Sentenza 19 giugno 2008
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, la sopravvenuta pronuncia di una sentenza di condanna, ancorché non definitiva, fa venir meno l'interesse dell'imputato alla procedura di riesame finalizzata alla verifica della originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che risultino dedotti elementi di prova nuovi, suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell'adozione della misura cautelare.
Commentario • 1
- 1. quando fa cadere l'interesse al riesame?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 27 maggio 2024
1. La questione: sopravvenienza condanna fa cadere interesse al riesame Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di una persona accusata in relazione ai reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e 110-629, comma secondo, e 416 bis.1cod. pen.. Ciò posto, dal canto suo, il Tribunale di Lecce, Sezione per il riesame, rigettava il riesame e per l'effetto confermava siffatta misura. A sua volta, la Corte di Cassazione, Sezione prima, annullava con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Lecce in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale di Lecce, Sezione per il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/06/2008, n. 41104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41104 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 19/06/2008
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1639
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 32415/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OZ IO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa in data 01/06/2007 dal Tribunale di Torino sezione riesame, in sede di rinvio, ai sensi dell'art. 309 c.p.p. nel procedimento incidentale di riesame di ordinanza applicativa della custodia cautelare carceraria adottata il 9.4.2005 dal G.I.P. del Tribunale di Torino;
esaminati gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Di Casola Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Nel contesto di articolate indagini preliminari sull'operare di più gruppi organizzati criminosi dediti al narcotraffico il g.i.p. del Tribunale di Torino con ordinanza in data 9.4.2005 applicava a "IO ZI la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di concorso (con i coindagati VI AT e PP MU) in importazione e detenzione illecite dall'Olanda a Torino (il 23.6.2002) di kg. 1,940 di cocaina (equivalente a 7.01 5 dosi m.g.). Adito dall'indagato, il Tribunale del riesame di Torino con ordinanza del 16.5.2005 confermava il provvedimento coercitivo. Lo ZI impugnava la decisione.
Con sentenza del 27.2.2006 questa Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 13451/06) annullava con rinvio l'ordinanza confermativa del riesame per insufficiente motivazione in ordine alla specifica consistenza e gravità degli indizi di colpevolezza delineantisi nei confronti dello ZI ("...non risulta esplicitato se e in che termini IO ZI abbia dato un proprio significativo contributo causale di qualsiasi tipo, materiale o psicologico sia pure sotto forma di rafforzamento degli altrui programmi, ovvero abbia avuto veste di semplice connivente..."). La Corte valutava assorbito nel disposto annullamento il motivo di ricorso pertinente alla sussistenza delle esigenze cautelari.
Decidendo in sede di rinvio, il Tribunale del riesame di Torino con ordinanza resa il 12.6.2006 dichiarava inammissibile la richiesta di riesame per sopravvenuta carenza di interesse, la rivalutazione degli indizi essendo preclusa dalla condanna riportata in primo grado dallo ZI per il reato contestatogli (Tribunale di Torino sentenza 31.3.2006). A fronte della rilevata causa di inammissibilità dell'impugnazione, i giudici torinesi consideravano superfluo l'esame dell'eccezione difensiva di omesso avviso della fissazione dell'udienza camerale di discussione del riesame. Anche avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione lo ZI. Questa Corte con sentenza in data 4.4.2007 (Sez. 2, n. 17236/07) annullava con rinvio l'ordinanza del riesame per inosservanza dell'obbligo di motivazione in merito all'eccezione difensiva ex art.178 c.p.p., lett. c), il relativo esame non potendo considerarsi superfluo per effetto della ritenuta inammissibilità dell'istanza di riesame.
2.- Nuovamente giudicando in sede di rinvio, il Tribunale di Torino - sezione riesame con l'ordinanza 1.6.2007 indicata in epigrafe ha ancora una volta dichiarato l'inammissibilità della originaria richiesta di riesame dell'ordinanza cautelare del 9.4.2005 ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a), per sopravvenuto difetto di interesse al giudizio di riesame, osservando che "l'interesse al gravame inoltrato dallo ZI avverso l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere risulta oggi venuto meno a seguito della declaratoria di condanna pronunciata nei suoi confronti in ordine ai fatti costituenti oggetto di tale provvedimento cautelare".
