Sentenza 26 gennaio 2010
Massime • 1
Non è configurabile il reato impossibile qualora l'azione criminosa, voluta e realizzata dal reo secondo impulsi e modalità concrete allo stesso autonomamente riconducibili, non derivi in via assoluta ed esclusiva dall'istigazione dell'agente provocatore, la cui attività costituisca un fattore estrinseco che ha dato spunto all'azione stessa.
Commentario • 1
- 1. L’agente provocatore - Der Tatprovokateur - CPP austriacoArmin Kapeller · https://www.filodiritto.com/ · 22 ottobre 2017
Indice I. L'agente provocatore e la giurisprudenza passata dell'OGH; II. L'articolo 6 della CEDU; III. L'unzulässige Tatprovokation e il § 5, comma 3, StPO; IV. Conseguenze dell'unzulässigen Tatprovokation fino al 2016; V. Sentenze della Corte europea dei Diritti dell'Uomo; VI. L'unzulässige Tatprovokation comportava soltanto la concessione di un'attenuante; VII. Il § 1 della legge federale n. 26/2016; VIII. Alcune sentenze della Corte di Cassazione in materia di agente provocatore I. L'agente provocatore e la giurisprudenza passata dell'OGH L'intervento di un agente provocatore nella fase che precede la commissione di un reato, ha dato luogo, anche nell'ordinamento austriaco, a problemi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2010, n. 11915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11915 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 26/01/2010
Dott. BEVERE AN - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 184
Dott. SAVANI Piero - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 17018/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DEAV CH N. IL 10/06/1972;
2) DE IN AN N. IL 25/06/1962;
3) SC CE N. IL 30/11/1960;
avverso la sentenza n. 10421/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 02/04/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SAVANI Piero;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALATI Giovanni che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. FARIELLO ESPOSITO per L'AN e Brosco.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza emessa in data 2 aprile 2008 la Corte d'appeLO di Napoli confermava la sentenza in data 15 giugno 2005 del locale Tribunale, appellata da DEAV CH, DE IN AE, RO AN e SC AN, che erano stati dichiarati responsabili del delitto di cui agli artt. 110 e 112 c.p., art. 453 c.p., comma 1, n. 4, per aver ricevuto dal falsificatore o da un suo intermediario al fine di metterle in commercio n. 16.000 banconote del valore di Euro. 50,00= ciascuna, ed erano stati condannati alle pene ritenute di giustizia, con la concessione ai soli DE IN e DEAV delle attenuanti generiche prevalenti. Propongono ricorso per cassazione, per mezzo dei rispettivi difensori gli imputati DEAV e SC, con unico atto di impugnazione, e, autonomamente, il DE IN. Il ricorso DEAV-SC si articola su sei motivi. Con il primo - peraltro neLO stesso senso è il primo motivo del ricorso DE IN - deduce violazione di legge, con riferimento all'inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali del M.LO RU rese in violazione dell'art. 63 cpv. c.p.p., in quanto il predetto ufficiale di polizia giudiziaria sarebbe stato illegittimamente ritenuto dalla Corte territoriale un agente provocatore, scriminato ai sensi dell'art. 51 c.p. in riferimento all'art. 55 c.p.p., mentre avrebbe operato quale istigatore di un'attività illecita che mai sarebbe stata realizzata senza il suo intervento, e quindi erroneamente era stato escusso quale testimone, quando lo si sarebbe dovuto sentire come indagato, con la conseguenza dell'illegittima utilizzazione, da parte dei giudici del merito, delle dichiarazioni da queLO rese, per fondare la dichiarazione di responsabilità dei prevenuti. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge e manifesta iLOgicità della motivazione con riguardo alla dichiarazione di responsabilità per il delitto loro contestato. Non sarebbero emersi sicuri elementi sulla base dei quali potersi affermare provata l'accusa di aver partecipato consapevolmente al trasporto delle banconote false, al di là delle emergenze delle inutilizzabili dichiarazioni del RU e dell'accertata loro presenza sul posto durante le operazioni di trasferimento delle banconote stesse, situazione non tale da costituire prova del loro concorso nel reato.
