Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/06/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 401/2021 R.G., vertente TRA
(C.F. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1 (RC) il 02.08.1978 e residente in [...], rappresentato e difeso dall' Avv. Rosa Cilea (C.F. ) con domicilio eletto C.F._2 presso lo Studio Legale sito in Via G. D' Annunzio N. 20/A – Reggio Calabria, pec
Email_1 appellante CONTRO Controparte_1
(Cod. Fisc. ), con sede in Via Nazionale n. 6, IC (RC) in
[...] P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra (Cod. Fisc. Controparte_2
) nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Nataniele Gennari (Cod. Fisc.
) e dall'Avv. Giorgia Cazzin del foro di Milano (Cod. Fisc. C.F._4
), con domicilio eletto nello studio degli stessi in Milano, Piazza Lima C.F._5 n.1, fax 02/29510175, pec e Email_2
Email_3 appellata E
(C.F. – P.IVA Controparte_3 P.IVA_2
), con sede in Roma, in persona del Presidente legale rappresentante P.IVA_3 pro1tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria 82, negli uffici dell'Avvocatura INPS, presso e con l'Avv. Ettore Triolo ( ) e l'Avv. C.F._6 Valeria Grandizio, dai quali è rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti per atto Notar del Persona_1
23.01.2023 in Roma (repertorio 37590 – raccolta 7131), pec t Email_4 appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 20.10.2021, , lavoratore dipendente, con Parte_1 contratto a tempo indeterminato a far data dal 02.09.2006 al 22.05.2018, presso l struttura di ricovero per anziani e handicappati, adiva il Tribunale Controparte_1
di Reggio Calabria, rassegnando le seguenti conclusioni: 1. “accertare e dichiarare che le mansioni svolte dal ricorrente, dal 01.01.2012 sino al 22.05.2018, siano riconducibili al 5 °liv. del CCNL ANASTE, alla luce del provvedimento, avente n. prot. n. 24050, emesso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria in data 18.12.2020, all'esito degli accertamenti svolti a seguito della richiesta di intervento promossa dal lavoratore;
2. accertare e dichiarare che, in merito al periodo di lavoro dal 01.01.2012 sino al 22.05.2018, l non ha corrisposto al lavoratore gli emolumenti previsti dal CCNL Controparte_1 ANASTE, in particolare: la giusta retribuzione mensile alla luce del corretto inquadramento contrattuale al 5° liv.; la tredicesima e quattordicesima mensilità; le ferie;
il TFR residuo calcolato sulla base del diverso inquadramento contrattuale in relazione al triennio 2016- 2017-2018; nonché il versamento, a saldo, dei contributi previdenziali residui, siccome specificati nel presente ricorso nonché nei prospetti di calcolo di cui alla C.T.P.; 3. per l'effetto, condannare l in persona del l.r.pro tempore, con sede Controparte_1 legale in IC (RC), Via Nazionale, 16, C.F e P.I , al pagamento in favore del P.IVA_1 sig. , della somma pari a € 43.740,00, di cui € 42.189,46 a titolo di Parte_1 retribuzione mensile per superiore inquadramento, e € 1.550,62 a titolo di TFR residuo per gli anni 2016-2017-2018 alla luce dell'inquadramento al 5° livello, ovvero alle somme maggiori o minori determinate in corso di causa e ritenute di giustizia, oltre interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo;
4. Con vittoria di spese e onorari del presente procedimento, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Esponeva di avere svolto dal 02.09.2006 al 31.12.2011, le mansioni di educatore animatore, accompagnatore dei degenti nonché organizzatore di eventi e attività ricreative. (livello 2°, CCNL Istituzioni e Servizi Socio-Assistenziali (ANASTE). A far data dal 01.01.2012, era stato preposto al ruolo di coordinatore deputato alla vigilanza e al coordinamento dell'operato del personale di turno in servizio presso la Struttura;
alla gestione dei ricoveri dei degenti;
al coordinamento e al controllo dei vari reparti nonché a sostituire la dott.ssa in sua assenza, occupandosi altresì di coordinare ed CP_2 organizzare i servizi all'interno della struttura gestita dall' , di controllare i reparti della CP_1 struttura ed occuparsi dei rapporti dei degenti con i parenti. Nell'anno 2015 era stato inquadrato nel livello 3° CCNL di categoria, osservando i seguenti orari di lavoro: dalle ore 7:00 alle ore 14:00 ovvero dalle ore 14:00 alle ore 20:00, tutti i giorni della settimana, compresa la domenica, ma escluso il sabato, da considerarsi giorno di riposo. Settimanalmente aveva svolto più ore di lavoro straordinario e goduto di una sola settimana di ferie annuali percependo, fino al 2016, un importo mensile di € 700,00; mentre, a partire dal 2017, un importo pari a € 800,00 – corrisposti in contanti – a fronte di una busta paga pari a € 1.300,00 mensili. Al fine di ottenere giusta tutela per i propri diritti, si era rivolto in data 20.03.2018 prot. 9995 all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria con riferimento alle seguenti circostanze:
1. ferie non godute dall'anno 2006 sino al 2017, festività e permessi;
2. corresponsione dello straordinario;
3. riconoscimento delle mansioni superiori svolte in costanza di rapporto e differenze di retribuzione come dal CCNL di categoria;
4. tredicesime e quattordicesime mensilità dall'anno 2006 all'anno 2017; 5. contributi previdenziali e assistenziali. In data 12.04.2018 si era concluso con esito negativo il tentativo di conciliazione avviato a seguito della richiesta di intervento del lavoratore e veniva dichiarato concluso il procedimento, con esito negativo. Con provvedimento del 18.12.2020 (prot. n. 24050), l Controparte_4
