Sentenza 25 luglio 2007
Massime • 3
La pretesa punitiva esercitata dal Consiglio dell'Ordine forense in relazione agli illeciti disciplinari commessi dai propri iscritti ha natura di diritto soggettivo potestativo che, sebbene di natura pubblicistica, resta soggetto a prescrizione quinquennale, tale dovendosi intendere il termine di cui all'art. 51 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, suscettibile dell'interruzione ad effetto istantaneo di cui all'art. 2943 cod. civ. anche per effetto dei successivi atti compiuti dal titolare dell'azione disciplinare in pendenza del relativo procedimento. E poiché il giudizio che segue alla conclusione della fase amministrativa dinanzi al Consiglio dell'Ordine, ha come oggetto non un mero sindacato di legittimità sull'atto di applicazione della sanzione disciplinare, ma la relazione tra il potere disciplinare e la soggezione a tale potere, resa concreta dall'incolpazione contestata, come si desume dai poteri di indagine del Consiglio Nazionale Forense (r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 63, u.c.), anche alla fase giudiziale del procedimento si estende la norma sulla prescrizione, che ha la funzione di escludere che l'infrazione possa ancora avere rilevanza.
Il carattere di impugnazione eccezionale della revocazione, per i soli motivi tassativamente indicati nell'art. 395 cod. proc. civ.,comporta l'inammissibilità di ogni censura non compresa in detta tassativa elencazione ed esclude di conseguenza anche la deduzione di vizi e di nullità afferenti alle pregresse fasi processuali che restano deducibili con le ordinarie impugnazioni, se e nei modi in cui possano essere ancora proposte. In particolare, il presupposto della domanda di revocazione di cui all'art. 395, comma 3, cod. proc. civ., è che il documento decisivo, non potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, preesista alla sentenza impugnata.
Nel giudizio di cassazione non può essere proposta querela di falso concernente un verbale di udienza del giudizio di merito, anzitutto perché nella fase di legittimità la querela di falso può essere proposta solo quando concerna documenti relativi alla fase stessa e non documenti già sottoposti al giudice del merito senza essere stati davanti a lui impugnati come falsi, poi perché nel giudizio di cassazione possono essere prodotti documenti riguardanti la nullità della sentenza impugnata, ma intendendosi per tale solo quella inficiante direttamente la sentenza e non quella verificatasi nel corso del processo e incidente solo indirettamente sulla decisione e, infine, perché la querela di falso civile presuppone che il documento impugnato sia stato prodotto dalla parte, che ne conservi la disponibilità, ciò che non è per i verbali d'udienza.
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- 1. Il ricorso per revocazione presentato contro gli atti di un concorso di progettazione è inammissibileLazzini Sonia · https://www.diritto.it/ · 3 giugno 2010
- 2. Responsabilità dell'avvocato, poteri del C.N.F., precisazioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 gennaio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/07/2007, n. 16402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16402 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f. -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. MENSITIERI Alfredo - rel. Consigliere -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. BENINI Stefano - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA CA SA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA 48, presso lo studio dell'avvocato PULSONI Fabio, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLZANO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la decisione n. 232/05 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 28/12/05;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12/06/07 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 20.6.2003 l'avv.to La MA Alessandro impugnava per revocazione la sentenza del Consiglio Nazionale Forense 19.12.2003- 29.4.2003 notificatagli il 21.5.2003 che aveva rigettato il ricorso presentato avverso la decisione 8 giugno 2001 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di OL con la quale gli era stata inflitta la sanzione disciplinare dell'avvertimento. Due i motivi della revocazione:
a)ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 3, per l'esistenza di nuova documentazione formatasi successivamente all'udienza del 19.12.2002, decisiva per la revoca della decisone impugnata (in particolare l'atto di citazione al teste Dr. CH in data 8 gennaio 2003 e il verbale di conciliazione giudiziale tra le parti del giudizio civile in data 14.1.2003); b) ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, in relazione al travisamento di fatto circa l'esistenza della circostanza storica di cui al capo d'incolpazione (la sentenza del CNF era fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità era esclusa avendo il COA di OL basato la propria decisione sul fatto che l'incolpato aveva divulgato a terzi estranei comunicazioni intercorse con la controparte,in particolare facendo ascoltare al Dott. CH un messaggio lasciato dalla stessa controparte sulla propria segreteria telefonica, mentre lo stesso CH, ascoltato come teste nel corso del procedimento disciplinare, aveva invece dichiarato di non aver mai ascoltato personalmente detta telefonata, bensì di averne appreso il contenuto nel corso di una conversazione telefonica con esso La MA).
