Sentenza 8 aprile 2014
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, la pronuncia ostativa all'estradizione, di cui all'art. 705, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen., non può essere basata su documentazione proveniente da Amnesty International, da cui si evincano soltanto episodi occasionali e non sistematici di persecuzione o discriminazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto insufficiente l'accertamento officioso circa la sussistenza di sistematiche violazioni dei diritti fondamentali da parte del Governo Ucraino).
Commentari • 4
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Non può esser accolta la richiesta di estradizione della Turchia perchè non è garantito il rispetto dei diritti fondamentali. La Cassazione con sentenza 54467/16 ha annullato la sentenza del giudice di merito veneziano (che nel maggio 2016 scriveva che "non vi sono suffficienti e concreti elementi pr ritenere che in Turchia la situaizone delle carceri sia disumana e che oggigiorno ivi si applichi la tortura") ha tenuto in considerazione il rapporto di Amnesty International sulla Turchia nel quale “risultano segnalati casi di tortura e di maltrattamenti ai danni di detenuti, nonché un eccessivo impiego della forza da parte della polizia”. Fatti riferiti anche da altri rapporti sui diritti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/2014, n. 30864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30864 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 08/04/2014
Dott. DI STEFANO P. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 699
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 7388/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA;
Nei confronti di:
YU AT ATOVYCH n. 20/11/1979;
avverso la sentenza 8/2013 del 21/11/2013 della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VITO D'AMBROSIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. MARCO ANTONIO DAL BEN che ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
La Repubblica di Ucraina ha richiesto in estradizione YN LY LYovych in quanto ricercato in base ad un mandato di cattura del 30.5.2011 per avere commesso una rapina in Polonia il 9.5.2000 entrando in una casa di abitazione ed esercitando violenza sulle cose nonché nei confronti delle persone ivi abitanti. La Corte di Appello di Venezia con una prima sentenza del 28 novembre 2011 riteneva che non sussistessero le condizioni per l'estradizione affermando che si trattava di reato prescritto anche secondo la legge Ucraina;
tale sentenza, sul ricorso del procuratore generale, veniva annullata da questa Corte.
La medesima Corte di Appello, in sede di rinvio, con sentenza del 26 ottobre 2012 riteneva che non sussistessero le condizioni per l'estradizione in quanto, pur dando atto che il reato non era prescritto, dagli atti non risultavano gli indizi di colpevolezza. Anche tale sentenza veniva annullata dalla Corte di Cassazione su ricorso del procuratore generale per l'erronea applicazione dei principi in tema di valutazione di competenza della AG italiana in ordine alla fondatezza dei fatti per i quali è richiesta l'estradizione laddove, come nel caso di specie, sia applicabile la Convenzione Europea di Estradizione.
La Corte di Appello di Venezia, in sede di rinvio, con sentenza del 4 dicembre 2013, confermava la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, escludeva la prescrizione del reato ed escludeva, in risposta alla specifica eccezione della difesa, che sussistesse preclusione per essere stato commesso il reato da cittadino ucraino in territorio polacco. Rigettava però la richiesta di estradizione sul presupposto della sussistenza della condizione ostativa di cui all'art. 705 c.p.p., comma 2, in quanto vi era motivo di ritenere che l'estradando possa essere sottoposto, se consegnato allo Stato richiedente, a "pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona" (art. 698, comma 1, richiamato dall'art. 705 c.p.p.). La Corte rammentava come al fine di applicazione delle predette norme "vengono in rilievo sia situazioni che derivano da opzioni compiute dallo Stato a livello legislativo od amministrativo sia meramente di fatto, ma con caratteristiche tali da far ritenere che non si tratti di episodi isolati, frutto del comportamento di singoli, bensì della espressione di un orientamento operativo diffuso". Escludeva, però, che, in ragione della adesione della Ucraina al Consiglio di Europa, alla convenzione Cedu ed alla relativa giurisdizione Cedu, ed alla Convenzione Europea di estradizione, possa sostenersi che vi sia una previsione legislativa dell'ordinamento ucraino di trattamenti lesivi nel senso anzidetto.
La Corte di merito invece riteneva che la documentazione prodotta dalla difesa dimostri che in Ucraina si realizza in modo sistematico la violazione dei diritti fondamentali della persona con riferimento:
- alla protrazione per tempi assai estesi della custodia cautelare in carcere;
alla carenza di assistenza medica in carcere;
a torture e maltrattamenti durante la detenzione in carcere;
alle insufficienti garanzie di indipendenza della magistratura;
alle violenze da parte della forze di polizia;
alle degradanti condizioni di vita in carcere.