, all'esito dell'istruttoria svolta, emetteva diffida accertativa dal seguente
[...] contenuto: “dagli accertamenti esperiti è emerso che (il lavoratore), a partire dal 2012 risulta aver svolto compiti di coordinatore, occupandosi di vigilare sul lavoro del personale di turno, 3
sovraintendere sull'andamento della struttura, curare direttamente i rapporti con il personale per il buon andamento della struttura, fungendo da sostituto delle Dott.ssa nei periodi CP_2 di assenza della stessa, ecc. In ragione delle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni rese, le mansioni svolte dal (lavoratore) […] sono più correttamente riconducibili al liv. 5 del medesimo CCNL, per l'intero periodo lavorato”. Stando agli esiti dell'accertamento ispettivo, dovevano essere corrisposti in suo favore la retribuzione mensile congrua derivante dall'inquadramento nel quinto livello (art. 34 CCNL ANASTE: posizioni di lavoro che comportano la esecuzione di funzioni tecniche, educative di coordinamento che richiedono, pertanto, conoscenze indispensabili per l'espletamento dei propri compiti), la tredicesima e quattordicesima mensilità; le ferie;
il TFR residuo calcolato sulla base del diverso inquadramento contrattuale, nonché il versamento, a saldo, dei contributi previdenziali residui. Con separato giudizio (RGL n.2131/2019) conclusosi con atto di transazione, aveva chiesto la corresponsione del TFR maturato sino al 2015 e il pagamento delle ultime tre mensilità lavorate, ossia per i mesi di marzo, aprile e maggio 2018. All'esito dell'atto transattivo, era stato corrisposto un importo pari a € 13.000,00, di cui € 9.478,82 a saldo del TFR maturato fino al 2015 considerando, però, il lavoratore come inserito nel terzo livello di inquadramento contrattuale. Aveva proposto istanza di accesso agli atti ex art. 22 L. 241/1990 (06.03.2021) per conoscere, nel dettaglio, gli atti dell'Ispettorato del Lavoro e si era rivolto ad un consulente, affinché quantificasse nel dettaglio gli emolumenti retributivi spettanti in ragione dell'attribuzione del 5° livello del CCNL ANASTE e non corrisposti per il periodo compreso tra il 01.01.2012 e il 22.05.2018. Il consulente tecnico di parte quantificava la somma complessivamente dovuta allo in euro 43.740,08. Pt_1 In via istruttoria articolava richiesta di prova testimoniale. Co In caso di denegata concessione del richiesto accesso agli atti dell' , chiedeva, ex art. 210 c.p.c., ordine di esibizione degli atti e dei documenti degli Ispettori e, in caso di contestazione dei calcoli svolti dal c.t.p., chiedeva disporsi c.t.u. contabile al fine di determinare l'esatto ammontare delle spettanze retributive, la tredicesima e la quattordicesima mensilità, le ferie, il TFR residuo per il triennio 2016-2017-2018, nonché i contributi previdenziali da versarsi a saldo per l'attività di lavoro svolta dal 01.01.2012 sino al 22.05.2018. Costituitosi, l'INPS chiedeva la condanna del datore di lavoro al versamento degli oneri contributivi scaturenti dalle differenze retributive, ove accertate e non prescritte;
con vittoria di spese e competenze di giudizio. Si costituiva la società datrice di lavoro ed eccepiva preliminarmente la prescrizione di parte dei crediti vantati, ex art. 2948, commi 4 e 5 c.c., avendo occupato, dal CP_1 2006 al novembre 2018, circa 50 dipendenti, con conseguente applicazione del principio della stabilità reale e decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto, assistito da stabilità reale. Il ricorso era nullo per carenza del requisito previsto dall'art. 414 c.p.c.. La domanda era scarna, generica e poco circostanziata. Il ricorrente aveva genericamente assunto di aver svolto le mansioni di coordinatore senza indicare i fatti sottesi alla sua pretesa, omettendo finanche la comparazione tra declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa. Né aveva dettagliatamente descritto le mansioni effettivamente svolte, in palese violazione dei requisiti di legge. Comunque, il ricorso era infondato in ragione dell'insufficienza delle ragioni di fatto e di diritto a supporto della domanda e la loro incompiuta specificità, tali da determinare carenze a livello probatorio, impedendo la riconducibilità della fattispecie concreta dedotta in ricorso alla fattispecie normativa astratta, costitutiva del diritto oggetto della domanda, imponendo una pronuncia di rigetto nel merito. 4
La domanda del ricorrente si rivelava carente sotto il profilo probatorio: questi si era limitato ad allegare il verbale ispettivo quale prova della sussistenza e dell'esercizio delle mansioni superiori, omettendo di provare gli elementi fondamentali e cioè le mansioni genericamente svolte, il momento in cui tali mansioni erano mutate, in cosa sarebbero consistite le nuove mansioni, come venivano esercitate, quali erano le due diverse declaratorie contrattuali di appartenenza. Vi era un serio difetto di allegazione e prova che rendeva il ricorso infondato. Non rappresentativi della realtà erano anche i conteggi effettuati dalla c.t.p. che indicavano somme di gran lunga superiori a quelle potenzialmente dovute al ricorrente. Per tale ragione doveva disporsi c.t.u. contabile per il corretto calcolo del quantum asseritamente spettante. Si opponeva alle richieste istruttorie di controparte, poiché i capitoli di prova erano inconferenti, inammissibili e documentalmente provati in senso contrario. Chiedeva, ammissione di interrogatorio formale del ricorrente e di prova testimoniale.