Sentenza 19 dicembre 2006
Massime • 1
Il documento fonografico contenente le dichiarazioni confessorie dell'autore di un fatto reato, rese ad un operatore di polizia giudiziaria non conosciuto come tale ed impegnato, quale agente "sotto copertura", in tutt'altre investigazioni, è utilizzabile probatoriamente, perché il divieto di testimonianza su quanto dichiarato dal sottoposto ad indagine ed il divieto di utilizzazione delle dichiarazioni rese prima dell'assunzione della qualità di indagato operano soltanto nel corso e nell'ambito del procedimento nel quale il soggetto è sottoposto ad indagine o è imputato.
Commentario • 1
- 1. Agente sotto copertura: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 settembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2006, n. 5601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5601 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 19/12/2006
Dott. PERSICO Mariaida - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 1140
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 035626/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TO UN N. IL 13/07/1968;
2) NI MO N. IL 17/12/1966;
avverso SENTENZA del 19/12/2005 CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PERSICO MARIAIDA;
Sentita la requisitoria del Procuratore Generale Dott.ssa Annamaria De Sandro, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 1.4.2005, in esito a giudizio abbreviato, il GIP del tribunale di Fermo condannava OS RU, AS NI e PI IO per rapina pluriaggravata, commessa ai danni di una banca, sequestro di persona e porto ingiustificato di due taglierini. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 19.12.2005, confermava la sentenza di primo grado ritenendo la sussistenza di un quadro indiziario grave, preciso ed univoco, costituito dalle dichiarazioni spontanee rese dall'OS nell'udienza del 1.4.2005; dalla testimonianza di MI GI;
dalla "confessione" stragiudiziale dell'OS il quale, il giorno successivo alla rapina, aveva riferito ad un agente dei carabinieri, sotto copertura, sia dell'avvenuta commissione della rapina da lui organizzata ai danni di una banca, sia del fatto che era stato fermato dai carabinieri per un controllo, subito dopo la rapina, unitamente alla moglie AS NI;
sia da un insieme di altri elementi (non contestati nella presente sede).
Contro tale ultima sentenza l'OS e la AS propongono ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento. Deducono, quale motivo unico, la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) per l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità. In particolare si dolgono dell'utilizzo della captazione fonica realizzata dall'agente di P.G. sotto copertura, per essere la stessa inutilizzabile sia ai sensi degli artt. 62 e 63 c.p.p., non essendo affatto una "confessione" bensì un'esternazione fatta ad un agente di polizia, non conosciuto in quanto tale perché sotto copertura;
sia ai sensi dell'art. 191 c.p.p., comma 2 per non essere tale captazione autorizzata secondo i dettami dagli artt. 266 e ss. c.p.p. mancando un decreto autorizzativo;
sia perché l'agente
"infiltrato" operava per la repressione del traffico degli stupefacenti D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 93, norma speciale che non può trovare applicazione analogica per l'acquisizione di una prova criminis e/o per ottenere una "confessione" stragiudiziale. La doglianza è infondata.
I ricorrenti, a fondamento della loro impugnazione, richiamano il principio enunciato da questa Corte, a Sezioni Unite (Cass. pen., sez. Unite, 24-09-2003/28-05-2003, n. 36747, RV 225467) "Non è acquisibile al processo ne', ove acquisita, è utilizzabile come - prova la registrazione fonografica realizzata occultamente da appartenenti alla polizia giudiziaria, nel corso di operazioni investigative, durante colloqui da loro intrattenuti con indagati, confidenti o persone informate sui fatti quando si tratti rispettivamente: di dichiarazioni indizianti raccolte senza le garanzie indicate all'art. 63 cod. proc. pen.; di informazioni confidenziali inutilizzabili per il disposto dell'art. 203 c.p.p.; di dichiarazioni sulle quali sia preclusa la testimonianza in applicazione dell'art. 62 c.p.p. e art. 195 c.p.p., comma 4". Tale principio, assolutamente condivisibile, non può trovare alcuna applicazione al caso in esame nel quale il documento fonografico è stato formato per iniziativa sì di un operatore della polizia giudiziaria, ma mentre lo stesso si trovava ad operare per la repressione del traffico degli stupefacenti. L'agente, infatti, del tutto casualmente, ed al di fuori di qualunque indagine programmata, si è impattato nell'inaspettato racconto, fattogli dal ricorrente e da lui registrato, relativo alla rapina in banca, relativo cioè ad una fattispecie totalmente estranea e diversa dalle operazioni investigative, quelle sul traffico di stupefacenti, per le quali egli agiva sotto copertura.
Su tale racconto - reso pertanto dal ricorrente non quale persona sottoposta ad indagini e raccolto dall'agente non quale "infiltrato" (come sarebbe stato per tutto ciò che atteneva al traffico sul quale e per il quale era stato creato il contatto autorizzato) - non scattano le garanzie di cui agli artt. 61, 62 e 63 c.p.p.. Tali garanzie sono infatti previste solo, come si ricava sia dal dato letterale che da quello sistematico, nel corso e nell'ambito di un determinato procedimento a favore di colui che è indagato prima ed imputato poi nel suddetto procedimento.
Da tanto consegue altresì la non operatività della sanzione dell'inutilizzabilità prevista dall'art. 191 c.p.p. per le prove illegittimamente acquisite.
Correttamente pertanto i giudici del merito hanno tenuto conto della esternazione fatta dall'OS all'agente UR LI. Altrettanto correttamente la corte territoriale si è adeguata al principio affermato da questa Corte, con orientamento assolutamente maggioritario, (Cass. pen., sez. 1^, 18-06-1996, n. 30237 RV 205061) secondo il quale "La registrazione di una conversazione - sia telefonica, sia tra persone presenti - da parte di uno degli interlocutori, non necessità dell'autorizzazione del G.I.P. ai sensi dell'art. 267 c.p.p.". Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 dicembre 2006. Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2007