Sentenza 25 giugno 1997
Massime • 1
La cognizione del giudice di appello nel procedimento incidentale sulla libertà, di cui all'art. 310 cod. proc. pen., è limitata ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame (e a quelli con essi strettamente connessi e da essi dipendenti), ma non è condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste dal giudice della decisione impugnata a sostegno del proprio assunto. (Fattispecie relativa ad appello avverso provvedimento di rigetto di istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare per asserita contestazione a catena, fondata, tra l'altro, sull'esistenza di vincolo di continuazione o di connessione tra i reati contestati. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del tribunale della libertà basata, pur in assenza al riguardo di deduzioni dell'appellante o di argomentazioni del giudice "a quo", sull'esistenza di una preclusione derivante dal giudicato cautelare sul punto).
Commentari • 5
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RITENUTO IN FATTO 1. Vincenzo e Giovanni C. hanno proposto, a mezzo dei propri difensori di fiducia, distinti ricorsi, di eguale contenuto, avverso l'ordinanza del 3 maggio 2021 con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno aveva rigettato l'appello cautelare presentato nei confronti del provvedimento, in data 2 aprile 2021 del Giudice per le indagini preliminari di detto Tribunale, di reiezione della richiesta di restituzione della somma di denaro di euro 35.983,64 ciascuno, pari al triplo della pensione sociale, già oggetto di sequestro preventivo per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. Tale reato era stato loro contestato per avere gli stessi, nella qualità di …
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I limiti di impignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato (Riferimento normativo: Cod. proc. civ., art. 545) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di Ascoli Piceno aveva rigettato un appello cautelare presentato nei confronti di un provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari di detto Tribunale, di reiezione della richiesta di restituzione della somma di denaro di euro 35.983,64 ciascuno, pari al triplo della pensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/06/1997, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 25 giugno 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg: Udienza in Camera
di Consiglio
Dott. prof. TO LA TORRE Presidente data 25/6/1997
1. Dott.CO SACCHETTI Componente SENTENZA
2. " NA PI " N. 8
3. " SO CO " REGISTRO GENERALE
4. " MA CO IO (Rel.) " N. 8981/97
5. " CO LI "
6. " LU DI TO "
7. " TO OR "
8. " AL NT "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GI PO, n. a Gela il 24.7.1967;
avverso l'ordinanza del tribunale di Caltanissetta in data 7/2/1997;
Udita la relazione fatta dal consigliere Losapio.
Udite le richieste del pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale dott. Sebastiano Suraci, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore del ricorrente, avv. Delfino Siracusano, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'ordinanza impugnata.
LA CORTE OSSERVA:
1. La Corte di assise di Caltanisetta, innanzi alla quale era in corso il dibattimento a carico di PO RA, sottoposto a giudizio perché imputato di omicidio aggravato in danno di AL RA e di AL IN, di tentato omicidio in danno di NG AN, di detenzione e porto di armi, e già raggiunto da più provvedimenti restrittivi della libertà personale, con ordinanza del 16 dicembre 1996, rigettò l'istanza, dallo stesso proposta il precedente giorno 14, tesa ad ottenere la scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare;
richiesta fondata sulla ritenuta sussistenza di ipotesi di "contestazione a catena", esclusa, invece, dalla Corte di merito. Avverso tale ordinanza il RA propose appello al tribunale de libertate della stessa città il quale, con l'ordinanza oggi in delibazione, rigettò il gravame.
