Sentenza 12 giugno 2014
Massime • 1
In caso di reato commesso nel territorio nazionale da un cittadino appartenente ad uno Stato con cui non vigono accordi idonei a derogare alla disciplina dell'art. 11 cod.pen , il processo celebrato in quello Stato non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per i medesimi fatti, non essendo il principio del "ne bis in idem" principio generale del diritto internazionale, come tale applicabile nell'ordinamento interno. (Fattispecie relativa ad imputato cittadino di Stato estraneo all'area cosiddetta "Schengen", già condannato in quello Stato per il reato commesso in Italia).
Commentari • 6
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Il principio del ne bis in idem non è principio generale del diritto internazionale, come tale applicabile nell'ordinamento interno; la stessa Corte Costituzionale ha, in più occasioni, escluso che il divieto di bis in idem assuma valore di principio comune alla totalità degli ordinamenti statuali moderni e di norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta, sottolineando che l'ordinamento italiano, come quelli della maggior parte degli Stati moderni, si ispira ai principi della territorialità ed obbligatorietà generale della legge penale secondo i criteri stabiliti dall'art. 6 e ss. c.p., alla stregua dei quali è prevista la possibilità di rinnovamento nello Stato del …
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Il principio del ne bis in idem, che vieta la celebrazione di un secondo giudizio per fatti identici, presenta, attualmente, i seguenti distinti ambiti di operatività: 1) nell'ambito del diritto interno, esso trova la sua disciplina nel codice di procedura penale: pur non essendo espressamente contemplato dalla Costituzione, viene ricondotto dalla giurisprudenza costituzionale agli artt. 24 e 111 Cost. e viene riconosciuto da questa Corte di legittimità quale principio generale dell'ordinamento, adeguato alle esigenze di razionalità e funzionalità del sistema, principio dal quale il giudice non può prescindere nell'attività interpretativa; 2) nell'ambito del diritto internazionale …
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Non può esser accolta la richiesta di estradizione della Turchia perchè non è garantito il rispetto dei diritti fondamentali. La Cassazione con sentenza 54467/16 ha annullato la sentenza del giudice di merito veneziano (che nel maggio 2016 scriveva che "non vi sono suffficienti e concreti elementi pr ritenere che in Turchia la situaizone delle carceri sia disumana e che oggigiorno ivi si applichi la tortura") ha tenuto in considerazione il rapporto di Amnesty International sulla Turchia nel quale “risultano segnalati casi di tortura e di maltrattamenti ai danni di detenuti, nonché un eccessivo impiego della forza da parte della polizia”. Fatti riferiti anche da altri rapporti sui diritti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2014, n. 29664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29664 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 12/06/2014
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - N. 790
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 31423/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE;
nei confronti di:
EV LO IRREPERIBILE N. IL 17/02/1976;
avverso la sentenza n. 1/2011 CORTE ASSISE di TRIESTE, del 09/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata il 9 novembre 2012, la Corte d'Assise di Trieste dichiarava non doversi procedere nei confronti di LE AN, cittadino della Repubblica di Montenegro, imputato dell'omicidio aggravato in danno della connazionale SN MA AN commesso in Gorizia il 25 giugno 1999 nonché del connesso reato di rapina aggravata consumata in danno della stessa SN nelle medesime condizioni di luogo e di tempo: quanto al primo reato (l'omicidio), per divieto di un secondo giudizio, essendo stato il SN già condannato dal Tribunale di Podgorica, con sentenza del 30 dicembre 2009, alla pena di anni 14 di detenzione già interamente espiata;
quanto al secondo (la rapina, reato che il tribunale montenegrino aveva ritenuto assorbito in quello di omicidio per finalità di guadagno), perché estinto per intervenuta prescrizione.
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste denunziandone l'illegittimità per violazione di legge - sostanziale (artt. 3 e 6 e art. 11, comma 1) e processuale (artt. 649 e 696 c.p.p.) - argomentando, a sostegno della richiesta di annullamento della sentenza impugnata: (1) che secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 621 del 03/03/1993 - dep. 08/05/1993, Palazzolo, Rv. 195630; Sez. 6, n. 44830 del 22/09/2004 - dep. 18/11/2004, Cuomo ed altri, Rv. 230595; Sez. 2, n. 40553 del 21/05/2013 - dep. 01/10/2013, Tropeano, Rv. 256469) il processo celebrato all'estero nei confronti dell'imputato (cittadino o straniero) "non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per gli stessi fatti, in quanto nell'ordinamento giuridico italiano non vige il principio del "ne bis in idem internazionale", prevedendo l'art. 11 c.p., comma 1, la rinnovazione del giudizio nei casi indicati dall'art. 6 c.p., cioè quando l'azione o l'omissione che costituisce il reato è avvenuta in tutto o in parte nel territorio dello Stato"; (2) che nel presente giudizio, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale non possono trovare applicazione nè l'art. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE) ne' l'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (CAAS), essendo stata la condanna emessa in Montenegro, paese che non ha sottoscritto il trattato di adesione all'Unione Europea e che non fa parte della così detta Area Scenghen, fermo restando, ben inteso, l'obbligo di computare, ai fini delle durata della pena da eseguire dopo la rinnovazione del giudizio, il periodo di privazione della libertà sofferto all'estero, secondo quanto stabilito nel nostro ordinamento dall'art. 138 c.p. e dalle citate norme sovranazionali (art. 50 CDFUE e art. 54
CAAS).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnazione proposta dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste è fondata per le ragioni di seguito esposte.
