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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/11/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa EN UT, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 4251 R.G. Cont. anno 2020
VERTENTE TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dagli avvocati PETITTO FRANCESCO e LUCIO
IN giusta procura in atti e domiciliato in IA NO presso il loro studio
-attore-
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore (c.f. ) P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avvocato PORCIELLO VINCENZO giusta procura in atti e domiciliato in presso il suo Controparte_1 studio
-convenuto-
Oggetto: Risarcimento del danno per ritardo della P.A..
CONCLUSIONI: come formulate all'udienza del 9 ottobre 2024.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha citato in giudizio il Parte_1 Controparte_1
innanzi al Tribunale di Benevento al fine di ottenere in
[...] via principale la sua condanna, in conseguenza di omissioni ed inadempienze, all'erogazione del contributo di cui al Decreto
Sindacale n. 518 R/Rc del 19.11.1992, di € 81.495,37, ed in via subordinata il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata
-1 di 9- erogazione pari ad € 81.495,37, in subordine il riconoscimento della priorità a lui spettante secondo la normativa vigente in relazione alla pratica di contributo presentata, assegnando alla stessa la posizione in graduatoria derivante dalla data di sua presentazione e/o di approvazione, nonché comunque l'ulteriore condanna del al pagamento della somma di €. 50.000,00 quale CP_1 risarcimento danni per i ritardi e le inadempienze poste in essere dall' convenuto, con vittoria di spese. CP_2
Ha dedotto a sostegno della domanda formulata:
- che in data 13 novembre 1987 aveva Parte_1 presentato, in sostituzione del padre, domanda di contributo quale conduttore di fatto di un fabbricato rurale danneggiato dal sisma del 1980;
- che la domanda era completa e corredata da tutta la documentazione richiesta;
- che la stessa era stata approvata nel 1992 con Decreto
Sindacale n. 518 R/Rc, per un contributo di circa €
81.495,37;
- che nonostante detta approvazione, il contributo non era stato mai erogato;
- che l'attore aveva anticipato tutte le spese per la ricostruzione, previo ottenimento di concessione edilizia, al fine di garantire un'abitazione dignitosa all'anziana madre e per poter esercitare l'attività agricola;
- che nonostante numerosi solleciti al Comune di CP_1
nulla era stato erogato e, pertanto, in data 1
[...] dicembre 1993 era stato notificato atto di citazione allo stesso al fine di ottenere l'erogazione del contributo;
- che la causa, iscritta presso il Tribunale di IA NO era stata definita con sentenza n. 127/2002 con la quale era stata riconosciuta al la spettanza contributiva Parte_1 condizionata alla copertura finanziaria;
-2 di 9- - che a seguito della sentenza erano seguite numerose richieste all'ente locale di erogazione del contributo nonché procedimenti giudiziari e amministrativi per ottenerlo;
- che il Comune nonostante avesse ricevuto anche ingenti risorse statali, aveva finanziato pratiche successive a quella dell'attore, violando il principio di priorità;
- che la normativa regionale Campana 20/2003 aveva equiparato ai titolari dei diritti di cui alla L. 32/92, art. 3, comma
2, ai soggetti di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 76/90 ammettendo prioritariamente a contributo coloro che, pur non essendo proprietari dell'immobile da ricostruire, avevano presentato domanda in sostituzione del proprietario restato inerte, o perché discendenti diretti di questo o perché affittuari, mezzadri, coloni, conduttori di fatto, come l'attore;
- che il rientrava in entrambe le previsioni Parte_1 legislative;
- che il convenuto comune illegittimamente non aveva inserito la domanda attorea nell'elenco delle pratiche aventi diritto a “priorità”;
- che infine il comune di prima aveva inserito Controparte_1 nell'elenco delle priorità al n. 36 la domanda del però a nome del figlio Parte_1 Controparte_3 divenuto per testamento proprietario dell'immobile alla morte del nonno, e poi, nel 2015, l'aveva eliminata definitivamente dalla graduatoria impedendo di fatto l'accesso ai fondi.
Si è costituito in giudizio il Controparte_1 concludendo per il rigetto della domanda attorea in quanto inammissibile, infondata, ed eccependo la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio.