In particolare il Tribunale di Torino rileva che la tesi della difesa dello ZI in merito alla persistenza di un interesse dell'indagato (ora imputato) all'accertamento dell'esistenza genetica di un quadro gravemente indiziario al momento dell'emissione della misura cautelare, pur essendo intervenuta condanna non definitiva per il reato ascrittogli, interesse correlato al potenziale esercizio del diritto ad un'equa riparazione per eventuale ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p., confligge con il preminente principio di assorbimento della regiudicanda cautelare indiziaria nell'area del positivo giudizio probatorio offertone dall'intervenuta sentenza di condanna (pur non definitiva) per il medesimo reato. Principio indicato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 71/1996 e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità. Il diverso canone ermeneutico delineato dalla difesa dello ZI, imponendo una nuova e autonoma valutazione sulla colpevolezza dell'indagato già condannato con sentenza di merito non definitiva (gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p.) introdurrebbe altresì una non ragionevole deroga all'ulteriore principio sancito dall'art. 309 c.p.p., comma 9, u.p., secondo cui il provvedimento cautelare impugnato può essere confermato per ragioni diverse da quelle indicate nella sua motivazione.
In ogni caso, aggiungono i giudici del riesame, l'interesse risarcitorio scaturente dall'art. 314 c.p.p., comma 2 non potrebbe univocamente ricondursi a decisioni cautelari di riesame, cui mal si attaglia la nozione di "decisione irrevocabile" fissata dal detto art. 314 c.p.p., comma 2 quale fonte dimostrativa dell'inesistenza dei presupposti per l'emissione o il mantenimento di una misura cautelare personale.
3.- Avverso tale ultima ordinanza del Tribunale del riesame sabaudo ha proposto ricorso per cassazione il difensore di ZI IO, deducendo congiunti vizi di violazione di legge (art. 309 c.p.p., art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a) e di difetto di motivazione, sostanzialmente riproduttivi del secondo motivo del ricorso proposto contro la precedente ordinanza del riesame del 12.6.2006 (il testo di tale ricorso è interamente traslitterato nell'odierno atto di impugnazione).
Il ricorrente contesta l'assunto decisorio dei giudici del riesame, riassumibile nella tesi della postuma inammissibilità della richiesta di riesame per essere stata pronunciata sentenza di condanna dell'indagato/imputato. Sostiene il ricorrente che il gravame sul provvedimento cautelare originario risponde alla tutela di interessi di natura diversa e segnatamente di quello del controllo sull'originaria esistenza delle condizioni legittimanti la misura cautelare coercitiva al momento della sua adozione. Da un lato la temuta possibile antinomia che ne deriverebbe tra decisione de libertate e decisione di merito evocata dal Tribunale torinese (sulla scia della sentenza n. 71/1996 della Corte Costituzionale) va giudicata più apparente che reale. Poiché essa non darebbe luogo ad una situazione di contrasto produttiva di effetti giuridici, atteso che "soltanto la sentenza sul merito potrebbe essere eseguita con innegabile prevalenza sulla decisione in materia di libertà". Da un altro lato gli indiscutibili riflessi della decisione de libertate sulla dinamica riparatoria ex art. 314 c.p.p., sia pure alla stregua del canone valutativo cd. dell'ora per allora, sorreggono la persistenza dell'interesse al riesame dell'ordinanza cautelare originaria, tanto più che la decisione di merito (condanna cui il Tribunale annette effetti preclusivi del riesame cautelare) non è divenuta definitiva.
A tale ultimo riguardo il ricorrente segnala un presunto contrasto interpretativo esistente nella giurisprudenza di questa Corte tra la tesi che valuta la sentenza di condanna non irrevocabile ostativa ad un sindacato sugli indizi di reità e la tesi che estende l'interesse al riesame del quadro indiziario (e non delle sole esigenze cautelari) anche dinanzi ad una decisione di condanna non definitiva. Il ricorrente invoca, quindi, l'intervento risolutore del dissidio interpretativo delle Sezioni Unite di questa Corte. Con successiva "memoria" del 16.6.2008 il difensore del ricorrente, richiamando le considerazioni già svolte nell'atto d'impugnazione, riassume i termini della "questione" sottoposta al vaglio di questa Corte nel quesito se, intervenuta una pronuncia non irrevocabile sul merito dell'imputazione, permanga comunque l'interesse ad una pronuncia sull'esistenza dei gravi indizi all'atto dell'emissione della misura cautelare.
