Sentenza 16 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, la sentenza dichiarativa della propria incompetenza territoriale, emessa dal giudice procedente, preclude l'esecuzione dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare, non ancora divenuta definitiva, emessa dal tribunale della libertà in accoglimento dell'appello del pubblico ministero. (Conf. sentt. da n. 12008 del 2014 a 12013 del 2014, non mass.).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/01/2014, n. 12007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12007 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 16/01/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 90
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 35943/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NC ND N. IL 15/07/1970;
avverso l'ordinanza n. 1279/2012 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 11/06/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CITTERIO CARLO;
sentite le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, per l'annullamento senza rinvio per inammissibilità dell'appello del pubblico ministero;
Udito il difensore Avv. SCIALLA per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO
1. Il Tribunale di Catanzaro ha accolto l'appello proposto dal locale pubblico ministero avverso l'ordinanza con la quale il GIP aveva, tra l'altro, respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare carceraria in ordine al reato di cui agli artt. 99 e 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 n. 1 e 6 e art. 80, di cui alla provvisoria imputazione contenuta nel capo 12 ascritta a NC ND, applicandola.
2. Ricorre il NC a mezzo dei difensori avvocati Scialla e Pugliese, che hanno presentato autonomi atti di impugnazione.
2.1 Il ricorso a firma dell'avv. Pugliese enuncia motivo di vizi alternativi della motivazione con riferimento all'apprezzamento del contenuto delle conversazioni intercettate ed all'individuazione nel ricorrente del NA protagonista di talune di esse, affermando in definitiva l'assertività del coinvolgimento di NC.
2.2 Il ricorso a firma dell'avv. Scialla enuncia tre motivi:
- omessa motivazione in punto di ammissibilità del gravame del pubblico ministero, con errata applicazione degli artt. 581 e 591 c.p.p.: le ragioni per cui il Tribunale ha accolto l'eccezione quanto al capo associativo sub 17 avrebbero dovuto imporre medesima conclusione per il capo 12; in particolare il pubblico ministero avrebbe reiterato le argomentazioni dell'originario decreto di fermo, senza confrontarsi con la specifica motivazione del GIP relativa ad entrambi i capi (p. 39-41) e neppure avrebbe argomentato sulla sussistenza di attuale esigenza cautelare ex art. 274 c.p.p., lett. C;
trattandosi nel caso di appello e non di riesame, il Tribunale non avrebbe potuto integrare le carenti prospettazioni della parte pubblica;
- mancanza o illogicità della motivazione sul punto della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: il Tribunale avrebbe valorizzato conversazioni cui NC era estraneo, disattendendo le spiegazioni da lui fornite al Gip in sede di convalida del fermo e non spiegando quali concretamente sarebbero state le mancanze del primo Giudice dell'apprezzamento di insuperabile ambiguità del contenuto delle conversazioni con riferimento alle specifiche posizioni;
- mancanza o illogicità della motivazione sul punto di sussistenza ed attualità dell'esigenza cautelare: il remoto precedente, pur specifico, solo attraverso clausole di stile e nell'assenza di alcuna argomentazione della parte pubblica ha potuto esser posto a fondamento dell'apprezzamento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Vanno preliminarmente esaminate le due eccezioni di inammissibilità dell'appello cautelare (trattandosi di punto logicamente e sistematicamente pregiudiziale).
3.1 La prima, enunciata nel primo motivo dell'atto di ricorso presentato dall'avv. Scialla, è supportata da motivo manifestamente infondato e diverso da quelli consentiti. Il Tribunale ha espressamente spiegato perché ha ritenuto ammissibile l'appello sullo specifico capo, e proprio la diversa decisione per il capo associativo 17 assegna al merito il contenuto dell'attuale doglianza difensiva, relativa al capo 12, fermo restando che nessun vincolo alle sole "ragioni" indicate dall'appellante sussiste per l'apprezzamento del giudice d'appello (SU, sentenze 18339/2004 e 8/1997).