Ha dedotto a sostegno delle proprie richieste:
- che nel 1993 l'odierno attore aveva citato il per CP_1 ottenere il contributo e il risarcimento danni;
-3 di 9- - che la sentenza n. 127/2002 del Tribunale di IA NO aveva riconosciuto il diritto al contributo subordinandone l'erogazione alla copertura finanziaria;
- che tale sentenza seppur riconoscendo il diritto ad ottenere il contributo era una sentenza dichiarativa e non di condanna quindi non esecutiva;
- che a seguito della sentenza del Tribunale di IA NO il aveva promosso ricorso ex art.612 c.p.c. e Parte_1 ricorso per ottemperanza al TAR;
- che nel giudizio ex art. 612 c.p.c. ( r.g. 112/2010 ex
Tribunale di IA NO) il giudice aveva sospeso l'esecuzione in quanto la sentenza aveva natura dichiarativa e non di condanna e successivamente aveva dichiarato l'inammissibilità della procedura esecutiva intrapresa;
- che il TAR Campania con sentenza n. 778/2015 aveva confermato l'operato del che aveva motivato correttamente la CP_1 mancata erogazione del contributo al Parte_1
- che il Comune, nel riesaminare la pratica dell'attore con la richiesta di attribuzione della priorità, con verbale del 28 aprile 2015 aveva negato la sussistenza dei requisiti di cui alla legge 32/1992 art, 3 comma 2 e che il detto provvedimento non era stato impugnato;
- che infine la commissione comunale nel 2015 non aveva riconfermato i requisiti di priorità previsti dalla L.32/92;
- che tutte le domande proposte dall'attore nel presente giudizio dovevano ritenersi già decise con le sentenze indicate, e pertanto dovevano esser ritenute inammissibili per violazione del principio del ne bis in idem e che comunque le stesse erano infondate per le ragioni esposte.
Nel corso del giudizio sono stati assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., è stato nominato c.t.u. e, a seguito del deposito della sua relazione, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni;
quindi la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
-4 di 9- Occorre esaminare separatamente le quattro domande proposte dall'attore, tenuto conto che la seconda è subordinata alla prima e la terza è subordinata alla seconda.
La domanda avente ad oggetto la condanna del comune di CP_1
all'erogazione del Contributo di cui al decreto sindacale
[...]
518/R/Rc del 19 novembre 1992 è inammissibile, tenuto conto che la stessa è già stata proposta dall'attore nei confronti del medesimo convenuto e rigettata dal Tribunale di IA NO con sentenza n. 127/2002 non impugnata e divenuta irrevocabile, come chiaramente evincibile dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio e della citata sentenza, entrambi prodotti in atti. Al riguardo si richiama Cass. 208789/2019, che in un obiter espressamente ha chiarito che è data per nota ed acquisita l'efficacia preclusiva del giudicato sostanziale formatosi in altro processo sul medesimo rapporto giuridico controverso. Nel caso di specie dalla lettura dell'atto di citazione introduttivo del detto giudizio e della sentenza conclusiva del detto giudizio si evince che la domanda di condanna all'erogazione del contributo
è la medesima, che la stessa è stata rigettata dal Tribunale di
IA IN e che la detta sentenza è divenuta cosa giudicata in quanto non impugnata. La domanda è dunque inammissibile.
L'attore ha proposto altresì domanda di risarcimento del danno sotto un duplice profilo: al punto 2 delle conclusioni, in via subordinata rispetto alla prima domanda, ha chiesto il risarcimento del danno per mancata erogazione del contributo illegittimamente negato, “laddove si ritenesse lo stesso non più erogabile”, e al punto 4 come danno da ritardo.
La domanda risarcitoria di cui al n. 4 della citazione, risulta essere già stata oggetto del giudizio n. 1111/1993 tribunale di
IA NO, come si evince chiaramente dalla lettura sia del relativo atto introduttivo che della sentenza conclusiva (n.
127/2002) con cui la detta domanda è stata rigettata. Pertanto la stessa deve essere dichiarata inammissibile per le ragioni appena esposte.