Con sentenza del 15.7.05-28.12.05 il Consiglio Nazionale Forense dichiarava inammissibile l'impugnazione affermando:
a) quanto alla richiesta di revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 3, che essa era stata formulata il 20.6.2003, ben oltre i trenta giorni dal "recupero" dei documenti invocato "ex adverso"; b) quanto alla richiesta di revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, che essa era stata proposta oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza e che comunque le circostanze dedotte non sembrava avessero incidenza esclusiva sulla formazione del processo logico che aveva condotto alla decisione impugnata e che le proposte censure toccavano una pretesa erronea interpretazione o valutazione e non un errore di fatto come richiesto dal citato art. 395 c.p.c., n.
4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione alle Sezioni Unite di questa Suprema Corte il La MA, sulla base di otto motivi.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati COA di OL e Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nei cui confronti è stato integrato il contraddittorio con ordinanza del 14 dicembre 2006. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia in via preliminare l'improcedibilità dell'azione disciplinare ancora in corso per il trascorso periodo prescrizionale di cinque anni dell'azione medesima esercitata con Delib. 15 dicembre 2000, n. 52.
Osserva il Collegio che la censura in esame sembra doversi interpretare nel senso che la prescrizione dell'azione disciplinare non dovrebbe ritenersi soggetta all'effetto interruttivo sospensivo di cui all'art. 2945 cod. civ., ma dovrebbe continuare anche nel corso del processo di impugnazione in sede giurisdizionale promosso dal professionista come previsto per l'illecito penale, restando soggetta solo all'interruzione istantanea.
Così individuata la portata della censura, lo stato della normativa vigente non consente un'interpretazione che possa condurre al suo accoglimento.
Va considerato, infatti, che la pretesa punitiva esercitata dal Consiglio dell'Ordine nei confronti degli illeciti disciplinari commessi dai propri iscritti ha natura di diritto soggettivo potestativo che, sebbene di natura pubblicistica, resta soggetto a prescrizione, essendo stato escluso che il termine in questione debba intendersi, in realtà, come un termine di decadenza, insuscettibile, in quanto tale, di interruzione o di sospensione: va perciò ribadito l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 4 maggio 1989, n. 2095) secondo cui il termine di prescrizione di soli cinque anni è diretto a sollecitare l'inizio del procedimento disciplinare senza porre peraltro termini per la sua definizione. Al regime della prescrizione estintiva è stato per lungo tempo ritenuta applicabile la disciplina dettata dal codice civile, considerata espressione dei principi generali della materia, e quindi la disposizione dell'art. 2945 cod. civ. civ., secondo cui, se l'interruzione consegue al compimento di uno degli atti di esercizio di un'azione giudiziaria, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio, salvo il caso dell'estinzione del giudizio (da ultimo: Cass. 15 ottobre 1992, n. 3284). Tale orientamento è stato però abbandonato in quanto contrario all'esigenza, imposta dai principi costituzionali di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione, che i procedimenti disciplinari trovino la loro definizione in un congruo termine;
è stato, così, affermato che la previsione di un termine quinquennale di prescrizione non solo delimita nel tempo l'inizio dell'azione disciplinare, ma vale anche ad assicurare il rispetto dell'esigenza che il tempo dell'applicazione della sanzione non si protragga in modo indefinito, poiché al procedimento sanzionatorio amministrativo è da ritenersi applicabile non già la regola dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione sancito dall'art. 2945 cod. civ., bensì quello dell'interruzione con effetti istantanei