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1809/2022 pubblicata il 20.10.2022, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la domanda del ricorrente e lo condannava alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente, compensandole per intero nei confronti dell'INPS. Preliminarmente, rigettava l'eccezione di prescrizione in applicazione del principio di diritto, secondo cui: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. sez. lav. 26246/2022) e dalla cessazione del rapporto di lavoro, nel 2018, non erano decorsi cinque anni. La domanda non poteva considerarsi neppure affetta da nullità in quanto il bene della vita e la pretese formulate si rivelavano sufficienti a circoscrivere l'oggetto della domanda e la causa petendi, nonché a consentire alla controparte di approntare la adeguata difesa, non risultando assolutamente incerta la causa petendi né erano del tutto omessi i fatti (Cass S.U. n .8077/12). La pretesa era, invece, infondata nel merito, posto che “al fine di rilevare l'acquisito diritto a rivestire una qualifica superiore l'indagine giudiziale deve procedere secondo il ripetuto e consolidato operare di un sillogismo aristotelico: la premessa maggiore (normativa contrattuale e ordinamentale) e premessa minore (complesso di fatti in concreto rilevati) per giungere ad una deduzione dell'esistenza o inesistenza del diritto. In altri termini, un procedimento logico giuridico diretto “alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato in taluna, ovvero in altra categoria, come previsto dalle declaratorie contrattuali, non può prescindersi da tre fasi progressive, e cioè dall'accertamento in fatto dell'attività lavorativa in concreto svolta, dalla individuazione delle qualifiche e dei gradi delineati dal contratto collettivo di categoria, e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed il contenuto specifico della normativa di riferimento” (cosi di recente ex multis Cass 2000/7941; 99/3528). La promozione automatica (art. 2103 cc) presuppone l'esercizio di attività di contenuto professionale ascrivibile alla qualifica superiore per un certo periodo. L'esercizio delle mansioni deve essere pieno, protratto per il tempo richiesto dalla legge o dal contratto e assumendo le relative responsabilità richieste dalla declaratoria. Il ricorrente non aveva prodotto un adeguato compendio probatorio, essendosi limitato ad allegare il verbale ispettivo. Tale carenza di allegazione e prova non poteva essere sanata mediante l'acquisizione degli accertamenti svolti dall'Ispettorato del lavoro, istanza 5
allo stato generica ed esplorativa e come tale inammissibile perché mancano le allegazioni di fatto utili alla domanda che neppure il ricorrente, in risposta alla memoria della resistente, ha inteso fornire. Né il capitolato di prova, in particolare i capi B, C e D, si rivelavano idonei a colmare il vulnus probatorio: “la capitolazione suddetta in effetti è priva di riferimento a concreti atti , tempi e modalità di esercizio. Si chiederebbe infatti al teste una mera valutazione in termini di vigilanza e coordinamento ma senza porre a base delle domanda in concreto la conferma di quali specifiche attività e incombenze sia stato autore, di quali decisioni siano state assunte, quale pianificazione adottata. La prospettazione del ricorrente è già priva di elementi idonei dai quali poter poi pervenire ad un giudizio in termini di riscontro che quanto posto in essere corrisponda ad un coordinamento”. Rigettava, quindi, la domanda.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dallo che ne invocava la Pt_1 riforma, reiterando le richieste istruttorie già articolate in primo grado. Censurava il mancato ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e la mancata ammissione della prova testimoniale con conseguente vizio della motivazione su punti decisivi della controversia. Il giudice, non ammettendo la prova testimoniale, non aveva istruito la causa ed aveva motivato il rigetto esclusivamente con la mancata allegazione di prove documentali. E, però, solo un'adeguata prova testimoniale ed un ordine di esibizione nei confronti di terzo - richiesti nel ricorso di primo grado e ribaditi nelle note autorizzate - avrebbe invece potuto consentire di operare una concreta valutazione dei fatti e adottare una decisione secondo diritto. Il tribunale, invece, aveva precluso il reale accertamento dei fatti in palese violazione del disposto di cui dell'art. 111, c. 1, Cost. Il giudice avrebbe dovuto quantomeno valutare, ex art. 116 c.p.c., il verbale ispettivo Co dell' . La sentenza era viziata per omessa motivazione in relazione ai capitoli di prova indicati alle lettere i A, E, F, G, H, I, J e K sui quali nulla aveva detto il tribunale. Parimenti viziato risultava anche il disposto relativo alla genericità dei capitoli di prova attenzionati in quanto, gli stessi erano ben esplicitati, circostanziati nel tempo. Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale aveva determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e la prova non ammessa era in concreto idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare l'efficacia delle altre risultanze istruttorie – ovvero della ritenuta assenza di esse - che aveva determinato in negativo il convincimento del giudice di merito. Nella denegata ipotesi di un ulteriore, motivato, rigetto dei mezzi istruttori, produceva nuova documentazione, ritenuta autonomamente idonea a dimostrare lo svolgimento di mansioni superiori da parte dello : “articoli di giornale e indicazione della data di Pt_2 pubblicazione nella denominazione del file: negli articoli pubblicati sulla Gazzetta del Sud il Sig. è invariabilmente qualificato come coordinatore;