-5 di 9- La prima delle due domande risarcitorie, ossia quella alla condanna al risarcimento dei danni derivati dall'operato del
, che nell'esaminare in ritardo la pratica dell'attore ha CP_1 impedito il riconoscimento allo stesso del contributo, non risulta essere coperta da giudicato e può pertanto essere esaminata.
Nel caso di specie dalla relazione di c.t.u. svolta nel corso del presente giudizio è emerso che la mancata erogazione del contributo all'attore anteriormente all'entrata in vigore della legge 32/1992 è in parte imputabile all'ente locale, ed in parte al . Infatti dalla relazione di c.t.u. si evince che lo Parte_2 stesso, in qualità di conduttore aveva i requisiti per ottenere il contributo ai sensi della Legge 219/81 e che in particolare avrebbe dovuto ottenerli prima dell'entrata in vigore della legge
32/1992 – che ha introdotto i criteri di priorità nell'erogazione dei medesimi contributi- tenuto conto che la pratica n. 780, presentata il 13 novembre 1987, pur presentando i requisiti di ammissibilità, era stata accolta solo successivamente all'entrata in vigore della legge del 1992, mentre era stato in precedenza riconosciuto il diritto al contributo ad altri 29 richiedenti, specificamente indicati nella tabella a pag. 22 della relazione di c.t.u. che avevano presentato la domanda successivamente a lui ossia dopo il 13/11/1987. Dalla relazione del c.t.u. si evince che la mancata erogazione del contributo è imputabile innanzitutto al
, che ha proceduto con ritardo a vagliare e a concludere il CP_1 procedimento relativo alla detta pratica ed in parte anche all'attore tenuto conto che lo stesso, a fronte dell'inoltro da parte del figlio divenuto proprietario del Controparte_3 bene per successione mortis causa al nonno, di domanda di subentro nella domanda relativa al detto contributo, in data 13 febbraio
1990, non ha immediatamente comunicato all'ente locale, che- ad onta della detta domanda di subentro del figlio- era lui stesso ad insistere nella pratica originariamente proposta, con l'assenso dell'attuale proprietario;
al riguardo occorre infatti considerare che tale comunicazione è pervenuta all'ente locale solo a seguito di una richiesta formulata dall'ente locale all'attore, in data 13
-6 di 9- marzo 1992 e dunque successivamente all'entrata in vigore della citata legge del 1992, introduttiva di criteri di priorità per l'erogazione del contributo, nessuno dei quali applicabili all'attore, come sarà illustrato infra.
Occorre però sottolineare che colui che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, è tenuto ad allegare il danno subito, e a fornirne la prova. Il danno non può consistere nella semplice perdita del contributo, tenuto conto che lo stesso era funzionale alla ricostruzione o riparazione dell'immobile dallo stesso condotto per la sua attività agricola.
Nel caso di specie il detto danno è consistito, secondo la prospettazione dell'attore, nell'aver dovuto affrontare le spese per la ricostruzione dell'immobile, non rimborsate per effetto della mancata erogazione del contributo. Delle dette spese sostenute nessuna prova è stata fornita dall'attore, né l'attore ha provato, e a monte allegato, le perdite alla sua attività economica per non aver potuto utilizzare l'immobile di cui è causa per effetto della mancata erogazione del contributo o per effetto del suo deterioramento. Per mera completezza si sottolinea, sotto altro aspetto, che l'immobile di cui è causa non era neppure destinato a sua abitazione, tenuto conto che egli era proprietario di diverso immobile adibito a residenza sua e della sua famiglia
(doc da 20 a 24).