Tali situazioni erano desunte da relazioni della ong Amnesty NA nonché da note e/o dichiarazioni della ong NN, del direttore della associazione Unione Ucraina Helsinki per i diritti umani nonché dalla testimonianza del cittadino ucraino espatriato OS raccolta dal difensore in sede di investigazioni difensive.
A tali dati "documentali" la Corte aggiungeva osservazioni che traeva dalla considerazione del dato statistico delle condanne dell'Ucraina da parte della Cedu: nel 2013 in quattordici casi per violazione dell'art. 3, in cinque casi per violazione dell'art. 6, in quattro casi per la violazione dell'art.
2. Considerava inoltre significativa la vicenda HE, acquisita quale "notoria": per tale caso la Corte Europea ha ritenuto la violazione dell'art. 5 sotto il profilo della sottoposizione della predetta a custodia in carcere illegale ed a tempo indeterminato.
Dal complesso di tali elementi la Corte ha tratto la conclusione che vi sia motivo di ritenere che VY LY, se consegnato alla Ucraina, verrebbe a essere sottoposto ad atti configuranti violazione dei diritti fondamentali della persona.
Contro tale sentenza il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia ha presentato ricorso con il quale deduce un unico motivo di violazione di legge in riferimento all'art. 698, comma 1, nonché art. 705 c.p.p., comma 2. Il PG affronta analiticamente le singole "prove" presentate dalla difesa e valorizzate dalla Corte di Appello per il rifiuto della consegna, dando variamente atto che le stesse sono riferibili a singoli casi e comunque sono inaffidabili e generiche. Peraltro dalle stesse emergeva che, in linea generale, i casi segnalati erano quelli in cui, a fronte di abusi della polizia, vi era stato il regolare intervento repressivo della magistratura, che dagli stessi atti risulta comunque il miglioramento delle condizioni detentive considerate dalla Corte di Appello inadeguate, che dalla stessa intervista di un giudice Ucraino della Corte Edu, valorizzata tra il materiale fondante le condizioni del diniego di consegna, risulta che il tasso di violazioni accertate dalla Corte Edu non è dissimile da quella degli altri Stati.
Quanto alla relazione del 17.6.2013 dell'avv. Eugenia Zakrevska, atto che riferisce della specifica posizione del YN, questa è stata redatta dal suo legale ucraino incaricato di proporre la revisione del suo caso giudiziario: peraltro è giocoforza riconoscere che da essa non si ricava assolutamente nulla di concreto per poter desumere che l'estradando verrebbe sottoposto a trattamenti configuranti violazione dei diritti fondamentali della persona. Il PG rileva come anche altre valutazioni della sentenza impugnata siano solo suggestive:
- la notazione sul numero di condanne dell'Ucraina innanzi alla Corte Cedu è un dato equivoco perché sia il dato assoluto che in percentuale rispetto alla popolazione è nettamente inferiore ai casi di condanna dell'Italia.
- "alla citazione, che compare nella gravata decisione (cfr. pag. 17), del noto caso HE, è agevole replicare non solo con l'affermazione (provocatoria, ma indubitabilmente esatta) per cui anche in Italia si è verificato il caso di un ex premier recentemente condannato il quale va dichiarando ovunque d'essere stato sottoposto ad un processo che non ne ha rispettato i diritti fondamentali - e non sembra che tale ripetuta gravissima dichiarazione abbia inciso negativamente, per ora, sull'accoglimento delle estradizioni attive italiane -; ma anche con l'affermazione (a sua volta indubitabilmente esatta) che è del tutto irragionevole proporre un affrettato parallelismo fra il controverso caso giudiziario di UL HE e la situazione del YN, essendo quest'ultimo perseguito per un reato comune quale la rapina in abitazione, del tutto scevro da implicazioni e connotazioni politiche e/o etniche e/o religiose, per il quale possa astrattamente ipotizzarsi una qualsivoglia ragione a che gli organi dello Stato ucraino adottino un atteggiamento repressivo o discriminatorio". Il difensore di YN LY LYovych ha presentato memoria. Rileva anzitutto che non debbano affatto ritenersi superate, come afferma la sentenza impugnata, le questioni in tema di indizi, prescrizione e perseguibilità del reato commesso in territorio diverso da quello dello Stato richiedente l'estradizione. Quanto al motivo specifico del procuratore generale, insiste nelle proprie deduzioni accolte dalla Corte, afferma la irrilevanza delle precedenti decisioni della Corte di Cassazione favorevoli alle richieste di estradizione provenienti dall'Ucraina in quanto, in presenza di una situazione in cui l'onere della prova è a carico del soggetto estradando, il risultato è condizionato dal suo impegno a difendersi;
ciò, quindi, giustifica i precedenti favorevoli allo stato richiedente.
