Sentenza 3 giugno 2004
Massime • 1
A seguito dell'entrata in vigore in data 26 ottobre 1997 delle disposizioni contenute nella Legge n. 388/93 attuativa dell'accordo di Schengen, il cui articolo n. 54 stabilisce che: "una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra parte contraente, a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di sede di esecuzione attualmente o, secondo la Legge della parte contraente di condanna, non possa più essere eseguita", trova applicazione il principio del "ne bis in idem" stabilito, con riguardo a sentenze penali pronunciate in Europa, sia dall'art. 53 della Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi, resa esecutiva in Italia con Legge 16 maggio 1977, n. 305, che dalla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, resa esecutiva in Italia con Legge 16 ottobre 1989, n. 350, sull'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, recepito con la Legge 30 settembre 1993, n. 388. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento che dichiarava inapplicabile il principio del ne bis in idem, non riconoscendo allo stesso la natura di principio o consuetudine di carattere internazionale e per questo necessariamente recessivo nei casi in cui sia ravvisata la giurisdizione dell'A.G. in base alle norme di diritto interno, quando manchi una Convenzione depositata e ratificata tra gli Stati interessati).
Commentari • 7
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Il principio del ne bis in idem non è principio generale del diritto internazionale, come tale applicabile nell'ordinamento interno; la stessa Corte Costituzionale ha, in più occasioni, escluso che il divieto di bis in idem assuma valore di principio comune alla totalità degli ordinamenti statuali moderni e di norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta, sottolineando che l'ordinamento italiano, come quelli della maggior parte degli Stati moderni, si ispira ai principi della territorialità ed obbligatorietà generale della legge penale secondo i criteri stabiliti dall'art. 6 e ss. c.p., alla stregua dei quali è prevista la possibilità di rinnovamento nello Stato del …
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La limitazione dell'esercizio della giurisdizione da parte di uno Stato membro in presenza di bis in idem derivante da una sentenza di altro Stato membro implica di per sè l'incompatibilità con il meccanismo del riconoscimento della sentenza straniera, potendo l'interessato far valere questa preclusione direttamente in sede esecutiva. Le disposizioni di cui all'art. 54 e segg., della Convenzione aplcativa dell'accordo di Schengen CAAS si applicano direttamente, senza necessità di un riconoscimento della sentenza straniera su cui si fondi il bis in idem, nel quadro dello spazio giudiziario comune tra gli stati membri della U.E. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE (ud. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2004, n. 28299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28299 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 03/06/2004
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 2577
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 023406/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SI LU N. IL 01/02/1952;
avverso ORDINANZA del 18/02/2003 TRIBUNALE di MANTOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. COSENTINO Francesco, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, con le relative conseguenze di legge.
OSSERVA
1. Il tribunale di Mantova, in veste di giudice del rinvio, con ordinanza del 18 febbraio 2003, rigettava l'incidente di esecuzione proposto da SI IG, volto ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza emessa nei suoi confronti il 24 ottobre 1995 dalla corte di appello di Firenze, difettando una violazione del ne bis in idem previsto dall'art. 53 della Convenzione Europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi, resa esecutiva in TA con legge 16 maggio 1977, n. 305. Il tribunale, dopo aver rilevato l'identità dell'accusa formulata a carico del Desiderio dall'Autorità giudiziaria tedesca e da quella italiana con riferimento alla ricettazione di un'autovettura Mercedes 560 targ. AB-ES 935 proveniente da un furto commesso a Forte dei Marmi nel 1987, faceva osservare che la predetta Convenzione internazionale non era vigente nel nostro Paese perché la richiamata legge n. 305/1977, strumento di ratifica della Convenzione, non era stata mai depositata e l'art. 58 comma 2 della stessa Convenzione subordinava l'entrata in vigore della Convenzione "tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione". in questa situazione - concludeva l'ordinanza - restava applicabile la norma dell'art. 11 c.p., secondo cui è consentita la rinnovazione in TA del giudizio relativo ai fatti per i quali l'imputato sia stato giudicato all'estero.
Ricorre per Cassazione il Desiderio, deducendo che la sentenza della corte di appello di Firenze del 24 ottobre 1995 era affetta da gravi irregolarità e che in ogni caso avrebbe dovuto trovare applicazione nel suo caso la norma dell'art. 12 c.p., che prevede il riconoscimento in TA delle sentenze penali straniere. I giudici, in ogni caso, avrebbero dovuto applicare la Convenzione degli Stati membri della Comunità europea firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987 e ratificata dall'TA con legge 16 ottobre 1989, n. 350. 2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Per lungo tempo la giurisprudenza aveva avvertito (Cass., Sez. 6^, 3 marzo 1993, n. 621, Patazzolo;
Id., Sez. 4^, 5 giugno 1989, n. 14462, Ahmetovic) che nell'ordinamento giuridico italiano non esiste il principio del ne bis in idem rispetto a sentenze straniere, in quanto l'art. 11 c.p. impone espressamente di giudicare nello Stato il cittadino o lo straniero che vi abbia commesso reati, anche se sia stato giudicato all'estero. Il ne bis in idem non costituisce infatti nè principio ne' consuetudine di diritto internazionale: pertanto, ove sia ravvisata la giurisdizione in base alle norme di diritto interno, queste devono cedere il passo a quelle internazionali solo in virtù di convenzione tra gli Stati, ratificata, resa esecutiva e depositata, la quale vincola unicamente gli Stati contraenti e nei limiti del patto fra essi raggiunto.
Tale principio, stabilito in particolare con riguardo a sentenze penali pronunciate in Europa dall'art. 53 della Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi resa esecutiva in TA con legge 16 maggio 1977, n. 305, non trovava applicazione rispetto alle sentenze pronunciate in Germania, giacché tra questo Paese e l'TA non era ancora intervenuta ratifica della Convenzione summenzionata;
ne' a tale lacuna può sopperirsi mediante richiamo alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, resa esecutiva in TA con legge 16 ottobre 1989, n. 350, sull'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, recepito con legge 30 settembre 1993, n. 388, non essendosi formato, ne' per l'una ne' per l'altro, un incontro bilaterale di volontà con l'TA (che ha dato esecuzione all'Accordo di Schengen). Resta, quindi, valida in tale situazione la regola generale di cui all'art. 11 c.p., secondo cui è consentita la rinnovazione in TA del giudizio relativo a fatti per i quali l'imputato sia stato giudicato all'estero (Cass., Sez. 1^, 3 luglio 1997, n. 4625, Sesta, in RV 208348). Sennonché tale orientamento giurisprudenziale, accolto nell'ordinanza impugnata, non tiene conto dell'evoluzione legislativa che si è sviluppata successivamente, a seguito dell'entrata in vigore il 26 ottobre 1997 delle disposizioni contenute nella richiamata legge n. 388/93 (attuativa appunto del c.d. accordo di Schengen), il cui art. 54 stabilisce che "una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra parte contraente, a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge della parte contraente di condanna, non possa più essere eseguita".
Da qui la necessità di accertare se, con riferimento alla vicenda esecutiva del Desiderio, sussista o meno un caso di ne bis in idem. L'ordinanza deve essere dunque annullata e gli atti rinviati per nuovo esame su questo specifico punto al tribunale di Mantova.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 623 c.p.p.;
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Mantova.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2004