tale qualifica è stata desunta Pt_1 dai comunicati stampa (irreperibili a questa parte) predisposti dalla medesima ed CP_2 inviati alla Gazzetta del Sud che riportavano il nome del Sig. quale coordinatore;
Pt_1
(All. n. 4) • Turnistica del mese di marzo-aprile 2015 ove risulta il ruolo di coordinatore di area del Sig. ; (All. n. 5) • Organigramma ove risulta che il Sig. , riportato in Pt_1 Pt_1 primis tra i responsabili diretti riporti della Direzione generale, svolgeva il ruolo di
“Responsabile del sistema di gestione della qualità” nonché di “coordinatore operatori” e
“coordinatore dei servizi ausiliari” (lavanderia, pulizia cucina); si precisa in proposito che per definizione il responsabile qualità coordina e gestisce tutte le attività di controllo della qualità all'interno dell'organizzazione ponendosi come ruolo di collegamento tra la direzione e 6
l'intera organizzazione;
(All. n. 6) Organigramma del 2016 ove risulta che il Sig. Pt_1 svolgeva sempre il ruolo di Responsabile del sistema di gestione della qualità che di coordinatore operatori e coordinatore dei servizi ausiliari (lavanderia, pulizia cucina); (All. n. 7) • Badge ove risulta la qualifica di coordinatore e responsabile della qualità; (All. n. 8) • Foto del 2013 del Sig. pubblicate su sito Facebook “rsaUniverso”: nelle foto il sig. Pt_1
è ritratto con il badge/cartellino da coordinatore a conferma delle funzioni svolte e Pt_1 riconosciute dall'organizzazione; (All. n. 9) • Format del foglio presenze aziendale ove parimenti emerge il ruolo di coordinatore;
(All. n. 10) • Rapporto di audit del RINA ai fini della certificazione di qualità (il RINA è ente terzo) ove – per il rilascio della certificazione ISO di qualità – risulta che il Sig. ha partecipato alla riunione inziale che a quella finale di Pt_1 chiusura anche in sostituzione della come si può riscontrare in relazione all'audit del CP_2 7 settembre 2015 (negli altri audit la partecipava alla riunione finale); (All. n. 11) • CP_2 Documento di valutazione del rischio firmato in qualità di rappresentante dei lavoratori per il ruolo di rappresentanza che i medesimi lavoratori riconoscevano al Sig. ; (All. n. 12) Pt_1
• Incarico ricevuto dal Sig. per attività formativa ovvero per tirocinio pratico in Pt_1 considerazione delle competenze acquisite. (All. n. 13). Costituitosi, INPS, richiamando la memoria di costituzione del primo grado di giudizio e l'obbligo del datore di lavoro di provvedere al versamento dei contributi, chiedeva la condanna dei datori di lavoro, per come accertati all'esito del giudizio, al versamento degli oneri contributivi scaturenti dalle differenze retributive, ove accertate e non prescritte;
con vittoria di spese e competenze del giudizio. Si costituiva l'appellata chiedendo dichiarare inammissibile, CP_1 manifestamente infondato e comunque rigettare l'appello. Nel merito, affermava la correttezza della sentenza con riguardo al dedotto vizio di omessa motivazione su aspetti decisivi della controversia. Il presunto vizio inerente alla mancata ammissione della prova testimoniare non era conseguenza di un errato argomentare del tribunale, bensì di una errata proposizione della stessa da parte del ricorrente. I capitoli di prova erano stati ritenuti dal giudice non conducenti, generici e non idonei a riscontrare la domanda e, ove ammessi, non avrebbero potuto assolvere al loro ruolo probante finalizzato alla ricostruzione del fatto posto alla base della pretesa azionata in giudizio. L'appellante aveva fondato il proprio quadro probatorio anche su altro elemento, totalmente inadeguato, costituito dal verbale ispettivo di cui aveva richiesto ordine di esibizione lamentandone il diniego. Tuttavia, era fatto notorio che tale documento poteva assurgere a rango di prova solo su valutazione del giudice e nella assoluta impossibilità di provare diversamente il fondamento della pretesa posta in giudizio. Pretesa che, inoltre, l'appellante estendeva al punto da voler dimostrare la coincidenza tra la declaratoria contrattuale del CCNL ANASTE e mansioni svolte dallo per come accertato nella Pt_1 documentazione ispettiva. La nuova produzione documentale eseguita dello era tardiva, mai citata nel Pt_1 ricorso di primo grado, ed il suo non tempestivo ingresso nel giudizio non era assistito da alcuna specifica motivazione. Ed ancora, i documenti recanti i numeri da 4 a 13, non potevano comunque essere ammessi perché illeggibili ed irrilevanti. Non poteva quindi in alcun modo essere valutata ai fini della decisione.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 7
4. È infondata l'eccezione, proposta dall' , di inammissibilità dell'appello, in CP_1 quanto non conforme alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 342 c.p.c.. Sull'interpretazione del citato art. 342 c.p.c. sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte, affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199). Il proposto gravame individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma, emergendo la individuazione del “quantum appellatum” e le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
5. L'atto di gravame ha avversato la sentenza per non aver ammesso la prova testimoniale, non averne adeguatamente motivato il rigetto e non aver emesso il richiesto ordine di esibizione della documentazione in possesso dell' Controparte_4
.
