Sentenza 2 marzo 2006
Massime • 1
L'inutilizzabilità di atti processuali conseguente all'omissione di adempimenti formali è configurabile soltanto se quest'ultima risulti positivamente dimostrata e non anche quando essa sia meramente ipotizzabile per l'assenza di prova documentale degli adempimenti di cui si tratta, qualora l'esistenza di una siffatta prova, nella fase procedimentale in cui la questione viene sollevata, non sia espressamente prevista dalla legge. (Nella fattispecie, il ricorrente lamentava la mancanza nel verbale di interrogatorio dell'avviso della facoltà di non rispondere, mentre dalla registrazione fonografica dell'atto risultava che l'avviso era stato ritualmente dato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/03/2006, n. 15117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15117 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 02/03/2006
Dott. DE GRAZIA Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 338
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 000071/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT CC AR, N. IL 31/05/1972;
avverso ORDINANZA del 25/10/2005 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IANNELLI RI, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 25/10/2005 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato l'appello proposto da AT CC RI avverso l'ordinanza dell'1/08/2005 del G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, con la quale era stata respinta l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, emessa per il delitto di ripetuti acquisti di cocaina da tale IZ AL, al fine di rivenderla a terzi.
Il Tribunale ha, in primo luogo, ritenuto che l'iniziale provvedimento cautelare, emesso il 16/03/2005, non era stato oggetto di impugnazione alcuna, e che, pertanto, nella procedura di appello ex art. 310 c.p.p., da non confondere con quella di riesame, andava controllato solo se l'ordinanza fosse giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine a fatti nuovi, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o ad escludere le esigenze cautelari.
Il Tribunale ha ritenuto che, pur essendo inutilizzabili le intercettazioni telefoniche per violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, le dichiarazioni del coindagato IZ AL consentivano di ritenere il permanere dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai traffici di droga, e le eseguite perquisizioni avevano consentito di individuare l'uso di oggetti finalizzati allo smercio e la disponibilità di non trascurabili somme di danaro.
Nè - secondo il Tribunale - l'interrogatorio dell'IZ era inutilizzabile, in quanto, oltre alla redazione manuale del verbale, vi era stata la trascrizione della fonoregistrazione dello stesso interrogatorio, dalla quale risultavano eseguiti tutti gli avvisi previsti dall'art. 64 c.p.p.. L'alto livello di credibilità dell'IZ, le cui dichiarazioni erano confortate da riscontri, anche relativi all'individuazione dei soggetti in possesso di stupefacenti ricevuti dall'AT CC, faceva ritenere certo che permanessero i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p.. AT CC RI, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame per i seguenti motivi:
1) Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, ben potendosi, con la richiesta di revoca della misura cautelare, e non necessariamente con quella di riesame, sollevare la questione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da IZ AL, senza le quali non vi è alcun indizio ex art. 273 c.p.p.. 2) Inosservanza di legge per non avere il Tribunale del riesame espressamente escluso l'inutilizzabilità delle intercettazioni ex art. 268 c.p.p., comma 3, e art. 271 c.p.p.. 3) Inosservanza dell'art. 64 c.p.p. per essere stato l'interrogatorio dell'IZ verbalizzato su moduli prestampati, e non essendovi la certezza che siano stati fatti tutti gli avvisi di legge. Inoltre, dalla trascrizione della fonoregistrazione dell'interrogatorio l'IZ non risultava avvisato della facoltà di non rispondere. 4) Difetto di motivazione in quanto l'inutilizzabilità dell'interrogatorio dell'IZ faceva venire meno i gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p.. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto fondato su motivi generici, in violazione dell'art. 581 c.p.p., e palesemente infondati.