(SS.UU. 22 maggio 1995, n. 5603). Si è ulteriormente specificato che il giudizio che segue alla conclusione della fase amministrativa dinanzi al Consiglio dell'Ordine non ha come oggetto un mero sindacato di legittimità sull'atto di applicazione della sanzione disciplinare, ma ha ad oggetto la relazione tra il potere disciplinare e la soggezione a tale potere, resa concreta dall'incolpazione contestata, come si desume dal rilievo che il Consiglio Nazionale Forense può procedere, su richiesta delle parti o d'ufficio, a tutte le ulteriori indagini ritenute necessarie per l'accertamento dei fatti (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 63, u.c.) e può annullare, revocare o modificare la Deliberazione impugnata: ne consegue che si ha applicazione della sanzione non solo da parte del Consiglio dell'Ordine, ma anche da parte del Consiglio Nazionale Forense, sicché anche alla fase giudiziale del procedimento si estende la norma sulla prescrizione che ha la funzione di escludere che l'infrazione possa ancora avere rilevanza (SS.UU. 4 luglio 2002, n. 9694). È stato, peraltro, osservato che la potestà di infliggere sanzioni disciplinari, in quanto diretta a perseguire interessi pubblicistici, non può essere regolata unicamente dalle norme del diritto civile in quanto non sono suscettibili di applicazione al procedimento disciplinare le norme che disciplinano la sospensione e l'interruzione della prescrizione di cui agli artt. 2941 e 2945 cod. civ., e quindi si afferma l'estensione a tutta la materia punitiva alle norme contenute nell'art. 160 cod. pen., che collegano l'interruzione della prescrizione ad atti di natura propulsiva del procedimento, come gli atti di impugnazione, ovvero di natura probatoria o decisoria, i quali dimostrano l'interesse all'applicazione della sanzione disciplinare, pur non potendo trovare applicazione il prolungamento oltre la metà del termine di prescrizione anche in caso di interruzione (Cass. 18 aprile 1968, n. 1158, 23 ottobre 1979, n. 5523; 7 marzo 1985, n. 1884). La specialità della materia giustifica anche l'efficacia interruttiva di atti provenienti dal soggetto passivo diversi dal riconoscimento e intesi, anzi, a contestare il diritto, come l'impugnazione della decisione del Consiglio dell'Ordine (in tal senso, più diffusamente e con ampi richiami della giurisprudenza sui singoli punti, vedi SS.UU. 26 marzo 1997, n. 2661; 26 febbraio 1999, n. 372). A conforto di tale interpretazione può rilevarsi che il legislatore, non solo non ha posto nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati un termine di durata insuperabile, ma neppure ha stabilito, con una norma di rinvio di carattere generale, l'osservanza generale delle forme del processo penale che consenta di desumere una parificazione a tutti gli effetti dell'illecito disciplinare, avente natura di illecito amministrativo, all'illecito penale. Nè, infine, può farsi riferimento alla disciplina specifica dettata per altri ordinamenti professionali che contengono una espressa disciplina della prescrizione (L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 146, sulla professione di notaio, come sostituito dal D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249, art. 29; della L. 3 febbraio 1963, n. 69, art. 58,
sulla professione di giornalista;
della L. 7 gennaio 1076, n. 3, art.45, sulla professione di dottore agronomo;
della L. 15 gennaio 1994, n. 59, art. 37, sulla professione di tecnologo alimentare) poiché
questa Corte ha reiteratamente dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità della normativa che, per talune categorie professionali non prevede - analogamente a quanto previsto per gli appartenenti ad altri ordini professionali - termini di prescrizione dell'azione disciplinare, in considerazione dell'ampia sfera di indipendenza e discrezionalità riconosciuta dall'ordinamento agli ordini professionali nel governo dei rispettivi iscritti, con la conseguente scelta libera ed autonoma, all'interno di ciascuno di essi, dell'opportunità di prevedere termini prescrizionali o di decadenza con riferimento all'azione disciplinare a seconda della ritenuta prevalenza dell'interesse irrinunciabile dell'ordine alla repressione degli abusi dei rispettivi appartenenti ovvero all'interesse del professionista a non essere più perseguito a notevole distanza di tempo dai fatti addebitatigli (SS.UU. 19 luglio 1982, n. 4210). Ribadita l'efficacia interruttiva istantanea degli atti autoritativi di natura propulsiva del procedimento, va riconosciuta tale natura ai numerosi atti che,dopo l'exordium praescriptionis dell'agosto 1999 (data conclusiva di commissione dell'illecito),sono stati chiara manifestazione del persistente interesse ad infliggere la sanzione (delibera di apertura del procedimento disciplinare: 15 dicembre 2000;notifica della prima decisione del CNF;
21 maggio 2003; notifica della successiva sentenza del CNF a seguito di impugnazione per revocazione del 20 giugno 2003: 14 marzo 2006) susseguitisi ad intervalli infraquinquennali, così da aver impedito la maturazione della prescrizione (vedi anche Cass. S.U. n. 26182/2006). È poi infondato il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione del R.D. n. 37 del 1934, art. 64, per non essere state riportate in modo completo le deduzioni del ricorrente che aveva concluso per l'accoglimento del ricorso.
