Sentenza 7 maggio 2008
Massime • 1
In tema di provvedimenti "de libertate", la sopravvenienza di una sentenza di condanna in ordine ai medesimi fatti per i quali sia stata emessa una misura cautelare esonera il giudice di rinvio, non solo dall'esame della situazione indiziaria alla stregua dei principi enunciati nella decisione di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione, ma anche in ordine all'esistenza di cause estintive del reato, poiché la decisione cautelare, inserita nel procedimento incidentale, non può porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, anche non irrevocabile, emessa nel processo principale, stante la relazione strumentale esistente tra i due procedimenti.
Commentario • 1
- 1. quando fa cadere l'interesse al riesame?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 27 maggio 2024
1. La questione: sopravvenienza condanna fa cadere interesse al riesame Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di una persona accusata in relazione ai reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e 110-629, comma secondo, e 416 bis.1cod. pen.. Ciò posto, dal canto suo, il Tribunale di Lecce, Sezione per il riesame, rigettava il riesame e per l'effetto confermava siffatta misura. A sua volta, la Corte di Cassazione, Sezione prima, annullava con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Lecce in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale di Lecce, Sezione per il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2008, n. 22235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22235 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 07/05/2008
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 570
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 006703/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IP VA TT N. IL 24/07/1949;
avverso ORDINANZA del 06/12/2007 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Salzano Francesco che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
udito il difensore avv. Nocita Pietro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 16.2.2007 il Tribunale di Palermo, adito ex art.309 c.p.p., ha confermato il provvedimento impositivo della custodia in carcere emesso il 21.1.2007 dal G.I.P. in sede nei confronti di IP IO IS, limitatamente alla sola imputazione di trasferimento fraudolento di valori (D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art.12 quinquies, con l'aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7) per avere, in pendenza di procedimenti di prevenzione a proprio carico e al fine di eluderne le conseguenze, fittiziamente trasferito entità patrimoniali a SA AC al fine di agevolare "cosa nostra".
A seguito di ricorso dell'indagato la Prima Sezione penale di questa Corte, con sentenza n. 39915 del 26 settembre 2007 ha annullato l'ordinanza predetta con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo.
Premesso il carattere istantaneo del reato contestato, la Prima Sezione, con la sentenza di annullamento, ha rilevato - per quanto ancora interessa - che se il delitto doveva intendersi consumato il 9.1.1998, data della costituzione della "C.D.R.", in assenza di atti interruttivi (che non risultavano) esso era effettivamente prescritto al 9.1.2007 per il decorso del termine di nove anni (sei aumentati della metà in forza della contestata aggravante ad effetto speciale), alla stregua del nuovo testo dell'art. 157 c.p., introdotto dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, non operando nella fattispecie la disciplina transitoria di cui all'art. 10, comma 3, L. citata;
di conseguenza, non avrebbe potuto essere emessa in data successiva, il 21.1.2007, l'ordinanza coercitiva, ostandovi il divieto dell'applicazione di misure cautelari quando sussiste una causa di estinzione del reato (art. 273 c.p.p., comma 2). Pronunciando in sede di rinvio, il Tribunale di Palermo, con ordinanza in data 6.12.2007 ha confermato nuovamente l'ordinanza cautelare emessa dal G.i.p., ritenendo applicabile la disciplina previgente dell'art. 157 c.p. perché più favorevole all'imputato - nel frattempo condannato per il reato di cui all'ordinanza coercitiva con sentenza del G.u.p. - posto che risulta contestata l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e che, in virtù del nuovo testo dell'art. 157 cit., comma 6 per i delitti di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis il tempo necessario a prescrivere è raddoppiato.
Sì che la prescrizione decennale prevista dalla disciplina previgente era stata interrotta con l'ordinanza custodiale del 21.1.2007 poiché il reato era stato commesso il 9.1.1998. Contro il provvedimento del giudice del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato denunciando la violazione dell'"art. 623 c.p.p., lett. a) e art. 157 c.p.". Deduce il ricorrente che questa Corte ha già accertato la maturata prescrizione del reato ed ha annullato con rinvio al Tribunale del Riesame unicamente perché verificasse se vi fossero stati "atti interruttivi" in relazione ai quali aggiunge: (che non risultano). L'ordinanza impugnata ignora e trascura tale unico punto oggetto del rinvio, d'altro canto, chiaramente inesistente e per disattendere il dictum della Cassazione, esplica un'errata interpretazione dell'art.157 c.p., comma 6 ritenendo che il reato in questione, giusta la contestazione dell'aggravante menzionata, rientri tra i reati di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, reati per i quali il nuovo testo dell'art. 157 c.p., comma 6, prevede un raddoppio dell'ordinario termine prescrizionale. Dall'analisi testuale delle due norme richiamate emerge che: 1) I termini di prescrizione sono raddoppiati per i reati di cui all'art. 51 c.p.p., commi 3 bis e 3 quater, (art.157 c.p., comma 6);
2) L'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, elenca nominativamente una serie di reati.