Con il terzo motivo - peraltro neLO stesso senso è il terzo motivo del ricorso DE IN -deducono violazione di legge e mancanza e/o manifesta iLOgicità della motivazione con riferimento all'omessa qualificazione dei fatti di cui è processo come delitto impossibile ai sensi dell'art. 49 cpv. c.p.. Mai si sarebbe potuta compiere l'attività illecita se non vi fosse stato l'intervento provocatore del RU;
inoltre mai si sarebbero potute mettere in commercio le false banconote, posto che la consegna era diretta alla polizia giudiziaria, che le avrebbe recuperate prima che potessero essere poste in circolazione. Con il quarto motivo viene dedotta violazione di legge per la mancata derubricazione del delitto contestato in queLO di cui all'art. 455 c.p., pur in assenza di elementi di prova che dimostrassero un previo accordo fra DEAV e SC con i falsificatori, inconferente essendo il riferimento della Corte di merito all'ingente quantitativo di banconote false trattate quale elemento sintomatico dell'esistenza di una tale intesa.
Con il quinto motivo viene dedotta violazione di legge e mancanza e/o contraddittorietà della motivazione con riguardo all'eccessività della pena inflitta ai ricorrenti ed all'ingiustificato diniego delle attenuanti generiche prevalenti, per il SC, non spiegabile con l'attribuzione a costui di un ruolo più rilevante rispetto al coimputato.
Con il sesto motivo i ricorrenti deducono violazione di legge e mancanza di motivazione per la mancata risposta da parte della Corte territoriale sulla doglianza relativa all'ingiustificato rigetto della proposta di applicazione della pena, in sede di udienza preliminare e di mancata applicazione in seguito da parte del Tribunale del disposto dell'art. 488 c.p.p., comma 1, u.p.. Il ricorso DE IN sì articola su tre motivi.
Con il primo, come già rilevato sopra, deduce violazione di legge, con riferimento all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste RU e dei suoi colleghi del comando dei carabinieri di appartenenza.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge, travisamento del fatto e manifesta iLOgicità della motivazione con riguardo alla dichiarazione della sua responsabilità per il delitto contestato. La prova della sua partecipazione all'operazione criminosa sarebbe stata rinvenuta nelle dichiarazioni del FUSARO, come riferite dal RU, non avendo mai il primo direttamente parlato del ricorrente.
Non sarebbero emersi altri sicuri elementi sulla base dei quali potersi affermare provata l'accusa di aver messo a disposizione il proprio impianto di autolavaggio alle persone che avevano organizzato la consegna dei falsi Euro in banconote agli acquirenti, mentre egli si trovava solo presente sul luogo quando era stata utilizzata l'area di sua pertinenza per la consegna dei cartoni oggetto dell'accordo. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e mancanza e/o manifesta iLOgicità della motivazione con per la mancata qualificazione dei fatti di cui è processo come delitto impossibile ai sensi dell'art. 49 cpv. c.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi non possono essere accolti.
Il primo motivo del ricorso DEAV-SC appare al Collegio privo di fondamento sulla base più profili. In primo luogo pecca di genericità; invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. U, sent. n. 23868 del 23/4/2009, Rv. 243416, ric. Fruci;
Sez. 5, sent. n. 37694 del 15 luglio 2008; Sez. 4, sent. n. 33700 del 9 giugno 2004; Sez. 4, sent. n. 14946 del 6 febbraio 2008; Sez. 4, / sent. n. 32747 del 7 giugno 2006; Sez. 4, sent. n. 2375/06 del 3 novembre 2005) è onere della sua parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, così da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato.
