Sentenza 8 luglio 2010
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 698, comma primo, cod. proc. pen., la Corte d'appello può fondare la propria decisione in ordine all'esistenza di violazioni dei diritti umani nel Paese richiedente anche sulla base di documenti e rapporti elaborati da organizzazioni non governative (quali, ad es., "Amnesty International" e "Human Rights Watch"), la cui affidabilità sia generalmente riconosciuta sul piano internazionale. (Fattispecie relativa ad una istanza di estradizione avanzata dalla Repubblica turca, che la Corte distrettuale ha rigettato, desumendo il concreto pericolo di pratiche di tortura nei confronti dell'estradando anche sulla base dei più recenti rapporti di "Amnesty International").
Commentari • 8
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Non può esser accolta la richiesta di estradizione della Turchia perchè non è garantito il rispetto dei diritti fondamentali. La Cassazione con sentenza 54467/16 ha annullato la sentenza del giudice di merito veneziano (che nel maggio 2016 scriveva che "non vi sono suffficienti e concreti elementi pr ritenere che in Turchia la situaizone delle carceri sia disumana e che oggigiorno ivi si applichi la tortura") ha tenuto in considerazione il rapporto di Amnesty International sulla Turchia nel quale “risultano segnalati casi di tortura e di maltrattamenti ai danni di detenuti, nonché un eccessivo impiego della forza da parte della polizia”. Fatti riferiti anche da altri rapporti sui diritti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/07/2010, n. 32685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32685 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2010 |
Testo completo
copic zon of recot
326 85 / 10 Most 85 Sentenza n.7193 Registro generale n. 2243/2010
Udienza C.C. 8.7.2010
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sesta sezione penale composta dai signori Antonio S. AGRO' presidente
Nicola MILO 66
Francesco IPPOLITO (rel.) 66
Carlo CITTERIO 66
Anna FAZIO 66
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore generale presso la corte d'appello di Roma
nel procedimento penale nei confronti di
SEVEN IM, n. a Hakkari (Turchia) il 9.9.1968
avverso la sentenza della corte d'appello di Roma, emessa in data 22.12.2009;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica udienza la relazione del cons. F. Ippolito;
-udita la requisitoria del P.M., in persona del sostituto procuratore generale, M. Fraticelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Ritenuto in fatto
1. Il Pubblico Ministero ricorre per cassazione, ex art. 706 c.p.p., contro la sentenza pronunciata in data 22.12.2009, con cui la Corte d'appello di Roma ha dichiarato l'insussistenza delle condizioni per
Turchia nei confronti di IM SEVEN per l'esecuzione dei seguenti provvedimenti: mandato di arresto contumaciale n. 2004/57 emesso il 25 dicembre 2006 dalla Presidenza della Corte d'assise n. 6 di Adana, finalizzato al giudizio per il reato di partecipazione all'organizzazione terroristica denominata PKK: mandato di arresto contumaciale della
10^ sezione della Corte d'assise di IS (causa n.2008/297, istruzione n. 1997/65) emesso il 15 aprile 2008 per partecipazione all'organizzazione terroristica PKK;
mandato di arresto contumaciale della 4^ sezione della Corte d'assise di Van (causa n.2008/363, istruzione n. 1999/592) emesso il 17 marzo 2008 per compimenti di atti finalizzati alla separazione di una parte del territorio dello Stato turco.
2. La Corte territoriale ha fondato la decisione, ai fini di cui all'art. 698.1 c.p.p. (pericolo di sottoposizione dell'imputato ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona), sulla sentenza con cui il Tribunale olandese di Maastricht, in data 5.12.2006, ha negato l'estradizione del
EN, richiesta dalla Repubblica di Turchia, per gli stessi fatti di cui al presente procedimento, ritenendo accertato che il EN era stato sottoposto a torture per la durata di quindici giorni in relazione ai fatti di cui ai mandati di arresto per i quali era stata formulata richiesta di estradizione.
3. Il Procuratore generale ricorrente deduce:
l'inidoneità e incompletezza del documento prodotto dalla a) difesa, denominato sentenza del Tribunale di Maastricht'>, per mancata acquisizione della copia conforme della sentenza, con allegata traduzione giurata della stessa;
b) la mancanza nella predetta sentenza di alcun accertamento giudiziale;
c) l'inidoneità dei fatti in essa richiamati a fondare una ragionevole previsione di violazione di diritti umani da parte della Repubblica di Turchia nel 2009.