[...] Richiamato che la domanda del ricorrente/appellante ha ad oggetto il riconoscimento di mansioni superiori, va posto in rilievo che tale accertamento consta, per consolidata giurisprudenza, di talune fasi indispensabili: “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nella individuazione delle qualifiche e gradi previste dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'osservanza del suddetto criterio "trifasico" non richiede che il giudizio si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio” (Cassazione civile sez. lav., 19/06/2020, n.12039). Di conseguenza “Nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del c.d. criterio "trifasico", da cui non si può prescindere nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni” (Cassazione civile sez. lav., 31/07/2020, n.16572). Con riguardo ai poteri del giudice nel giudizio di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori, la Suprema Corte ha ulteriormente delineato l'ambito dell'accertamento, essendo “dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile tempo per tempo, al fine di verificare la fondatezza della domanda. Pertanto, al fine di verificare se vi sia stato o meno, in concreto, lo svolgimento di mansioni superiori, l'operazione di sussunzione nell'inquadramento di riferimento o superiore, dovrà essere effettuata dal giudice, previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio quantitativo, qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle connesse responsabilità (Cass. civ. sez. lav., 26/09/2024, n. 25772; vedi anche Cass. civ. sez. lav., 25/09/2024, n. 25650). 8
Il lavoratore che richieda il riconoscimento giudiziale della superiore mansione e/o qualifica e delle relative differenze retributive e contributive ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, nel dettaglio, è tenuto ad indicare in maniera chiare ed esplicita quali siano i relativi aspetti caratterizzanti, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che deduce di avere concretamente svolto. Nel solco tracciato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. ex plurimis, Cass. n. 8025/2003) siffatto onere di allegazione e prova involge in particolare i profili spiccatamente caratterizzanti le mansioni della richiesta qualifica, da confrontare con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto. Così premessi gli oneri di allegazione e prova gravanti sul ricorrente, necessita verificare se e in che misura questi li abbia assolti. La domanda proposta è stata fondata su due principali punti di snodo: la prova testimoniale, con i capitoli articolati da A) a K), e la richiesta di ordine all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria di esibire la documentazione relativa alla procedura ispettiva attivata dal lavoratore. Quanto alla valenza probatoria dei documenti redatti dagli ispettori nell'esercizio dell'attività di vigilanza ed ispezione, va osservato che essi hanno pieno valore probatorio fino a querela di falso dei fatti che i funzionari stessi attestino essere avvenuti in loro presenza o che gli stessi abbiano potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale. Nel caso in esame, le risultanze contenute nel verbale ispettivo non costituiscono una mera rappresentazione del fatto storico, ma forniscono una qualificazione giuridica del medesimo che include, in nuce, una valutazione operata dagli Ispettori, valutazione che esula dalla oggettiva consistenza degli elementi probatori allegati dal lavoratore con la richiesta di intervento. Il Tribunale non sarebbe stato vincolato al giudizio ispettivo in punto di qualificazione giuridica del fatto storico dedotto in giudizio, poiché l'attività ispettiva non priva il giudice del potere/dovere di accertamento, di cognizione e valutazione dei fatti posti a fondamento della domanda, né depotenzia l'esercizio della cognizione devoluta, con la conseguenza che il giudice non può ritenersi assoggettato alla qualificazione operata dagli Ispettori. Il giudice può liberamente valutare la valenza probatoria delle risultanze in discorso e, decidere se disporne o meno, come nel caso di specie, l'esibizione. Tra l'altro, il verbale ispettivo e la correlata allegazione documentale, avrebbero costituito, in virtù della non ammissione della prova testimoniale, l'unico mezzo di prova su cui il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi e tale circostanza avrebbe reso “monco” il principio di accertamento della verità su cui si regge il processo. Una decisione basata esclusivamente sulle risultanze ispettive, della cui mancata acquisizione si duole l'appellante, sarebbe stata in contrasto con i citati orientamenti giurisprudenziali in merito all'onere di allegazione e prova gravanti sul lavoratore che chiede il riconoscimento del superiore inquadramento contrattuale. Invero, nel caso di specie, il lavoratore avrebbe allegare compiutamente, prima ancora che provare, l'esistenza dei fatti costitutivi della posizione di cui chiedeva il riconoscimento. Infatti, “l'ordine di esibizione (dei libri contabili) è rimesso al potere discrezionale del Giudice di merito e richiede, quale requisito di ammissibilità, che la prova del fatto che si intende dimostrare non sia acquisibile aliunde, non potendo avere finalità meramente esplorative o sostitutive dell'onere probatorio posto a carico della parte (Cass. civ. sez. II, 10/01/2023, n.338). Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il ricorrente si è limitato a dedurre:
“A far data dal 01.01.2012, il sig. è stato preposto al ruolo di coordinatore deputato Pt_1 alla vigilanza e al coordinamento dell'operato del personale di turno in servizio presso la Struttura;
alla gestione dei ricoveri dei degenti;
al coordinamento e al controllo dei vari reparti 9
nonché a sostituire la Dott.ssa in sua assenza. Sempre a far data dal 2012 il CP_2 ricorrente è stato preposto a coordinare ed organizzare i servizi all'interno della struttura gestita dall' , al controllo di tutti i reparti della struttura ed alla cura dei rapporti con i CP_1 parenti dei degenti”, affermando, nel prosieguo, che “le mansioni svolte dal (lavoratore) […] sono più correttamente riconducibili al liv. 5° del medesimo CCNL, per l'intero periodo lavorato”. È corretto, pertanto, il giudizio espresso dal Tribunale, laddove ha affermato: “La prospettazione del ricorrente è già priva di elementi idonei dai quali poter poi pervenire ad un giudizio in termini di riscontro che quanto posto in essere corrisponda ad un coordinamento. Anche la sostituzione della dr.ssa è dedotta senza le connotazioni CP_2 temporali della sostituzione, senza dire quali attività svolte e quindi in cosa consistesse la funzione sostitutiva La domanda, priva della stessa allegazioni di fatto idonee a rappresentarne la fondatezza, non può essere accolta. Né può valere a sanare tale assoluta carenza descrittiva l'invocare l'acquisizione degli accertamenti svolti dall'Ispettorato del lavoro, istanza allo stato generica ed esplorativa e come tale inammissibile perché mancano le allegazioni di fatto utili alla domanda che neppure il ricorrente, in risposta alla memoria della resistente, ha inteso fornire”. Siffatta conclusione costituisce applicazione dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, cfr. n 80252003, laddove è stato ravvisato il "difetto di allegazione" nelle ipotesi in cui la parte ricorrente aveva omesso di indicare con precisione le mansioni effettivamente espletate ed avesse omesso, poi, di comparare la declaratoria contrattuale rivestita con quella pretesa. Infatti, la Cassazione ha affermato che "il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto" (conforme Cass. 21457/13). Si è già premesso che il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica è stata rivendicata e la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale (v. Cass. 1012/03). Deve essere aggiunto, infine, che nel procedimento diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore, il giudice deve procedere all'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, all'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria ed infine al raffronto delle mansioni svolte con le caratteristiche fondamentali indicate nella classificazione contrattuale relativa al livello di inquadramento rivendicato dal lavoratore (in tal senso Cass., sent. 2016 n. 18943; Cass. 4791/04; 3446/04). Con riferimento, poi, allo svolgimento di mansioni promiscue la Cassazione ha precisato che ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore occorre tener conto della mansione maggiormente significativa sul piano professionale che, peraltro, deve essere espletata non in via sporadica od occasionale (cfr. Cass. 2744/99, 2637/00,1106/00 e 6501/03). Né l'insufficienza dell'allegazione può esser emendata dalla capitolazione di una prova orale, posto che, cfr. Cass., Sez. lav., sent. n. 24198/2020: “costituisce ormai ius receptum che nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede la necessità che ai sensi degli artt. - 414 e 416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso 10
e memoria difensiva) e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice (petitum), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (cfr. al riguardo Cass. Sez. Un. n. 11353/2004 cit., cui adde, ex plurimis, Cass. Sez. Un., 20/4/2005 n. 8202). In altri termini, l'indicata circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, per essere espressione di un assetto normativo incentrato sull'oralità, concentrazione ed immediatezza, caratterizzante il rito del lavoro, è funzionalizzata al perseguimento del principio della "ragionevole durata del processo" (art. 111 Cost., comma 2) in quanto la determinazione dell'oggetto della domanda e l'indicazione dei fatti posti a base della domanda stessa ex art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, consentono al convenuto, con il prendere posizione sui fatti di causa, di assolvere agli oneri di contestazione nonché a quelli probatori aventi ad oggetto i fatti ritualmente e tempestivamente allegati in ricorso…. Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti
o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio” (cfr. ex aliis, Cass. 24/2/2003 n. 2802, Cass. S.U. n. 11353/2004 cit., Cass. 24/10/2017 n. 25148). Il che equivale ad affermare che i fatti posti a fondamento della domanda devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio o in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità attestata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5 e dall'art. 416 c.p.c., comma 3 (cfr. al riguardo Cass. 17/4/2002 n. 5526). Conseguenza da quanto sopra che la carenza di allegazione, nel ricorso introduttivo, dei fatti storici posti a fondamento del diritto invocato, non avrebbero potuto consentire l'ammissione della prova orale.