Inoltre, fa notare il difensore che, dal contenuto degli atti della AG Ucraina, risulta già stabilito che il ricorrente venga destinato ad uno specifico penitenziario espressamente ritenuto inadeguato al rispetto dei diritti della persona;
espone, infine, ulteriori argomenti a sostegno della portata della documentazione depositata. RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata ha risolto delle questioni a monte, in senso negativo per la persona da estradare, ritenendo in teoria sussistenti le condizioni per la estradizione ma rilevando quale causa ostativa il rischio di sottoposizione a trattamenti detentivi non rispettosi dei diritti fondamentali. È quindi certamente corretta la tesi sostenuta dalla difesa del YNlla: la sentenza impugnata dal pubblico ministero ha risolto in favore dell'estradizione, quindi in termini negativi per il ricorrente, il tema della sussistenza di una serie di condizioni e, rispetto a tale decisione, non vi era possibilità di autonoma impugnazione dell'estradando essendo stata, comunque, negata la consegna. Perciò è corretto riproporre in questa sede la questione di sussistenza delle condizioni per la consegna.
La decisione su tali deduzioni della difesa è, comunque, nel senso della infondatezza delle doglianze.
Sul tema della prescrizione del reato per il quale si procede e sulla sussistenza di un adeguato quadro indiziario innanzitutto si rileva una sostanziale genericità della memoria difensiva a fronte di argomentazioni specifiche svolte dalla sentenza impugnata. In ogni caso va considerato che il tema della prescrizione e degli indizi ed è stata oggetto di valutazione e la decisione adottata risulta conforme alle indicazioni date da questo giudice di legittimità. L'unica questione dedotta dalla difesa che non è già stata trattata, e che non è generica, riguarda la mancanza delle condizioni di estradabilità perché si procede per un reato che non sarebbe perseguibile secondo la legge italiana. Osserva la difesa che, in presenza di una richiesta della Ucraina di processare un cittadino ucraino per un reato commesso in Polonia, debba farsi riferimento all'art. 10 c.p., che prevede l'ipotesi del reato comune commesso dallo straniero all'estero in danno di cittadino straniero. Tale disposizione prevede che vi sia richiesta del ministro della Giustizia - che, in questo caso, non vi è stata - ovviamente si fa riferimento alla iniziativa del competente organo ucraino. Tale questione è, invero, del tutto infondata. La norma applicabile è quella dell'art. 9 c.p., in quanto va valutata la applicabilità della legislazione dello Stato richiesto (l'Italia) ma da una prospettiva che non può che essere quella dello Stato richiedente (l'Ucraina). La situazione corrispondente è, quindi, quella del cittadino italiano che abbia commesso un reato comune all'estero (art. 9 c.p.), caso, questo, in cui non vi è alcuna necessità di richiesta del ministro della giustizia.
Ciò posto si può passare a valutare il problema centrale che, sia in relazione alla ragione del diniego di consegna che alle ulteriori ragioni rappresentate da VY con la propria memoria, consiste nell'esservi effettivamente un ragionevole timore di sottoposizione dell'estradando a trattamenti non rispettosi dei diritti fondamentali.
Vanno innanzitutto individuate le regole in tema di quale sia il materiale probatorio che possa essere utilizzato per dimostrare un effettivo rischio di trattamenti lesivi dei diritti della persona. Per tale tipo di accertamento vi è indubbiamente una situazione particolare che rende difficile l'ottenimento di prove dirette. Nel caso, invero raro, di una legislazione straniera che preveda di per sè trattamenti lesivi dei diritti fondamentali, il giudizio di competenza della Corte nazionale può essere effettuato sulla base del solo apprezzamento della normativa straniera;
nel caso in cui vi è, invece, la necessità di accertare circostanze di fatto inerenti a vicende interne allo Stato straniero, la raccolta di prove è certamente difficoltosa e, poiché si tratta di attribuire a condotte sostanzialmente "istituzionali" le ragioni dei trattamenti non consentiti, non può certo ritenersi del tutto attendibile la risposta dello Stato richiedente alla eventuale richiesta di informazioni.