Al riguardo, il Giudice della libertà osservò:
a) che nel procedimento, nel quale l'istanza era stata proposta, il RA era sottoposto alla misura di cautela solo in relazione all'addebito di omicidio in danno del RA, in forza di ordinanza custodiale emessa dal G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta il 17 febbraio 1995;
b) che in precedenza nei riguardi del giudicabile erano state emesse dal G.i.p. del Tribunale di Gela le seguenti ordinanze di custodia cautelare, in ordine alle quali, peraltro, al momento del giudizio era già cessata la detenzione per scadenza dei termini di custodia cautelare, ex art. 303 c.p.p.:
- in data 30 novembre 1992, in relazione all'accusa di associazione per delinquere di cui all'art. 416-bis c.p.;
- in data 30 aprile 1993 per il reato di tentato omicidio ai danni di RO IN e di occultamento del cadavere di AN Catania;
- in data 4 maggio 1993 con l'addebito di tentato omicidio ai danni dei fratelli Emmanuello;
c) che la richiesta di scarcerazione per decorrenza del termine di custodia relativa alla fase delle indagini preliminari, avanzata con istanza del 14 dicembre 1966, fondata sul presupposto della esistenza di un nesso di continuazione tra tutti i reati di cui ai prefati provvedimenti, e quindi, sulla ipotesi di "contestazione a catena", era infondata perché:
- la disposizione di cui all'art. 297 comma 3 c.p.p., pur nella nuova formulazione, concerne solo i casi di plurime ordinanze custodiali nell'ambito dello stesso procedimento, mentre, nel caso di specie, le contestazioni riguardavano distinti procedimenti pendenti innanzi a diverse autorità giudiziarie;
- tra le ordinanze custodiali in considerazione non si poteva ravvisare la esistenza del requisito della connessione ai sensi dell'art. 12 lett. b) e c) c.p.p.;
- la esistenza di vincolo di continuazione ovvero di connessione tra i reati contemplati dalle predette ordinanze era stata esclusa con decisione adottata dal medesimo Tribunale a conclusione di altro procedimento incidentale e con la efficacia del giudicato, allo stato degli atti, proprio a siffatte procedure incidentali, implicante preclusione alla deduzione delle questioni decise con provvedimento definitivo, per esaurimento dei gradi di impugnazione o per mancanza della stessa;
- la verifica sul giudicato interno cautelare andava effettuata d'ufficio, indipendentemente dalle ragioni esposte dal ricorrente impugnante al Giudice della libertà e da quelle poste a fondamento della ordinanza del Giudice del processo, trattandosi di accertamento su un presupposto per l'applicazione della disposizione di legge posta a fondamento della istanza (art. 297 comma 3 c.p.p.);
- alla data del dì 11 novembre 1994, quando fu disposto il giudizio nel primo procedimento, il p.m. disponeva solo di alcuni elementi indizianti inidonei a suffragare l'accusa di omicidio in danno del RA e del IN;
accusa che prese corpo solo il 29 giugno successivo a seguito delle dichiarazioni accusatorie rese da AR NI;
sicché non risultava configurabile una ipotesi di "contestazione a catena", seppure nella più ampia prospettiva del riformulato art. 297 comma 3 c.p.p., novellato dall'art. 12 della legge 8 agosto 1995, n. 332.
2. Ricorrono per cassazione i difensori del RA con due separati atti con i quali, sostanzialmente, deducono due motivi di censura in diritto, oltre a considerazioni di merito quanto alla sussistenza (dai deducenti ritenuta e dal Tribunale esclusa) dei presupposti in fatto per la configurabilità, nel caso di specie, di ipotesi di "contestazione a catena".
Con il primo motivo i deducenti denunziano violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum, estraibile dalla disposizione di cui all'art. 597 comma 1 c.p.p. ed applicabile anche al procedimento incidentale di cui all'art. 310 stesso codice: il Tribunale de libertate di Caltanissetta non si sarebbe limitato a giudicare sulla correttezza della regola giustificativa del rigetto enunciata e adottata dalla Corte di assise (di inapplicabilità della nuova disposizione di rito - art. 297 comma 3 c.p.p. - per pluralità di procedimenti pendenti innanzi a giudici diversi), ma avrebbe fatto ricorso ad altre ragioni fondanti il rigetto dell'istanza, quali quelle concernenti il giudicato interno e la insufficienza di indizi a disposizione del p.m. al momento in cui fu disposto il giudizio in relazione al primo processo. Con il secondo motivo i deducenti censurano l'affermazione della regola, enunciata da entrambi i Giudici di merito, della inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 297 comma 3 c.p.p., nella nuova formulazione, a procedimenti pendenti innanzi a più giudici, fondata sulla erronea considerazione che le diverse autorità giudiziarie " ... non possono di norma avere conoscenza reciproca degli elementi probatori da ciascuna di esse acquisite". Invece, secondo i deducenti, nell'assenza di specifica contraria disposizione di legge, andrebbe salvaguardato il principio di "civiltà giuridica" che ispira la novellazione della normativa sul divieto di "contestazioni a catena".
Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che l'attuale detenzione del RA riguardi anche l'omicidio IN e il tentato omicidio AN, in relazione alle quali accuse, invece, il ricorrente ha già conseguito la scarcerazione.
3. - Il Presidente della Sez. I della Corte, cui il ricorso era stato assegnato, inviò gli atti in visione al Presidente Aggiunto, rilevando la esistenza di un contrasto sulle questioni di diritto proposte con il ricorso e, in particolare, sul quesito "se la cognizione del giudice di appello, in materia di impugnazione di ordinanze aventi ad oggetto misure cautelari personali, sia o no limitata a quanto devoluto con i motivi proposti".
Con provvedimento 8 aprile 1997, il Presidente Aggiunto, ritenuta la esistenza del segnalato contrasto di decisioni nell'ambito della giurisprudenza delle Sezioni della Corte sul predetto principio di diritto, assegnò il ricorso a queste Sezioni Unite fissandone alla odierna udienza la discussione in camera di consiglio, anche per l'esame dell'altra questione dibattuta nella giurisprudenza della Corte con esiti diversi, sintetizzabile nel quesito "se nel caso di pluralità di provvedimenti di applicazione di misura cautelare personale, il divieto della c.d. "contestazione a catena" operi solo nell'ambito del medesimo procedimento ovvero anche in procedimenti diversi".
4. Osserva il Collegio che, in linea di diritto, la risposta al primo quesito posto all'attenzione delle Sezioni Unite della Corte, cioè "se la cognizione del giudice di appello, in materia di impugnazione di ordinanze aventi ad oggetto misure cautelari personali sia, o no, limitata al "punto della decisione impugnata devoluto con i motivi proposti", è positiva.
Invero, nel giudizio sul merito e con riferimento al gravame dell'imputato, la regola del tantum devolutum quantum appellatum - ormai tradizionale nel processo penale (già nella "Relazione sul codice di procedura penale" del 1913 tale era definita con riferimento alla disposizione dell'art. 480, poi trasfusa nell'art.515 c.p.p. 1930 [con estensione della regola limitativa anche al p.m., temperata con l'introduzione dell'appello incidentale]) - è prevista dall'art. 597 comma 1 c.p.p., a mente del quale "L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi" (dizione sostanzialmente omologa a quella di cui al citato art. 515 c.p.p. 1930). Trattasi, all'evidenza, di disposizione restrittiva del potere di cognizione attribuito al giudice della fase del gravame, al quale viene precluso l'esame di punti della decisione di primo grado diversi da quelli oggetto di censura.
Tale regola, peraltro, non coinvolge gli argomenti da sviluppare a sostegno della decisione, nel senso che il giudice del gravame non può ritenersi condizionato ne' dalle deduzioni in fatto ne' dalle argomentazioni in diritto svolte da quello di primo grado;
tanto meno, ed a più forte ragione, da quelle additate dalla parte appellante. La valutazione degli elementi in fatto concernenti il punto della decisione impugnata devoluto alla cognizione del giudice del gravame e il sostegno razionale della deliberazione adottata sono attribuzioni proprie dell'organo decidente, il cui potere trova limite nell'esigenza di rispettare i canoni della logica e del diritto.