6. Ad ogni buon fine, con riguardo al lamentato vizio di omessa motivazione in merito al rigetto della prova testimoniale, ritiene la Corte che il Tribunale si sia correttamente determinato. Questi, infatti, esaminando i capitoli di prova articolati sub B) - A far data dal 01.01.2012, il sig. è stato preposto al ruolo di coordinatore deputato alla vigilanza Pt_1
e al coordinamento dell'operato del personale di turno in servizio presso la Struttura -, C) - A far data dal 01.01.2012 il sig. è stato preposto alla gestione dei ricoveri dei Pt_1 degenti;
al coordinamento e al controllo dei vari reparti nonché a sostituire la Dott.ssa CP_2 in sua assenza -; D) - A far data dal 01.01.2012 il ricorrente è stato preposto a coordinare ed organizzare i servizi all'interno della struttura gestita dall' , al controllo di tutti i CP_1 reparti della struttura ed alla cura dei rapporti con i parenti dei degenti – li ha ritenuti affetti da genericità e non conducenza: “la capitolazione suddetta in effetti è priva di riferimento a concreti atti , tempi e modalità di esercizio. Si chiederebbe infatti al teste una mera valutazione in termini di vigilanza e coordinamento ma senza porre a base delle domanda in concreto la conferma di quali specifiche attività e incombenze sia stato autore, di quali decisioni siano state assunte, quale pianificazione adottata. La prospettazione del ricorrente è già priva di elementi idonei dai quali poter poi pervenire ad un giudizio in termini di riscontro che quanto posto in essere corrisponda ad un coordinamento. Anche la sostituzione della dr.ssa è dedotta senza le connotazioni temporali della sostituzione, senza dire quali CP_2 attività svolte e quindi in cosa consistesse la funzione sostitutiva”. Né miglior ausilio avrebbe potuto essere apprestato dagli altri capitoli, sulla cui mancata ammissione pure l'appellante ha incentrato le proprie censure. Invero: 11
il capitolo A) - Vero che il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa dal 02.09.2006 sino al 12.02.2018, alle dipendenze dell' struttura di Controparte_1 ricovero per anziani e handicappati, avente sede in IC (RC), Via Nazionale n. 6 – è superfluo avendo ad oggetto circostanza non controversa;
il capitolo E) - Nonostante l'espletamento delle diverse e superiori mansioni, solo nel 2015 il lavoratore è stato inquadrato al livello 3, CCNL di categoria – è inammissibile, demandando al teste una valutazione, squisitamente giuridica, sulla natura delle mansioni svolte e sul relativo inquadramento;
i capitoli F) - Il sig. , in costanza del rapporto di lavoro, ha osservato i seguenti Pt_1 orari: dalle ore 7:00 alle ore 14:00 ovvero dalle ore 14:00 alle ore 20:00, tutti i giorni della settimana, compresa la domenica, ma escluso il sabato, da considerarsi giorno di riposo; G) Il lavoratore è stato chiamato settimanalmente per svolgere ore di lavoro straordinario; H) Al lavoratore è stata concessa una sola settimana di ferie ogni anno;
I) Per lo svolgimento della la predetta attività lavorativa, il sig. ha percepito, sino al 2016, un importo Pt_1 mensile di € 700,00; mentre, a partire dal 2017, un importo pari a € 800,00, che venivano corrisposti in contanti, non rivelano la loro immediata evidenza a fini decisori, sia perché anch'essi estremamente generici, sia perché non dirimenti, giacché la domanda proposta ha ad oggetto la corresponsione degli emolumenti previsti dal CCNL ANASTE, in particolare: la giusta retribuzione mensile alla luce del corretto inquadramento contrattuale al 5° liv., non essendo peraltro evincibile, dal complesso delle allegazioni rese dal ricorrente se trattasi di dati riscontrati o riscontrabili documentalmente o meno;
i capitoli J) e K) riguardano l'espletamento dell'attività ispettiva rispetto alla quale si è già detto. Orbene, anche in raffronto a tutte le circostanza articolate, la chiesta prova testimoniale non avrebbe consentito di raggiungere la prova dell'esercizio da parte del ricorrente delle mansioni reclamate, sì da consentire al giudice di effettuare la valutazione, in concreto, dell'attività svolta dallo e della riconducibilità della stessa all'uno o all'altro livello. Pt_1 Pur riportando testualmente la declaratoria contrattuale relativa al livello V° CCNL ANASTE contenuta nell'art. 34 - “Comprende posizioni di lavoro che comportano la esecuzione di funzioni tecniche, educative di coordinamento che richiedono, pertanto, conoscenze indispensabili per l'espletamento dei propri compiti. Le posizioni lavorative comportano: conoscenze specifiche proprie della qualificazione professionale di base richiesta;
apporto individuale e nel lavoro di gruppo in funzione dei compiti assegnati;
coordinamento nei confronti di unità operative cui si é preposti;
attività finalizzate alla gestione del tempo libero, mediante tecniche specifiche di animazione, attività ludiche, motorie, espressive, nell'ambito del programma di intervento riabilitativo;
