Sentenza 26 febbraio 2013
Massime • 1
Nel caso in cui la dichiarazione di incompetenza sia pronunciata con sentenza, l'ordinanza di trasmissione degli atti, cui l'art. 27 cod. proc. pen. connette la decorrenza del termine di venti giorni entro il quale deve essere rinnovata la misura cautelare disposta dal giudice incompetente, è provvedimento accessorio, ragion per cui il "dies a quo" per il computo di detto termine si individua in quello di deposito della motivazione della sentenza e della connessa ordinanza e non già in quello della lettura del dispositivo. (Fattispecie relativa a declaratoria di incompetenza dichiarata dalla Corte di cassazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/02/2013, n. 23714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23714 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 26/02/2013
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 271
Dott. MASSAFRA U. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - N. 3746/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA EN N. IL 09/05/1967;
avverso l'ordinanza n. 581/2012 TRIB. LIBERTÀ di L'AQUILA, del 27/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Scardaccione Vittorio Eduardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di RA NC avverso l'ordinanza emessa in data 27.12.2012 dal Tribunale del riesame di L'Aquila che, in riforma dell'ordinanza custodiale del G.i.p. del Tribunale di Vasto in data 7.12.2012; sostituiva la misura cautelare carceraria applicata al RA in relazione ai soli reati di cui al capo 4 lett. F) ed M) (cessione di sostanza stupefacente in Termoli) con quella degli arresti domiciliari.
Deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione alla norma attinente alla eccepita competenza per territorio, in quanto, sebbene fosse stato riconosciuto dallo stesso giudicante che il luogo in cui erano stati commessi i reati in questione ricadeva nel territorio di Termoli, era stato comunque ritenuto che esigenze di collegamento probatorio non consentivano "di separare la posizione degli indagati".
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Invero, come rilevato dalla difesa e riconosciuto dallo stesso Tribunale di L'Aquila, il luogo consumazione dei reati residualmente contestati al RA (al pari di tutti gli altri elencati sotto il medesimo capo d'imputazione dalla lettera a alla lettera m) effettivamente ricade nel territorio del Tribunale di LA (rientrando Termoli nel suo circondario).
In tale fattispecie, trattandosi di un caso di incompetenza per territorio del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, l'ordinanza del tribunale del riesame dovrebbe essere annullata, con conseguente liberazione dell'indagato, solo qualora ad un preliminare esame dell'ordinanza impugnata e del provvedimento cautelare non si rilevasse la necessaria specificazione dei gravi indizi di colpevolezza e l'indicazione delle esigenze cautelari connesse con l'urgenza di adottare la misura. Ma, essendo il potere di disporre la limitazione della libertà personale da parte del giudice incompetente del tutto eccezionale e legittimo solo se sussiste l'improrogabile necessità di salvaguardare esigenze cautelari (Cass. pen. Sez. 1, n. 22297 del 15.5.2003, Rv. 227385), non può disconoscersi che nel caso di specie dette esigenze risultano adeguatamente valutate ed individuate in quelle del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.
Sicché, atteso il riscontro positivo di questi requisiti come analizzati dall'ordinanza de qua con congrua e corretta motivazione per giunta esente da censure di sorta sul punto dal ricorrente, il provvedimento, seppur affetto da vizio di motivazione in ordine all'eccepita incompetenza territoriale, non deve essere annullato, ferma restando la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente, perché alla Corte non è dato rilevare detto vizio a fronte dell'incompetenza per territorio del giudice della cautela, sempre che esso non sia di consistenza tale da travolgere anche il provvedimento impositivo della misura, a sua volta difettoso nella motivazione, circostanza che si deve escludere nel caso in esame (Cass. pen. Sez. 2, n. 26286 del 27.6.2007, Rv. 237268 e successive conformi).
È opportuno precisare (cfr. Cass. pen. Sez. 2, n. 19529 del 5.4.2006, Rv. 234123 che ha puntualizzato quanto affermato dalle SS.UU. n. 3 del 31.1.2001, Rv. 218299) che nel caso di specie, essendo l'incompetenza dichiarata con la presente sentenza, l'ordinanza di trasmissione degli atti dalla quale l'art. 27 c.p.p. fa decorrere il termine di venti giorni per la rinnovazione della misura cautelare da parte del giudice dichiarato competente, è provvedimento accessorio della sentenza di incompetenza;
conseguentemente è dal momento in cui l'una e l'altra sono complete di ogni elemento e sono suscettibili di essere portate a conoscenza del giudice dichiarato competente nella loro interezza, anche per l'eventuale denuncia di conflitto, che va computata la decorrenza di detto termine. Soltanto il provvedimento dichiarativo di incompetenza, nella sua struttura composita e complessa può dare al giudice cui gli atti sono trasmessi la piattaforma cognitiva per l'esatta valutazione delle precondizioni di giudizio relative all'apprezzamento della correttezza dell'attribuzione di competenza. Il complesso mosaico dei presupposti della decisione deve dunque discendere necessariamente dall'analisi congiunta della sentenza, dell'ordinanza o del dispositivo, e dalla motivazione anche perché solo su questa base, e dall'eventuale consapevolezza dell'assenza dei necessari presupposti per l'attribuzione della competenza potrà essere sollevato il relativo conflitto da parte del giudice interessato. Da questa interpretazione dell'art. 27 c.p.p. discende di conseguenza la tempestività dell'ordinanza confermativa della custodia cautelare (v. in senso conforme Cass. pen., sez. 6, n. 850 del 23.3.1993, Rv. 194188; Sez. fer. n. 37964 del 11.9.2002, Rv. 223667).
Peraltro, il dedotto collegamento probatorio e la necessità di non separare le posizioni degli indagati, si traduce nella riconosciuta urgenza di provvedere da parte del G.i.p. di Vasto, benché territorialmente incompetente in relazione alla posizione del RA.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di LA in relazione alla posizione di RA NC e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso detto Tribunale. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2013