In tal senso ha sempre deciso questa Corte: tra tante, a cominciare dalla più antica giurisprudenza, Cass., 7 giugno 1918, Biondi;
Sez. II, 21 dicembre 1956, Manicone;
Sez. III, 14 dicembre 1965, Balice;
Sez. VI, 14 marzo 1989, Gulli (Rv. Cass., n. 181328); Sez. II, 28 aprile 1989, De Nocenti (ivi, n. 182353); Sez. II, 3 marzo 1994, Devoto, (ivi, n. 198488); Sez. II, 25 agosto 1994, Pizza (ivi, n. 199759); infine, Sez. un., 27 settembre 1995, Timpanaro (ivi, n. 203096), la quale, in fattispecie di appello del p.m., così sintetizza il principio di diritto che qui interessa:
"La preclusione derivante dall'effetto devolutivo dell'appello riguarda esclusivamente i punti della sentenza che, non essendo stati oggetto dei motivi, abbiano acquistato autorità di giudicato;
non riguarda, invece, nell'ambito dei motivi proposti, le argomentazioni e le questioni di diritto svolte ed erroneamente proposte a sostegno del petitum che forma oggetto del gravame, atteso che il giudice di appello ben può - senza esorbitare dalla sfera devolutiva dell'impugnazione - accogliere il gravame in base ad argomentazioni proprie e diverse da quelle dell'appellante".
5. La regola della devoluzione propria del giudizio di appello nel processo di merito è stata ritenuta, dalla giurisprudenza della Corte con uniformi decisioni, condivise dalla prevalente dottrina, applicabile all'appello nel processus libertatis, di cui all'art.310 c.p.p.. Si è rilevato che, mentre il giudizio di riesame, di cui all'art.309 c.p.p., ha carattere totalmente e pienamente devolutivo e non ha bisogno del sostegno di motivi, quello di appello, di cui al successivo art. 310, è condizionato dall'esplicitazione delle ragioni di doglianza.
Nel primo, ex art. 309 c.p.p., la deduzione di motivi è del tutto facoltativa, come si rileva dalla lettura del comma 6 del detto articolo;
il giudice decide rivalutando, per dovere d'ufficio, tutta la situazione procedimentale, sia in fatto che in diritto, sia nel merito che nella legittimità; esso ha il potere di annullare o di riformare (in melius) l'ordinanza applicativa anche sulla base di motivi diversi da quelli (eventualmente) enunciati, ovvero di confermare il provvedimento sottoposto al riesame per ragioni diverse da quelle nello stesso indicate (comma 9); ha, altresì, il potere di integrare la motivazione, eventualmente insufficiente, inadeguata o carente, dell'ordinanza del giudice che ha applicato la misura custodiale, come hanno evidenziato, tra altre, le decisioni a Sezioni unite 8 luglio 1994, FF (Rv. Cass., n. 198212), e 17 aprile 1996, Moni (ivi, n. 205257), sanando la nullità nella quale il primo provvedimento sia eventualmente incorso, anche in relazione alla nuova formulazione dell'art. 292 comma 2 c.p.p. (cfr.: Sez. I, 5 aprile 1996, ivi, n. 204823; Sez. VI, 4 marzo 1996, Foti, ivi, 204911, in motivazione), utilizzando il meccanismo di cui all'art.185 c.p.p. Al contrario, nel giudizio di appello, ex art. 310 c.p.p., contestualmente alla richiesta debbono enunciarsi i motivi a sostegno, i quali fungono, analogamente a quanto previsto dal richiamato art. 597 comma 1 c.p.p., da delimitatori del potere di cognizione e di decisione attribuito al giudice del gravame (eccettuato il caso di applicazione della misura di cautela personale su impugnazione del p.m. avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta da parte del g.i.p.: cfr.: Sez. VI, 12 maggio 1995, FR [Rv. Cass., n. 202979]; Sez. VI, 12 marzo 1993, RA [ivi, n. 195635]; Sez. II, 14 gennaio 1991, ET [ivi n. 188013]. Si ripropone quella stretta relazione tra "punti" della doglianza e "perimetro" del potere di cognizione dell'organo della revisio prioris instantiae, nel senso che viene in evidenza la facoltà (processuale) di chi si ritiene ingiustamente danneggiato dal dato provvedimento di individuare la parte della decisione giudicata errata o ingiusta e, limitatamente ad essa, di investire il giudice funzionalmente superiore. L'impugnazione motivata è, dunque, espressione del potere dispositivo della parte di circoscrivere l'ambito della doglianza e così "perimetrare" l'area della cognizione dell'organo deputato al riesame.
L'appello nel processo di merito e l'appello nel procedimento incidentale in materia di libertà personale partecipano, dunque, della stessa natura, poiché integrano lo stesso strumento di verifica del provvedimento del primo giudice;
giustificata appare, pertanto, l'estensione all'appello de libertate delle regole dell'appello sul merito, tra le quali, per quanto qui riguarda, quella del tantum devolutum quantum appellatum.
