Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2014, n. 29664
CASS
Sentenza 12 giugno 2014

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In caso di reato commesso nel territorio nazionale da un cittadino appartenente ad uno Stato con cui non vigono accordi idonei a derogare alla disciplina dell'art. 11 cod.pen , il processo celebrato in quello Stato non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per i medesimi fatti, non essendo il principio del "ne bis in idem" principio generale del diritto internazionale, come tale applicabile nell'ordinamento interno. (Fattispecie relativa ad imputato cittadino di Stato estraneo all'area cosiddetta "Schengen", già condannato in quello Stato per il reato commesso in Italia).

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 maggio 2020

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 maggio 2017

    Non può esser accolta la richiesta di estradizione della Turchia perchè non è garantito il rispetto dei diritti fondamentali. La Cassazione con sentenza 54467/16 ha annullato la sentenza del giudice di merito veneziano (che nel maggio 2016 scriveva che "non vi sono suffficienti e concreti elementi pr ritenere che in Turchia la situaizone delle carceri sia disumana e che oggigiorno ivi si applichi la tortura") ha tenuto in considerazione il rapporto di Amnesty International sulla Turchia nel quale “risultano segnalati casi di tortura e di maltrattamenti ai danni di detenuti, nonché un eccessivo impiego della forza da parte della polizia”. Fatti riferiti anche da altri rapporti sui diritti …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2014, n. 29664
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29664
Data del deposito : 12 giugno 2014

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