Invero, per consolidata giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. n. 11199/91 e 5603/94) il carattere di impugnazione eccezionale della revocazione,prevista per i soli motivi tassativamente indicati nell'art. 395 c.p.c., comporta l'inammissibilità di ogni censura non compresa in detta tassativa elencazione ed esclude di conseguenza anche la deduzione di vizi e di nullità afferenti alle pregresse fasi processuali che restano deducibili con le ordinarie impugnazioni,se e nei modi in cui possano essere ancora proposte. È altresì improponibile la querela di falso relativa al verbale dell'udienza 15 luglio 2007 dinanzi al CNF nel quale il ricorrente deduce si attestava erroneamente che egli aveva aderito alle richieste del PG e si era riportato al ricorso ed alle memorie mentre in realtà egli aveva aderito (peraltro in errore) soltanto alla dedotta inammissibilità del primo motivo di revocazione sub A), replicando in diritto,quanto ai restanti motivi di revocazione sub 1B e sub 2, alle argomentazioni del P.M., deducendone l'infondatezza. Invero, nel giudizio di Cassazione non può essere proposta querela di falso concernente un verbale di udienza del giudizio di merito,anzitutto perché nella fase di legittimità la querela di falso può essere proposta solo quando concerna documenti relativi alla fase stessa e non documenti già sottoposti al Giudice del merito senza essere stati davanti a lui impugnati come falsi, poi perché nel giudizio di Cassazione possono essere prodotti documenti riguardanti bensì la nullità della sentenza impugnata ma intendendosi per tale solo quella inficiante direttamente la sentenza e non quella verificatasi nel corso del processo e incidente solo indirettamente sulla decisione,e infine perché la querela di falso civile presuppone che il documento impugnato sia stato prodotto dalla parte,che ne conservi la disponibilità, ciò che non è per i verbali d'udienza (vedi Cass. n. 3375/75,n. 153/90,n. 395/99,n. 5884/99, n. 14147/2001,n. 24856/2006). Con il quarto motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 395 c.p.c., n. 3 e art.323 c.p.c.. Osserva il ricorrente che nel dedurre il motivo di revocazione sub 1A) nell'atto introduttivo del giudizio da cui muoveva la impugnata decisione, aveva indicato esattamente un documento decisivo, formatosi dopo la sentenza del 19.12.2002 (come richiesto dalla normativa in materia) "che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore" o per fatto dell'avversario,vale a dire l'atto di citazione testi dell'8 gennaio 2003,notificato al teste Dr. Johann CH nella causa n. 11/2000 Trib. Di Merano.
Tale Dr. CH Johann era proprio il terzo soggetto considerato estraneo,al quale il COA di OL riteneva non doversi far conoscere la controversia e che al contrario era predestinato a conoscerla anche in qualità di testimone in causa.
Tale atto di citazione inoltre, in base al programma cronologico stabilito dal Giudice del procedimento civile e dunque per causa di forza maggiore, sottratta al controllo del ricorrente, non aveva potuto che formarsi dopo la decisione impugnata del 19.12.02 e precisamente l'8.1.2003.
Aveva errato pertanto il CNF nel ritenere che esso ricorrente avrebbe dovuto proporre l'impugnazione per revocazione entro trenta giorni dalla formazione di tale documento: essendo stata la decisione n. 70 del 19.12.2002 depositata soltanto il 29 aprile 2003 e a lui notificata il successivo 21 maggio,soltanto da quest'ultima data poteva decorrere il termine per l'impugnativa.
Il motivo è infondato.