In questo senso è uniformemente indirizzata la Corte, come si evidenzia dalle seguenti, tra le più significative, decisioni:
Sez. III, 20 ottobre 1995, PA (Rv. Cass., n. 203113); Sez. VI, 28 giugno 1995, EN (ivi, n. 202454); Sez. VI, 8 novembre 1994, PÈ (ivi, n. 199883); Sez. V, 25 marzo 1993, CI (ivi, n. 194351); Sez. I, 17 marzo 1993, D'TI (ivi, n. 193948); Sez. VI, 13 gennaio 1993, ME (ivi, n. 193824); Sez. II, 20 maggio 1992, OZ (ivi, n. 190631); Sez. VI, 18 maggio 1992, SO (ivi,. n.190664).
La predetta regola, peraltro, si applica al procedimento di cui all'art. 310 c.p.p. con tutte le sue implicazioni, compresa quella della libertà di autonoma valutazione e motivazione attribuita al giudice del gravame, pur sempre entro il limite dei punti attinti dai motivi di appello, per le medesime ragioni esplicitate avanti in tema di interpretazione dell'art. 597 comma 1 c.p.p.. 7. Tanto stabilito, venendo all'esame del primo motivo di ricorso, il Collegio rileva, nella deduzione del ricorrente, una evidente discrasia: invero, in linea di diritto l'enunciazione del principio, di estensibilità al giudizio di appello de libertate del principio del tantum devolutum quantum appellatum, appare esattamente articolata e si fonda sulla regola sopra richiamata. Non così può dirsi quanto all'applicazione che di tale regola si fa al caso di specie, là dove si contesta il potere-dovere del Tribunale a quo di rilevare, in linea di fatto, una situazione diversa da quella ritenuta dal primo giudice (o, meglio, sfuggita all'attenzione di questo) e di fornire una propria autonoma motivazione, sia con riferimento alla individuata situazione procedimentale di ne bis in idem cautelare, sia in relazione all'apprezzamento dell'apparato indiziario esistente in atti al momento dell'emissione del decreto che dispose il giudizio nel primo processo.
Sotto questo aspetto nella decisione impugnata si apprezza, non uno sconfinamento dalla questione devoluta (il punto sul se il ricorrente avesse diritto, o no, alla scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia per effetto di "contestazione a catena"), ma solo un doveroso approfondimento in fatto, mediante la rilettura degli atti del processo compresi quelli del "subprocedimento" incidentale sulla libertà, e in diritto, con l'affermazione del principio del "giudicato cautelare", seppure in unione ad altre argomentazioni che, a fronte dell'assorbenza della regola del giudicato interno, perdono ogni rilevanza.
Conclusivamente, sul primo profilo del primo motivo di ricorso, va riaffermato il principio di diritto secondo il quale la cognizione del giudice dell'appello incidentale sulla libertà, di cui all'art.310 c.p.p., è limitata ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame (e a quelli con essi strettamente connessi o da essi dipendenti), ma non è condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste dal giudice della decisione impugnata a sostegno del proprio assunto.
8. Ne segue che il Tribunale "della libertà" di Caltanissetta aveva il potere-dovere di rilevare la esistenza di una situazione endoprocedimentale di preclusione alla deduzione e alla (ri)decisione della questione sulla esistenza di un vincolo di continuazione o di connessione, ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. b) e c) c.p.p., tra gli addebiti mossi al RA con le ordinanze di cautela personale sopra elencate, quanto alla applicabilità della disposizione di cui al novellato comma 3 dell'art. 297 detto codice;
situazione correntemente definita di "giudicato cautelare" allo stato degli atti.
