Sentenza 12 luglio 2013
Massime • 1
Va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso il provvedimento del tribunale del riesame che, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., abbia accolto l'appello del P.M. disponendo una misura cautelare più grave di quella in corso, quando la fase di cognizione si sia conclusa con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna prima della decisione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non consente alla decisione del tribunale della libertà di divenire definitiva, con la conseguenza che resta fermo lo stato cautelare preesistente la decisione del medesimo tribunale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2013, n. 39268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39268 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2013 |
Testo completo
39 26 8/132 6 8 / REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/07/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA Dott. FRANCESCO SERPICO N.1218 Rel. Consigliere - Dott. CARLO CITTERIO REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. GIORGIO FIDELBO N. 16336/2012 - Consigliere - Dott. EMANUELE DI SALVO Dott. GAETANO DE AMICIS - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OS NC N. IL 27/02/1971 avverso l'ordinanza n. 1298/2011 TRIB. LIBERTA' di CATANZARO, del 02/02/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Cedrangolosien l'a bament lette/sentite le conclusioni del PG Dott. con rinvio Udit i difensor Avv.; 16336/12 RG 1 CONSIDERATO IN FATTO 1. Avverso l'ordinanza con la quale in data 2-16.2.12 il Tribunale di Catanzaro, accogliendo l'appello del pubblico ministero contro la deliberazione della locale Corte d'appello che l'8.9.2011 aveva sostituito la misura carceraria con gli arresti domiciliari, ha ripristinato la custodia in carcere nei confronti di EN OS, imputato di una serie di reati di usura ai sensi dell'art. 644.5 n. 3 e 4 c.p. anche aggravati ai sensi dell'art. 7 dl 152/1991 e in appello condannato il 10.6.2011 alla pena di otto anni di reclusione ed euro 11.000 di multa (per i capi 20, 34, 53, 54, 38, 61; per taluni di essi essendo state escluse alcune delle circostanze aggravanti), ricorrono i difensori, con unico articolato motivo di violazione degli artt. 275.3 e .4 c.p.p. e vizi della motivazione (sono stati presentati due atti dal medesimo contenuto, ciascuno firmato da uno dei due difensori). Si deduce che: il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato l'ordinanza della Corte d'appello, addebitandole di aver dato rilievo alla sola sproporzione tra la pena applicata in quel grado di giudizio (che dimezzava la pena del primo grado) e la durata della custodia carceraria, mentre la Corte distrettuale avrebbe operato una rivalutazione delle esigenze cautelari anche tenendo conto delle attenuanti generiche riconosciute solo nel giudizio di appello;
- erronea sarebbe l'interpretazione del Tribunale relativa all'applicazione dell'art. 275.3 c.p.p. pure alla fase successiva a quella della prima adozione della misura cautelare;
-sempre erroneamente, infine, il Tribunale avrebbe argomentato il rischio di reiterazione delle condotte illecite, a prescindere dalla presunzione di cui all'art. 275.3 c.p.p., richiamando l'estrema gravità dei fatti (per il ricorrente insostenibile dopo le ragioni motivate dal Giudice d'appello per l'applicazione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena) e la reiterazione quasi decennale delle condotte (sovrapponendo la posizione del padre coimputato con quella del ricorrente, destinatario di un'unica vicenda afferente il periodo 2002-2003).
1.1 In data 23.5.12 era stata presentata memoria a sostegno del ricorso.
1.2 La fissazione del procedimento è stata differita all'esito della definizione da parte delle Sezioni unite, in altro procedimento, della questione di diritto posta dal ricorrente e risolta in termini opposti a quelli sollecitati (ord. 34473/2012, con l'affermazione del principio di diritto che la presunzione di adeguatezza della 16336/12 RG 2 custodia in carcere di cui all'art. 275.3 c.p.p. opera non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari) e della questione di legittimità costituzionale azionata in quel giudizio di legittimità sul punto dell'ambito di applicazione dell'art. 273.5 c.p.p. ai reati aggravati ai sensi dell'art. 7 dl 152/1991 (risolto con la successiva sentenza della Corte costituzionale n. 57/2013). RAGIONI DELLA DECISIONE 2. E' oggi assorbente la constatazione che il processo di merito nel quale era stata pronunciata l'originaria ordinanza, poi riformata dal Tribunale con provvedimento tuttavia non ancora efficace a seguito della proposizione del relativo ricorso oggi all'esame di questa Corte suprema, è stato definito con sentenza di questa stessa Corte in data 24.6.13, con la conseguente esecutività della sentenza deliberata dalla Corte d'appello di Catanzaro il 10.6.2011 (cui fanno riferimento il provvedimento impugnato ed il ricorso).
