Sentenza 24 gennaio 2008
Massime • 1
Nell'ipotesi della presenza di un agente provocatore, l'esclusione della punibilità stabilita dall'art. 49, cpv., cod. pen., presuppone necessariamente la derivazione assoluta ed esclusiva dell'azione delittuosa dall'istigazione di tale soggetto e non può pertanto configurarsi quando la determinazione sia proveniente anche da attività di soggetti diversi dall'agente provocatore. Ne consegue che, in tal caso, l'attività dell'agente provocatore costituisce un fattore estrinseco che dà spunto all'azione delittuosa, ma non esclude affatto che questa sia stata voluta e realizzata dal reo secondo impulsi e modalità allo stesso autonomamente riconducibili. (Fattispecie relativa alla cessione di sostanze stupefacenti nell'ambito di un piano ideato da agenti di polizia sotto copertura, in cui la S.C. ha escluso la configurabilità del reato impossibile, osservando che l'imputata si era volontariamente prestata ad eseguire l'incarico affidatole, ponendo in essere un'attività di ricerca degli acquirenti e di consegna di un rilevante carico di stupefacenti).
Commentari • 2
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Indice I. L'agente provocatore e la giurisprudenza passata dell'OGH; II. L'articolo 6 della CEDU; III. L'unzulässige Tatprovokation e il § 5, comma 3, StPO; IV. Conseguenze dell'unzulässigen Tatprovokation fino al 2016; V. Sentenze della Corte europea dei Diritti dell'Uomo; VI. L'unzulässige Tatprovokation comportava soltanto la concessione di un'attenuante; VII. Il § 1 della legge federale n. 26/2016; VIII. Alcune sentenze della Corte di Cassazione in materia di agente provocatore I. L'agente provocatore e la giurisprudenza passata dell'OGH L'intervento di un agente provocatore nella fase che precede la commissione di un reato, ha dato luogo, anche nell'ordinamento austriaco, a problemi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/01/2008, n. 16163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16163 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 24/01/2008
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 149
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 35502/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA IA AB, n. a Napoli l'1.10.1972;
avverso la sentenza in data 26 marzo 2007 della Corte di appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ciani Gianfranco, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito per la ricorrente l'avv. Scalvi Giambattista, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con sentenza in data 13 giugno 2005, il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, dichiarava IA AB SA colpevole del reato di cui all'artt. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per avere, in concorso con altri, ceduto a vari soggetti kg. 4 di cocaina (in Montesilvano, il 3 novembre 1995). A seguito di appello dell'imputata, con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano riduceva la pena detentiva ad anni tre e mesi sei di reclusione, ferma la pena di Euro 26.000 di multa. Osservava la Corte di appello che gli elementi di prova a carico dell'imputata circa la sua attività di intermediazione per la cessione di kg. 4 di cocaina provenienti dalla Colombia, iniziata in Brescia e terminata in Pescara, derivavano in primo luogo dalle sue stesse ampie ammissioni, nonché, in particolare, dalle dichiarazioni degli acquirenti UE PE e EL IN. Non poteva accogliersi il rilievo della difesa circa la configurabilità del reato impossibile per avere la Casaula agito nell'ambito di un piano ideato da agenti di polizia sotto copertura, perché la condotta posta in essere dall'imputata era di per sè penalmente rilevante.
Nemmeno poteva essere riconosciuta l'invocata attenuante di cui all'art. 114 c.p., posto che l'attività di intermediazione posta in essere dall'imputata non era stata affatto di minima rilevanza. Ricorre per Cassazione il difensore della Casaula, avv. Giambattista Scalvi, che, ripercorrendo le censure già versate nell'atto di appello, deduce:
1. Violazione dell'art. 49 cpv. c.p. ed erronea interpretazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 97. L'attività svolta dal ROS, e avallata dal Pubblico Ministero, non si era fermata alla soglia del controllo, dell'osservazione e del contenimento dell'altrui condotta illecita, ma aveva determinato la condotta illecita, inserendosi nella stessa struttura organizzativa dell'associazione criminosa, di cui i pubblici ufficiali avevano assunto il ruolo di organizzatori e promotori, giungendo fino al punto di riscuotere i proventi del traffico e di realizzare la raffineria in Pescara ove la pasta di cocaina importata dalla Colombia avrebbe dovuto essere trasformata in sostanza commerciabile. Si era dunque al di fuori dei parametri di legalità dell'azione di polizia considerati dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 97. In questo contesto, l'attività della Casaula, che era un mero strumento inconsapevole del programma criminoso, si è svolta dunque completamente al di fuori dei fini illeciti perseguiti da altri, con la conseguenza che essa non è stata in grado di contribuire in alcun modo alla realizzazione dell'illecito.
