Articolo 10 della Legge 7 febbraio 1990, n. 19
Articolo 9
Versione
28 febbraio 1990
Art. 10. 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'esecuzione delle pene accessorie conseguenti a condanne a pene condizionalmente sospese. Qualora la sospensione condizionale della pena venga successivamente revocata, le pene accessorie sono eseguite per la parte residua.
2. I pubblici dipendenti che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati destituiti di diritto sono, a domanda, riammessi in servizio.
3. La riammissione e' concessa solo se all'esito del procedimento disciplinare, che deve essere proseguito o promosso entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di riammissione da parte dell'amministrazione competente e che deve essere concluso entro i successivi novanta giorni, non venga inflitta la destituzione.
4. Il dipendente riammesso e' reintegrato nel ruolo, con la qualifica, il livello e l'anzianita' posseduti alla data di cessazione del servizio.
5. Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo.
Entrata in vigore il 28 febbraio 1990
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