Sentenza 22 dicembre 2009
Massime • 1
La sopravvenienza di una sentenza di condanna per gli stessi fatti per i quali è stata applicata una misura cautelare personale preclude al giudice dell'appello incidentale "de libertate" la rivalutazione della gravità indiziaria, in assenza di una diversa contestazione del fatto addebitato e di nuovi elementi di fatto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/12/2009, n. 2350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2350 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 22/12/2009
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 3515
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 37656/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IC AT N. IL 22/08/1965;
avverso l'ordinanza n. 420/2009 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 21/07/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Galati G. che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Manlio Marcella che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 21 luglio 2009 il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ai sensi dell'art. 310 c.p.p., decidendo in sede di rinvio a seguito dell'intervenuto annullamento da parte della Corte di Cassazione della precedente ordinanza del 3 dicembre 2008, che aveva respinto l'impugnazione dell'imputato, rigettava l'appello proposto da AR TE e, per l'effetto, confermava il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere, adottato il 3 luglio 2008 dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di AR TE in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis c.p.. L'ambito del devolutum riguardava la relazione tra la cosca RI - cui, secondo l'originaria imputazione, avrebbe partecipato anche AR - e la cosca MP, al cui interno era collocato lo status di sodale del ricorrente.
2. Il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, osservava preliminarmente che, nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza dibattimentale del 10 aprile 2008, il pubblico ministero aveva proceduto alla seguente riformulazione dell'imputazione associativa originariamente contestatata a TE AR ed altri coimputati: "per avere fatto parte di un'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata cosca MP, storicamente dominante nel territorio di Trunca. E per essersi i componenti della cosca MP alleati con la cosca RI e la cosca ON attraverso il patto siglato tra il proprio capo TE MP rispettivamente con i capi CO RI e AL ON...L'associazione MP si avvaleva così, oltre che delle proprie, della maggior forza di intimidazione del vincolo associativo e della più intensa condizione di assoggettamento e di omertà che derivava dall'alleanza con i capi carismatici (CO RI e AL ON), sopravvissuti alle guerre di mafia, delle più potenti cosche della città di Reggio Calabria, allo scopo di commettere delitti in tema di armi e esplosivi, delitti in danno delle persone, delitti di estorsione a carico di imprenditori e appaltatori operanti nei territori di competenza propri e degli alleati, delitti di turbativa di pubblici incanti e truffa ai danni di enti pubblici appaltanti e di imprese private e allo scopo di acquisire in modo diretto e indiretto la gestione o il controllo delle attività economiche ed imprenditoriali, nonché di acquisire in particolare il controllo degli appalti pubblici nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani in tutto il territorio regionale".
In relazione a tale imputazione, così riformulata, AR TE veniva condannato con sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 22 dicembre 2008, la cui motivazione, depositata il successivo 4 giugno, veniva acquisita agli atti della procedura de libertate. Il Tribunale argomentava che la contestazione a carico, tra gli altri, di AR non poteva considerarsi sostanzialmente mutata a seguito della riformulazione del capo di imputazione, essendo rimasti immutati i fatti storici originariamente contestati. La cosca MP - pur dotata di una sostanziale autonomia sotto il profilo operativo e ontologico, doveva essere letta, collegata e analizzata nei suoi continui e strutturali contatti con la più ampia compagine associativa denominata cosca RI, di cui la prima faceva parte a pieno titolo, costituendone di fatto una cellula, con essa in stretto rapporto di derivazione e di connessione reciproca. Inoltre gli elementi gravemente indizianti a carico di AR (oltre che del cugino TE MP) erano desumibili proprio dall'appoggio che CO RI aveva assicurato al programma di MP TE, volto all'acquisizione del controllo di appalti nel settore dello smaltimento dei rifiuti anche attraverso la creazione di società miste partecipate da imprese a diretta copertura mafiosa. Il provvedimento impugnato rilevava, inoltre, sulla base della sentenza di primo grado, la sussistenza di continui collegamenti del capocosca TE MP con CO RI, dal quale, nella consapevolezza degli altri associati, riceveva autorizzazioni, disposizioni, divieti e con cui si raccordava costantemente nello svolgimento dei propri affari, sempre comunque subordinati agli interessi della cosca RI, risultando in definitiva la cosca MP una cellula che, seppur dotata di soggettività autonoma, operava sotto l'egida della prima e in strutturale rapporto di dipendenza rispetto a quest'ultima. Non poteva, pertanto, parlarsi di una pluralità di associazioni, in quanto la cosca MP traeva origine dalla cosca RI, di cui costituiva una diretta filiazione, condividendone il territorio e avvalendosi della medesima forza di intimidazione.
