Cass. pen., SS.UU., sentenza 31/03/2011, n. 18353
CASS
Sentenza 31 marzo 2011

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Nel periodo intercorrente fra il passaggio in giudicato della sentenza e l'inizio della fase di esecuzione della pena, la decisione sulle questioni relative alle misure coercitive non custodiali è di competenza del giudice dell'esecuzione.

Il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva suscettibile di esecuzione comporta la caducazione immediata della misura coercitiva non custodiale (nella specie, obbligo di dimora) già applicata al condannato; in tal caso, l'estinzione della misura opera di diritto, senza che sia necessario alcun provvedimento che la dichiari.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 31/03/2011, n. 18353
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18353
Data del deposito : 31 marzo 2011

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