Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/01/2008, n. 16163
CASS
Sentenza 24 gennaio 2008

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Nell'ipotesi della presenza di un agente provocatore, l'esclusione della punibilità stabilita dall'art. 49, cpv., cod. pen., presuppone necessariamente la derivazione assoluta ed esclusiva dell'azione delittuosa dall'istigazione di tale soggetto e non può pertanto configurarsi quando la determinazione sia proveniente anche da attività di soggetti diversi dall'agente provocatore. Ne consegue che, in tal caso, l'attività dell'agente provocatore costituisce un fattore estrinseco che dà spunto all'azione delittuosa, ma non esclude affatto che questa sia stata voluta e realizzata dal reo secondo impulsi e modalità allo stesso autonomamente riconducibili. (Fattispecie relativa alla cessione di sostanze stupefacenti nell'ambito di un piano ideato da agenti di polizia sotto copertura, in cui la S.C. ha escluso la configurabilità del reato impossibile, osservando che l'imputata si era volontariamente prestata ad eseguire l'incarico affidatole, ponendo in essere un'attività di ricerca degli acquirenti e di consegna di un rilevante carico di stupefacenti).

Commentari2

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    1. Obiettivo dichiarato della legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” (c.d. legge Spazza-corrotti) è di «potenziare l'attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati contro la pubblica amministrazione»[1]. Tra gli interventi di maggior rilievo, sul versante degli strumenti investigativi, vi è l'estensione ad alcuni delitti contro la pubblica amministrazione della disciplina delle operazioni sotto copertura prevista dall'art. 9 l. 16 marzo 2006, n. 146. Con la novella legislativa, uno strumento d'indagine prima circoscritto all'accertamento di reati …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/01/2008, n. 16163
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16163
Data del deposito : 24 gennaio 2008

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