Infondata è anche la domanda, formulata in via ulteriormente subordinata al n. 3, avente ad oggetto il riconoscimento alla pratica dell'attore della priorità riconosciuta dalla normativa vigente. Al riguardo occorre infatti considerare che la legge
32/1992 ha introdotto i criteri di priorità per l'erogazione dei contributi di cui alla precedente legge 219 del 1981, all'art. 3 comma 2. Gli stessi possono essere così sintetizzati:
a. soggetti proprietari di un'unica abitazione, ancora costretti in sistemazioni precarie o provvisorie a causa degli eventi sismici, che abbiano presentato entro il 30 giugno 1988 la
-7 di 9- domanda e entro il 31 marzo 1989 la documentazione per la ricostruzione o riparazione dell'unità abitativa;
b. Soggetti proprietari di un'unica abitazione, che abbiano presentato entro gli stessi termini (30 giugno 1988 per la domanda e 31 marzo 1989 per la documentazione) la richiesta per la ricostruzione o riparazione, anche se non si trovano in sistemazioni precarie;
c. Soggetti proprietari di immobili inclusi nei piani di recupero dei centri storici dei comuni classificati come disastrati o gravemente danneggiati, approvati alla data di entrata in vigore della legge, limitatamente agli interventi connessi con le porzioni immobiliari danneggiate dal sisma;
Nel caso di specie, come peraltro chiarito anche dal c.t.u.,
l'attore non rientra in nessuna delle categorie previste, tenuto conto che era proprietario di diverso immobile, nel quale peraltro risiedeva con la sua famiglia, ed era mero conduttore di fatto dell'immobile di cui è causa.
Alla luce delle ragioni esposte, la prima e la quarta domanda devono essere dichiarate inammissibili per violazione del principio del ne bis in idem, la seconda e la terza domanda devono essere rigettate.
L'obiettiva controvertibilità dei fatti, e la complessità delle questioni giuridiche affrontate e l'assoluta novità di alcune delle questioni giuridiche affrontate nella presente sentenza giustifica la compensazione delle spese di lite. Per gli stessi motivi anche le spese di c.t.u. devono nei rapporti interni essere ripartite tra le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice dott.ssa EN
UT, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
-dichiara l'inammissibilità della domanda di condanna del CP_1 convenuto all'erogazione del contributo di cui al Decreto
-8 di 9- Sindacale n. 518 R/Rc del 19.11.1992 e della domanda di risarcimento del danno da ritardo;
-rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata erogazione del contributo e della domanda di accertamento della priorità spettante all'attore in relazione alla pratica presentata;
-compensa tra le parti le spese di lite;
-dispone che le spese di c.t.u. nei rapporti interni siano divise tra le parti nella misura del 50% ciascuna.
Benevento, 26 novembre 2025
Il Giudice
EN UT
-9 di 9-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa EN UT, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 4251 R.G. Cont. anno 2020
VERTENTE TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dagli avvocati PETITTO FRANCESCO e LUCIO
IN giusta procura in atti e domiciliato in IA NO presso il loro studio
-attore-
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore (c.f. ) P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avvocato PORCIELLO VINCENZO giusta procura in atti e domiciliato in presso il suo Controparte_1 studio
-convenuto-
Oggetto: Risarcimento del danno per ritardo della P.A..
CONCLUSIONI: come formulate all'udienza del 9 ottobre 2024.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha citato in giudizio il Parte_1 Controparte_1
innanzi al Tribunale di Benevento al fine di ottenere in
[...] via principale la sua condanna, in conseguenza di omissioni ed inadempienze, all'erogazione del contributo di cui al Decreto
Sindacale n. 518 R/Rc del 19.11.1992, di € 81.495,37, ed in via subordinata il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata
-1 di 9- erogazione pari ad € 81.495,37, in subordine il riconoscimento della priorità a lui spettante secondo la normativa vigente in relazione alla pratica di contributo presentata, assegnando alla stessa la posizione in graduatoria derivante dalla data di sua presentazione e/o di approvazione, nonché comunque l'ulteriore condanna del al pagamento della somma di €. 50.000,00 quale CP_1 risarcimento danni per i ritardi e le inadempienze poste in essere dall' convenuto, con vittoria di spese. CP_2
Ha dedotto a sostegno della domanda formulata:
- che in data 13 novembre 1987 aveva Parte_1 presentato, in sostituzione del padre, domanda di contributo quale conduttore di fatto di un fabbricato rurale danneggiato dal sisma del 1980;