Considerato in diritto
4. Il ricorso non merita accoglimento.
H 4.1. Il primo motivo è inammissibile. Come emerge dallo stesso
2 ricorso, il pubblico ministero non mosse obiezioni alla produzione documentale della difesa né richiese che la Corte d'appello disponesse alcuna supplementare verifica d'ufficio, cosicché deve ritenersi inammissibile, per genericità, la proposizione di un motivo di ricorso fondato su ragioni formali senza neppure la prospettazione che la sentenza prodotta dalla difesa e acquisita sia, in tutto o in parte, difforme da quella pronunciata dal Tribunale di Maastricht.
4.2. Il secondo motivo è infondato.
Contrariamente a quanto ritiene il Pubblico Ministero, dalla predetta sentenza (acquisita e apprezzata a norma dell'art. 238-bis c.p.p.) risulta che il Tribunale di Maastricht ha valutato non soltanto le dichiarazioni dell'estradando, ma anche quelle del teste Cen YL del 29 ottobre 2006, pervenendo alla conclusione che il EN, nel 1989, era stato sottoposto a tortura da parte di funzionari dello Stato Turco, che la domanda di estradizione è collegata all'affiliazione di EN al PKK e che "è sufficientemente stabilito che la tortura di EN ha avuto luogo in relazione al fatto per il quale l'estradizione è stata richiesta".
Ciò è stato ritenuto una "violazione completa" dell'art. 3 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che vieta in maniera assoluta torture, pene e trattamenti inumani e degradanti.
4.3. Infondato è pure il terzo motivo, che censura la decisione della Corte d'appello per essersi fondata su una situazione precedente e non più attuale, utilizzando come riscontro documenti di Amnesty
International del 1989 e ignorando l'evoluzione che si è determinata nella Repubblica di Turchia.
A prescindere dalla genericità del rilievo, non avendo il ricorrente neppure prospettato, non che documentato, che attualmente la situazione dei diritti umani in Turchia è conforme allo standard richiesto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, rileva il
Collegio che la Corte d'appello si è fondata su una sentenza del Tribunale olandese del 2006, che è confortata non soltanto da relazioni e rapporti risalenti nel tempo, ma da documenti e prese di posizione istituzionali internazionali, oltre che da analisi e rapporti di organizzazioni non governative, internazionalmente riconosciute come affidabili, che hanno documentato anche per gli anni più recenti "denunce di tortura e altri maltrattamenti e di eccessivo impiego della forza da parte delle forze dell'ordine" (rapporti sui diritti umani 2008 e 2009 di Amnesty International) e "pochi progressi per migliorare la situazione dei diritti umani”, con segnalazione “di casi di tortura e altri
3 maltrattamenti e [...] di processi iniqui, soprattutto ai sensi della legislazione antiterrorismo" (rapporto 2010).
Sull'utilizzabilità di tali rapporti, come fonti di documentazione di situazioni di violazione di diritto umani, va ricordato che proprio i rapporti di organizzazioni non governative (come Amnesty International e Human Rights Watch) sono stati ritenuti utilizzabili anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per affermare che l'espulsione verso un Paese dove si pratica la tortura integra una violazione dell'articolo 3 della Cedu (caso Saadi c. Italia, sentenza 28 febbraio 2008 della Grande
Camera della Corte europea).
In conclusione, correttamente la Corte d'appello di Roma ha negato la sussistenza delle condizioni per accogliere la domanda di estradizione di IM SEVEN, avanzata dalla Repubblica Turca, in presenza di "ragione per ritenere che l'imputato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque atti a configurare violazione di uno dei diritti fondamentali della persona" (art. 698.1 c.p.p.).
Altrettanto correttamente il concreto pericolo di tali atti nei confronti dell'estradando è stato desunto dalla pregressa esperienza di tortura patita dallo stesso EN, accertata con sentenza del tribunale di
Maastricht, e dall'esame dei rapporti di affidabili organizzazioni non governative, sulla situazione di mancato rispetto dei diritti umani in
Turchia, con particolare riferimento all'art. 3 della CEDU (L. 4.8.1955,
n. 848), che non soltanto vieta torture, pene e trattamenti inumani e degradanti, ma prescrive anche il divieto di refoulement, ovvero di rimpatrio a rischio di persecuzione, divieto assoluto, che si applica ad ogni persona, senza considerazione né del suo status né del tipo d'imputazione o di condanna, ed indipendentemente dalla natura del trasferimento, comprese l'estradizione o l'espulsione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att.
c.p.p.
Roma, 8 luglio 2010
Il consiglsiger est. IlPresidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA 4/5. 6
oggi - 3 SET 2010
IL CANCELLIERE C1 SUPER DI Scalia