Sentenza 3 marzo 2009
Massime • 1
Ricorre la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. nel furto d'acqua dalla rete idrica comunale, in ragione della destinazione pubblica della "res furtiva" a rischio per la pubblica utilità, dato che riduce la possibilità di fruizione collettiva.
Commentari • 5
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
- 2. ACQUA: Allaccio abusivo e violazione delle modalità stabilite dall’Ente.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
- 3. ACQUA: Allaccio abusivo e violazione delle modalità stabilite dall’Ente.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
La questione da dirimere è se la condotta consistente nel prelievo di acqua pubblica da un punto di sbocco della rete idrica comunale (fontana pubblica) integri il delitto di furto aggravato o l'illecito amministrativo di cui ali' art. 17 R.D. n. 1775 del 1933, come sostituito, dapprima, dall'art. 23 D.lgs. n. 152 del 1999 e, poi, dall'art. 96, comma 4, D.lgs. n. 152/2006. In tema di tutela delle acque, occorre distinguere le ipotesi in cui l'impossessamento dell'acqua si realizzi mediante un vero e proprio allaccio abusivo (ossia, mediante la costituzione di una utenza), con il conseguente mutamento della destinazione impressa al bene dall'ente gestore delle risorse idriche (nonché, con …
Leggi di più… - 4. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
- 5. Sottrazione d'acqua: furto o illecito amministrativo? (Tr. Trento, 17/2/2015)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/03/2009, n. 20404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20404 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Presidente - del 03/03/2009
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 599
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 036680/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LC NA N. IL 16/03/1939;
avverso SENTENZA del 09/11/2007 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI V., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Decidendo sull'appello proposto dall'imputata DO IN contro la sentenza di condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Messina per il reato di furto aggravato (ex art. 624 c.p., e art. 625 c.p., n. 7) di acqua sottratta alla rete idrica comunale, la Corte di Appello della stessa città ha deciso di confermare quella resa in primo grado.
Avverso tale sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, adducendo errore di diritto e difetto di motivazione sia nel punto in cui era stata ritenuta la sua responsabilità sulla scorta di elementi labili e, comunque, non rilevanti, quale la lettera di invito inviatale dall'ente-acquedotto affinché regolarizzasse la sua posizione di utente, sia nel punto in cui era stata disattesa la richiesta di escludere la ricorrenza della contestata aggravante di cui all'art. 625 c.p., n.
7. Osserva il Collegio che il ricorso è destinato alla declaratoria di inammissibilità. Invero, il primo motivo di gravame è inammissibile per la sua aspecificità, non confrontandosi con le persuasive e congrue argomentazioni addotte in sentenza a sostegno dell'affermazione di colpevolezza dell'imputata, la quale è stata ritenuta autrice del reato perché, nonostante fosse stato accertato il prelievo abusivo dall'acquedotto comunale di indeterminate quantità di acqua a beneficio del suo appartamento e ciò contro la espressa volontà dell'azienda municipalizzata del Comune che l'aveva invano invitata, con lettera - raccomandata del 21/3/2001, a regolarizzare la sua posizione ed a stipulare regolare contratto di fornitura, aveva continuato a rifornirsi di detto bene per gli usi quotidiani della sua abitazione e ad evitare il pagamento del costo corrispondente al consumo fattone.
Anche la seconda doglianza non coglie nel segno, posto che nella motivazione v'è traccia, sia pur sintetica, ma corretta giuridicamente, delle ragioni in base alle quali è stata disattesa la richiesta di escludere l'aggravante contestata di cui all'art. 625 c.p., n. 7, e che dette ragioni coincidono con il pacifico principio secondo cui la sussistenza della circostanza aggravante è conseguenziale alla destinazione pubblica delle acque pubbliche, ed alla necessità di impedire ogni sottrazione non autorizzata delle stesse, tale da porre a rischio la loro pubblica utilità, a causa di una possibile ridotta fruizione del bene nel suo complesso e nelle singole componenti. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, della sanzione pecuniaria, che, tenuto conto del profilo e dell'entità della colpa riconoscibili nella condotta processuale, il Collegio determina nella somma indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di 1.000,00 Euro. Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 3 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2009