Sentenza 27 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/02/2003, n. 2985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2985 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2003 |
Testo completo
E N IO есee 67998 Z A R PUBBLICA T IS 5 . G N 26/4/198 E R NOME DEL POPOLO ITALIANO - R ITALIANA B 0 2 9 85 / 03 A . L D R. L P. E A IBUTA D. T . DEL B N A SE AI SENSI T TR E 1 3 1 TERIA CORT . N A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.1944/: Presidente Dott. Giulio Graziadei Consigliere Dott. Vittorio Glauco Ebner Cron. 6830 Di Nubila Consigliere Dott. Vincenzo Ruggiero Cons. Rel. Rep. Dott. Francesco Ud. 26/03/02 Di Palma Consigliere Dott. Salvatore fer. 15 ha pronunciato la seguente: SE N TENZA sul ricorso proposto da: Amministrazione delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore e per l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Sanremo, in persona del suo Direttore pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici domiciliano in Roma, alla via dei Portoghesi n.12; O - ricorrente
contro
Impresa Edile NI di NI NO & C. s.d.f., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, amministratore NI AR, elettivamente socio domiciliata in Roma, via Confalonieri n. 5, presso 10 9 5 1 3 1 studio dell'Avv. Luigi Manzi, che la rappresenta e difende, anche congiuntamente agli Avv.ti Emanuele Coglitore e Paolo Centore, giusta procura speciale in calce;
- controricorrente avversO la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Genova n.179 del 7-10-98, depositata il 10-3-99; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/02 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Uditi gli Avv.ti Centore e Coglitore;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, previo rigetto dell'eccezione di "improcediblità". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Sanremo, in data 31-7-96, notificava a NI AR, legale rappresentante della S.d.f. Impresa Edile NI di NI NO C. l'avviso di accertamento n.5642000393, con cui per l'anno 1989 accertava un maggiore reddito imponibile ai fini IRPEF di £. 44.335.000. 2 Veniva proposto ricorso, in cui si eccepiva, in via pregiudiziale, la inesistenza giuridica della notifica dell'avviso di accertamento;
nel merito, si rilevava la nullità dell'atto impositivo per illegittimità; si deduceva, altresì, la carenza di potestà impositiva da parte dell'Ufficio, in quanto la società aveva proposto accertamento con adesione. La Commissione Tributaria Provinciale di Imperia con depositata il 28-11-97, sentenza n. 473/01/97, accoglieva il ricorso. L'Ufficio proponeva appello. Commissione Tributaria Regionale di Genova con La sentenza n.179 del 7-10-98, depositata il 10-3-99, rigettava l'appello e compensava le spese di giudizio. La decisione veniva articolata su questi punti : la revoca del concordato fiscale, operata dall'Ufficio, era tardiva, in quanto intervenuta posteriormente all'accettazione della proposta da parte del contribuente;
la notifica della revoca, avvenuta in ероса successiva alla emissione dell'atto di accertamento, era ininfluente rispetto agli effetti th prodotti dalla domanda di adesione accettata dal contrbuente;
l'adesione si era perfezionata sia perché il pagameno delle imposte dipendenti dalla proposta di adesione è elemento costitutivo della transazione 3 intervenuta, sia perché la revoca disposta dall'Ufficio successiva anche al pagamento delle imposte dovute è secondo le scadenze stabilite dalla dal contribuente, legge. Con atto notificato il 13-1-2000 proponevano ricorso per cassazione l'Amministrazione delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Sanremo, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato. Venivano dedotti i seguenti motivi : quanto alla ritenuta tardività della revoca, mentre non operava lo sbarramento di cui all'art. 3 D.L. n.564/94, che escludeva la definizione per gli anni pregressi qualora entro il 20-5-95 risultasse notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sul reddito o dell'IVA, sussisteva tuttavia lo sbarramento previsto dall'art. 2 bis, dal momento che la proposta di accertamento con adesione era stata sottoscritta il 15-12-95, quando ormai la verifica in data 8-8-95, congenerale si era già conclusa notifica all'Ufficio e rapporto alla Procura;
la proposta di accertamento con adesione si perfeziona al momento in cui è intervenuto il pagamento totale degli importi indicati nella proposta, ma nella fattispecie 4 tale pagamento si era compiuto il 20-11-95, mentre in data 11-8-95 l'Ufficio riceveva il processo verbale di constatazione n.206, notificato alla parte il 3-8-95. Pertanto, veniva chiesta la cassazione della sentenza, con condanna all'integrale rifusione delle spese di giudizio. Con atto notificato il 22-2-2000 il sig. NO NI, proponeva controricorso. In via preliminare, veniva legittimazione attiva eccepito il difetto di ufficio dell'Ufficio Distrettuale, in quanto finanziario periferico, chiedendosi di valutare gli effetti di questo vizio in relazione alla legittimità del ricorso. Nel merito, si deduceva che, una volta presentata la proposta di accertamento con adesione, 1'Amministrazione Finanziaria era carente di potestà impositiva ed era inammissibile la revoca dei benefici dell'accertamento con adesione. Con memoria successiva del 18-3-2002 NI NO popone una eccezionedi improcedibilità intervenuta medio tempore nei seguenti termini : la Commissione Tributaria Regionale di Genova aveva emesso due M sentenze favorevoli alla Società e all'altro socio;
queste sentenze erano divenute definitive per mancanz di gravame;
le due sentenze, relative al concordato per gli anni 1990 e 1991, precludevano l'esame del presente ricorso, relativo al concordato per il 1989. MOTIVI DELLA DECISIONE 1 . Il ricorso proposto dal Ministero, con l'articolazione di un unico motivo, è risultato fondato. L'art.
