Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2006, n. 19511
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Sentenza 18 maggio 2006

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Il patteggiamento sulla pena in appello presuppone una pronuncia affermativa di responsabilità la quale - comportando la rinuncia ai motivi di censura - fa di per sé presumere l'insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. Ne consegue che, pur sussistendo il potere del giudice di appello di applicare, sussistendone i presupposti, l'art. 129 cit., la doglianza relativa alla mancata applicazione di tale norma, in sede di legittimità, non può risolversi in una denuncia di mera omissione formale o di genericità di tale delibazione ma deve contenere necessariamente l'indicazione degli elementi concreti che, ove rettamente considerati e valutati, avrebbero dovuto condurre ad una declaratoria d'ufficio di proscioglimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2006, n. 19511
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19511
    Data del deposito : 18 maggio 2006

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