3. E' pertanto venuto meno nei termini che seguono l'interesse dell'imputato, ora condannato, al ricorso.
3.1 Le Sezioni unite (sent. 18353/2011) hanno chiarito che con il passaggio in giudicato della sentenza di merito che afferma la colpevolezza viene meno ogni aspetto afferente la custodia 'cautelare', con la conseguente strutturale impossibilità di provvedere ulteriormente su aspetti afferenti la 'cautela personale' con modifiche della situazione esistente al momento dell'esecutività della sentenza di condanna operate da parte dei giudici della cognizione, ferma la disciplina di raccordo prevista (per le sole misure più afflittive della carcerazione e degli arresti domiciliari) dall'art. 656 c.p.p., comunque nella competenza del giudice dell'esecuzione o della sorveglianza, secondo i casi. In altri termini, con il passaggio in giudicato della sentenza di merito non vi è più spazio (logico e sistematico) per discutere della concreta applicazione delle misure cautelari, secondo le problematiche proprie di queste (gravità indiziaria, esigenze cautelari in concreto, adeguatezza e proporzionalità, legittimità), in quanto "la complessiva disciplina delle misure cautelari personali appare indiscutibilmente improntata ad una funzione strumentale rispetto al processo di cognizione". 3 16336/12 RG 3 3.2 Con tali premesse sistematiche, nel caso di specie il passaggio in giudicato della sentenza di merito vede il OS NC agli arresti domiciliari, perché il peggiorativo provvedimento del Tribunale non era ancora efficace, risultando sospeso ai sensi dell'art. 310.3 c.p.p.. L'esecutività della sentenza fa venir meno la possibilità di deliberare sul ricorso dell'imputato rispetto all'ordinanza del Giudice collegiale della cautela con funzioni di appello, con il venir meno dell'interesse alla decisione per sopravvenute ragioni in rito. Nella fattispecie, in particolare, non sarebbe più possibile dare efficacia alla decisione del Tribunale, con la conseguente modifica dello stato 'cautelare' ormai non più suscettibile per quanto prima argomentato - di - autonoma valutazione, e neppure reinvestire il Tribunale per la prosecuzione dell'incidente cautelare con un diverso esame. D'altra parte, il rilievo della sopravvenuta inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse deve necessariamente accompagnarsi al rilievo che il provvedimento del Tribunale non può divenire esecutivo (come invece, altrimenti, accadrebbe fisiologicamente dopo l'attestazione dell'inammissibilità del ricorso contro di esso tempestivamente proposto), risultando definito lo stato cautelare negli arresti domiciliari applicati dalla Corte di Catanzaro. Va quindi affermato il principio di diritto che va dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse il ricorso avverso il provvedimento del tribunale che, ai sensi dell'art. 310 c.p.p., abbia accolto l'appello del pubblico ministero disponendo una misura cautelare, quando la fase di cognizione si definisca con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna prima della sua decisione. In tal caso, rimane fermo lo stato cautelare preesistente il provvedimento del Tribunale. Ferma pertanto la misura degli arresti domiciliari, unica misura pendente ed efficace allo stato del passaggio in giudicato della sentenza di merito, si provvede come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse, fermo restando lo stato di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari. Così deciso in Roma, il 12.7.2013 T PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Francesco Serpico Carlo Citterio Conv iteri DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 23 SET 2013 REMADICA IL FUN GIUDIZIARIO E J T O N R O E C