Questo comporta la necessità di diverse regole di acquisizione delle prove delle situazioni rilevanti. Tale esigenza trova risposta pressoché testuale nell'art. 705 c.p.p., che, perché possa disporsi il rigetto della richiesta di estradizione, non fa riferimento a situazioni "provate" ma chiede che vi sia "... motivo di ritenere che la persona sarà sottoposta agli atti". Si tratta di disposizione che trova un utile criterio di interpretazione nella corrispondente previsione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. H, (mandato di arresto Europeo) che impone il diniego della consegna in presenza di un "serio pericolo che la persona... venga sottoposta... ad altre pene o trattamenti".
La conclusione è che, per motivi sia testuali che logici, non si richiede un accertamento che corrisponda alla prova certa ed insuperabile delle condizioni in questione e la indagine per appurare la sussistenza delle condizioni per negare la consegna non è disciplinata dall'art. 187 c.p.p., (oggetto della prova) ne' dall'art. 189 c.p.p., norma quest'ultima che, nel disciplinare le prove atipiche, prevede comunque che la prova innominata abbia una capacità di dimostrazione dei fatti in termini di certezza. Tale disciplina, quindi, consente di utilizzare delle informazioni "mediate" (e non "prove") quali sono le relazioni e le denunzie delle organizzazioni non governative o degli organismi sovranazionali, ma anche quelle notizie che possono rientrare nel concetto di "fatto notorio", le informazioni provenienti da singoli e così via. L'accettazione di tali mezzi di acquisizione delle informazioni, ovviamente, comporta uno sforzo di valutazione e interpretazione di tali fonti, non potendosi sempre facilmente individuare e valutare la serietà ed adeguatezza della fonte primaria. Anche una relazione accurata di una organizzazione non governativa etc. presenta i problemi di una qualsiasi fonte giornalistica: ne andrà certamente valutata la attendibilità e serietà in ragione della affidabilità soggettiva (necessariamente affidata al "notorio") della organizzazione stessa e andrà valutato il suo rilievo in un contesto complessivo che tenga conto della finalità dell'intervento della data organizzazione. Così come un singolo episodio di violenza ha un particolare ed accentuato rilievo nei mezzi d'informazione del giorno rispetto a quelli che curano l'informazione riferita a più ampi periodi, allo stesso modo il medesimo episodio di violenza ha una diversa centralità nelle denunzie di una organizzazione non governativa dedita alla tutela dei diritti umani con particolare attenzione a quelli dei singoli, rispetto al rilievo che può avere in una proporzionata e ponderata relazione sullo stato globale delle cose nella nazione in cui l'episodio avviene.
Quindi, se disponibili, le valutazioni degli organi sovranazionali, siano esse agenzie di istituzioni quali le Nazioni Unite che organi dell'unione Europea, sono certamente una migliore fonte di informazioni, di maggior verificabilità e meglio collocabili nel contesto complessivo. E, proprio nel caso della Ucraina, in altre decisioni si è fatto richiamo alle risoluzioni del Parlamento Europeo.
Vanno anche formulate osservazioni in tema di onere della prova dell'esservi trattamenti in violazione dei diritti fondamentali;
si è letto che la difesa sostiene che tale onere sia a carico dell'estradando, affermazione che ha la specifica finalità di sminuire la significatività delle decisioni di merito apparentemente contraddittorie che, mentre in alcuni casi hanno ritenuto che per l'Ucraina non vi siano ragioni ostative alla consegna, in altri casi hanno ritenuto che, per gli stessi motivi considerati dalla Corte di Appello di Venezia, tali ragioni sussistessero. La difesa vuoi riportare tale differenza non ad una diversa valutazione ma alla conseguenza fisiologica dell'inadeguato esercizio della funzione difensiva.
