Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/03/2006, n. 15117
CASS
Sentenza 2 marzo 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'inutilizzabilità di atti processuali conseguente all'omissione di adempimenti formali è configurabile soltanto se quest'ultima risulti positivamente dimostrata e non anche quando essa sia meramente ipotizzabile per l'assenza di prova documentale degli adempimenti di cui si tratta, qualora l'esistenza di una siffatta prova, nella fase procedimentale in cui la questione viene sollevata, non sia espressamente prevista dalla legge. (Nella fattispecie, il ricorrente lamentava la mancanza nel verbale di interrogatorio dell'avviso della facoltà di non rispondere, mentre dalla registrazione fonografica dell'atto risultava che l'avviso era stato ritualmente dato).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/03/2006, n. 15117
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15117
    Data del deposito : 2 marzo 2006

    Testo completo