Sentenza 10 luglio 2009
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L'obbligo di motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/07/2009, n. 38383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38383 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 10/07/2009
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 3648
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 26574/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
la difesa di UI IR (nato il [...]);
e dalla difesa di TA IO (nato il [...]);
avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, in data 26.04.2007;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. TADDEI Margherita Bianca;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dr. FEBBRARO Giuseppe, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
OSSERVA
Con sentenza del 13.11.2002, il Tribunale monocratico di Avezzano, - dichiarò TA IO e UI IR responsabili, in concorso tra loro, dei reati di truffa pluriaggravata e tentata truffa pluriaggravata ai danni di Di AO ET e AL IA, e ritenuta la continuazione tra i reati ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7, li condannò alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa. Avverso tale provvedimento entrambi gli imputati proposero impugnazione, e la Corte di appello dell'Aquila, con sentenza del 26 aprile 2007, dichiarò estinta per prescrizione la tentata truffa rideterminando la pena in misura pari ad anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa. Ricorrono per cassazione i difensori dei due imputati deducendo: - in ordine alla posizione di UI IR, come primo motivo la nullità del giudizio di secondo grado per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità perché la Corte d'appello pur notificando il decreto di citazione all'imputato in detenzione domiciliare, non ne aveva disposto la traduzione in udienza, e tuttavia ne aveva dichiarato la contumacia. Con il secondo motivo eccepisce la prescrizione del reato che, essendo stato commesso nel novembre 2005 dovrebbe dirsi prescritto con il decorso di dieci anni;
- in ordine alla posizione di TA IO, come primo motivo la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, in fase di indagini, da De SA e divenute non più ripetibili a cagione della morte di quest'ultimo ed acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p.. Il ricorrente lamenta che sarebbe ispirata ad una interpretazione troppo elastica l'affermazione di non prevedibilità, al momento delle indagini, della morte del teste, perché per garantire l'aderenza al principio del contraddittorio, occorre procedere da un concetto di prevedibilità assai rigoroso che tenga conto delle situazioni ricorrenti nella realtà e della necessità che la parte interessata richieda l'incidente probatorio. Con il secondo motivo si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, negate dalla Corte territoriale senza adeguata motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi i ricorsi sono infondati.
In ordine al primo motivo di ricorso nell'interesse di UI si osserva che, secondo un orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che questo collegio condivide e fa proprio, "se è vero che, .... sulla scorta di quanto affermato dalle S.U. di questa Corte con la sentenza 26 settembre - 14 novembre 2006 n. 37483 Arena, non esiste alcun onere a carico dell'imputato di comunicare tempestivamente al giudice procedente la propria sopravvenuta sottoposizione a privazione della libertà per altra causa, è altrettanto vero che, quando si tratti di arresti domiciliari, l'imputato, qualora intenda comparire in udienza, ha comunque l'onere, secondo l'ormai affermato orientamento di questa Corte, di chiedere tempestivamente al giudice competente l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo necessario, non essendo al riguardo configurabile, per converso, un obbligo dell'autorità giudiziaria procedente di disporre la traduzione, come invece deve dirsi nel caso di sopravvenuta detenzione ordinaria (in tal senso, fra le più recenti: Cass. 4^, 13 maggio - 29 luglio 2005 n. 28558, Bruschi, RV 232436; Cass. 5^, 15 novembre 2002 - 14 febbraio 2003 n. 7369, donnone, RV 224859); e, nella specie, non risulta e neppure si deduce, nel ricorso, che detta richiesta di autorizzazione fosse stata avanzata".
Ne consegue che il primo motivo non può trovare accoglimento e deve essere rigettato.
Il secondo motivo è manifestamente infondato e pertanto inammissibile : i termini prescrizionali, per il reato di truffa pluriaggravato ai sensi dell'art. 61 c.p., nn. 5 e 11, secondo la legislazione previdente, che risulta applicabile, a norma della L. n.251 del 2005, art. 10, e della giurisprudenza costituzionale, in virtù delle interruzioni (la sentenza di primo grado è del 2002) è pari ad anni quindici.
Il reato, commesso nel novembre 1995 pertanto, non può dirsi, ad oggi, prescritto.
Per quanto attiene alla posizione del TA. Il primo motivo del ricorso non può trovare accoglimento. Infatti, come ha avuto modo di chiarire la sentenza di questa Corte, sez. 6 n. 44970 del 06.11.2008 rv 241905, la comunicazione della notizia di reato contenente le dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa nei confronti dell'imputato può essere acquisita al fascicolo del dibattimento, ed utilizzata per la decisione ai sensi dell'art.512 cod. proc. pen., anche in assenza di consenso da parte dell'imputato, qualora per circostanze obiettive, quali il decesso della stessa persona offesa, l'atto debba essere qualificato come irripetibile per esserne venuta meno la possibilità di rinnovazione attraverso l'audizione del dichiarante. L'utilizzazione, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. delle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona deceduta prima di poter rendere testimonianza in dibattimento si inserisce nell'ambito del principio, enucleato dalle Sezioni Unite, secondo il quale ai fini della legittimità della lettura di atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dal difensore di una parte privata o dal giudice nel corso dell'udienza preliminare, a norma dell'art. 512 cod. proc. pen., l'irreperibilità sopravvenuta del soggetto che abbia reso dichiarazioni predibattimentali - alla quale non può attribuirsi presuntivamente il significato della volontaria scelta di sottrarsi all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore - integra, se accertata con rigore, un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio e di conseguente irripetibilità dell'atto dovuta a fatti o circostanze imprevedibili (Cass. S.U. 24.9.03 n. 36747, ud. 28.5.03, rv. 225470). In ordine al secondo motivo di ricorso il Collegio osserva che ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. il giudice, nell'esercizio del suo ampio potere discrezionale, deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario a tal fine che li esamini tutti essendo sufficiente che specifichi a quale di essi ha inteso fare riferimento;
ciò in quanto anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime (Cass. sez. 2, 16.1.1996 n. 4790, rv 204768). A ciò devesi aggiungere che, secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, "in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio" (Cass. sez. 1, 19.10.1992 n. 11361, rv 192381). Anche il secondo motivo, pertanto, deve essere rigettato. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2009