Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/2014, n. 30864
CASS
Sentenza 8 aprile 2014

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In tema di estradizione per l'estero, la pronuncia ostativa all'estradizione, di cui all'art. 705, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen., non può essere basata su documentazione proveniente da Amnesty International, da cui si evincano soltanto episodi occasionali e non sistematici di persecuzione o discriminazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto insufficiente l'accertamento officioso circa la sussistenza di sistematiche violazioni dei diritti fondamentali da parte del Governo Ucraino).

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/2014, n. 30864
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30864
Data del deposito : 8 aprile 2014

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