Nella giurisprudenza della Corte, anche per plurime affermazioni di queste Sezioni Unite (cfr.: Sez. un., 8 luglio 1995, FF [Rv. Cass., n. 198213]; Sez. un., 12 ottobre 1993 Durante [ivi, n. 195354]; Sez. un., 18 giugno 1993, Dell'Omo [ivi, n. 194312]), è ammessa la operatività della predetta regola nell'ambito dei procedimenti incidentali sulla libertà, con effetto analogo a quello previsto dall'art. 649 c.p.p., in tema di giudicato sul merito, ma condizionato alla invariazione della situazione in fatto (sotto la clausola rebus sic stantibus); trattasi, più esattamente, come ha anche rilevato la citata sentenza FF, di una preclusione processuale in forza della quale, quando l'impugnazione di un dato provvedimento sia esitata in decisione definitiva, per l'esaurimento dei relativi gradi oppure perché l'ulteriore grado non sia stato adito, si realizza una situazione procedimentale di (relativa) stabilità del decisum sulla questione dedotta. E ciò per scongiurare che una stessa questione, di fatto o di diritto, possa essere, senza alcuna modificazione della situazione procedimentale di riferimento, riproposta all'infinito, con moltiplicazione di procedimenti e negativi effetti sulla credibilità della funzione di giustizia.
Diversamente, invece, quando si alleghi il mutamento della situazione di fatto sulla quale la decisione fu fondata, ciò comportando una nuova e complessiva rivalutazione di tutta la posizione dell'interessato. Esigenza particolarmente ricorrente nella fase "magmatica" dell'investigazione, ma presente anche nella fase del giudizio sul merito dell'accusa, quando le prove della colpevolezza si vanno raccogliendo e debbono essere valutate: ogni nuova significativa acquisizione può implicare un nuovo giudizio sui presupposti, sulle esigenze e sull'adeguatezza della misura di cautela personale sotto l'è gida del favor libertatis. Nel limitato contenuto sopra evidenziato (altri aspetti sono stati presi in considerazione dalla giurisprudenza della Corte, ma nel caso di specie essi non vengono in evidenza), la regola è pacificamente ammessa dalla dottrina, nonostante qualche voce discorde che fa leva sul dettato dell'art. 299 comma 1 c.p.p., il quale non pone testuali limiti all'attivazione del procedimento incidentale di revoca della misura di cautela personale, anche se poi si finisce con l'ammettere che la mancata deduzione di nuove questioni o di nuovi "fatti" esita nella declaratoria di inammissibilità.
Detta regola è pacificamente ammessa nella giurisprudenza della Corte a far capo dalla citata decisione di queste Sezioni 12 ottobre 1993, Durante, la quale stabilì che: "Anche alle ordinanze [... ] adottate dal tribunale ex artt. 309 e 310 c.p.p. in sede di riesame o di appello avverso provvedimenti de libertate, nonché alle pronunzie emesse dalla Cassazione a seguito di ricorso contro tali ordinanze, o in sede di ricorso per saltum contro il provvedimento applicativo della misura, va riconosciuta una sia pur limitata efficacia preclusiva di natura endoprocessuale, fondata sul principio del ne bis in idem, di cui all'art. 649 c.p.p.". Tale principio è stato costantemente seguito dalle Sezioni della Corte:
tra tante, Sez. I, 23 ottobre 1996, NA (Rv. Cass., n. 205956);
Sez. IV, 14 settembre 1996, AM (ivi, n.205573); Sez. I, 24 maggio 1996, TO (ivi, n. 205489); Sez. VI, 18 ottobre 1995, GO (ivi, n. 203149); Sez. II, 28 marzo 1995, OR (ivi, n. 201609); Sez. I, 7 febbraio 1995, MA (ivi, n. 200929): Sez. VI, 13 ottobre 1994, ES (ivi, n. 199379); Sez. I, 10 ottobre 1994, LA (ivi, n. 199656); Sez. I, 29 settembre 1994, PA (ivi, n. 199789); Sez. II, 4 agosto 1994, AN (ivi, n. 199308); Sez. V, 26 maggio 1994, OT (ivi, n. 199413), Sez. I, 19 maggio 1994, ON (ivi, n. 198893); Sez. I, 27 aprile 1994, D'RE (ivi, n. 198160); Sez. I, 28 gennaio 1994, TA (ivi, n. 196827); Sez. VI, 19 gennaio 1994, ON (ivi, n. 198978); Sez. I, 15 novembre 1993, VO (ivi, n. 195750); Sez. I, 12 novembre 1993, LC (ivi, n. 196090); Sez. I, 1 ottobre 1993, NO (ivi, n. 196215); Sez. III, 2 settembre 1993, SI (ivi, n. 195216);
Sez. I, 10 maggio 1993, CH (ivi, n. 194359); Sez.VI, 23 marzo 1993, CA (ivi, n. 195638); Sez.I, 19 marzo 1993, OL (ivi, n. 193727); Sez. I, 10 marzo 1993, La Corte (ivi, n. 193934);
Sez. I, 4 febbraio 1993, LE (ivi, n. 196896); Sez. I, 3 maggio 1991, RI (ivi, 187473); Sez. I, 11 marzo 1991, CI (ivi, 186902); Sez. I, 6 settembre 1990, PA (ivi, n. 185653).