1.1 Ritiene invero il Collegio che anche con riferimento al presente procedimento va ribadito il principio, già più volte affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui il processo celebrato all'estero nei confronti del cittadino ovvero, come nel caso de quo, di imputato straniero, "non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per gli stessi fatti, in quanto nell'ordinamento giuridico italiano non vige il principio del "ne bis in idem" internazionale, prevedendo l'art. 11 c.p., comma 1, la rinnovazione del giudizio nei casi indicati dall'art. 6 c.p., cioè quando l'azione o l'omissione che costituisce il reato è avvenuta in tutto o in parte nel territorio dello Stato (in termini, ex multis, Cass., Sez. 6, 22/09/2004, n. 44830). In particolare, se pure deve riconoscersi, come diffusamente argomentato dalla Corte territoriale, che il principio del ne bis in idem costituisce in effetti "un principio tendenziale cui si ispira oggi l'ordinamento internazionale, e risponde del resto a evidenti ragioni di garanzia del singolo di fronte alle concorrenti potestà punitive degli Stati" (in termini Corte Cost. sentenza n. 58/1997) e che si assiste effettivamente ad una evoluzione legislativa che va nel senso di riconoscere efficacia preclusiva ad una sentenza straniera che abbia irrevocabilmente giudicato di un reato commesso in Italia da un cittadino straniero (processo che vede quali tappe significative, prima, la Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, resa esecutiva in Italia con L. 16 ottobre 1989, n. 350, e poi, soprattutto, la L. 30 settembre 1993, n. 388 che ha segnato il recepimento da parte dell'Italia dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985) ciò non significa ancora che per effetto di tale evoluzione normativa il principio ne bis in idem, possa considerarsi, rispetto alle sentenze straniere, come principio generale di diritto riconducibile alla categoria delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto, oggetto di ricezione automatica ai sensi dell'art. 10 Cost.. Ritiene in altri termini questo Collegio, in adesione all'opinione prevalente in dottrina e in giurisprudenza (Sez. 1, n. 13558 del 02/12/1998 - dep. 22/12/1998, Nocera, Rv. 212060; Sez. 1, n. 28299 del 03/06/2004 - dep. 23/06/2004, Desiderio, Rv. 228779), che se pure in forza dell'art. 54 della Convenzione applicativa dell'accordo di Schengen, non si può più procedere in Italia, anche con riguardo a reati quivi commessi, nei confronti di una persona che sia stata definitivamente condannata o assolta per lo stesso fatto in uno Stato dell'area Schengen, resta tuttavia ferma l'irrilevanza del bis in idem internazionale con riguardo a sentenza penale deliberata in un paese, quale il Montenegro, che non è ancora membro dell'Unione Europea ne' quindi contraente del Trattato di Schenghen. Come affermato anche di recente da questa Corte, in altri termini, "un processo celebrato nei confronti di cittadino straniero in uno Stato con cui non vigono accordi idonei a derogare alla disciplina dell'art. 11 c.p. non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per gli stessi fatti, non essendo il principio del "ne bis in idem" principio generale del diritto internazionale, come tale applicabile nell'ordinamento interno (Sez. 1, n. 20464 del 05/04/2013 - dep. 13/05/2013, N, Rv. 256162).
Se pure deve riconoscersi, quindi, come già affermato del resto dai giudici delle leggi in una pur risalente decisione (la n. 48 del 1967) che "ponendosi in una prospettiva ideale, che già trova fervide iniziative e convinti sostenitori, si può auspicare per il futuro l'avvento di una forma talmente progredita di società di Stati da rendere possibile, almeno per i fondamentali rapporti della vita, una certa unità di disciplina giuridica e con essa una unità e una comune efficacia di decisioni giudiziarie", ben diversa tuttavia, pur nel suo continuo evolversi, si presenta la realtà attuale, "dove la valutazione sociale e politica dei fatti umani, in ispecie nel campo penale, si manifesta con variazioni molteplici e spesso profonde da Stato a Stato. E ciò in conformità dei diversi interessi e dei variabili effetti riflessi della condotta degli uomini in ciascuno di essi, con la conseguente tendenza a mantenere come regola, nell'autonomia dei singoli ordinamenti, il principio della territorialità".
2. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste deve quindi essere accolto, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al delitto di omicidio volontario e va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di Assise di Trieste per il giudizio.
P.Q.M.
Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 21 maggio 2014, annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al delitto di omicidio volontario e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Assise di Trieste per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2014