Sentenza 15 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/10/2003, n. 15428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15428 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto VENDITA GARANZIA1 54 28 /03 SEZION Composta dagli Ill.mi igg - Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 21741/00 - Cron..31369 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Rep. 4068 Consigliere Dott. Salvatore BOGNANNI Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere Ud.14/05/03 - Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DR DI DU IA & C DITTA SAS, già in FANO, in persona del suo sociocorrente accomandatario DU IA, elettivamente domiciliato in ROMA LGO TEATRO VALLE 6, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO BRACCI, difeso dall'avvocato BRUNO AIUDI, giusta delega in atti;
- ricorrente ✓
contro
ER DR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BANCO S SPIRITO 48, presso lo studio dell'avvocato dall'avvocato2003 MARIO F DOTTAVI, difeso AMEDEO 783 ROSAVERDE, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 602/00 del Tribunale di PESARO, depositata il 31/05/00; 3544 SENTENZA NOH DEFINITIVA, 761/95 DSL TRIBUNALS DI PESARO D5L 28/11/95 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/03 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato AIUDI Bruno, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per accoglimento del secondo motivo, assorbiti gli altri. -2- 2 R.G.N.21741/00 Oggetto: Vendita-garanzia-vizi-prescrizione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ZZ SA conveniva davanti al pretore di Fano la s.r.l. ID per chiedere la condanna della stessa alla restituzione di quanto versatole per l'installazione di un impianto per rendere batteriologicamente potabile, che aveva l'acqua dapprima funzionato male e poi aveva smesso completamente di funzionare, a causa dei difetti che 10 rendevano inadatto all'uso cui era destinato, come egli aveva denunciato in data 15-4- 1985 e 2-5-1985. In via subordinata chiedeva l'eliminazione dei vizi e difetti accertati e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni. Alter Si costituiva la ID e, premesso che le apparecchiature erano state fornire nell'ambito di un normale contratto di compravendita e non di appalto, e che le stesse erano regolarmente funzionanti, eccepiva che non vi era stata comunque alcuna tempestiva denuncia dei presunti vizi о difetti, tanto che nell'ottobre 1985 l'attore aveva effettuato il pagamento del saldo del prezzo. All'esito della disposta ed espletata consulenza 2 tecnica, l'adito pretore, con sentenza del 16-11- 1991, rigettava la domanda per intervenuta prescrizione dell'azione. Proposto appello dal ZZ, il tribunale di Pesaro, con sentenza non definitiva del 29-11-1995, rigettava l'eccezione di prescrizione, disponendo con separata ordinanza per il prosieguo della causa;
e, con sentenza del 31-5-2000, ha accolto l'appello ed ha dichiarato risolto il contratto tra le parti, condannando la ID al pagamento all'attore della somma di lire 1.440.000 oltre interessi legali dalla data della citazione al saldo, con la restituzione da parte dell'attore dei macchinari. Ha, inoltre, rigettato la domanda di risarcimento dei danni e condannato la ID a rifondere all'attore le spese del doppio grado di giudizio e quelle della consulenza tecnica. Le sentenze del tribunale si basano sulle seguenti proposizioni: Prima sentenza: a) il contratto stipulato dalle parti di compravendita, "per la prevalenza dei beni sulle operazioni di montaggio degli stessi"; b) "il diritto alla garanzia" non si è 3 prescritto, in quanto, montato l'impianto il 28-3-1985, il BE ne denunciò i difetti con lettera del 15-4-1985 e poi con le missive del 2-5-1985 e del 15-3-1986, notificando quindi la citazione alla ID nel giugno del 1986. Seconda sentenza: a) secondo quanto chiarito dal consulente tecnico, "il difetto è tutto nell'elettrocloratore", che non ha mai funzionato in maniera efficiente;
la colpa del malfunzionamento non era da b) attribuirsi a errato montaggio;