2. Violazione delle regole sul giusto processo in un contesto di un reato commesso in concorso tra il Pubblico Ministero e gli appartenenti alla polizia giudiziaria, che sono stati rinviati a giudizio.
Al riguardo, infatti, vale la giurisprudenza della CEDU secondo cui vi è responsabilità di uno Stato per l'attività di organi di polizia che non si siano limitati a svolgere un'attività di osservazione e contenimento di condotte penalmente illecite ma vi avviano dato causa. Tale illecita attività, svoltasi nell'ambito di un procedimento penale, vale di per sè a caratterizzare in termini di lesione dei principi del giusto processo l'attuale procedimento penale a carico della Casaula.
3. Erronea interpretazione dell'art. 114 c.p.. In ogni caso, la condotta della Casaula si è limitata a eseguire un piano ideato da altri: era stata infatti la polizia giudiziaria a stabilire i contatti con gli importatori, a seguire l'importazione della droga in Italia e a organizzare l'incontro con gli acquirenti. DIRITTO
Il ricorso appare infondato.
L'osservazione da cui prende le mosse la ricorrente è che l'attività dei pubblici ufficiali del ROS che hanno svolto le indagini nella vicenda in cui si inserisce la specifica imputazione a carico della Casaula "non si era fermata alla soglia del controllo, dell'osservazione e del contenimento dell'altrui condotta illecita, ma aveva determinato la condotta illecita, inserendosi nella stessa struttura organizzativa dell'associazione criminosa". Tale rilievo, pur essendo rispondente a parametri di marcata verosimiglianza, dato che per la loro condotta gli appartenenti al ROS e lo stesso pubblico ministero che ha coordinato le indagini sono stati, a quanto risulta dagli atti, rinviati a giudizio, non si vede come possa influire sulla specifica condotta delittuosa contestata all'imputata, la quale, secondo la sentenza impugnata, per nulla contestata sul punto dalla stessa ricorrente, si è adoperata concretamente per portare a termine l'attività di consegna del rilevante quantitativo di kg. 4 di cocaina ai soggetti indicati nel capo di imputazione.
Appare infatti evidente che anche se la Casaula sia stata in qualche modo "manovrata" da pubblici ufficiali che ne hanno favorito o addirittura determinato la condotta, utilizzandola come inconsapevole pedina dei loro piani "criminosi", resta il fatto che l'imputata si è prestata volontariamente a eseguire l'incarico affidatole, ponendo in essere un'attività preparatoria di ricerca degli acquirenti e poi, soprattutto, prestandosi anche materialmente a favorire l'operazione di consegna del carico di droga, conducendo gli acquirenti dai fornitori in Pescara, ove la consegna era effettivamente avvenuta.
Tale condotta integra appieno la fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e non si vede perché possa essere evocata la fattispecie del reato "impossibile" solo perché l'attività della Casaula si svolgeva sotto la regia dei pubblici ufficiali che, per così dire, ne seguivano passo passo i movimenti e che, se ciò sarà nella sede propria accertato, ne risponderanno penalmente. Deve infatti essere confermato l'insegnamento giurisprudenziale per cui, nella ipotesi della presenza di un "agente provocatore", l'esclusione della punibilità stabilita nel capoverso dell'art. 49 c.p. presuppone necessariamente la derivazione assoluta ed esclusiva dell'azione delittuosa dalla istigazione di tale soggetto, e non può conseguentemente configurarsi quando l'azione dell'agente proviene anche, come nella specie, da soggetti diversi (Cass., sez. 1, 31 maggio 1996, Fidanzati); in simile ipotesi, l'attività dell'agente provocatore, costituendo un fattore estrinseco che ha dato spunto all'azione delittuosa, non esclude affatto che questa sia stata voluta e realizzata dal reo secondo impulsi e modalità concrete allo stesso autonomamente riconducibili (v. tra le altre Cass., sez. 6, 17 giugno 1993, Chianale;
Id., 4 giugno 1990, Pappalardo). Quanto al rilievo per cui la vicenda processuale in questione avrebbe violato le regole del "giusto processo", perché, se ben si comprende, sussisterebbe una responsabilità dello Stato italiano per l'attività illecita di forze di polizia, vale osservare che nella specie le regole sul "giusto processo" sono state assicurate, tanto che sono state contestate agli organi di polizia intervenuti nella vicenda e allo stesso pubblico ministero che aveva coordinato le indagini precisi addebiti penali.
Infine, giustamente la condotta dell'imputata non è stata considerate di "minima importanza", dato che la stessa, come già rilevato, ha svolto un ruolo per nulla marginale nella ricerca degli acquirenti della sostanza stupefacente e nella fase di consegna della stessa.
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2008