Nel caso di specie entrambi i ricorsi deducono genericamente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del RU al dibattimento, senza specificamente indicare il contenuto della testimonianza che si assume indebitamente utilizzato per fondare la dichiarazione di responsabilità di ciascuno di loro, in modo da consentire al giudice di legittimità di valutare l'incidenza sulla decisione impugnata dell'asserito difetto di utilizzabilità. Inoltre, se è vero che il divieto di utilizzabilità nei confronti di terzi di dichiarazioni rese da persona che avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagata prescinde da una già intervenuta imputazione formale, dovendosi tener conto della posizione sostanziale del soggetto al momento del compimento dell'atto, peraltro lo stesso divieto (Sez. 2, Sent. n. 38858 del 21/0/2007, Rv. 238218, ric. Boscolo e altri) non può colpire le dichiarazioni rese al giudice da persona che mai abbia assunto la qualità di imputato od indagato, poiché, a differenza del pubblico ministero, il giudice non può attribuire ad alcuno, di propria iniziativa, la suddetta qualità, dovendo solo verificare che essa non sia già stata formalmente assunta e che sussista incompatibilità con l'ufficio di testimone;
ne consegue che il riferimento alla posizione sostanziale del dichiarante non esaurisce la verifica dei presupposti di applicabilità dell'art. 63 c.p.p., la quale si estende anche all'accertamento della successiva formale instaurazione del procedimento a suo carico. Nel caso concreto il RU non ha mai assunto detta qualità essendo stato accertato che il suo intervento nella vicenda era stata manifestazione dell'adempimento del dovere di scoprire le prove di un delitto ed impedire che l'attività illecita fosse portata ad ulteriori conseguenze: lo stesso era stato quindi correttamente sentito come testimone. Peraltro le doglianze dei ricorrenti sulla posizione sostanziale del RU (e le doglianze del DE IN anche su quella degli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria intervenuti) sono prive di fondamento, come risulta dalla semplice lettura delle sentenze di merito. In particolare, da quella di primo grado, più diffusa nella descrizione dei fatti di causa, emerge che l'attività investigativa della polizia giudiziaria aveva avuto origine dalla riscontrata disponibilità da parte del RO, in quella prima fase dell'introduzione dell'Euro, di rifornimenti di banconote falsificate, all'evidenza per i suoi contatti con gli ambienti dei falsificatori, legati alla criminalità organizzata, e per le sue possibilità di mettere in circolazione i falsi in quanto gestore di un locale pubblico di Ugnano Sabbiadoro;
di conseguenza, gli avvenimenti successivi, con la richiesta di fornitura di un quantitativo di falsi Euro sollecitata dalla polizia giudiziaria - per interrompere l'attività criminale ed il flusso dei falsi procedendo a bloccarne gli autori ed a sequestrare il materiale - non avrebbe certo potuto concretizzare una situazione, di derivazione assoluta ed esclusiva dell'azione delittuosa dall'istigazione di tali soggetti, tale da potersene concludere che l'azione del RU avesse determinato nel RO un proposito criminoso prima inesistente e tale da potersi configurare a suo carico un concorso nel reato realizzato dall'imputato.
Di riflesso, correttamente il RU è stato sentito come persona informata sui fatti e non come persona sottoposta alle indagini.
Analoghe considerazioni si possono fare per il primo motivo del ricorso DE IN;
è parimenti infondata la doglianza del DE IN circa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni degli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria intervenuti nella vicenda. Come ha esattamente rilevato il giudice del merito, l'attività degli attuali ricorrenti tutti intervenuti, con diversi ruoli, nell'operazione conclusiva della consegna del materiale - dopo che il luogo e la modalità di consegna della merce era stato concordato nelle trattative degli operanti con RO, EN ed altri soggetti non identificati - si era svolta a diretto contatto con gli operanti della polizia giudiziaria che avevano poi proceduto all'intervento in flagranza, così che le fonti di prova a loro carico erano rinvenibili in primis nella verbalizzazioni di atti irripetibili e di attività di p.g. correlate all'arresto in flagranza ed ai relativi sequestri, senza parlare poi della confessione del RO, a cui il giudice del merito ha fatto chiaro riferimento. Quindi, è stato proprio sulla diretta partecipazione degli operanti a quanto avveniva in quel giorno e alla diretta percezione dei contributi degli attuali ricorrenti all'operazione criminosa che è stata fondata un'affermazione di responsabilità che pare al Collegio in condizioni di resistere alle possibili eccezioni, riferibili, ma s'è visto in modo infondato, al solo militare che aveva avuto il primo contatto con RO, non emergendo alcun elemento che possa evidenziare in questa sede una qualche ipotesi di inutilizzabilità dei contributi degli operanti intervenuti nell'azione conclusiva dell'indagine.