3.2 La seconda, enunciata oggi dal procuratore generale di udienza, è infondata.
Secondo la parte pubblica, l'inammissibilità dell'originario atto d'appello deriverebbe dal fatto che, respinta dal GIP la richiesta di misura cautelare per ragioni afferenti la gravità indiziaria (implicitamente giudicate assorbenti di ogni ulteriore questione, anche relativa alla sussistenza di esigenze cautelari), l'atto di appello avrebbe argomentato solo sul punto della gravità indiziaria, nulla deducendo specificamente sul - diverso - punto delle esigenze cautelari, in ordine alle quali sarebbe pertanto intervenuta una deliberazione d'ufficio sorretta da motivazioni in fatto che, in quanto concretizzatesi per la prima volta nell'ordinanza del Tribunale in funzione di giudice dell'appello ex art. 310 c.p.p., avrebbero sottratto alla difesa la possibilità di un'utile confronto sul merito degli apprezzamenti corrispondenti.
L'assunto non può essere condiviso.
La costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità sul tema afferma che l'impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento del GIP di diniego dell'emissione di misura cautelare per l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza devolve al giudice d'appello la verifica in ordine alla sussistenza di tutte le condizioni richieste per l'adozione della misura cautelare: misura che, infatti, viene in concreto emessa da quel giudice (per tutte, Sez. 6^, sent. 10032/2010), ancorché con efficacia sospesa fino all'eventuale definitività della statuizione (310.3). In particolare, già le Sezioni Unite, sent. 18339/2004, hanno così chiarito i termini della questione: "L'atto di impugnativa del P.M. devolve infatti al tribunale investito dell'appello una cognizione non limitata ai singoli punti oggetto di specifica censura, bensì estesa all'integrale verifica delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge perché sia giustificata l'adozione di una misura restrittiva della libertà personale, secondo il modello di ordinanza cautelare previsto, a pena di nullità, dall'art. 292 c.p.p. (...). Le singole censure racchiuse nei motivi di gravame del pubblico ministero segnano dunque le ragioni del disaccordo rispetto al provvedimento reiettivo e delimitano i confini dell'originaria domanda cautelare con specifico riguardo alle posizioni degli imputati e alle imputazioni, cioè ai fatti ed alle circostanze oggetto della contestazione, che non possono essere modificati in peius se non a seguito dell'esercizio da parte del P.M. di una nuova e distinta azione cautelare ex art. 291 c.p.p.. Limite, questo, desumibile dalla complessa disciplina dell'azione cautelare nel processo penale e dall'apparato di garanzie riservate all'imputato, la cui portata è stata riconosciuta dalle Sezioni Unite con sentenza 5 luglio 2000, P.M. in proc. Monforte, dove si è affermato che non è configurabile l'automatico allineamento della contestazione cautelare agli sviluppi peggiorativi derivanti da aggravamenti dell'imputazione intervenuti nel giudizio di merito, occorrendo in tal caso un nuovo e aggiornato provvedimento restrittivo cui seguano l'interrogatorio e il riesame della misura. Ma, come si è visto, i poteri di cognizione e di decisione del giudice dell'appello de libertate, pur nel rispetto del perimetro disegnato dall'originaria domanda cautelare, si estendono, senza subire alcuna preclusione, all'intero thema decidendum, che è costituito dalla verifica dell'esistenza di tutti i presupposti richiesti per l'adozione di un'ordinanza applicativa della misura cautelare, poiché il tribunale della libertà funge, in tal caso, non solo come organo di revisione critica del provvedimento reiettivo alla stregua dei motivi di gravame del P.M., ma anche come giudice al quale è affidato il potere-dovere di riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, onde verificare la puntuale sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui agli artt. 273, 274, 275, 278, 280 e 287 c.p.p. e, all'esito di siffatto scrutinio, di adottare infine,