- che la domanda era completa e corredata da tutta la documentazione richiesta;
- che la stessa era stata approvata nel 1992 con Decreto
Sindacale n. 518 R/Rc, per un contributo di circa €
81.495,37;
- che nonostante detta approvazione, il contributo non era stato mai erogato;
- che l'attore aveva anticipato tutte le spese per la ricostruzione, previo ottenimento di concessione edilizia, al fine di garantire un'abitazione dignitosa all'anziana madre e per poter esercitare l'attività agricola;
- che nonostante numerosi solleciti al Comune di CP_1
nulla era stato erogato e, pertanto, in data 1
[...] dicembre 1993 era stato notificato atto di citazione allo stesso al fine di ottenere l'erogazione del contributo;
- che la causa, iscritta presso il Tribunale di IA NO era stata definita con sentenza n. 127/2002 con la quale era stata riconosciuta al la spettanza contributiva Parte_1 condizionata alla copertura finanziaria;
-2 di 9- - che a seguito della sentenza erano seguite numerose richieste all'ente locale di erogazione del contributo nonché procedimenti giudiziari e amministrativi per ottenerlo;
- che il Comune nonostante avesse ricevuto anche ingenti risorse statali, aveva finanziato pratiche successive a quella dell'attore, violando il principio di priorità;
- che la normativa regionale Campana 20/2003 aveva equiparato ai titolari dei diritti di cui alla L. 32/92, art. 3, comma
2, ai soggetti di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 76/90 ammettendo prioritariamente a contributo coloro che, pur non essendo proprietari dell'immobile da ricostruire, avevano presentato domanda in sostituzione del proprietario restato inerte, o perché discendenti diretti di questo o perché affittuari, mezzadri, coloni, conduttori di fatto, come l'attore;
- che il rientrava in entrambe le previsioni Parte_1 legislative;
- che il convenuto comune illegittimamente non aveva inserito la domanda attorea nell'elenco delle pratiche aventi diritto a “priorità”;
- che infine il comune di prima aveva inserito Controparte_1 nell'elenco delle priorità al n. 36 la domanda del però a nome del figlio Parte_1 Controparte_3 divenuto per testamento proprietario dell'immobile alla morte del nonno, e poi, nel 2015, l'aveva eliminata definitivamente dalla graduatoria impedendo di fatto l'accesso ai fondi.
Si è costituito in giudizio il Controparte_1 concludendo per il rigetto della domanda attorea in quanto inammissibile, infondata, ed eccependo la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio.
Ha dedotto a sostegno delle proprie richieste:
- che nel 1993 l'odierno attore aveva citato il per CP_1 ottenere il contributo e il risarcimento danni;
-3 di 9- - che la sentenza n. 127/2002 del Tribunale di IA NO aveva riconosciuto il diritto al contributo subordinandone l'erogazione alla copertura finanziaria;
- che tale sentenza seppur riconoscendo il diritto ad ottenere il contributo era una sentenza dichiarativa e non di condanna quindi non esecutiva;
- che a seguito della sentenza del Tribunale di IA NO il aveva promosso ricorso ex art.612 c.p.c. e Parte_1 ricorso per ottemperanza al TAR;
- che nel giudizio ex art. 612 c.p.c. ( r.g. 112/2010 ex
Tribunale di IA NO) il giudice aveva sospeso l'esecuzione in quanto la sentenza aveva natura dichiarativa e non di condanna e successivamente aveva dichiarato l'inammissibilità della procedura esecutiva intrapresa;
- che il TAR Campania con sentenza n. 778/2015 aveva confermato l'operato del che aveva motivato correttamente la CP_1 mancata erogazione del contributo al Parte_1
- che il Comune, nel riesaminare la pratica dell'attore con la richiesta di attribuzione della priorità, con verbale del 28 aprile 2015 aveva negato la sussistenza dei requisiti di cui alla legge 32/1992 art, 3 comma 2 e che il detto provvedimento non era stato impugnato;
- che infine la commissione comunale nel 2015 non aveva riconfermato i requisiti di priorità previsti dalla L.32/92;
- che tutte le domande proposte dall'attore nel presente giudizio dovevano ritenersi già decise con le sentenze indicate, e pertanto dovevano esser ritenute inammissibili per violazione del principio del ne bis in idem e che comunque le stesse erano infondate per le ragioni esposte.
Nel corso del giudizio sono stati assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., è stato nominato c.t.u. e, a seguito del deposito della sua relazione, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni;
quindi la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
-4 di 9- Occorre esaminare separatamente le quattro domande proposte dall'attore, tenuto conto che la seconda è subordinata alla prima e la terza è subordinata alla seconda.