4.- Il ricorso di IO ZI è infondato.
A. La decisione del Tribunale del riesame di Torino è corretta e conforme alla giurisprudenza di questa Corte regolatrice per ciò che attiene al profilo ontologico dell'effetto preclusivo di una rivalutazione incidentale del quadro indiziario sotteso ad un provvedimento cautelare, cui si sia sovrapposta una decisione confermativa dell'imputazione (e, quindi, della concludenza e gravità degli indizi) e della colpevolezza dell'indagato-imputato, pur non definitiva, ad opera del giudice della cognizione di merito. La decisione medesima è nondimeno errata sul piano formale, nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità del gravame cautelare laddove, giudicando in sede di rinvio, avrebbe dovuto deliberarne il rigetto per essere il Tribunale comunque tenuto (in conformità alla prima sentenza di annullamento con rinvio del 27.2.2006, la seconda sentenza di annullamento con rinvio di questa Corte essendo determinata soltanto da una nullità di carattere procedurale) a (ri)valutare la consistenza degli indizi nel momento in cui era investito della regiudicanda cautelare, rivalutazione a fronte della quale si poneva poi il dato storico di dover prendere atto dell'intervenuta sentenza di condanna non definitiva dello ZI (cfr. Cass. S.U., 30.10.2002 n. 39915, Vottari, rv. 222603). L'inosservanza dei canoni decisori fissati dall'art. 627 c.p.p. da parte dell'impugnata ordinanza del riesame, tuttavia, non produce nel caso specifico oggetto dell'odierno ricorso effetti caducatori o dirimenti, l'erronea qualificazione attribuita all'originaria richiesta di riesame dello ZI potendo essere emendata in questa sede mediante rettifica del dispositivo dell'ordinanza ai sensi dell'art. 619 c.p.p.. B. Sulla questione riproposta con l'attuale ricorso deve preliminarmente osservarsi che questa S.C. ha avuto modo di chiarire come - anche quando si contesti con ricorso per cassazione la sussistenza delle condizioni legittimanti l'originaria emissione di una misura cautelare personale - si renda indispensabile la verifica della attualità e concretezza dell'interesse alla decisione. Non può non aversi riguardo, infatti, alla regola generale cristallizzata dall'art. 568 c.p.p., comma 4, applicabile - per la sua generale latitudine - anche ai provvedimenti de libertate, secondo cui è requisito fondante di ogni impugnazione la persistenza di un interesse effettivo e attuale, finalisticamente diretto a rimuovere un pregiudizio reale e specifico che la parte affermi di aver subito per effetto del provvedimento impugnato. In altri termini l'interesse alla decisione del ricorso non può tradursi in una mera ed astratta pretesa ad una rituale esattezza teorica del provvedimento impugnato, destituita di effetti pratici sull'economia del procedimento o sui suoi futuri sviluppi (arg., a contrario, da:
Cass. Sez. 6, 15.11.2006 n. 9943/07, Campodonico, rv. 235887; Cass. Sez. 6, 6.12.2007 n. 2210/08, Magazzù, rv. 238632). Ne discende che l'interesse del soggetto indagato (e poi imputato) ad ottenere una pronuncia invalidante un'ordinanza cautelare genetica, quando questa - nelle more della procedura di riesame - sia stata surrogata da una decisione di condanna sul merito dell'accusa contestata, non può essere presunto o creduto in re ipsa sussistente, ma deve essere addotto ed argomentato dall'interessato. Nel caso di IO ZI tale vaglio di concretezza e attualità si apre ad esiti negativi quanto al connotato della attualità e ad esiti parzialmente positivi quanto al profilo della concretezza.