9. Riaffermata la regola della preclusione processuale alla rivalutazione di una situazione in fatto o di una questione in diritto, implicante la libertà personale e, in genere, una misura cautelare personale, già esaminata e decisa con provvedimento non più impugnabile, si può passare all'esame di quell'aspetto del primo motivo di ricorso che coinvolge l'accertamento del Giudice a quo a riguardo dell'assunta intervenuta preclusione processuale sulla questione attinente la esistenza di un vincolo ex art. 297 comma 3 c.p.p. tra le imputazioni oggetto delle ordinanze di cautela persona sopra elencate, emesse nei riguardi del ricorrente RA. Sul punto, il provvedimento impugnato fa riferimento alle vicende di precedente "subprocedimento" incidentale, evidenziando come tale questione fu già portata alla cognizione del giudice che procedeva e, da questo risolta in senso negativo, fu dedotta in sede di appello e, quindi, di cassazione;
come, sul rinvio dalla Corte, disposto per vizio di motivazione, il giudice del rinvio, emendato il vizio, confermò la decisione d'inesistenza del vincolo di continuazione o di connessione (nei termini predetti) ex art. 297 comma 3 c.p.p.. Questa decisione, ha accertato il Giudice oggi censurato, non venne ulteriormente impugnata conseguendo, così, l'effetto preclusivo di cui si è avanti parlato.
Tale accertamento, conseguito in sede di merito, può ritenersi pacifico in causa, posto che solo genericamente, in uno degli elaborati a sostegno del ricorso, si accenna a impugnazione della predetta ultima ordinanza, senza fornire alcun elemento di contrasto all'affermazione del giudice del merito.
10. Da tutto ciò segue che già la Corte di assise di Caltanissetta avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la (nuova) richiesta di (ri)valutazione della situazione di continuazione o connessione, presupposto della domanda di scarcerazione, e che, correttamente, verificando, d'ufficio, il presupposto del potere di cognizione e decisione a sè spettante, quale giudice di appello, il Tribunale di Caltanissetta rilevò la esistenza del "giudicato cautelare" interno al processo.
Allo stesso modo e sullo stesso presupposto, questa Corte non può che prendere atto dell'accertamento di merito e della situazione procedimentale venuta ad esistenza e, rilevata la mancanza di censure sul punto, decidere per il rigetto del ricorso. Invero, la preclusione processuale impedisce a qualsiasi giudice, e, quindi, anche a questa Corte, di prendere cognizione della questione già decisa con effetto di giudicato, nella carenza di deduzione di fatti nuovi modificativi.
11. Pertanto, la problematica, portata all'attenzione della Corte con il secondo motivo di ricorso, concernente la esistenza, o no, del limite endoprocedimentale alla rilevanza della "contestazione a catena" non può essere presa in esame mancando il potere di cognizione del giudice del procedimento incidentale de libertate. 12. Conclusivamente, dunque, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato a pagare le spese processuali.
P.T.M.
visti gli art. 297, 310, 597, 616 c.p.p.:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali;
dispone che a cura della cancelleria copia del presente provvedimento sia trasmesso alla direzione della casa circondariale competente, ai sensi dell'art. 23 comma 1-ter legge n. 332 del 1995. Così deciso in Roma, 25 giugno 1997.