Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/1981, n. 933
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Sentenza 16 febbraio 1981

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In tema di dichiarazione giudiziale di paternita o maternita naturale, il giudicato formatosi sulla pronuncia di inammissibilita dell'Azione, in esito al procedimento di cui all'art 274 cod civ, non osta a che la relativa istanza possa essere riproposta sulla base della deduzione di circostanze ed elementi probatori nuovi. ( V 683/71, mass n 350447 e n 350448).*

Al fine dell'ammissibilita dell'Azione per la dichiarazione della paternita o maternita naturale, l'art 274 cod civ, nel nuovo testo introdotto dall'art 117 della legge 19 maggio 1975 n 151, ove sottolinea l'esigenza di specifiche circostanze, tali da far apparire giustificata l'Azione medesima, non modifica la natura sommaria e provvisoria del relativo accertamento, il quale, pertanto, va mantenuto sul piano della probabilita e non della certezza del fondamento della domanda. ( V 3027/78, mass n 392466).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/1981, n. 933
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 933
    Data del deposito : 16 febbraio 1981

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