Sentenza 20 dicembre 2013
Massime • 3
In tema di estradizione processuale per l'estero, la richiesta di applicazione di misura cautelare della custodia in carcere a carico dell'estradando, disposta ai sensi dell'art. 704, comma terzo, cod. proc. pen., può essere sottoscritta da un direttore generale del ministero della giustizia, anche in virtù di una delega di carattere generale conferita dal Ministro. (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione avanzata dalle autorità moldave).
In tema di estradizione per l'estero, la corte di appello, qualora pervenga ad una decisione favorevole all'accoglimento della relativa domanda, deve disporre la custodia in carcere dell'estradando sul solo presupposto della richiesta in tal senso formulata dal Ministro della giustizia, non assumendo più alcun rilievo le esigenze cautelari cui la misura è subordinata, a norma dell'art. 714, comma secondo, cod. proc. pen., quando la richiesta è valutata prima della sentenza favorevole all'estradizione.
In tema di estradizione per l'estero, la pronuncia ostativa all'estradizione, di cui all'art. 705, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen., non può essere basata sulla documentazione tratta dal sito internet di Amnesty International, dal quale si evincano episodi occasionali di persecuzione o discriminazione denunciati in modo tale da non essere ritenuti come peculiari di un sistema. (Fattispecie in tema di estradizione richiesta dal Governo della Moldavia).
Commentari • 5
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Non può esser accolta la richiesta di estradizione della Turchia perchè non è garantito il rispetto dei diritti fondamentali. La Cassazione con sentenza 54467/16 ha annullato la sentenza del giudice di merito veneziano (che nel maggio 2016 scriveva che "non vi sono suffficienti e concreti elementi pr ritenere che in Turchia la situaizone delle carceri sia disumana e che oggigiorno ivi si applichi la tortura") ha tenuto in considerazione il rapporto di Amnesty International sulla Turchia nel quale “risultano segnalati casi di tortura e di maltrattamenti ai danni di detenuti, nonché un eccessivo impiego della forza da parte della polizia”. Fatti riferiti anche da altri rapporti sui diritti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2013, n. 2657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2657 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 20/12/2013
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 2021
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 35097/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OB EI N. IL 20/09/1974;
avverso la sentenza n. 1/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 06/06/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI Paolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. PICCIRILLO Francesco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 6 giugno 2013 la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione di OB ER VA, richiesta dalla Moldavia al fine di eseguire la sentenza n. 1-416/05 del Tribunale di Buiucani, Municipio di Chisinau, pronunciata il 3 giugno 2005 ed irrevocabile dal 18 giugno 2005, che lo ha condannato alla pena di anni cinque di reclusione per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose aggravati dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, perché commessi in stato d'ebbrezza il 10 maggio 2003. Con la medesima pronuncia, la Corte d'appello ha applicato all'estradando la misura cautelare della custodia in carcere ai sensi dell'art. 704 c.p.p., comma 3, subordinando l'estradizione alla condizione del rispetto del principio di specialità ex art. 699 c.p.p.. 2. Avverso la predetta sentenza della Corte d'appello di Napoli ha personalmente proposto ricorso per cassazione il Cobelean, deducendo sei motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
2.1. Mancato rispetto dei termini a comparire ex art. 704 c.p.p., non essendo stato mai notificato alcun avviso per l'udienza del 6 giugno 2013.
2.2. Difetto della condizione prevista dall'art. 705 c.p.p., comma 1, in quanto la sentenza emessa dalla Corte distrettuale di Buiucani il 3 giugno 2005 non è ancora divenuta definitiva e non è, dunque, irrevocabile.
2.3. Erronea applicazione dell'art. 698 c.p.p., comma 1 e art. 705 c.p.p., comma 2, nonostante fosse stata allegata dalla difesa la documentazione costituita dai rapporti annuali di Amnesty International, dai quali si evincono maltrattamenti e torture ad opera degli agenti di Polizia in danno dei detenuti, nonché il radicamento di una vera e propria cultura dell'impunità e la mancata effettuazione di indagini rapide ed approfondite, con l'assenza di pene adeguate per le violazioni.
2.4. Omessa valutazione della richiesta di protezione internazionale depositata in data 4 giugno 2013 presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta, e supportata da una memoria in cui si fa riferimento al timore di essere ucciso in caso di ritorno in Moldavia.
2.5. Omessa richiesta di applicazione della custodia in carcere ex art. 704 c.p.p., comma 3, da parte del Ministro della Giustizia, avendo la Corte territoriale ritenuto legittima una richiesta sottoscritta dal Direttore generale di quel Ministero in data 30 agosto 2012, che si è firmato per delega del Ministro, senza verificare se la delega conferita era valida ed integrante i relativi poteri.
2.6. Omessa valutazione dei presupposti per l'adozione della misura cautelare sotto il profilo dell'assenza del pericolo di fuga, non avendo la Corte distrettuale considerato la circostanza del suo stabile radicamento sociale, lavorativo e familiare nel territorio italiano, dove ormai vive e lavora da oltre due anni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato.
4. Inammissibile deve ritenersi il primo motivo di doglianza, trattandosi di una questione di rito non dedotta dinanzi alla Corte d'appello, ma sollevata per la prima volta in questa Sede, e come tale improponibile.