Va invece considerato che, innanzitutto per l'espressa previsione che la Corte di Appello decida "dopo aver assunto le informazioni e disposto gli accertamenti ritenuti necessari..." poi per il tipo di accertamento da svolgere (l'AG deve giungere alla valutazione di aver "motivo di ritenere"), è evidente che spetti al giudice l'iniziativa anche ufficiosa (si veda anche la L. n. 69 del 2005, art. 16, comma 2, che, oltre a disciplinare la richiesta di informazioni integrative alla AG straniera, prevede che "la corte di appello, d'ufficio o su richiesta delle parti, può disporre altresì ogni ulteriore accertamento che ritiene necessario al fine della decisione"). In conclusione, vi è sostanziale libertà nella individuazione del materiale utile alla decisione anche laddove questi non corrisponda a vere e proprie prove, tipiche o meno, conformi all'art. 187 c.p.p., e la Corte di Appello può provvedervi di ufficio.
Nel caso di specie, quindi, era certamente in sè utilizzabile il materiale valorizzato dalla Corte di Appello.
Inoltre la giurisprudenza di questa Corte ha già espresso valutazioni di generale affidabilità della ong Amnesty NA ed altre organizzazioni maggiori e, quindi, ha ritenuto significative le loro relazioni, etc., anche se in quasi tutti i casi ha ritenuto che queste non avessero capacità di dimostrare le situazioni rilevanti per il rifiuto di consegna (Sez. 6, n. 2657 del 20/12/2013 - dep. 21/01/2014, Cobelean, Rv. 257852). Sez. 6, n. 49881 del 06/12/2013 - dep. 11/12/2013, Neledva, Rv. 258141 Sez. 6, n. 15626 del 05/02/2008 - dep. 15/04/2008, Usurelu Ion, Rv. 239672). Più interessante è invece il caso in cui oltre che ritenere utilizzabili tali relazioni, questa Corte ha ritenuto che nel caso concreto dimostrassero le situazioni ostative alla consegna: "(Sez. 6, n. 32685 del 08/07/2010 - dep. 03/09/2010, P.G. e altri, Rv. 248002) rileva il Collegio che la Corte d'appello si è fondata su una sentenza del Tribunale olandese del 2006, che è confortata non soltanto da relazioni e rapporti risalenti nel tempo, ma da documenti e prese di posizione istituzionali internazionali, oltre che da analisi e rapporti di organizzazioni non governative, internazionalmente riconosciute come affidabili, che hanno documentato anche per gli anni più recenti "denunce di tortura e altri maltrattamenti e di eccessivo impiego della forza da parte delle forze dell'ordine" (rapporti sui diritti umani 2008 e 2009 di Amnesty NA) e "pochi progressi per migliorare la situazione dei diritti umani", con segnalazione "di casi di tortura e altri maltrattamenti e ... di processi iniqui, soprattutto ai sensi della legislazione antiterrorismo" (rapporto 2010). Sull'utilizzabilità di tali rapporti, come fonti di documentazione di situazioni di violazione di diritto umani, va ricordato che proprio i rapporti di organizzazioni non governative (come Amnesty NA e Human Rights Watch) sono stati ritenuti utilizzabili anche dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo per affermare che l'espulsione verso un Paese dove si pratica la tortura integra una violazione dell'art. 3 della Cedu (caso Saadi c. Italia, sentenza 28 febbraio 2008 della Grande Camera della Corte Europea). In tale decisione, si è dato atto sia di come le attività di determinate organizzazioni non governative hanno assunto un generale rilievo nelle relazioni internazionali, e di come una ponderata lettura delle relazioni possa dimostrare le condizioni qui di interesse.
Si noti che, però, proprio con riferimento alla Ucraina, in altra decisione si è escluso che la valutazione di Amnesty NA potesse fondare una valutazione di timore di trattamenti in violazione dei diritti fondamentale e, per converso, si è ritenuta significativa per l'Ucraina, in positivo, una risoluzione del Parlamento Europeo:
In tema di estradizione per l'estero, il divieto di pronuncia favorevole ove si abbia motivo di ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui ciò sia riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, a prescindere da contingenze estranee a orientamenti istituzionali, non rilevando quelle situazioni rispetto alle quali sia comunque possibile una tutela legale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che il divieto potesse operare nei confronti della Repubblica ucraina dato che la risoluzione Parlamento Europeo del 25.2.2010 riguardante la situazione dell'Ucraina non fa alcun riferimento alla violazione dei diritti fondamentali). (Sez. 2, n. 26588 del 01/04/2011 - dep. 07/07/2011, Nedzelskyy, Rv. 250884).
Va precisato che tale risoluzione del Parlamento Europeo non affronta direttamente il tema dei trattamenti dei detenuti ma lo fa implicitamente in quanto espone la adeguata crescita democratica della Repubblica di Ucraina, anche ai fini della relazione con l'Unione Europea.
