Sentenza 5 febbraio 2008
Massime • 2
In tema di estradizione per l'estero, nel regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea di estradizione, la sussistenza dei gravi indizi di reità va incontrovertibilmente presunta dai documenti che la Convenzione indica e ai quali il giudice dello Stato richiesto non può negare fede quando gli siano ufficialmente comunicati per il solo esame formale da compiere su di essi.
In tema di estradizione per l'estero, la pronuncia ostativa all'estradizione, di cui all'art. 705, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen., non può essere basata sulla documentazione tratta dal sito intenet di Amnesty International, dal quale si evincano episodi occasionali di persecuzione o discriminazione denunciati in modo tale da non essere ritenuti come peculiari di un sistema. (Fattispecie in tema di estradizione richiesta dal Governo della Moldavia)
Commentari • 3
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Non può esser accolta la richiesta di estradizione della Turchia perchè non è garantito il rispetto dei diritti fondamentali. La Cassazione con sentenza 54467/16 ha annullato la sentenza del giudice di merito veneziano (che nel maggio 2016 scriveva che "non vi sono suffficienti e concreti elementi pr ritenere che in Turchia la situaizone delle carceri sia disumana e che oggigiorno ivi si applichi la tortura") ha tenuto in considerazione il rapporto di Amnesty International sulla Turchia nel quale “risultano segnalati casi di tortura e di maltrattamenti ai danni di detenuti, nonché un eccessivo impiego della forza da parte della polizia”. Fatti riferiti anche da altri rapporti sui diritti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2008, n. 15626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15626 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 05/02/2008
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 373
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 032435/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
USURELU ION COSTANTIN, N. IL 02/07/1972;
avverso SENTENZA del 04/07/2007 CORTE APPELLO di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MILO NICOLA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Ciampoli L., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
non è comparso il difensore.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza 4/7/2007, dichiarava sussistere le condizioni per l'estradizione verso la Moldavia di Usurelu Ion Costantin, colpito da due mandati di arresto emessi dal Tribunale distrettuale di Cahul in data 23/2/1999, in relazione al reato di rapina (commesso il 21/9/1998), e in data 7/4/2000, in relazione ai reati di tentato omicidio e di omicidio premeditato (commessi il 3/1/2000).
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'estradando, deducendo:
1) vizio di motivazione in ordine alla omessa rilevazione delle condizioni ostative all'estradizione previste dall'art. 705 c.p.p., comma 2 lett. a) e c); 2) mancanza di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Il ricorso, in quanto ripropone le stesse doglianze sottoposte all'attenzione della Corte territoriale senza tenere conto delle ragioni da questa sviluppate al riguardo, è inammissibile. Non può che ribadirsi che ricorrono tutte le condizioni richieste dalla normativa in materia, per farsi luogo alla sollecita estradizione.
Più in particolare, va sottolineato che nulla induce a ritenere che la persona richiesta possa essere sottoposta, nel suo Paese, a un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti fondamentali. E anzi, l'adesione della Moldavia, sin dal 31/12/1997, alla Convenzione europea di estradizione del 13/12/1957 è indice univoco dell'adeguamento dell'ordinamento processuale di quello Stato ai principi che informano gli ordinamenti democratici delle altre Parti aderenti all'Unione Europea. D'altra parte, lo stesso ricorrente non fa riferimento ad alcuna previsione della normativa processuale Moldava che sia in contrasto con i diritti fondamentali della persona.
Nè può ritenersi, sulla base della generica documentazione tratta dal sito internet di Amnesty International, che l'estradando, una volta consegnato allo Stato richiedente, possa essere sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali.
Eventuali episodi occasionali verificatisi in quel Paese e denunciati, peraltro in modo estremamente generico, dalla citata associazione non possono essere generalizzati e ritenuti come peculiari di un sistema.
Ai fini della pronuncia favorevole all'estradizione, inoltre, è richiesta la documentata sussistenza e la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'estradando soltanto se non esiste convenzione di estradizione tra lo Stato italiano e lo Stato richiedente ovvero, pur tale convenzione esistendo, che essa espressamente condizioni l'estradizione alla sussistenza dei gravi indizi. In regime convenzionale, invero, la sussistenza dei gravi indizi di reità va incontrovertibilmente presunta dai documenti che la convenzione indica e ai quali il giudice dello Stato richiesto non può negare fede quando gli siano ufficialmente comunicati per il solo esame formale da compiere su di essi. Nella specie, come si è detto, trova applicazione la Convenzione europea del 1957, che non condiziona l'estradizione alla valutazione della sussistenza dei gravi indizi.
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00.
La cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2008