eventualmente, il provvedimento genetico della misura che, secondo lo schema di motivazione previsto dall'art. 292, risponda ai criteri di concretezza e attualità degli indizi e delle esigenze cautelari, nonché a quelli di adeguatezza e proporzionalità della misura. Devesi inoltre aggiungere che, al pari delle decisioni di riforma extra o ultra petita consentite nell'appello cognitivo in deroga all'effetto devolutivo e ispirate al favor rei (basti pensare all'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ai sensi degli artt. 152 c.p.p., comma 1, abrogato e art. 129 c.p.p., comma 1 vigente), anche il giudice dell'appello ex art. 310, che sia nello stesso tempo investito di una domanda cautelare del pubblico ministero, è, da un lato, vincolato al rispetto delle disposizioni di cui dell'art. 299, commi 1 e 3, le quali, nella logica del favor libertatis, esigono il costante e necessario adeguamento dello status libertatis dell'imputato alle risultanze del procedimento, mentre, dall'altro, non è in alcun modo legato allo specifico petitum dell'impugnativa di parte ed è comunque abilitato, oltre i confini del devolutum, ad intervenire anche d'ufficio prò libertate (C. cost, sent. n. 89 del 1998)". Il profilo peculiare evidenziato oggi dal procuratore generale, quello della sostanziale soppressione della possibilità per la parte privata di contestare il merito dell'apprezzamento di sussistenza delle esigenze cautelari nel caso in cui per la prima volta le pertinenti valutazioni siano svolte nell'ordinanza del giudice d'appello, non è idoneo a imporre conclusioni diverse. È in proposito assorbente, su altre possibili considerazioni, la constatazione che nel nostro caso ne' la parte privata ne' il procuratore generale hanno specificamente dedotto che l'originaria richiesta del pubblico ministero non contenesse richieste e argomentazioni a sostegno della sussistenza delle necessarie esigenze cautelari: mutuando infatti i principi della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di prima condanna nel giudizio di appello (per tutte: SU, sent. 45276/2003; Sez. 6^, sent. 22120/2009), deve osservarsi che la presenza di una originaria motivata richiesta della parte pubblica permette alla difesa, davanti al tribunale in funzione di giudice d'appello ex art. 310, di interloquire su ogni punto la cui trattazione non sia stata espressamente oggetto di argomentazione nella prima deliberazione, e quindi anche sul punto delle esigenze cautelari, con memorie efficaci ad imporre l'obbligo di confronto argomentativo, la cui violazione rileva ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E.
4. Nel "merito" del ricorso, risulta assorbente la constatazione che con sentenza deliberata in data 20.12.2013 il GIP di Catanzaro ha dichiarato, ai sensi degli artt. 21, 27 e 424 c.p.p., "l'incompetenza territoriale in ordine ai reati ascritti in rubrica" anche a questo ricorrente, "mandando al Pubblico Ministero in sede perché curi la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Giudice competente, anche ai fini degli adempimenti di cui all'art. 27 c.p.p." dalla documentazione prodotta dalle difese non risulta l'eventuale avvenuto deposito del provvedimento (deposito dal quale decorre, secondo il consolidato orientamento di questa Corte suprema, il termine disciplinato dal medesimo art. 27: per tutte, Sez. 4^, sent. 23714/2013).
4.1 Il tema generale che si pone è quello dell'incidenza dell'evoluzione del procedimento penale principale sulla sorte del procedimento incidentale cautelare.
Appartiene alla fisiologia delle procedure che i tempi del procedimento principale possano comportare una successione di fasi e gradi, per sè idonei a determinare modifiche sopravvenute dei presupposti in fatto che rilevano per la legittimità del provvedimento cautelare: tale incidenza non è effetto di mera ricostruzione sistematica (che muove dalla relazione strumentale tra la pendenza cautelare e il procedimento/processo principale), ma in definitiva trova significativa fonte normativa innanzitutto negli artt. 299 e 300 c.p.p.. Tali norme, ancorché disciplino specifiche fattispecie, tuttavia possono essere considerate riscontro positivo e coerente di un principio generale, che trova nella giurisprudenza di questa Corte suprema significative ulteriori concretizzazioni. A titolo di esempio possono richiamarsi:
- Sez. 1^ sent. 2350/2009, Sez. 6^ sent. 41104/2008 e Sez. 5^, sent. 22235/2008, sull'immediata rilevanza della sentenza di condanna, ancorché non definitiva, ad escludere, salve peculiari eccezioni, la permanente necessità, ma anche pure la possibilità, di ulteriore indagine sulla sufficienza indiziaria;
- Sez. 6^, sent. 20/2014, sull'immediata rilevanza di sopravvenuta sentenza di assoluzione ad imporre l'annullamento senza rinvio di deliberazione non ancora esecutiva di applicazione di misura cautelare;
