Sentenza 5 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2001, n. 9084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9084 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL 'PO9084/01 LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE viza zem cut Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18293/98 - Presidente Dott. Gaetano NICASTRO Consigliere Dott. Ugo FAVARA Cron. 20895 Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Rep.3191 Dott. Francesco SABATINI Consigliere Ud. 27/02/01 Dott. Bruno DURANTE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOL MOR per diritti L. 300 NR WA ER AE, OL EVA, 321 elettivamente domiciliati in ROMA VIA MERCADANTE IE CANCELLIERE presso lo studio dell'avvocato CARTIA M, ST. GRIMALDI, difesi dall'avvocato CARTIA ANTONIO, giusta delega in CANCELLERIA atti;
ricorrenti contro in persona del legale NORDITALIA ASSICURAZIONI rappresentante elettivamentesig. Pietro Bidone, domiciliata in ROMA VIA PANAMA 88, difesa dall'avvocato 2001 SPADAFORA GIORGIO, giusta delega in atti;
407 controricorrente Сислей avversO la sentenza n. 472/97 della Corte d'Appello di CATANIA, Sezione Promiscua, emessa 1118/6/1997, depositata il 08/07/97; RG.216+273/1994; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato ANTONIO CAROPPO (per delega AVV. Giorgio Spadafora); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN LT RT HA e MA EV Elisa- Вдигамы betha convennero innanzi al Tribunale di Ragusa le ere- di di IA NI, MP AN e Giam- bartino IA, e la IA assicurazioni;
sull'assunto che l'autovettura, sulla quale viaggiava- no, era stata investita da quella assicurata con la SO- cietà convenuta proveniente contromano. dalla opposta direzione di marcia alla guida del IA, che chiesero la con-nell'occasione aveva trovato la morte, danna solidale delle convenute al risarcimento dei dan- ni personali, patrimoniali, morali che erano conseguiti all'investimento. Il Tribunale accolse l'eccezione di prescrizione proposta dalla IA e rigettò la domanda che la concerneva;
accolse inoltre la domanda nei confronti della MP e della IA che condannò al risarcimento dei danni liquidati in lire 79.000.000. Su gravame dell'NR e della CH, che si lamentarono dell'accoglimento dell'eccezione di pre- scrizione e dell'inadeguatezza della liquidazione del danno, e della MP e della IA, che ec- cepirono a loro volta la prescrizione, la Corte di ap- pello di Catania, con sentenza resa il 18.6.1997, ri- gettò la domanda che concerneva queste ultime, ritenen- do maturata anche nei loro confronti la prescrizione sul rilievo che, qualora, come nella specie, il fatto illecito concreti reato e questo sia estinto per morte del suo autore, la prescrizione del diritto al risarci- mento del danno decorre dalla data della morte e non da quella del provvedimento che dichiara l'estinzione о del decreto di archiviazione o di altro provvedimento di proscioglimento. o UR n u Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione l'IN e la CH sulla base di un mo- tivo;
ha resistito con controricorso la IA, che ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo i ricorrenti, nel denunciare 3 violazione e falsa applicazione dell'art. 2947 C.C., lamentano che la corte di merito abbia fatto decorrere la prescrizione dalla data della morte dell'autore dell'illecito invece che da quella del provvedimento che ha dichiarato l'estinzione del reato;
sostengono che, se può ritenersi che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dalla data della mor- Вдигам 220 te del ere quando non vi sia incertezza sulla responsa- bilità, di guisa che l'estinzione del reato rappresenti una conseguenza immancabile della morte, altrettanto non può ritenersi quando, come nella specie, l'incertezza vi sia, poiché in tale caso, fino a quando non si accerti in sede penale la responsabilità ed i limiti di essa, risulta concretamente inattuabile la tutela risarcitoria. Il motivo è infondato. Fissando alla data della morte dell'autore dell'illecito l'inizio della prescrizione del diritto risarcitorio, la corte di merito si è adeguata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale nel caso di estinzione del reato concretante l'illecito ci- vile per morte del reo la prescrizione del diritto al risarcimento del danno comincia a decorrere dalla data della morte e non da quella del provvedimento che di- chiara l'estinzione (Cass.
7.12.1999 n. 13726), senza 4 responsabilità che rilevi 1'incertezza sulla dell'imputato (Cass. 8.11.1989, n. 4665) che la re sponsabilità stessa sia emersa dalla sentenza di asso- luzione di altro conducente coinvolto nell'incidente (Cass. 11.6.1983 n. 4029; Cass. 25.11.1998 n. 6337) e più in generale, la conoscenza che della morte come fatto estintivo dell'azione penale abbia avuto la parte offesa o danneggiata (Cass. 26.3.1990 n. 2422). hoooo Da tale giurisprudenza non v'è ragione di disco- 290000 starsi, ond'è che il ricorso va rigettato con condanna dei ricorrenti alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese Ain love 220.000. oltre onorari liquidati in lire 3.000.000. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il 27.2.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE from Cr ow Вино диганы IL CA RE OF Giovanni Giambattis Depositata in Cancelie oggi, lilì E51UG. 2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 5