2-bis ("Accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e dell'IVA") del D. L. 3-9-94, n.564, convertito nella L. 30-11-94, n.656 successivamente abrogato con l'art.17 ("Abrogazione e delegificazione") co.1° lett.b - al co.2° (come modificato del D.Lgs. 19-6-97, n.218 dall'art.1 del D.L. 9-8-95 n. 345, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18-10-95, n.427) prevede testualmente : "La definizione non è ammessa quando e notizie a conoscenza sulla base degli elementi, dati dell'ufficio è configurabile l'obbligo di denunzia giudiziaria per i reati di cui agli all'autorità artt.1, comma 1, 2, comma 3, e 4 del D.L.10 luglio 1982, n.429, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche quando per i medesimi reati risulta essere stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza 0 risulta essere stata avviata l'azione penale". 6 Questa norma secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Civ., Sez. I, n.4903/98 del 15-12-98/25-2- 99) - riguarda l'istituto di carattere generale, 13l'accertamento con adesione a regime", mentre l'art.3 dello stesso D.L. ("Accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi") costituisce un'applicazione dell'istituto generale alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994. L'esclusione prevista dal 2° CO. dell'art.
2-bis si applica anche alle ipotesi dell'art.3, per effetto del richiamo operato da quest'ultimo alla precedente disposizione. Venendo in primaria considerazione gli interessi di giustizia penale, certamente prevalenti rispetto agli interessi meramente tributari, non v'è dubbio che debba essere riconosciuto alla norma dell'art.
2-bis un carattere imperativo e cogente : in sintesi, la valenza di sbarramento ineludibile. 2 La sussistenza di tali profili penali dava origine · ad una nullità ex lege per violazione del cogente disposto di una norma imperativa di legge. Ne discende che al provvedimento adottato dall'Amministrazione Finanziaria non può essere attribuita la natura di revoca in senso proprio con- le conseguenziali argomentazioni attinenti alla 7 conclusione transattiva di un rapporto per effetto di adesione bensì il carattere di mera declaratoria di situazioneannullamento, accertativa soltanto della venutasi a creare medio tempore. Non sussisteva, peraltro, alcun potere discrezionale dell'Amministrazione Finanziaria, che era obbligata ad agire in autotutela con il non ritenere perfezionata la fattispecie dell'accertamento con adesione, in quanto era divenuto improduttivo di effetti l'incontro delle volontà (così come era irrilevante 1'intervenuto pagamento). Nella specie, la proposta di accertamento con 3 . adesione era stata sottoscritta dal contribuente il 15- 12-95, mentre la cosiddetta revoca era successiva. Tuttavia, già in data 8-8-95 si era conclusa la verifica generale della Guardia di IN (effettuata in contraddittorio con il contribuente) con notifica all'Ufficio Finanziario e rapporto alla Procura della Repubblica. E la situazione era nota, dal momento che il processo verbale di constatazione n.206, pervenuto all'Ufficio in data 11-8-95, veniva notificato alla M parte il 3-8-95. Quindi, il contribuente non poteva opporre alcuna ragione di buona fede, in quanto la verifica era stata effettuata in contraddittorio e, comunque, il verbale 8 pertanto, aveva acquisito gli era stato notificato specifica rilevanza penale compiuta conoscenza della degli accertamenti a suo carico. 4 Certamente fondato il rilevo formulato in controricorso in ordine al difetto di legittimazione dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Sanremo. Questo Ufficio privo di soggettività esterna e, quindi, difetta di legittimazione. Tuttavia, oltre al difetto di legittimazione attiva dell'Ufficio periferico, а tal proposito nessun altro effetto rilevante può essere riconosciuto. Infatti, il ricorso risulta proposto, in via primaria, Amministrazione delle Finanze, in persona deldalla Ministro pro tempore, con rappresentanza e difesa ex lege da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato, con in Roma presso gli Uffici domiciliazione dell'Avvocatura. 5 Come si è detto in premessa, la parte ha proposto una eccezione nella memoria del 18-3-2002, con riferimento a due sentenze della Commissione Tributaria M Regionale di Genova. Ad avviso della Corte, non si tratta di atti e ( 1 ) documenti già acquisiti nel giudizio di merito. Pertanto, а norma dell'art.372 c.p.c., la relativa 9 produzione non può ritenersi consentita. 6 In conclusione, deve essere dichiarata 1'inammissibilità del ricorso proposto dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Sanremo. Il ricorso proposto dal Ministero va accolto. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria-Genova, che provvederà anche in ordine alle spese processuali. Il giudice del rinvio si atterrà agli enunciati principi di diritto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Sanremo;
accoglie il ricorso proposto dal Ministero, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, anche per provvedere in ordine alle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 26 marzo 2002. Il Presidente Il Relatore Dott. Francesco Ruggiero Dott. Giulio Graziadei Jam Music 10 kuwa IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio