Versione
28 febbraio 1990
28 febbraio 1990
Art. 10. 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'esecuzione delle pene accessorie conseguenti a condanne a pene condizionalmente sospese. Qualora la sospensione condizionale della pena venga successivamente revocata, le pene accessorie sono eseguite per la parte residua.
2. I pubblici dipendenti che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati destituiti di diritto sono, a domanda, riammessi in servizio.
3. La riammissione e' concessa solo se all'esito del procedimento disciplinare, che deve essere proseguito o promosso entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di riammissione da parte dell'amministrazione competente e che deve essere concluso entro i successivi novanta giorni, non venga inflitta la destituzione.
4. Il dipendente riammesso e' reintegrato nel ruolo, con la qualifica, il livello e l'anzianita' posseduti alla data di cessazione del servizio.
5. Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo.
2. I pubblici dipendenti che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati destituiti di diritto sono, a domanda, riammessi in servizio.
3. La riammissione e' concessa solo se all'esito del procedimento disciplinare, che deve essere proseguito o promosso entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di riammissione da parte dell'amministrazione competente e che deve essere concluso entro i successivi novanta giorni, non venga inflitta la destituzione.
4. Il dipendente riammesso e' reintegrato nel ruolo, con la qualifica, il livello e l'anzianita' posseduti alla data di cessazione del servizio.
5. Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo.
Commentari • 6
- 1. Pubblico impiegoAccesso limitatohttps://www.altalex.com/ · 1
Giurisprudenza • 76
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 05/10/2022, n. 6176Provvedimento: […] al tempo in cui avrebbe dovuto essere deciso il ricorso al TAR (affidato al patrocinio dei legali convenuti), esisteva una interpretazione orientata nel senso della perentorietà del termine di cui all‟art. 10 della legge n. 19/1990 e comunque, […] sostengono che l‟inutile decorso del termine di 90 giorni, stabilito dall‟art. 10 comma 3 della legge n. 19 del 1990, […] nel momento in cui avrebbe dovuto essere presentato il ricorso, di un diritto vivente orientato nel senso della perentorietà del termine ex art. 10 legge 19/1990, la _1 non ha, […] con il quale la _1 aveva sostenuto: a) in via principale, che il termine di cui all'art. 10 della legge n. 19 del 1990 aveva natura perentoria; […]Leggi di più...
- art. 10 legge n. 19/1990·
- giudizio di rinvio·
- responsabilità professionale avvocato·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 281-sexies c.p.c.·
- perentorietà termine procedimento disciplinare·
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- danno da mancato deposito ricorso·
- diritto vivente·
- ordinarietà termine procedimento disciplinare