La domanda avente ad oggetto la condanna del comune di CP_1
all'erogazione del Contributo di cui al decreto sindacale
[...]
518/R/Rc del 19 novembre 1992 è inammissibile, tenuto conto che la stessa è già stata proposta dall'attore nei confronti del medesimo convenuto e rigettata dal Tribunale di IA NO con sentenza n. 127/2002 non impugnata e divenuta irrevocabile, come chiaramente evincibile dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio e della citata sentenza, entrambi prodotti in atti. Al riguardo si richiama Cass. 208789/2019, che in un obiter espressamente ha chiarito che è data per nota ed acquisita l'efficacia preclusiva del giudicato sostanziale formatosi in altro processo sul medesimo rapporto giuridico controverso. Nel caso di specie dalla lettura dell'atto di citazione introduttivo del detto giudizio e della sentenza conclusiva del detto giudizio si evince che la domanda di condanna all'erogazione del contributo
è la medesima, che la stessa è stata rigettata dal Tribunale di
IA IN e che la detta sentenza è divenuta cosa giudicata in quanto non impugnata. La domanda è dunque inammissibile.
L'attore ha proposto altresì domanda di risarcimento del danno sotto un duplice profilo: al punto 2 delle conclusioni, in via subordinata rispetto alla prima domanda, ha chiesto il risarcimento del danno per mancata erogazione del contributo illegittimamente negato, “laddove si ritenesse lo stesso non più erogabile”, e al punto 4 come danno da ritardo.
La domanda risarcitoria di cui al n. 4 della citazione, risulta essere già stata oggetto del giudizio n. 1111/1993 tribunale di
IA NO, come si evince chiaramente dalla lettura sia del relativo atto introduttivo che della sentenza conclusiva (n.
127/2002) con cui la detta domanda è stata rigettata. Pertanto la stessa deve essere dichiarata inammissibile per le ragioni appena esposte.
-5 di 9- La prima delle due domande risarcitorie, ossia quella alla condanna al risarcimento dei danni derivati dall'operato del
, che nell'esaminare in ritardo la pratica dell'attore ha CP_1 impedito il riconoscimento allo stesso del contributo, non risulta essere coperta da giudicato e può pertanto essere esaminata.
Nel caso di specie dalla relazione di c.t.u. svolta nel corso del presente giudizio è emerso che la mancata erogazione del contributo all'attore anteriormente all'entrata in vigore della legge 32/1992 è in parte imputabile all'ente locale, ed in parte al . Infatti dalla relazione di c.t.u. si evince che lo Parte_2 stesso, in qualità di conduttore aveva i requisiti per ottenere il contributo ai sensi della Legge 219/81 e che in particolare avrebbe dovuto ottenerli prima dell'entrata in vigore della legge
32/1992 – che ha introdotto i criteri di priorità nell'erogazione dei medesimi contributi- tenuto conto che la pratica n. 780, presentata il 13 novembre 1987, pur presentando i requisiti di ammissibilità, era stata accolta solo successivamente all'entrata in vigore della legge del 1992, mentre era stato in precedenza riconosciuto il diritto al contributo ad altri 29 richiedenti, specificamente indicati nella tabella a pag. 22 della relazione di c.t.u. che avevano presentato la domanda successivamente a lui ossia dopo il 13/11/1987. Dalla relazione del c.t.u. si evince che la mancata erogazione del contributo è imputabile innanzitutto al
, che ha proceduto con ritardo a vagliare e a concludere il CP_1 procedimento relativo alla detta pratica ed in parte anche all'attore tenuto conto che lo stesso, a fronte dell'inoltro da parte del figlio divenuto proprietario del Controparte_3 bene per successione mortis causa al nonno, di domanda di subentro nella domanda relativa al detto contributo, in data 13 febbraio
1990, non ha immediatamente comunicato all'ente locale, che- ad onta della detta domanda di subentro del figlio- era lui stesso ad insistere nella pratica originariamente proposta, con l'assenso dell'attuale proprietario;
al riguardo occorre infatti considerare che tale comunicazione è pervenuta all'ente locale solo a seguito di una richiesta formulata dall'ente locale all'attore, in data 13
-6 di 9- marzo 1992 e dunque successivamente all'entrata in vigore della citata legge del 1992, introduttiva di criteri di priorità per l'erogazione del contributo, nessuno dei quali applicabili all'attore, come sarà illustrato infra.