- Sez. 6^ sent. 39268/2013, sull'impossibilità di consentire alla decisione dell'Appello cautelare, che ha accolto la richiesta del pubblico ministero di aggravamento di misura cautelare pendente, di acquisire efficacia quando nelle more della definizione del procedimento incidentale (quindi pendendo il giudizio di cassazione avente ad oggetto il provvedimento del Tribunale deliberato ex art. 310 c.p.p.), la decisione di merito sia divenuta esecutiva (sul punto
è essenziale il richiamo anche all'insegnamento di SU sent. 18353/2011). Nelle tre fattispecie, la "dinamica autosufficiente" del procedimento incidentale cautelare (che prevede tre possibili momenti - i provvedimenti del giudice richiesto della misura, del tribunale collegiale adito dalla parte pregiudicata dalla prima decisione, della corte di legittimità il cui intervento è richiesto dalla parte pregiudicata dalla deliberazione del tribunale - tutti caratterizzati da una tendenziale attenzione alla originaria sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 273 c.p.p. e segg.) si apre all'incidenza immediata e diretta dell'evolversi del parallelo procedimento principale. Evoluzione che, ecco il punto essenziale, costituisce fatto nuovo del rito, che non permette più di orientare l'apprezzamento complessivo del procedimento incidentale, di merito e di legittimità, su adeguatezza e correttezza originarie della deliberazione sulla richiesta di misura cautelare.
In buona sostanza ed in altri termini, proprio in ragione della relazione strumentale della procedura incidentale cautelare rispetto al procedimento/processo principale, quando nel secondo si verificano "novità" idonee ad influire sulla legittimità del protrarsi o dell'adozione di una misura cautelare, la prima deve tenere conto di tali novità, modificando in coerenza i termini originari del giudizio incidentale.
4.2 A giudizio della Sezione, la sentenza che deliberi l'incompetenza per territorio ed intervenga prima che l'iter di applicazione di una misura cautelare si sia concluso costituisce un'ulteriore fattispecie di "novità" del processo principale con immediata incidenza sul procedimento incidentale cautelare che, in particolare, impedisce strutturalmente che possa essere data efficacia al provvedimento cautelare che ancora non l'abbia acquisita: come è il caso disciplinato appunto dall'art. 310 c.p.p., u.c., che caratterizza questo ricorso.
In presenza di una positiva dichiarazione di incompetenza per territorio, infatti, opera il meccanismo dell'efficacia provvisoria disciplinato dall'art. 27 c.p.p. (comune ai due casi possibili, della dichiarazione contestuale o successiva all'applicazione della misura cautelare). Esso impedisce che al provvedimento del Tribunale (ancorché in ipotesi del tutto immune dalle censure uniche rilevanti ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1: ecco l'effetto proprio caratterizzante l'incidenza della "novità" verificatasi nel procedimento principale sul procedimento incidentale cautelare) possa essere data oggi efficacia (ai sensi dell'art. 28 reg. esec. c.p.p.):
e ciò assorbe ogni altra questione (oltretutto, trattandosi di provvedimento la cui esecuzione è stata sospesa, neppure potendosi ipotizzare interesse alcuno del ricorrente ai sensi dell'art. 314 c.p.p. e segg.). Ed invero, non potrebbe oggi esser data esecuzione a provvedimento che in ragione della già avvenuta dichiarazione di incompetenza risulterebbe o deliberato da autorità non più competente (ove fossero decorsi i venti giorni dal deposito della motivazione della sentenza) ovvero in assenza di motivazione sull'urgenza (requisito, diverso dal mero concreto pericolo di reiterazione ex art. 274 c.p.p., lett. C, indispensabile ex art. 291 c.p.p., comma 2), la cui mancanza imporrebbe comunque un annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, destinato a non aver seguito perché certamente il giudizio di rinvio si dovrebbe svolgere in momento nel quale l'autorità giudiziaria ora unica competente (nel nostro caso il procuratore della Repubblica o il GIP di Roma) avrebbe già adottato le proprie determinazioni.
4.3 Deve pertanto essere affermato il principio di diritto che la sentenza di incompetenza per territorio deliberata nel procedimento principale impedisce l'esecutività della precedente, sospesa, decisione con cui Tribunale ai sensi dell'art. 310 c.p.p., abbia deciso l'applicazione di misura cautelare.
Conseguente è l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2014