Premesso che ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c., il termine per proporre la revocazione è di trenta giorni che decorrono, nel caso di cui all'art. 395 c.p.c., n. 3, dal giorno in cui è stato recuperato il documento, ha rilevato il CNF che l'atto di intimazione testi dell'8.1.2003 (in ordine al quale soltanto si appunta la doglianza del ricorrente)non rientrava nella richiamata ipotesi normativa, trattandosi di documento formato dopo la decisione di esso Consiglio. In ogni caso la richiesta di revocazione era stata formulata il 20.6.2003, ben oltre i trenta giorni dal "recupero" del documento e d'altra parte, in sede di discussione, lo stesso La MA aveva dichiarato di aderire alla eccezione di inammissibilità prospettata dal Procuratore Generale.
Ebbene, a prescindere dalla enunciata in sentenza adesione del La MA alla eccezione di inammissibilità prospettata dal P.G., è evidente che il CNF ha fondato la sua decisione su due ragioni tra loro distinte ed indipendenti, la prima delle quali, quella cioè riguardante l'insussistenza nel caso di specie del presupposto dell'ipotesi di revocazione di cui all'art. 395 c.p.c., n. 3, rappresentato dalla preesistenza alla sentenza impugnata del documento decisivo - non potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario - (nella specie l'atto di intimazione testi dell'8 gennaio 2003) - vedi Cass. n. 4610/96 e 4566/96 -,non risulta però che abbia formato oggetto di apposita censura nel ricorso da parte del ricorrente.
Questi, infatti ha eccepito l'erroneità della statuita decorrenza del termine decadenziale di trenta giorni dalla formazione del documento, anziché dalla notifica della impugnata decisione, ma non ha in alcun modo contestato quanto rilevato dal CNF circa la insussistenza nel caso di specie del richiamato presupposto della ipotesi di revocazione in discorso.
Tale omissione non può che comportare in ogni caso il rigetto del motivo di ricorso "de quo" atteso che, allorquando il disposto di una sentenza sia sorretto da più ragioni diverse e concorrenti, ma tutte egualmente idonee a giustificare anche da sole la decisione,il ricorso per Cassazione non può che investire tutte le ragioni della sentenza gravata. In caso contrario, infatti, l'eventuale accoglimento del gravame sarebbe privo di ogni effetto pratico, posto che la sentenza impugnata resterebbe comunque ferma per la mancata impugnazione anche delle altre ragioni sulle quali la medesima si fonda e non sarebbe, quindi, possibile il raggiungimento dello scopo proprio del ricorso, che è quello dell'annullamento della sentenza gravata (vedi, ex plurimis, Cass. n. 2273/2005, n. 389/2007). Vanno quindi congiuntamente esaminati, stante la loro stretta connessione, il quinto ed il sesto motivo di ricorso con i quali viene censurata, in rito, la statuita inammissibilità della richiesta di revocazione ex art. 395 c.p.c., n.
4. Si duole il ricorrente del fatto che il CNF abbia erroneamente ritenuto inammissibile la proposta azione per decorso del termine di giorni trenta dalla notifica della sentenza laddove, versandosi in tema di notifica a mezzo del servizio postale,il relativo atto era stato consegnato all'Ufficio Postale di OL il 20 giugno 2003, esattamente nel termine di trenta giorni dalla notifica della impugnata decisione (21 maggio 2003) prescritto dall'art. 325 c.p.c., comma 1, e dall'art. 326 c.p.c..
Ad avviso del Collegio deve darsi atto della erroneità della statuizione in rito del CNF, essendo palese la rituale notifica della proposta revocazione nel termine di legge (notifica delle impugnata decisione in data 21 maggio 2003, consegna dell'atto d'impugnazione all'Ufficio postale il 20 giugno 2003 - Cass. n. 6402/2004). Tal che, rigettati il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, in accoglimento del quinto (assorbito il sesto) la gravata decisione va sul punto cassata con rinvio della causa allo stesso CNF per l'esame del merito in ordine alla richiesta revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, dichiarandosi assorbiti il settimo e l'ottavo motivo involgenti censure alle considerazioni di merito svolte da quel Giudice nonostante la dichiarata inammissibilità in rito della proposta azione.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il quinto motivo di ricorso, dichiara assorbiti il sesto, il settimo e l'ottavo, rigetta gli altri, cassa, in relazione al motivo accolto, l'impugnata decisione e rinvia la causa al Consiglio Nazionale Forense.
Compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2007