Sentenza 18 maggio 2006
Massime • 1
Il patteggiamento sulla pena in appello presuppone una pronuncia affermativa di responsabilità la quale - comportando la rinuncia ai motivi di censura - fa di per sé presumere l'insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. Ne consegue che, pur sussistendo il potere del giudice di appello di applicare, sussistendone i presupposti, l'art. 129 cit., la doglianza relativa alla mancata applicazione di tale norma, in sede di legittimità, non può risolversi in una denuncia di mera omissione formale o di genericità di tale delibazione ma deve contenere necessariamente l'indicazione degli elementi concreti che, ove rettamente considerati e valutati, avrebbero dovuto condurre ad una declaratoria d'ufficio di proscioglimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2006, n. 19511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19511 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 18/05/2006
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 989
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 037069/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IR GI, N. IL 12/07/1963;
LO CI, N. IL 01/03/1968;
Avverso SENTENZA del 10/06/2005 CORTE APPELLO DI NAPOLI;
Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. O. Cedrangolo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso LO;
rigetto ric. IR
Udito il difensore Avv. S. Cola e G. Aricò.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IR IO e LO IR sono stati condannati dal tribunale di Napoli per associazione per delinquere di stampo camorristico, finalizzata fra l'altro, all'importazione ed al traffico di stupefacenti;
il primo quale capo, promotore ed organizzatore. La Corte d'Appello applicava la pena richiesta dallo LO alla stregua dell'art. 599 c.p.p., comma 4 e confermava per il IR. Ricorrono gli imputati. L'uno lamenta vizio di motivazione circa il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., oltre alla lacunosità ed alla contraddittorietà della decisione. L'altro deduce:
il diniego di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante l'espletamento di una nuova perizia sul contenuto delle intercettazioni ambientali effettuate nella casa circondariale di Secondigliano e nell'abitazione di Iacomino Costantino, sulle quali si basa il verdetto di colpevolezza.
Il perito Dott. ZZ, designato dal Tribunale per esaminare la conversazione n. 62 del 15/06/01, ha escluso che essa contenga la frase, pronunciata in dialetto napoletano, "papà, dai due pacchetti di cocaina a IR".
Restano in tal modo infirmate tutte le intercettazioni, mentre la corte di merito ha rigettato la richiesta, più volte avanzata, di estendere l'indagine a tutte le conversazioni, in mancanza di "specifiche allegazioni" della difesa. La Corte d'appello ha escluso la possibilità di fraintendimento derivante dalla sovrapposizione delle voci della numerose persone presenti nella sala del carcere di Secondigliano, per il fatto che in una sola occasione (e non costantemente) si trovavano a colloquio unicamente cinque imputati. La Corte distrettuale ha pure disconosciuto rilevanza al commercio degli stracci, che la famiglia IR svolge lecitamente. Ed infatti nel carcere i fratelli IR IO e IR AN avrebbero parlato con linguaggio criptico di droga, e non di "stracci", come sottolineato dalla difesa con memoria depositata ex art. 121 c.p.p., trascurando così la sentenza del tribunale di Portici in data 02/04/2003, con la quale l'imputato è stato condannato (per fatti risalenti al settembre 2000) per il reato di cui all'art. 51 d.l. n. 22/97, in relazione alla succitata attivita, svolta senza le prescritte autorizzazioni.
La Corte di Napoli, in linea con la prima pronuncia, ha conferito valore di prova diretta alle intercettazioni ambientali effettuate nella casa di ER IG, membro dell'avverso clan degli Ascione, nel presupposto di un rapporto qualificato col clan IR-Iacomino. Ma le persone intercettate non sono legate al IR ed alla sua compagine e dunque non vantano scienza diretta dei fatti e delle circostanze riferite. Si tratta, all'evidenza, di conoscere "de relato" di secondo grado, sicché le circostanze apprese necessitano di essere confortate ai sensi dell'art. 192 c.p.p.. Il giudice d'appello assume che il IR camminava scortato da numerosi guardaspalle con autovetture motocicletta, senza peritarsi di indicare gli estremi dei controlli di polizia che tale circostanza avrebbero acclarato.
