Art. 287. Condizioni di applicabilita' delle misure interdittive 1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
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24 ottobre 1989
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- 1. Le misure cautelari personali interdittivehttps://www.studiocataldi.it/
[…] Condizioni di applicabilità Come previsto dall'art 287 c.p.p le misure cautelari personali interdittive sono applicabili a quei delitti "per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni" (art. 287 c.p.p.). […]
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Giurisprudenza • 101
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/2019, n. 51015Provvedimento: […] che il MB avrebbe omesso di trasmettere alla competente A.G., con conseguente formulazione degli addebiti di omissione di atti d'ufficio (da ritenersi ovviamente estraneo alla misura, per via dell'apparato edittale suo proprio, inferiore al limite minimo di cui all'art. 287 cod. proc. pen.), favoreggiamento personale (a beneficio del querelato, NT NICOLETTI) e falso in atto pubblico, con riferimento alla soppressione di parti del succitato atto di querela [cfr., […]Leggi di più...
- falso materiale·
- inammissibilità ricorso·
- art. 616 cod. proc. pen.·
- sospensione dal pubblico ufficio·
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- tardività ricorso·
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- art. 310 cod. proc. pen.·
- falso in atto pubblico·
- abuso d'ufficio·
- art. 311 cod. proc. pen.