Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/07/2007, n. 16402
CASS
Sentenza 25 luglio 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

La pretesa punitiva esercitata dal Consiglio dell'Ordine forense in relazione agli illeciti disciplinari commessi dai propri iscritti ha natura di diritto soggettivo potestativo che, sebbene di natura pubblicistica, resta soggetto a prescrizione quinquennale, tale dovendosi intendere il termine di cui all'art. 51 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, suscettibile dell'interruzione ad effetto istantaneo di cui all'art. 2943 cod. civ. anche per effetto dei successivi atti compiuti dal titolare dell'azione disciplinare in pendenza del relativo procedimento. E poiché il giudizio che segue alla conclusione della fase amministrativa dinanzi al Consiglio dell'Ordine, ha come oggetto non un mero sindacato di legittimità sull'atto di applicazione della sanzione disciplinare, ma la relazione tra il potere disciplinare e la soggezione a tale potere, resa concreta dall'incolpazione contestata, come si desume dai poteri di indagine del Consiglio Nazionale Forense (r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 63, u.c.), anche alla fase giudiziale del procedimento si estende la norma sulla prescrizione, che ha la funzione di escludere che l'infrazione possa ancora avere rilevanza.

Il carattere di impugnazione eccezionale della revocazione, per i soli motivi tassativamente indicati nell'art. 395 cod. proc. civ.,comporta l'inammissibilità di ogni censura non compresa in detta tassativa elencazione ed esclude di conseguenza anche la deduzione di vizi e di nullità afferenti alle pregresse fasi processuali che restano deducibili con le ordinarie impugnazioni, se e nei modi in cui possano essere ancora proposte. In particolare, il presupposto della domanda di revocazione di cui all'art. 395, comma 3, cod. proc. civ., è che il documento decisivo, non potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, preesista alla sentenza impugnata.

Nel giudizio di cassazione non può essere proposta querela di falso concernente un verbale di udienza del giudizio di merito, anzitutto perché nella fase di legittimità la querela di falso può essere proposta solo quando concerna documenti relativi alla fase stessa e non documenti già sottoposti al giudice del merito senza essere stati davanti a lui impugnati come falsi, poi perché nel giudizio di cassazione possono essere prodotti documenti riguardanti la nullità della sentenza impugnata, ma intendendosi per tale solo quella inficiante direttamente la sentenza e non quella verificatasi nel corso del processo e incidente solo indirettamente sulla decisione e, infine, perché la querela di falso civile presuppone che il documento impugnato sia stato prodotto dalla parte, che ne conservi la disponibilità, ciò che non è per i verbali d'udienza.

Commentari2

  • 1Il ricorso per revocazione presentato contro gli atti di un concorso di progettazione è inammissibile
    Lazzini Sonia · https://www.diritto.it/ · 3 giugno 2010

  • 2Responsabilità dell'avvocato, poteri del C.N.F., precisazioniAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 gennaio 2009
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/07/2007, n. 16402
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16402
Data del deposito : 25 luglio 2007

Testo completo