Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/03/2013, n. 10905
CASS
Sentenza 6 marzo 2013

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In tema di estradizione per l'estero, il divieto di pronuncia favorevole contemplato dall'art. 705, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen., opera esclusivamente nelle ipotesi in cui sia riscontrabile una situazione allarmante riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, a prescindere da contingenze estranee ad orientamenti istituzionali e rispetto alle quali sia comunque possibile attivare una tutela legale. (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione avanzata dalla Repubblica Araba d'Egitto per una persona appartenente alla minoranza religiosa copta, in cui la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata ritenendo opportuno un approfondimento istruttorio circa la specifica rilevanza delle vicende inerenti all'attuale contesto politico-istituzionale).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/03/2013, n. 10905
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10905
Data del deposito : 6 marzo 2013

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