Su queste premesse, va considerato se sia stata corretta la decisione della Corte di Appello di Venezia o, nel caso contrario, se vi sia la possibilità di giungere ad una decisione definitiva in questa sede, come richiesto dal PG ricorrente.
Va considerato il rilievo della decisione impugnata che non ha ritenuto che vi siano delle condizioni peculiari che riguardino il solo VY ma ha affermato che vi sono condizioni che non consentono alcuna consegna di soggetti richiesti in estradizione all'Ucraina. Se fosse corretta quella decisione, dovrebbe escludersi ogni possibilità di accoglimento di richieste di estradizione provenienti dall'Ucraina.
Nella sentenza impugnata la Corte di merito correttamente rileva come, al fine in questione, non sia rilevante una eventuale condotta deviante di singoli ma rilevi un comportamento sistematico dell'apparato istituzionale, anche in fatto, purché non occasionale. E, quindi, rileva anche come vi siano una serie di indici esteriori che consentono di escludere che vi siano previsioni normative di trattamenti inadeguati: l'Ucraina, è Stato membro del Consiglio di Europa, ha aderito alla Convenzione Europea di estradizione, alla Convenzione dei diritti dell'uomo ed alla giurisdizione della Cedu. Rileva, invece, la ragione del "timore" in questione nel concreto atteggiamento delle istituzioni. Ad esempio, la Corte di Appello ritiene di affermare, in adesione a quanto riferito da una organizzazione non governativa, che la custodia in carcere in Ucraina abbia un limite di legge ma sia "di fatto protratta per tempi assai estesi".
La Corte di Appello afferma che "dalla documentazione prodotta emergono, univocamente, elementi critici" in relazione a:
- la durata della custodia cautelare in carcere, limitata per legge, ma di fatto protratta per tempi assai estesi (nota della ong NN);
- la assai carente assistenza medica in carcere (nota della ong NN;
nota 4. 7.2012 del direttore della associazione Unione Ucraina Helsinki per i diritti umani;
testimonianza OS);
- torture e maltrattamenti durante la custodia in carcere (rapporto Amnesty 2012, 2011; nota 4.7.2012 del direttore della associazione Unione Ucraina Helsinki per i diritti umani;
testimonianza OS);
- insufficienti garanzie di indipendenza della magistratura (rapporto Amnesty 2012; nota 4.7.2012 del direttore della associazione Unione Ucraina Helsinki per i diritti umani);
violenze da parte delle forze di polizia (rapporto Amnesty 2012, 2011; nota 4.7.2012 del direttore della associazione Unione Ucraina Helsinki per i diritti umani;
testimonianza OS);
le degradanti condizioni della vita in carcere (testimonianza OS);
La valutazione della Corte è certamente apodittica in quanto risolve il tema di affidabilità e capacità dimostrativa con l'affermazione "dalla documentazione prodotta emergono, univocamente". Ciò già fonda un giudizio di carenza di motivazione ma è comunque necessario un approfondimento in quanto, anche nell'esercizio della attività di valutazione in merito riconosciuta a questa Corte nella materia della estradizione, è comunque possibile adottare una decisione definitiva annullando senza rinvio la sentenza impugnata.
Innanzitutto non tutto il materiale proviene da fonti delle quali possa affermarsi la certa affidabilità.
Si riportano, ed in modo assai generico, delle valutazioni (e non dei "fatti") di una "ong vinnitsa" la cui conoscenza non può certo assurgere a fatto notorio non essendo affatto tale. La stessa cosa va affermata per la "associazione Ucraina per i diritti umani". Non solo si tratta di enti la cui attività non è affatto nota ma nella sentenza impugnata non vi è alcuna analisi del carattere effettivamente generale delle informazioni che tali organizzazioni "mediano", al di là ovviamente della affidabilità delle singole informazioni stesse.
La difesa ha depositato le dichiarazioni di tal OS, sentito ai sensi art. 391 bis c.p.p., ma tale testimonianza non è assistita da alcun elemento che possa fungere da parametro di verificabilità della affidabilità soggettiva ed oggettiva del testimone. Soprattutto, poi, il carattere "universale" di quanto riferisce dimostra che non riferisce fatti da lui percepiti ma, tuttalpiù, media informazioni ricevute da altri.