C. In vero il ricorrente radica il suo interesse alla decisione del riesame (ora per allora) sulla verifica dell'effettiva gravità della piattaforma indiziaria al momento dell'emissione dell'ordinanza cautelare in funzione di un potenziale e futuro titolo (ciò che allo stato rende inattuale l'interesse) di una richiesta di equa riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 c.p.p., comma 2. Ma, se tale evenienza vale a rendere (ancora) concreto l'interesse esoprocessuale del ricorrente alla predetta decisione (v. Cass. Sez. 4 16.4.2002 n. 40750, Pupello, rv. 223299), non è dubitabile che i margini del medesimo interesse e della sua concretezza debbano considerarsi in larga misura indeboliti a seguito di una già intervenuta decisione di condanna sebbene non definitiva da parte del giudice di merito, che si sorregga sulla consistenza probatoria di quegli stessi "indizi" in base ai quali era stata applicata la misura cautelare restrittiva. In una simile situazione, infatti, un rinnovato e indipendente vaglio (riesame) degli indizi non può che essere circoscritto all'effettiva prospettazione dell'emergere nel corso del giudizio di cognizione di nuovi e diversi elementi probatori suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa rilettura degli indizi al momento dell'adozione della misura cautelare genetica, restando esclusa una rivisitazione dello spessore indiziario delle preesistenti risultanze processuali, già apprezzate - nel rigore della assunzione delle prove - nella sede naturale del giudizio di merito quali elementi determinanti l'affermazione di responsabilità dell'imputato (cfr. Cass. Sez. 1, 13.7.2004 n. 38036, Porcelli, rv. 230049).
Rilevato che il ricorrente non offre alcuna indicazione di eventi modificativi del quadro indiziario prefiguratosi all'esame del giudice per le indagini preliminari disponente la misura cautelare carceraria, deve convenirsi che l'affievolita concretezza dell'interesse al gravame cautelare del ricorrente rimane legata alla non ancora intervenuta definitività del giudizio di cognizione sul merito dell'accusa ed al suo eventuale mutamento nei gradi di giudizio successivi al primo, il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione di cui all'art. 314 c.p., comma 2 coniugandosi ad esiti di insussistenza delle condizioni legittimanti l'emissione o la permanenza della misura cautelare detentiva accertati sulla base di una "decisione irrevocabile".
D. A fronte della ricostruita situazione processuale dello ZI, come sopra illustrata, erroneamente il ricorso dell'imputato muove dall'assunto di un supposto contrasto o di ragioni di contraddizione nella giurisprudenza di legittimità in ordine agli effetti preclusivi di un riesame dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. derivanti da un'intervenuta pronuncia di merito affermativa della responsabilità del soggetto sottoposto a misura cautelare restrittiva. La sentenza che anche nell'odierno ricorso viene richiamata a riprova dell'indirizzo che postulerebbe la praticabilità (e l'esistenza del relativo interesse) di un giudizio di riesame di una misura cautelare personale, oltre che in rapporto alle esigenze cautelari anche in rapporto alla gravità degli indizi di colpevolezza pur dopo una pronuncia di condanna non definitiva del soggetto in stato cautelare, è impropriamente evocata, giacché - come per altro già rilevato dall'impugnata ordinanza del Tribunale di Torino - essa enuncia un principio di diritto esattamente opposto a quello ipotizzato dal ricorrente (Cass. Sez. 4, 10.4.2003 n. 20620, Fakid, rv. 224908). La menzionata decisione di legittimità limita l'interesse al riesame della misura coercitiva alla sola verifica della sussistenza (originaria) delle sole esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), laddove nel corpo della motivazione si precisa - facendosi riferimento ad un già delineato indirizzo di questa S.C. - che la sentenza di condanna e quella di patteggiamento precludono l'esame nel procedimento incidentale de libertate dei gravi indizi di colpevolezza.
È dunque stabile l'indirizzo della giurisprudenza di questa S.C. nel riconoscere che la sopravvenuta pronuncia nel procedimento principale di una sentenza non irrevocabile di condanna dell'imputato produce nel procedimento di riesame effetti preclusivi dello scrutinio sulla genetica esistenza o non dei gravi indizi di colpevolezza. Indirizzo in linea, del resto, con il cd. principio di assorbimento puntualizzato dalla citata sentenza n. 71/1996 della Corte Costituzionale, la decisione di condanna contenendo una valutazione del merito dell'accusa di tale incisività da "assorbire" una postuma prognosi di sussistenza o insussistenza originaria degli indizi di colpevolezza (così, ex pluribus: Cass. Sez. 1, 14.7.2006 n. 29107, Barra, rv. 235267: "In tema di misure cautelari personali, l'intervenuta pronuncia, nel corso del procedimento principale, di sentenza non definitiva di condanna implica la non riproponibilità, in sede di procedimento incidentale de libertate, della questione concernente la sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza").
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e rettifica la statuizione di inammissibilità in quella di rigetto della richiesta di riesame. Così deciso in Roma, il 19 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2008