3) Tra i reati elencati nominativamente dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, non è compreso il delitto di cui alla L. n. 356 del 1992, art.12 quinquies.
4) L'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 7, D.L. cit., non è richiamata.
Agli effetti della prescrizione, l'elenco dei reati contenuto nell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, deve ritenersi tassativo e il reato contestato al ricorrente non è compreso tra quelli nominativamente elencati dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis. Pertanto, il reato di trasferimento fraudolento di valori, ex art. 12 quinquies, L. cit., anche nella sua forma aggravata ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, non è soggetto al raddoppio del termine ordinario prescrizionale, previsto dalla nuova disciplina in materia. La mera contestazione di una circostanza aggravante, non può infatti valere a rendere operante il meccanismo di cui al combinato disposto dall'art. 157 c.p.p., comma 6, e art. 51 c.p.p., comma 3 bis, pena la violazione del divieto di analogia in malam partem, di cui all'art. 14 preleggi. Altra cosa è, invece, l'individuazione della speciale competenza per le indagini preliminari, attribuita alla procura distrettuale antimafia dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis. Osserva la Corte che il ricorso non merita accoglimento. Va in primo luogo evidenziato che questa Corte - con la sentenza di annullamento - non ha - come ritiene, invece, il ricorrente - "accertato la maturata prescrizione del reato" annullando "con rinvio al Tribunale del Riesame unicamente perché verificasse se vi fossero stati atti interruttivi".
Infatti, dalla lettura integrale della sentenza di annullamento si evince che la Prima Sezione ha evidenziato che le due società di cui il SA risultava, fin dall'origine, amministratore unico erano la "C.D.R." (Centro Distribuzione Regionale), costituita il 9.1.1998, e la "Sicilia Distribuzione Divisione Logistica", costituita il 16.12.2005; quest'ultima però, come precisato nel provvedimento impositivo della misura, traeva origine dalla separazione di un ramo dell'attività di autotrasporto (merce elettronica) prima unitariamente gestita. Da ciò la conseguenza che l'atto costitutivo - con il quale si assumeva realizzata la fittizia attribuzione patrimoniale - rilevava solo riguardo alla prima società, se l'altra era soltanto una forma di gestione autonoma di un singolo ramo dell'impresa sotto diversa ragione sociale (da comprendere fra gli atti di gestione conseguenti al trasferimento fraudolento, di per sè penalmente irrilevanti) e non aveva comportato ulteriori acquisizioni patrimoniali illecite (questione sulla quale l'ordinanza impugnata non si era soffermata).
Pertanto, non solo l'eventuale esistenza di atti interruttivi avrebbe dovuto accertare il giudice del rinvio ma la data stessa di commissione del reato considerato che l'atto costitutivo - con il quale si assumeva realizzata la fittizia attribuzione patrimoniale - rilevava anche in relazione alla seconda società (costituita nel 2005) qualora avesse "comportato ulteriori acquisizioni patrimoniali illecite" e considerato che su tale questione "l'ordinanza impugnata non si era soffermata".
Era questo uno dei punti sui quali il giudice del riesame avrebbe dovuto operare il nuovo esame. Quanto alla disciplina applicabile, poi, la questione di diritto risolta con la sentenza di annullamento è stata soltanto quella dell'applicabilità o meno del nuovo testo dell'art. 157 c.p. "introdotto dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251" non operando nella fattispecie la disciplina transitoria di cui all'art. 10, comma 3, L. citata e, in difetto di accertamento pieno della data del commesso reato, non rileva l'erroneo riferimento al termine di prescrizione ordinario anziché a quello di cui all'art. 157 c.p., comma 6, applicabile nella concreta fattispecie per la contestata aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e per l'espressa previsione, nell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, richiamato dall'art.157 c.p., comma 6 dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero "al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo". D'altra parte - come rilevato dal Tribunale - la sopravvenienza della sentenza di condanna in ordine allo stesso delitto per il quale è stata emessa una misura cautelare, esonera il giudice di rinvio non solo dall'esame della situazione indiziaria alla stregua dei principi enunciati nelle decisioni di annullamento pronunciate dalla Corte di cassazione ma anche in ordine all'esistenza di cause estintive del reato. Vale, cioè, in relazione alle cause estintive del reato il principio (affermato in relazione alla gravità indiziaria) per il quale "l'autonomia della decisione cautelare, inserita nel procedimento incidentale, non può spingersi - in conformità anche a quanto enunciato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 71 del 1996 - sino al punto di porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, anche non irrevocabile, emessa nel processo principale, stante la relazione strumentale esistente tra i due procedimenti" (Sez. 1, Sentenza n. 13040 del 2001), occorrendo evitare "il pericolo che vengano ad esistere due pronunce giurisdizionali sul tema della colpevolezza, l'una incidentale e di tipo prognostico, l'altra fondata sul pieno merito e suscettibile di passare in giudicato, tra di loro contrastanti" (Sez. 5, Sentenza n. 1709 del 1997).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2008