenzione Europea di Estradizione, l'art. 12 della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate;
a tali fonti pattizie internazionali giova aggiungere i lavori preparatori della 6^ commissione permanente della Camera dei Deputati volti all'esame degli "Accordi" tra Albania ed Italia per estendere ai due Paesi gli accordi di Schengen.
3. Il ricorso è infondato.
La difesa ricorrente impugna la sentenza di condanna della Corte territoriale censurandola esclusivamente perché nella fattispecie sarebbe stato violato il principio che vieta il bis in idem e tanto perché l'imputato, per il medesimo fatto, è stato in precedenza condannato con sentenza definitiva dall'autorità giudiziaria albanese.
L'eccezione difensiva non ha pregio.
3.1 Il processo celebrato all'estero nei confronti del cittadino non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per gli stessi fatti, in quanto nell'ordinamento giuridico italiano non vige il principio del "ne bis in idem" internazionale, prevedendo l'art. 11 c.p., comma primo, la rinnovazione del giudizio nei casi indicati dall'art. 6 c.p., cioè quando l'azione o l'omissione che costituisce il reato è
avvenuta in tutto o in parte nel territorio dello Stato (Cass., Sez. 6, 22/09/2004, n. 44830 ). Non nega certo la difesa ricorrente detta codificata statuizione, ma reputa che la medesima debba cedere, per un verso, in presenza di accordi pattizi di essa derogatori e, per altro verso, in applicazione del ne bis in idem quale principio generale di diritto internazionale applicabile nel nostro Paese ai sensi degli artt. 10 e 27 Cost.. Partendo da tale ultima considerazione difensiva osserva in contrario il Collegio che quello del ne bis in idem non può essere considerato principio generale del diritto internazionale, giacché non si spiegherebbe la ragione per la quale i vari Paesi della comunità internazionale sentano l'esigenza di farne oggetto di specifiche regolamentazioni di natura pattizia, circostanza questa pienamente giustificata dalla considerazione che, attraverso l'applicazione di tale principio in una dimensione sovranazionale, si determina una incisiva limitazione della sovranità nazionale ogni qual volta un delitto commesso in Italia non venga giudicato dall'autorità giudiziaria nazionale ma da quella di un altro Paese, sulla base di principi giuridici e valutazioni di rilevanza penale diversi da quelli nazionali. Depone per la tesi contraria a quella difensiva qui in esame anche la valutazione di costituzionalità dell'art. 11 c.p., sempre ribadita dal giudice delle leggi (cfr. 18.4.1967, n. 48, 1.2.73, n. 1 e 25.5.1989, n. 289 ). Anzi la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare che il divieto del "ne bis in idem", con riferimento alle sentenze pronunciate all'estero, non ha il valore di principio comune alla generalità degli ordinamenti statuali moderni e non può pertanto considerarsi come una delle "norme del diritto internazionale generalmente riconosciute", a cui l'ordinamento italiano si conforma giusta il disposto dell'art. 10 Cost.. L'ordinamento italiano, come quelli della maggior parte degli Stati moderni, si ispira infatti ai principi della territorialità ed obbligatorietà generale della legge penale, secondo i criteri stabiliti dell'art. 6 c.p. e segg., prevedendo, in particolare, la punibilità anche dei delitti comuni commessi all'estero, sia da cittadini sia da stranieri, quando il reo sia presente nel territorio italiano, nei casi e alle condizioni indicate negli artt. 9 e 10. In dette ipotesi è infatti prevista dal diritto interno la possibilità di rinnovamento del giudizio, indipendentemente dall'esito del processo già svoltosi all'estero, la cui sentenza, anche di proscioglimento, non ha efficacia preclusiva all'applicazione della legge penale italiana. Questi principi, a cui si informano entrambe le disposizioni dell'art. 11 c.p., commi 1 e 2, hanno una obiettiva giustificazione nella difforme realtà della disciplina penale e processuale penale nei diversi ordinamenti giuridici positivi (Corte cost., 08/04/1976, n. 69 ).
3.2 Quanto, viceversa, alle eventuali fonti pattizie internazionali idonee a derogare la disciplina di cui all'art. 11 c.p., opportunamente il giudice territoriale ne ha rimarcato l'assenza in riferimento ai rapporti tra Italia ed Albania, tali comunque, cioè inidonei ad essere lette in una prospettiva derogatoria dell'ordinamento interno, dovendosi considerare l'art. 9 della Convenzione Europea di estradizione, l'art. 4 del secondo Protocollo Addizionale della Convenzione Europea di Estradizione, nonché l'art. 12 della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate. Tali fonti pattizie internazionali infatti fanno riferimento a fattispecie concrete del tutto diverse da quelle in esame, disciplinando nulla più che le metodiche estradizionali. Di nessun rilievo, infine, per il giudizio in corso sono i richiami difensivi agli artt. 649, 696 e 739 c.p.p., giacché norme, queste appena richiamate, di esclusiva portata giuridica interna, comunque inidonee a fondare la tesi difensiva circa il valore generale internazionale del principio che vieta il bis in idem per le ragioni ampiamente innanzi illustrate.
6. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2013