Sentenza 16 febbraio 1981
Massime • 2
In tema di dichiarazione giudiziale di paternita o maternita naturale, il giudicato formatosi sulla pronuncia di inammissibilita dell'Azione, in esito al procedimento di cui all'art 274 cod civ, non osta a che la relativa istanza possa essere riproposta sulla base della deduzione di circostanze ed elementi probatori nuovi. ( V 683/71, mass n 350447 e n 350448).*
Al fine dell'ammissibilita dell'Azione per la dichiarazione della paternita o maternita naturale, l'art 274 cod civ, nel nuovo testo introdotto dall'art 117 della legge 19 maggio 1975 n 151, ove sottolinea l'esigenza di specifiche circostanze, tali da far apparire giustificata l'Azione medesima, non modifica la natura sommaria e provvisoria del relativo accertamento, il quale, pertanto, va mantenuto sul piano della probabilita e non della certezza del fondamento della domanda. ( V 3027/78, mass n 392466).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/1981, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 1981 |
Testo completo
In tema di dichiarazione giudiziale di paternita o maternita naturale, il giudicato formatosi sulla pronuncia di inammissibilita dell'Azione, in esito al procedimento di cui all'art 274 cod civ, non osta a che la relativa istanza possa essere riproposta sulla base della deduzione di circostanze ed elementi probatori nuovi. ( V 683/71, mass n 350447 e n 350448).*