Sulla base di tali considerazioni, ad avviso del Tribunale, l'imputazione riformulata nei confronti del ricorrente era coperta dal giudicato cautelare determinatosi a seguito dei provvedimenti emessi dal Tribunale del riesame nei confronti di AR TE, tra cui, da ultimo, quello del 5 febbraio 2008, richiamato anche nella sentenza della Quinta Sezione Penale di questa Corte del 17 aprile 2009. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, AR, il quale lamenta: a) violazione dell'art. 623 c.p.p., comma 1, lett. a) e art. 627 c.p.p. anche per omesso apprezzamento degli ulteriori sviluppi giudiziali di merito, specificamente indicati dalla Corte quale ulteriore profilo di esame, costituiti dalla riqualificazione dell'imputazione formulata, idonea a costituire un "fatto nuovo", tenuto conto dei diversi elementi strutturali della cosca MP rispetto alla cosca RI;
b) carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del metodo mafioso, ai rapporti e alla "successione" tra le due associazioni, alle condotte poste in essere da AR, ritenuto sodale del clan MP dopo essere stato inquisito quale membro del clan RI, alla compatibilità cronologica della nuove condotte contestate rispetto allo stato detentivo del ricorrente anche alla luce delle vicende processuali che hanno interessato altri concorrenti nel reato;
c) carenza di motivazione in ordine alla richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di carcerazione preventiva.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Relativamente alla prima censura la Corte osserva preliminarmente che i poteri attribuiti al giudice del rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Nella prima ipotesi, resta ferma la valutazione dei fatti come accertati dal provvedimento annullato;
nella seconda, invece, l'annullamento travolge gli accertamenti e le valutazioni già operate e, dunque, i poteri del giudice di rinvio hanno la massima latitudine: egli è, infatti, chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata (cfr. Cass., sez. 4^, 14 ottobre 2003, rv. 226418; Cass., sez. 6^, 3 dicembre 2001, Bassan;
Cass. sez. 1^, 14 novembre 2001, Murante;
Cass., Sez. Un. 8 maggio 1996, D'Avino, rv. 204463). In questo contesto la violazione denunciata non sussiste, in quanto la sentenza impugnata ha affrontato, con puntuale esame di tutte le emergenze processuali, confortate anche dall'intervenuta condanna in primo grado, la questione di cui era stata investita dal giudice del rinvio, relativa ai rapporti esistenti tra la cosca RI - cui secondo l'originaria contestazione avrebbe partecipato anche AR TE - e la cosca MP, al cui interno era collocato lo status di sodale del ricorrente e ha enunciato le plurime circostanze di fatto - in quanto tali insindacabili in sede di legittimità - che consentivano di affermare che la cosca MP costituiva una semplice sottoarticolazione interna dell'associazione RI di cui condivideva la metodologia mafiosa, gli ambiti di operatività territoriale, il complessivo disegno criminale, l'organizzazione strutturale come dimostrato dalla circostanza che necessitava delle direttive e delle autorizzazioni dei vertici della cosca RI per le singole iniziative criminose e la gestione degli illeciti e doveva uniformarsi ai divieti impartiti nel contesto di un'articolata strategia criminale.
In questo contesto il provvedimento impugnato ha correttamente escluso la possibilità di definire come "fatto nuovo" la riqualificazione dell'imputazione effettuata nel corso del dibattimento, tradottasi nella mera specificazione di circostanze di fatto già tutte ricomprese nell'addebito originariamente elevato, contenente la precisa contestazione della struttura e della composizione della cosca RI, della sua compagine associativa, del metodo mafioso dalla stessa utilizzato in vista della commissione, tra l'altro, di delitti contro la persona, contro il patrimonio, la pubblica amministrazione, la libertà d'impresa, nonché in tema di armi e di esplosivi allo scopo di acquisire in modo diretto e indiretto la gestione o il controllo delle attività economiche ed imprenditoriali, degli appalti pubblici nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani in tutto il territorio regionale. Come correttamente sottolineato dai giudici di merito, una conclusione del genere è confortata dalla intervenuta sentenza pronunciata dai giudici di primo grado, che hanno escluso qualsiasi violazione dell'art. 521 c.p.p. per immutazione del fatto e hanno evidenziato la piena ed effettiva possibilità dell'indagato di esercitare in concreto i suoi diritti di difesa in proposito.
2, Anche la seconda doglianza non è fondata.
In proposito la Corte osserva che, in tema di provvedimenti de libertate, la sopravvenienza di una sentenza di condanna in ordine ai fatti per i quali sia stata emessa una misura cautelare esonera il giudice di rinvio dall'esame del materiale indiziario, atteso che l'autonomia della decisione cautelare, inserita nel procedimento incidentale, non può spingersi - in conformità anche a quanto enunciato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 71 del 1996 - sino al punto da porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, anche non irrevocabile, emessa nel procedimento principale, stante la relazione strumentale esistente tra i due procedimenti (Cass., sez. 1^, 23 gennaio 2001, n. 13040, Avignone, rv. 218582). In assenza di una diversa contestazione del fatto addebitato e di nuovi elementi di fatto, secondo quanto meglio precisato al paragrafo che precede, l'avvenuta condanna in primo grado costituisce una preclusione processuale alla rivalutazione della gravità degli indizi in sede di appello incidentale de libertate, trattandosi di una decisione che contiene una valutazione nel merito così incisiva da assorbire in sè l'apprezzamento dei gravi indizi.
3. La terza censura non può essere prospettata per la prima volta in questa sede, in quanto sussiste la preclusione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 3, e la richiesta deve più correttamente prospetta ai sensi del combinato disposto dell'art. 297 c.p.p., comma 3, e art.299 c.p.p. al giudice competente.
In conclusione, risultando infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art.94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 dicembre 2009. Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010