Inammissibili sono poi le doglianze di cui al secondo motivo del ricorso DEAV-SC e di queLO DE IN;
si è rilevato più sopra come la responsabilità degli attuali ricorrenti - di concorso nella complessa operazione criminosa che avrebbe portato alla consegna dell'ingente quantitativo di Euro falsificati alle persone che poi si sarebbero manifestate come appartenenti all'Arma dei carabinieri - fosse stata ritenuta dai giudici del merito con principale riferimento alla sorpresa in flagranza nel corso delle attività di consegna e trasferimento della merce. Le censure prospettate con i ricorsi tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto ed all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito e già adeguatamente valutati, sia dal Tribunale che dalla Corte d'appeLO, le cui decisioni si integrano fra di loro a formare un complesso sistema motivazionale, connotato da completezza di esposizione del risultato probatorio e di complessiva coerenza, che la Corte di cassazione non deve condividere o sindacare, potendo solo verificare se sia, come nel caso in esame, sorretto da validi elementi dimostrativi e non abbia trascurato elementi in astratto decisivi, sia compatibile con il senso comune e, data come valida la premessa in fatto, sia logico: insomma, se sia esauriente e plausibile.
Anche il terzo motivo, sviluppato da entrambi i ricorsi, è destituito di fondamento. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. fra tante Sez. 4, sent. n. 16474 del 14/3/2008, ric. Vanirti) reato impossibile per inidoneità dell'azione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 c.p., si ha soltanto quando la condotta del soggetto agente, per la sua intrinseca natura ed in sè considerata, sia inidonea a cagionare "l'evento dannoso o pericoloso". Non si ha, invece, reato impossibile quando l'azione sia inidonea a cagionare il risultato voluto a causa dell'incidenza di fattori esterni (v. ex plurimis Cass. 6, 27 ottobre 1995, Manna, RV 204794). E l'attività dell'agente provocatore è appunto, in tal senso, un fattore "esterno", indipendente dalla condotta tenuta dal soggetto che ha disponibilità di banconote falsificate destinate alla spendita sul mercato. In altre parole, l'attività dell'agente provocatore, al pari della predisposizione della forza pubblica, costituendo fattore esterno indipendente dalla condotta del reo, non elide l'originaria idoneità dell'azione che - valutata ex ante ed in concreto - può portare a configurare la sussistenza del reato (cfr. Cass. Sez. 5, 27 maggio 1986, Palumbo, RV 174666,) In concreto, come risulta dalla ricostruzione del fatto a cui già si è accennato più sopra con riferimento alla genesi dell'intervento della polizia giudiziaria, appare chiaro che l'attività investigativa della polizia giudiziaria aveva avuto origine dalla riscontrata possibilità da parte del RO di procurarsi un certo quantitativo di Euro, in banconote falsificate;
gli avvenimenti successivi, con la richiesta di fornitura sollecitata dalla polizia giudiziaria, non hanno quindi potuto concretizzare quella situazione - di derivazione assoluta ed esclusiva dell'azione delittuosa dall'istigazione di tali soggetti - da cui potrebbe discendere l'esclusione di punibilità stabilita nel capoverso dell'art. 49 c.p., che, al contrario non è configurabile, come insegna costante giurisprudenza (Cass., sez. 1, 31 maggio 1996, Fidanzati), quando l'azione dell'imputato dipende anche e soprattutto, come nella specie, da differenti e preesistenti spunti criminali, perché in simile ipotesi, l'attività dell'agente provocatore, pur costituendo un fattore estrinseco che ha dato spunto all'azione delittuosa, non esclude affatto che questa sia stata voluta e realizzata dal reo secondo impulsi e modalità concrete aLO stesso autonomamente riconducibili (v. tra le altre Cass., sez. 6, 17 giugno 1993, Chianale;
Id., 4 giugno 1990, Pappalardo).
Manifestamente infondato poi è il quarto motivo del ricorso DEAV-SC, essendo la giurisprudenza di questa Corte costante (Rv. 141068, Rv. 142214, Rv. 146207, Rv. 148095, Rv. 151477) nel ritenere che nella materia di cui si tratta "perché si configuri l'ipotesi delittuosa di messa in circolazione di monete contraffatte, previo concerto, prevista dall'art. 453 c.p., anziché la minore ipotesi di spaccio senza concerto, di cui all'art. 455 c.p., non occorre che sussista una specifica organizzazione o un'associazione nella quale i singoli agiscano guidati da un comune intento delittuoso, ma è sufficiente un rapporto qualsiasi, attuato anche mediatamente, attraverso uno o più intermediari, tra fabbricatori e spenditori, a nulla rilevando (Sez. 6, sent. n. 3013 del 31/1/1996, Rv. 204517, ric. Russo ed altri;
conf. Rv. 190097) peraltro che gli intermediari possono essere più o meno vicini ai falsificatori e che questi ultimi ed altri precedenti intermediari siano rimasti ignoti. Il "previo concerto" d'altro canto può desumersi in via indiziaria dalla quantità delle banconote oggetto dell'azione, dalla frequenza e dalla ripetitività dei rapporti, di fornitura.
Nel caso di specie, posto che gli attuali ricorrenti erano stati individuati come i soggetti (DEAV e SC) che avevano collaborato con ES nel trasporto e consegna della merce, oppure (DE IN) che avevano messo a disposizione un'area (l'autolavaggio di sua pertinenza) per tutte le attività necessarie alla realizzazione dell'operazione, del tutto correttamente la Corte d'appeLO ha ritenuto che la consegna ai simulati acquirenti di un numero rilevante di banconote falsificate da parte di quei soggetti fosse elemento significativo di un loro particolare collegamento con i materiali falsificatori delle banconote nella prima distribuzione del prodotto della loro attività.
Le doglianze avanzate con il quinto motivo di ricorso da DEAV e SC appaiono al Collegio inammissibili perché tendono a sottoporre al giudizio di legittimità questioni sul trattamento sanzionatorio, la cui definizione appartiene alla competenza del giudice del merito, ed è insindacabile in questa sede se adeguatamente motivato.
L'esame della sentenza impugnata dimostra che la Corte d'appeLO ha giudicato il trattamento sanzionatorio adottato dal primo giudice perfettamente adeguato in relazione alla gravità dei fatti ed ai ruoli da ciascuno rivestiti nella vicenda, facendo così riferimento ai corretti parametri di cui all'art. 133 c.p. e la doglianza dei ricorrenti, in particolare quella del SC per la mancata concessione delle attenuanti generiche, si risolve, infatti, in una, peraltro generica, censura in punto di fatto, insuscettibile, come tale, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità, anche perché la motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato in proposito per le connotazioni di coerenza, di completezza e di razionalità dei suoi contenuti. Manifestamente infondato è infine il sesto motivo del ricorso di DEAV e SC perché, al contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti, la Corte d'appeLO ha espressamente affrontato la questione postale nell'impugnazione circa l'applicabilità dell'art. 448 c.p.p.; ha rilevato il giudice d'appeLO che la pena richiesta in sede di udienza preliminare ex art. 444 c.p.p. non era adeguata in relazione all'obiettiva gravità del fatto, e tale motivazione pare al Collegio del tutto adeguata perché riferita ad uno dei parametri previsti dall'art. 133 c.p. ed ampiamente giustificata dalla completa narrativa del fatto, desumibile dal complesso delle decisioni di merito, nelle quali le dimensioni e la gravità del fatto appaiono adeguatamente esplicitate. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010