Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2013, n. 2657
CASS
Sentenza 20 dicembre 2013

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In tema di estradizione processuale per l'estero, la richiesta di applicazione di misura cautelare della custodia in carcere a carico dell'estradando, disposta ai sensi dell'art. 704, comma terzo, cod. proc. pen., può essere sottoscritta da un direttore generale del ministero della giustizia, anche in virtù di una delega di carattere generale conferita dal Ministro. (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione avanzata dalle autorità moldave).

In tema di estradizione per l'estero, la corte di appello, qualora pervenga ad una decisione favorevole all'accoglimento della relativa domanda, deve disporre la custodia in carcere dell'estradando sul solo presupposto della richiesta in tal senso formulata dal Ministro della giustizia, non assumendo più alcun rilievo le esigenze cautelari cui la misura è subordinata, a norma dell'art. 714, comma secondo, cod. proc. pen., quando la richiesta è valutata prima della sentenza favorevole all'estradizione.

In tema di estradizione per l'estero, la pronuncia ostativa all'estradizione, di cui all'art. 705, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen., non può essere basata sulla documentazione tratta dal sito internet di Amnesty International, dal quale si evincano episodi occasionali di persecuzione o discriminazione denunciati in modo tale da non essere ritenuti come peculiari di un sistema. (Fattispecie in tema di estradizione richiesta dal Governo della Moldavia).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2013, n. 2657
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2657
Data del deposito : 20 dicembre 2013

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