Sentenza 12 maggio 1999
Massime • 1
In tema di revisione ciò che è emendabile è l'errore di fatto e non la valutazione del fatto, che costituisce l'essenza della giurisdizione, sicché non è ammissibile l'istanza di revisione che fa perno sul fatto che lo stesso quadro probatorio sia stato diversamente utilizzato per assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato in due diversi procedimenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/05/1999, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Mauro Domenico Losapio Presidente del 12/5/1999
1. Dott. Vincenzo Costanzo Consigliere SENTENZA
2. " Ennio Malzone " N. 1515
3. " Francesco Marzano " REGISTRO GENERALE
4. " SA BO " N. 38811/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da FU NI, n. Genova 10.2.1965;
avverso declaratoria di inammissibilità della richiesta di rivisione della sentenza C.A. Genova n. 1992 dell'11.10.89, irrev. il 15.6.90, pronunciata dalla C.A. di Genova con sentenza n. 1251 del 23.6.98. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Ennio Malzone;
Letta la nota del P.G. presso questa Corte, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Letta la memoria difensiva depositata in cancelleria;
SE
FU NI era imputata, in concorso con CC SA, TA CI, TA IA ed PO NN AR, del delitto di cui agli artt. 71 e 74 l. 685/75, per avere, nel maggio 1985, detenuto a fine di spaccio sostanza stupefacente: PO NN AR, giudicata separatamente, fu assolta per insufficienza di prove con sentenza tribunale Genova 22.1.87, passata in giudicato perché non impugnata;
la FU, la TA e la CC furono anch'esse assolte per insufficienza di prove con sentenza 10.10.86 stesso tribunale, ma sull'appello del P.M. la Corte di Appello di Genova con sentenza 11.10.89, rivalutata la prova, le ritenne colpevoli del reato loro ascritto e le condannò alle rispettive pene;
la Corte di Cassazione con sentenza 15.6.90 rigettò i ricorsi delle tre imputate, cosiché la sentenza di condanna è passata in giudicato.
La FU ha chiesto la revisione del giudicato di condanna per contraddittorietà con il giudicato assolutorio dell'PO, a sensi e per gli effetti dell'art. 630 lett. A) cpp., sul rilievo che sia l'uno che l'altro giudicato hanno la medesima fonte probatoria, costituita dalle dichiarazioni rese da tale LE PA, imputata di reato connesso.
La Corte di merito, pur avendo constatato che i due giudicati si basano sul medesimo fatto storico, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revisione sul rilievo che la revisione non può essere chiesta in base ad una diversa valutazione del quadro probatorio.
La FU ricorre per erronea applicazione della legge penale e processuale, ravvisando la finalità dell'istituto della revisione nella salvaguardia della giustizia sostanziale, intesa come uguaglianza di trattamento in situazioni analoghe e, quindi, l'impossibile coesistenza giuridica di due giudicati contrastanti fra di loro, sebbene basati sullo stesso quadro probatorio. In effetti la tesi difensiva è espressione della corrente di pensiero che fonda l'istituto della revisione sul principio di "coerenza", desumibile dal principio formale di non contraddittorietà dell'ordinamento, e ne ravvisa la finalità nel rimedio repressivo per il conflitto logico fra giudicati. Ma la dottrina prevalente considera l'inconciliabilità logica quale sintomo della presenza di un errore che deve essere in concreto rilevato ed accertato, di tal che il giudicato è diretto non a garantire la coerenza in senso logico-formale dell'ordinamento, bensì la certezza oggettiva e soggettiva delle situazioni giuridiche/
La verità è che la regola della cosa giudicata non ha un fondamento scientifico, ma, rispondendo ad una esigenza pratica di particolare rilevanza, che è quella di porre un limite temporale ai processi, si limita ad operare sull'onere della prova: la regola della cosa giudicata è la regola ordinaria del processo, mentre la revisione costituisce un'eccezione alla regola della cosa giudicata. Poiché la sentenza si fonda su un accertamento diretto a rimuovere l'errore mediante l'eliminazione della sentenza di condanna ingiusta;
ma ciò che è emendabile è l'errore di fatto e non la valutazione del fatto, che costituisce l'essenza della giurisdizione, tant'è che l'art. 637, comma 3^, cpp. 1998, così come l'art. 566, comma 1^, cpp. 1930, pone un limite invalicabile alla revisione nel divieto di riesame degli stessi elementi che furono valutati nel processo definito col giudicato, vietando la valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.
Orbene, poiché nel caso in esame l'istanza di revisione fa perno sul fatto che lo stesso quadro probatorio sia stato diversamente utilizzato per assolvere la PO e condannare la FU in due diversi procedimenti, appare evidente che non si denuncia un errore di fatto, bensì si fa riferimento ad una diversa valutazione dello stesso fatto.
Giustamente la Corte di merito con la decisione impugnata ha dichiarato l'inammissibilità delle richiesta di revisione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 1999