Occorre però sottolineare che colui che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, è tenuto ad allegare il danno subito, e a fornirne la prova. Il danno non può consistere nella semplice perdita del contributo, tenuto conto che lo stesso era funzionale alla ricostruzione o riparazione dell'immobile dallo stesso condotto per la sua attività agricola.
Nel caso di specie il detto danno è consistito, secondo la prospettazione dell'attore, nell'aver dovuto affrontare le spese per la ricostruzione dell'immobile, non rimborsate per effetto della mancata erogazione del contributo. Delle dette spese sostenute nessuna prova è stata fornita dall'attore, né l'attore ha provato, e a monte allegato, le perdite alla sua attività economica per non aver potuto utilizzare l'immobile di cui è causa per effetto della mancata erogazione del contributo o per effetto del suo deterioramento. Per mera completezza si sottolinea, sotto altro aspetto, che l'immobile di cui è causa non era neppure destinato a sua abitazione, tenuto conto che egli era proprietario di diverso immobile adibito a residenza sua e della sua famiglia
(doc da 20 a 24).
Infondata è anche la domanda, formulata in via ulteriormente subordinata al n. 3, avente ad oggetto il riconoscimento alla pratica dell'attore della priorità riconosciuta dalla normativa vigente. Al riguardo occorre infatti considerare che la legge
32/1992 ha introdotto i criteri di priorità per l'erogazione dei contributi di cui alla precedente legge 219 del 1981, all'art. 3 comma 2. Gli stessi possono essere così sintetizzati:
a. soggetti proprietari di un'unica abitazione, ancora costretti in sistemazioni precarie o provvisorie a causa degli eventi sismici, che abbiano presentato entro il 30 giugno 1988 la
-7 di 9- domanda e entro il 31 marzo 1989 la documentazione per la ricostruzione o riparazione dell'unità abitativa;
b. Soggetti proprietari di un'unica abitazione, che abbiano presentato entro gli stessi termini (30 giugno 1988 per la domanda e 31 marzo 1989 per la documentazione) la richiesta per la ricostruzione o riparazione, anche se non si trovano in sistemazioni precarie;
c. Soggetti proprietari di immobili inclusi nei piani di recupero dei centri storici dei comuni classificati come disastrati o gravemente danneggiati, approvati alla data di entrata in vigore della legge, limitatamente agli interventi connessi con le porzioni immobiliari danneggiate dal sisma;
Nel caso di specie, come peraltro chiarito anche dal c.t.u.,
l'attore non rientra in nessuna delle categorie previste, tenuto conto che era proprietario di diverso immobile, nel quale peraltro risiedeva con la sua famiglia, ed era mero conduttore di fatto dell'immobile di cui è causa.
Alla luce delle ragioni esposte, la prima e la quarta domanda devono essere dichiarate inammissibili per violazione del principio del ne bis in idem, la seconda e la terza domanda devono essere rigettate.
L'obiettiva controvertibilità dei fatti, e la complessità delle questioni giuridiche affrontate e l'assoluta novità di alcune delle questioni giuridiche affrontate nella presente sentenza giustifica la compensazione delle spese di lite. Per gli stessi motivi anche le spese di c.t.u. devono nei rapporti interni essere ripartite tra le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice dott.ssa EN
UT, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
-dichiara l'inammissibilità della domanda di condanna del CP_1 convenuto all'erogazione del contributo di cui al Decreto
-8 di 9- Sindacale n. 518 R/Rc del 19.11.1992 e della domanda di risarcimento del danno da ritardo;
-rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata erogazione del contributo e della domanda di accertamento della priorità spettante all'attore in relazione alla pratica presentata;
-compensa tra le parti le spese di lite;
-dispone che le spese di c.t.u. nei rapporti interni siano divise tra le parti nella misura del 50% ciascuna.
Benevento, 26 novembre 2025
Il Giudice
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