Fondamentalmente il materiale utile a sostegno di una ipotesi di violazione dei diritti umani in Ucraina è soltanto quello che proviene da Amnesty NA.
Ma la semplice lettura del report risolve la questione nel senso di escludere che siano dimostrati degli "ordinari" trattamenti lesivi di diritti individuali: nella relazione si fa riferimento a singole vicende senza un carattere sistemico - il che è, del resto, in piena conformità con le obiettive finalità dei report di Amnesty NA che sono quelle di denunziare situazioni di violazioni, anche se singole, e non giudicare il complesso di un sistema. Basti leggere, nel medesimo report che riguarda l'Europa, le indicazioni date sia per l'Italia che per altri paesi, ove si segnalano numeri non minori di possibili violazioni dei diritti fondamentali;
laddove si volessero portare al rango di valutazione generale tali singole vicende, significherebbe ritenersi sistemica la violazione dei diritti umani in pressoché tutta l'Unione Europea.
Invece, proprio una lettura ponderata del report di Amnesty NA è in grado di escludere il carattere sistematico delle violazioni. Si tratta, come ha rilevato anche il ricorrente, di relativamente pochi casi di abusi della polizia per i quali vi sono state iniziative della Ag penale e le possibili violazioni di diritti nel corso dei processi e nel trattamento carcerario sono limitate e, peraltro, riferite in modo incerto in relazione alla incertezza delle fonti.
La Corte di Appello vi aggiunge la considerazione di talune condanne della Ucraina innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ma anche in questo caso si tratta di troppi pochi casi, soprattutto se paragonati a quelli che riguardano altri paesi come l'Italia, per poterne trarre le conseguenze che ne ha tratto la Corte di Appello. Certamente diversa è la vicenda HE ma si tratta di vicenda peculiare ed evidentemente, se di violazione si tratta, "politica";
nel caso di YN, trattandosi di una "comune" rapina in abitazione, non vi è certamente un timore in concreto di irregolarità dovute a questioni politiche. Invero i peculiari commenti al riguardo fatti dalla Corte di Appello di Venezia, (del genere "se questo è capitato ad una persona famosa a maggior ragione potrebbe avvenire a un comune cittadino accusato di una rapina"), sono talmente inconsistenti che, giunti alla terza decisione dopo gli annullamenti di questa Corte, sembrano denotare che vi sia stata una preconcetta determinazione al rigetto della richiesta di estradizione da parte della Corte di merito cui, poi, adeguare il vario materiale prodotto.
Vi sono ulteriori questioni citate dalla memoria della difesa di YN, che invero ha inserito in atti qualsiasi pur minima notizia (od opinione) negativa sull'Ucraina; l'unica che può essere significativa è la osservazione che la Corte Edu ha espressamente considerato che il carcere ove dovrebbe essere ristretto YN sarebbe caratterizzato da sistematici trattamenti in violazione dei diritti minimi. Tale sentenza, invece, riferisce di fatti che riguardano un singolo soggetto ivi detenuto sino al 2005 e la questione riguardava il trattamento medico non sufficiente rispetto alla sua particolare condizione di salute.
Resta da ultimo la deduzione in ordine alla attuale situazione politica in Ucraina che creerebbe le medesime condizioni paventate ma in altro modo ("Esiste un clima di assoluta incertezza politica, in cui sussistono spinte nazionaliste ed estremiste che stanno progressivamente allontanando l'Ukraina dall'Europa"). Si tratta di condizioni che non risultano tali da influire direttamente sulla persona del YN o sul trattamento detentivo (l'ipotesi non è per nulla comparabile a quella considerata in Sez. 6, n. 10905 del 06/03/2013 - dep. 07/03/2013, Bishara Meged, Rv. 254768 in cui si considerava un effettivo rischio a carico dell'estradando, in quanto appartenente ad una minoranza religiosa oggetto di attacchi anche da apparati istituzionali).
Non rientra nell'ambito di valutazione giurisdizionale la considerazione di condizioni politiche del paese che possano influire sulla opportunità di consegnare l'estradando, ambito questo di possibile valutazione del Ministro della Giustizia.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché sussistono le condizioni per l'estradizione verso l'Ucraina di YN LY LYovych in relazione al provvedimento di cattura emesso il 30 maggio 2011 dall'A.G. Ucraina ed avente ad oggetto il reato previsto dalla "parte 3 dell'art. 186 c.p. Ucraino". Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 c.p.p. d.a.. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 aprile 2014. Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2014