il ZZ, lamentando che l'apparecchio c) non funzionava, intendeva sottolineare "evidentemente come il cuore dell'apparecchio, appunto l'elettrocloratore, non funzionava"; "contrariamente а quanto affermato in limine d) litis dagli odierni appellati (?), costoro sono responsabili per il fatto che l'acqua del ZZ non era potabile"; e) altri danni non sono stati provati. Ricorre per la cassazione della sentenza la ditta ID s.a.s. di RD DR & C., già corrente in Fano, in persona del suo socio DR, deducendo accomandatario DU 4 formalmente sette motivio di gravame. Resiste con controricorso ZZ SA. MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia la ricorrente: 1) Violazione e falsa interpretazione dell'art. 1495 c.p.c., per avere, il tribunale, fatto discendere la risoluzione del contratto di cui si discute dalla pretesa tempestiva denuncia dei vizi da parte della del ZZ, con palese violazione predetta norma che pretende uno stretto vincolo 11 di concatenazione tra il contenuto della denuncia e la successiva azione". 2) segue: sul termine degli otto giorni previsti dall'art.1495 C.C., con riferimento alla ritenuta дии operatività della garanzia, nonostante che la denuncia dei presunti vizi fosse stata fatta abbondantemente oltre il termine di otto giorni dalla consegna della merce .. 3) segue: sul termine di un anno previsto dall'art.1495 C.C. e l'azione fosse stata esercitata tre mesi dopo la scadenza del termine di un anno dalla consegna stessa. 4) segue: violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. Violazione del giudicato. 5 Con tale motivo la ricorrente si duole che il tribunale si è pronunciato nel merito della domanda di risoluzione del contratto proposta dall'attore, benchè il capo della sentenza che aveva statuito che l'azione era prescritta non fosse stato oggetto di impugnazione. 5) violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e segg.c.c. Erronea interpretazione dell'oggetto del contratto, per avere, il tribunale, "dichiarato la redibitoria di tutte le attrezzature che prima avesse compravendute", nonostante ritenuto che "la causa delle insoddisfazioni del ZZ fosse addebitabile soltanto all'elettrocloratore", cioè ad una sola delle apparecchiature costituenti l'oggetto del contratto. 6) Violazione dell'onere della prova, in relazione all'assunto dell'attore, rimasto sfornito di qualsiasi prova, di avere versato alla ID l'importo di lire 1.440.000. 7) Difetto di motivazione sotto l'aspetto del riscontro dei vizi relativi all'elettrocloratore, che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, non furono riscontrati e verificati dal consulente tecnico, il quale aveva concluso infatti 6 le sue indagini affermando che "il referto dell'analisi effettuata all'epoca non segnala la di colibatteri, fatto questo chepresenza testimonia del corretto funzionamento dell'elettrocloratore". Sono fondati il secondo ed il terzo motivo del ricorso. Una volta qualificato definitivamente contratto di vendita quello intercorso tra la ID s.a.s. ed il ZZ, costui, per esercitare validamente l'azione di garanzia ex art.1490 c.c., avrebbe dovuto, in osservanza delle disposizioni di cui al successivo art.1495 C.C., denunziare alla venditrice i vizi della cosa entro otto giorni dalla scoperta e chiedere, quindi, per evitare la prescrizione, la risoluzione entro un anno dalla consegna. Ora, dalla sentenza non definitiva del tribunale di Pesaro qui impugnata risulta, da un lato, che "montato l'impianto il 28-3-1985, il ZZ ne denuncia i difetti con la lettera del 15-4-1985" ("tutt'altro che generica", come rileva lo stesso tribunale, visto che vi è allegato il referto e chimico-fisica dell'analisi batteriologica 1-4-1985), e cioè dell'acqua prelevata in data 7 oltre il termine di decadenza dalla scoperta dei c vizi;
e, dall'altro, che egli ha esercitato l'azione di garanzia con citazione notificata nel giugno 1996, vale a dire dopo un anno dalla consegna. E' il caso di osservare che dalla stessa sentenza non risulta che sia stato dedotto il riconoscimento del vizio da parte del venditore, e men che meno che ne sia stata fornita la prova, la quale avrebbe escluso la necessità della denuncia, né che sia stato opposto alcun fatto interruttivo della prescrizione ex art.2944 c.c. I predetti due motivi vanno pertanto accolti, con assorbimento degli altri, e, per l'effetto, le sentenze impugnate vanno cassate senza rinvio, con conseguente rigetto dell'appello e conferma della sentenza del pretore. Il ZZ va condannato alle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo, assorbiti gli altri, cassa le sentenzedichiara impugnate e, per l'effetto, rigetta l'appello, confermando la sentenza del pretore di Fano e condannando il ZZ alle spese, che liquida, 8 per il giudizio di appello, in euro 394,00, oltre euro 616,00 per onorari ed oltre accessori di legge, e, per il presente giudizio di cassazione, in euro 136,50, oltre euro 1000,00 per onorari ed oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 14 maggio 2003 Il presidente Il consigliere est. (Dr.Olindo SchettColindo sopettino) (Dr. Franco Pontorieri), IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico صانع ماما DEPOSITATO IN CANCELLERIA · 15 OTT. 2003 Roma IL CANCELLIERE C1 -