Quanto all'intervento che al IR sarebbe stato chiesto di svolgere presso lo Iacomino dalla vedova di LI EN, affiliato ucciso nel cruento scontro fra i clan, la corte parla di "intercessione".
Il che sta a significare che IR non è socio, ma estraneo rispetto all'impresa illecita di Iacomino.
Viene, così, ad essere vulnerato l'impianto stesso della sentenza, che riconosce il ruolo direttivo della medesime compagine criminosa a IR e Iacomino.
La difesa di IR ha presentato motivi nuovi, ai sensi della L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 5, denunciando:
la mancata assunzione di prova decisiva, costituita da una perizia fonica riguardante tutto il materiale captato;
Il vizio di motivazione risultante dal p.v. delle udienze 22/03/2004 e 01/04/2004, dal testo della conversazione n. 62 del 15/06/2001 e dell'elaborato peritale del Dott. Guzzo.
Il mancato esame di questioni decisive, prospettate con la memoria 10/05/05 (quali la valutazione delle intercettazioni svolte nel carcere di Secondigliano, in casa Noverino e in casa Iacomino, nonché delle deposizioni di ET e RO, ufficiali di p.g.). Inammissibile è il ricorso dello LO.
Il patteggiamento sulla pena in appello presuppone una pronuncia affermativa di responsabilità la quale, comportando la rinuncia ai motivi di censura, fa di per sè presumere l'insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. Ne consegue che, pur sussistendo il potere del giudice di appello di applicare, ove ricorrano i presupposti, l'art. 129 c.p.p., la doglianza relativa alla mancata applicazione di tale norma, in sede di legittimità, non può risolversi nella denuncia di mera omissione formale o di genericità di tale delibazione, ma deve contenere l'indicazione degli elementi concreti che, rettamente considerati e valutati, avrebbero dovuto condurre ad una declaratoria di proscioglimento d'ufficio (Cass. Sez. 6^, 24/04/02, n. 31514, Durante;
id., 08/05/03, n. 35108, Cardini).La censura dello LO si risolve in una postulazione stereotipata ed assertiva, priva di ogni riferimento alla fattispecie concreta.
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente alle spese del procedimento ed alla sanzione pecuniaria di Euro 500,00.
Fondato è il ricorso del IR.
In difetto dell'ascolto delle conversazioni intercettate o dell'esclusione argomentata di "inquinamenti" dovuti a cattiva ricezione per effetto della sovrapposizione di voci, appare incongruo il diniego opposto alla richiesta difensiva per la mancata allegazione di rilievi inerenti specifiche conversazioni. Acclarato che la frase "papà, dai due dosi di cocaina a IR" andava espunta in quanto inesistente, spettava all'accusa dimostrare che non si sono verificati travisamenti nella trascrizione delle altre conversazioni, essendo state svolte in condizioni ambientali diverse rispetto a quelle riguardanti la n. 62 del 15/06/01.
In sostanza, la Corte di merito non è tenuta ad accedere necessariamente alla richiesta istruttoria formulata, ma deve farsi carico, ove intenda opporvi diniego, chiarire in maniera persuasiva ed esauriente le ragioni che la inducono ad escludere che le altre conversazioni siano state malamente recepite e trascritte e che esse siano infirmate per la stessa causa che inficia la n. 62. Del pari, la corte partenopea ha perentoriamente escluso la rilevanza del commercio "degli stracci", omettendo di specificare, come dovuto sulla scorta della doglianza enunciata, se nelle intercettazioni delle conversazioni tenute dai fratelli IR in carcere si rinviene il riferimento agli stracci stessi e se, in caso affermativo, il relativo termine dissimula quello di droga o di stupefacente. Il giudice di rinvio si atterrà a siffatto schema argomentativi, suggerito del resto dalla stessa doglianza dell'imputato, cui si sarebbe dovuto dare riscontro puntuale ed articolato. La sentenza impugnata va, dunque, annullata nei confronti del IR, con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Napoli per nuovo esame.
Resta assorbita ogni altra censura.
P.T.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di LO IR, che condanna al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Annulla l'impugnata sentenza nei confronti di IR IO, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, 18 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2006