Per ragioni di priorità logica va trattato dapprima il terzo motivo di ricorso, attinente alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio ex art. 294 c.p.p. da IZ AL, il quale ha specificamente chiamato in correità l'AT CC. Il ricorrente ha assunto la violazione dell'art. 64 c.p.p., in quanto il verbale redatto a mano dal cancelliere non contiene gli avvisi di legge, ed in particolare quello della facoltà di non rispondere (art. 64 c.p.p., comma 3, lett. b)). Sul punto, è stato condivisibilmente ritenuto che
"l'inutilizzabilità di atti processuali (nella specie, di dichiarazioni etero-accusatorie contenute in un verbale di interrogatorio) conseguente all'omissione di adempimenti formali è configurabile soltanto se quest'ultima risulti positivamente dimostrata e non anche quando essa sia meramente ipotizzabile per l'assenza di prova documentale degli adempimenti di cui si tratta, quando l'esistenza di una siffatta prova, nella fase procedimentale in cui la questione viene sollevata, non sia espressamente prevista dalla legge" (Cass. 20/11/2002 n. 41160; conforme Cass. 09/07/2003 n. 36792). Nella specie, lo stesso ricorrente ammette che "la trascrizione della fonoregistrazione dell'interrogatorio costituisce, infatti, l'unico mezzo per verificare che le avvertenze di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3, siano state effettivamente, espressamente e compiutamente rivolte all'interrogando" (pag. 3 del ricorso per Cassazione). La deduzione del ricorrente è, quindi, infondata in fatto, e di conseguenza in diritto, in quanto è allegata agli atti del procedimento del riesame la trascrizione dell'interrogatorio, e da essa risulta che gli avvertimenti di legge sono stati eseguiti, e, in particolare, quello specificamente eccepito è stato effettuato, chiedendosi all'IZ se intendeva rispondere alle domande, e precisandosi che comunque il procedimento avrebbe proseguito il suo corso (pag. 4 del verbale di trascrizione dell'interrogatorio). Trattasi, pertanto, di motivo di ricorso palesemente infondato, perché basato su una circostanza di fatto inesatta, che già il giudice di merito aveva disatteso.
Il primo e il quarto motivo vanno trattati congiuntamente in quanto basati entrambi sull'assenza di gravi indizi di colpevolezza, stante l'inutilizzabilità dell'interrogatorio di IZ AL. Si osserva, in primo luogo, che, per le ragioni citate, le dichiarazioni dell'IZ sono pienamente utilizzabili, e comunque che il Tribunale, pur avendo ritenuto sussistere il "giudicato cautelare" sulla declaratoria di utilizzabilità delle dichiarazioni dell'IZ, ha analiticamente valutato la attendibilità delle dichiarazioni del coimputato, ritenendole credibili per i riscontri derivanti da numerosi accertamenti di polizia giudiziaria, in base ai quali è stato posto in evidenza non solo che l'AT CC e l'IZ si conoscevano, con l'implicazione del ricorrente in una operazione che aveva portato, il 09/01/2004, al sequestro di 300 grammi di cocaina, ma altresì che vi erano stati rapporti economici tra di loro, come si evince da atti di perquisizione domiciliare (pagg. 3 e 4 dell'ordinanza impugnata).
Nè con i sintetici motivi di ricorso è stata dedotta alcuna circostanza che possa in qualche modo censurare la congrua e logica motivazione, essendosi il ricorrente limitato a sostenere l'inutilizzabilità dell'interrogatorio.
Infine, con il secondo motivo di ricorso, l'AT CC ha censurato l'ordinanza impugnata per "non avere espressamente escluso, disapplicando l'art. 271 c.p.p., comma 1, l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni effettuate".
Va rilevato che a pag. 3 dell'ordinanza impugnata è scritto che il Tribunale del riesame non ha tenuto conto delle intercettazioni, in quanto dichiarate inutilizzabili dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata per violazione non sanata, ne' sanabile, dell'art. 268 c.p.p., comma 3, ed ha altresì precisato che le motivazioni del
G.I.P. sono "convincenti ed ampiamente condivisibili". Certamente al giudice della procedura incidentale non è dato altro potere che quello di valutare l'utilizzabilità o meno di una prova, o di un mezzo di ricerca della prova, in relazione al procedimento in questione, e tanto ha legittimamente fatto il giudice del riesame, che ha pure formulato un ultroneo e superfluo giudizio di condivisione del provvedimento del G.I.P..
Il potere, poi, di dichiarare inutilizzabile la prova, ovvero il mezzo di ricerca della prova, nel procedimento principale spetta solo al giudice di questo procedimento, che peraltro, dal tenore dell'ordinanza risulta avere dichiarato inutilizzabili i risultati delle intercettazioni telefoniche.
Anche questo ultimo motivo di ricorso è, pertanto, palesemente infondato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto previsto dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 2 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2006