Sentenza 2 dicembre 2008
Massime • 1
In tema di circostanze attenuanti generiche, che consentono un adeguamento della sanzione alle peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, ove ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'insussistenza e, quando ne affermi l'esistenza, di dare apposita motivazione per fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio.
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- 1. Riciclaggio: configurabile il dolo eventualeAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 ottobre 2023
La massima In tema di riciclaggio, si configura il dolo eventuale quando l'agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito. (Fattispecie nella quale la Corte ha censurato la decisione assolutoria per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, assunta dalla Corte territoriale, nonostante risultassero noti all'imputato alcuni indici rivelatori della provenienza delittuosa della cospicua somma investita, quali l'allocazione dei fondi in Paesi off shore e l'intestazione a soggetti giuridici costituiti per impedire l'individuazione del reale beneficiario - Cassazione penale , sez. II , 28/05/2018 , …
Leggi di più… - 2. Perquisizione preventiva per stupefacenti (Cass. 3197/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 maggio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2008, n. 2769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2769 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 02/12/2008
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 1502
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere - N. 025787/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PO IC, N. IL 04/12/1953;
avverso SENTENZA del 26/03/2008 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ZAPPIA PIETRO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Montagna Alfredo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 16.2.2007 il GIP del Tribunale di Milano, a seguito di giudizio abbreviato, condannava SE MI, ritenuto il vincolo della continuazione fra i diversi reati, alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, avendolo ritenuto responsabile dei reati di rapina, ricettazione e violazione della legge sulle armi.
Con sentenza del 26.3.2008 la Corte di Appello di Milano confermava la decisione impugnata.
Avverso tale sentenza l'imputato SE MI propone ricorso per Cassazione lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento all'art. 62 bis c.p. e art. 125 c.p.p., comma 3, nonché violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza e manifesta illogicità della motivazione come risultante dagli atti del procedimento. In particolare rileva il ricorrente che la Corte territoriale, nel rigettare il motivo di appello concernente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, aveva acriticamente ribadito la motivazione del giudice di prime cure, sebbene dalla compiuta istruttoria fosse chiaramente emersa l'esistenza di una procedura di pignoramento sulla casa di famiglia dell'imputato in ragione di una esecuzione immobiliare risalente a diversi anni addietro, e fossero emerse quindi le condizioni obiettive di preoccupazione in considerazione del rischio di perdere la casa di abitazione e di lasciare i tre figli senza tetto. Di conseguenza i giudici di merito, con motivazione palesemente carente, avendo omesso di considerare i "motivi a delinquere" che in base al contenuto dell'art. 133 c.p. possono concorrere ai fini della valutazione della opportunità di concedere le chieste attenuanti generiche, avevano rigetto il suddetto motivo di appello il cui accoglimento avrebbe consentito di pervenire ad una sanzione maggiormente individualizzata al reale disvalore del fatto ed alla personalità del suo autore. Il motivo non è fondato.
Osserva in proposito il Collegio che ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. il giudice, nell'esercizio del suo ampio potere discrezionale, deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario a tal fine che li esamini tutti essendo sufficiente che specifichi a quale di essi ha inteso fare riferimento;
ciò in quanto anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime (Cass. sez. 2, 16.1.1996 n. 4790, rv 204768). Sul punto ritiene il Collegio di dover ribadire che le circostanze attenuanti generiche sono state introdotte nel nostro ordinamento, come espressamente chiarito nella relazione ministeriale che accompagnava il disegno di legge di riforma, per mitigare la pena con riferimento a non prevedibili situazioni che incidono sull'apprezzamento della "quantità" del reato e della capacità a delinquere dell'imputato. Esse non possono essere quindi intese come oggetto di una benevola e discrezionale "concessione" del giudice ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una particolare considerazione. E pertanto, per come detto, è la meritevolezza di tale beneficio che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi ritenuti atti a mitigare il trattamento sanzionatorio.
A ciò devesi aggiungere che, secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, "in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio" (Cass. sez. 1, 19.10.1992 n. 11361, rv 192381). Posto ciò osserva il Collegio, in ordine agli specifici rilievi mossi con il proposto gravame, che la Corte territoriale ha fondato la propria decisione sulla gravità dei fatti posti in essere dall'imputato, nonché sui numerosi specifici e gravi precedenti penali e giudiziari, rilevando che tali elementi evidenziavano non solo una spiccatissima pericolosità sociale dell'interessato ma anche l'incapacità a comprendere il disvalore sociale e giuridico degli atti compiuti.
Nè tale valutazione negativa può essere superata dalla dedotta situazione di bisogno in cui lo stesso si trovava, in considerazione della procedura esecutiva in corso concernente la casa ove abitavano anche i suoi figli, avendo correttamente i giudici di merito rilevato l'incongruenza dell'assunto per cui un soggetto che delinque abitualmente, trovandosi in difficoltà economica, chieda uno sconto di pena per essere stato costretto a delinquere al fine di procurarsi il denaro necessario;
e sul punto non può non rilevarsi come la scelta del delitto, quale fonte di sussistenza, significhi già di per sè una scelta antisociale, atteso che ogni soggetto - così come avviene per la grande maggioranza dei consociati - può ben dedicarsi alla ricerca di una stabile attività lavorativa che gli consenta di raggiungere un livello reddituale minimamente idoneo ad assicurare i mezzi di sostentamento a sè ed alla sua famiglia.
E pertanto correttamente i giudici di merito sono pervenuti al diniego di dette attenuanti, essendo tale diniego legittimo sulla base - per come detto - anche di uno solo degli elementi che il giudice può prendere in considerazione, purché dalla motivazione della sentenza sia desumibile quale sia tale elemento e sia dimostrato che la valutazione ha complessivamente riguardato i criteri di riferimento suggeriti dall'art. 133 c.p.. Il ricorso sul punto non può pertanto trovare accoglimento. Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento agli artt. 133 ed 81 c.p., nonché violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza e manifesta illogicità della motivazione come risultante dagli atti del procedimento.
Il particolare rileva il ricorrente che la Corte territoriale, nel determinare gli aumenti di pena per la continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p. in maniera spropositatamente superiore al minimo edittale, non aveva evidenziato i motivi di siffatta quantificazione, in violazione delle disposizioni dell'art. 81 c.p. e dell'art. 133 c.p. nonché del costante orientamento giurisprudenziale ai sensi del quale il giudice, allorquando ritenga di determinare l'entità della pena in maniera non prossima ai minimi edittali, deve evidenziare le ragioni di tale quantificazione della pena facendo ricorso a tutti o ad alcuni dei parametri di cui all'art. 133 c.p.. Neanche tale rilievo è fondato ove si osservi che la Corte territoriale ha fatto espresso riferimento, nel confermare sul punto la sentenza di primo grado, alla gravità dei singoli fatti reato, alla stregua della quale gli aumenti per la continuazione si appalesavano assolutamente contenuti, atteso che il complessivo gravissimo quadro delineato impediva di assestare la pena sui minimi di legge. Rileva pertanto il Collegio che la Corte territoriale, con il richiamo alla gravità dei fatti posti in essere, e quindi ai criteri di cui all'art. 133 c.p., ha considerato tutti gli aspetti indicati nell'articolo suddetto o, comunque, quelli ritenuti rilevanti o determinanti, assolvendo adeguatamente all'obbligo della motivazione;
infatti, tale valutazione rientra nella sua discrezionalità e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto.
Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 2 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2009