Cass. civ., sez. II, sentenza 08/03/2001, n. 3435
CASS
Sentenza 8 marzo 2001

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I crediti di rimborso spettante verso gli altri condomini a quelli che abbiano pagato un debito condominiale, pur trovando causa in tale unica obbligazione assunta verso il terzo costituiscono pur sempre distinte obbligazioni onde la inapplicabilità del cumulo previsto dall'art. 11 cod. proc. civ. ai fini della determinazione del valore della causa.

Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni.

Il ricorso da parte dell'amministratore del condominio al procedimento monitorio ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. nei confronti del condomino moroso, in base al preventivo delle spese approvato dall'assemblea postula - avuto riguardo alla natura eccezionale della norma e del fatto che il decreto ingiuntivo presuppone l'esistenza di una prova scritta del credito proveniente dal debitore - la ricorrenza dell'approvazione del bilancio (preventivo o consuntivo) da parte dell'assemblea.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 08/03/2001, n. 3435
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3435
    Data del deposito : 8 marzo 2001

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