Articolo 287 del Codice di procedura penale
Articolo 268Articolo 270 bis
Versione
24 ottobre 1989
Art. 287. Condizioni di applicabilita' delle misure interdittive 1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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