5. Il secondo motivo è infondato, poiché la Corte d'appello ha già adeguatamente risposto sul punto, rilevando, sulla base della documentazione inviata dallo Stato richiedente, la presenza del presupposto previsto dall'art. 705 c.p.p., comma 1, in considerazione del fatto che il Tribunale di Buiucani, Municipio di Chisinau, ha pronunciato la sentenza di condanna in data 3 giugno 2005 e che la stessa, impugnabile entro il termine di quindici giorni, è divenuta irrevocabile dal 18 giugno 2005.
Peraltro, nella stessa richiesta di estradizione avanzata dal Ministero della giustizia della Repubblica di Moldavia si fa riferimento al fatto che l'ordinamento dello Stato richiedente garantisce il diritto all'appello a norma del pertinente Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, in tal modo consentendo al condannato "in absentia" di richiedere un nuovo giudizio, qualora egli non abbia avuto conoscenza del procedimento (sul tema, da ultimo, v. Sez. 6^, n. 43542 del 09/10/2012, dep. 09/11/2012, Rv. 253821).
6. Parimenti infondate, inoltre, devono ritenersi la terza e la quarta censura, avendo la Corte d'appello correttamente applicato il principio, più volte affermato da questa Suprema Corte anche con specifico riferimento a richieste di estradizione provenienti dalla Moldavia, che la pronuncia ostativa all'estradizione, di cui all'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. c), non può essere basata sulla documentazione tratta dal sito internet di Amnesty International, dal quale si evincano episodi occasionali di persecuzione o discriminazione denunciati in modo tale da non essere ritenuti come peculiari di un sistema (Sez. 6^, n. 15626 del 05/02/2008, dep. 15/04/2008, Rv. 239672).
In tema di estradizione per l'estero, invero, il divieto di pronuncia favorevole contemplato dall'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. c), opera esclusivamente nelle evenienze - nel caso di specie neanche dedotte, nè altrimenti ravvisagli - in cui sia riscontrabile una situazione allarmante riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, a prescindere da contingenze estranee ad orientamenti istituzionali e rispetto alle quali sia comunque possibile attivare una tutela legale (Sez. 6^, n. 10905 del 06/03/2013, dep. 07/03/2013, Rv. 254768).
A tale riguardo, infatti, la Corte distrettuale ha congruamente posto in rilievo la mancata allegazione di elementi, dotati di specificità e concretezza, idonei a ritenere che la persona richiesta possa essere sottoposta, nel suo Paese, ad un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti fondamentali. Ed anzi, l'adesione della Moldavia, sin dal 31/12/1997, alla Convenzione europea di estradizione del 13/12/1957 costituisce indice univoco dell'adeguamento dell'ordinamento processuale di quello Stato al quadro di principii che informano gli ordinamenti democratici delle altre Parti aderenti al Consiglio d'Europa.
Rispetto al quadro fattuale già valutato dalla Corte di merito, d'altra parte, lo stesso ricorrente non ha aggiunto elementi nuovi, nè ha fatto riferimento ad alcuna previsione della normativa processuale moldava che si ponga in contrasto con i diritti fondamentali della persona.
7. Non meritevole di accoglimento, poi, deve ritenersi il quinto motivo di ricorso, dovendo escludersi che il Ministro della giustizia non possa delegare questo tipo di atto ai dirigenti (capo dipartimento o direttore generale) specificamente preposti all'articolazione ministeriale competente ad occuparsi della materia estradizionale (arg. ex Sez. 6^, n. 45988 del 26/10/2011, dep. 12/12/2011, Rv. 251186).
Invero, le richieste formulate in materia cautelare dal Ministro della giustizia (ex art. 704 c.p.p., comma 3, art. 714 c.p.p., comma 1, art. 715 c.p.p., comma 1, art. 716 c.p.p., comma 4 e art. 718 c.p.p., comma 2) dispiegano i loro effetti tipici all'interno della fase giurisdizionale del procedimento di estradizione, ma non costituiscono atti riservati alla sua esclusiva competenza personale, nè di certo possono essere definiti come atti politici, in quanto non ineriscono all'esercizio della direzione suprema degli affari dello Stato, ne' riguardano la formulazione in via generale e al massimo livello dell'indirizzo politico e programmatico del Governo (arg. ex Sez. 1^, n. 19678 del 03/03/2003, dep. 28/04/2003, Rv. 225745), con la conseguenza che deve ritenersi legittima ed efficace una richiesta sottoscritta dal direttore generale del Ministero della giustizia in virtù di una delega amministrativa, anche di carattere generale, conferitagli dallo stesso Ministro.
8. Manifestamente infondato, infine, deve ritenersi l'ultimo motivo di doglianza, che non tiene conto del pacifico insegnamento giurisprudenziale di questa Corte (Sez. 6^, n. 47527 del 13/11/2007, dep. 21/12/2007, Rv. 238128), secondo cui, qualora la corte di appello pervenga ad una decisione favorevole all'accoglimento della relativa domanda, deve disporre la custodia in carcere dell'estradando sul solo presupposto della richiesta in tal senso formulata dal Ministro della giustizia, non assumendo più alcun rilievo le esigenze cautelari cui la misura è subordinata, a norma dell'art. 714 c.p.p., comma 2, quando la richiesta è valutata prima della sentenza favorevole all'estradizione.
9. Conclusivamente, sulla base delle su esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2014