mansioni esecutive senza valutazione di merito, anche impiegando metodi di lavoro prestabiliti. La lavoratrice o il lavoratore che si trova in questo livello collabora alla redazione della programmazione delle attività e risponde del proprio operato ai tecnici responsabili del servizio e/o dell'area” -, il ricorrente non ha allegato né offerto di provare in giudizio la differenza tra le mansioni contenute nella declaratoria contrattuale di provenienza (livello III° CCNL ANASTE) né delle mansioni concretamente svolte e, invece, rientranti nella declaratoria contrattuale pretesa. Se pure fosse stata ammessa la prova testimoniale nei termini richiesti dallo , Pt_1 essa sarebbe stata inutile, poiché non avrebbe consentito al giudice di verificare e valutare in cosa fossero consistite le mansioni di coordinamento del personale, di gestione dei pazienti e dei ricoveri;
in cosa fossero consistite le funzioni di coordinamento;
come e quando avesse sostituito la dott.ssa e per quanto tempo;
quali fossero le mansioni Per_2 svolte in precedenza e come fosse avvenuto il passaggio da una mansione all'altra (ordine di servizio? altra disposizione?), in cosa e come le pretese mansioni fossero prevalenti rispetto a quelle in precedenza esercitate. 12
7. Con riguardo alla produzione documentale eseguita dall'appellante in questo grado di giudizio, va richiamato il principio secondo cui “in deroga al generale divieto di nuove prova in appello, è possibile l'ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche di ufficio, solo nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, facendosi riferimento per
“indispensabilità” delle nuove prove ad una loro “influenza causale più incisiva” rispetto alle prove in genere ammissibili in quanto “rilevanti”, ovvero a prove che sono idonee a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale per essere dotate di un grado di decisività e certezza tale che da sole considerate, e quindi a prescindere dal loro collegamento con altri elementi e da altre indagini, conducano ad un esito “necessario” della controversia”(Cass. Ordinanza 28 settembre 2021, n. 26257 che richiama Cass. n. 1333 del 2012). Tuttavia, è necessario che la produzione di nuovi documenti, sempre che siano indispensabili come sopra detto, non comporti l'introduzione nel giudizio di secondo grado di nuove allegazioni di fatto, restandone altrimenti snaturato il giudizio di prime cure, che finirebbe con lo svolgersi sulla base di elementi parziali (Cass n. 3506 del 2012; Cass. n 13491 del 2014 in motivazione). Ne consegue l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. ex multis Cass. 24/2/2003 n. 2802, Cass. S.U. n. 11353/2004 cit., Cass. 24/10/2017 n. 25148). Tra l'altro “Nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui;
inoltre, l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova” (Cassazione civile sez. lav. - 17/12/2019, n. 33393). Il temperamento desumibile dai principi su riportati non può ritenersi assoluto e non ogni nuova prova ritenuta dalla parte indispensabile ai fini di un diverso convincimento del giudice può ritenersi ammissibile. Deve, infatti, trattarsi di fatti e circostanze già menzionati nel giudizio di primo grado e che, però, per circostanze non imputabili alla parte, non è stato possibile allegare prima. Nella fattispecie in esame, appare chiaro che la documentazione prodotta con l'atto di gravame fosse già da tempo nella disponibilità della parte e che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non vi sia alcun riferimento alle circostanze poi riferite come contenute nelle nuove prove dedotte (organigramma, turni di servizio, cartellino etc). Tra l'altro, considerato l'iniziale deficit di allegazione e prova, i nuovi documenti non si sostanziano in specificazioni di allegazioni già proposte, poiché introducono questioni completamente nuove relative a circostanze mai prima esplicitate in giudizio. I nuovi documenti, dunque, non possono essere ammessi. Per tutti i motivi esposti, l'appello è infondato e va rigettato. La soccombenza dell'appellante ne impone la condanna alla rifusione, in favore dell'appellata delle spese di questo grado di giudizio, liquidate – Controparte_1 valore € 43.740,08, applicando i valori minimi stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite - in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge. 13
Vanno integralmente le spese di lite nei confronti dell' parte processuale che non CP_6 si è contrapposta all'appellante, anzi le cui richieste di condanna erano rigorosamente consequenziali alle domande dell'appellante. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell' in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., e di INPS, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 1809/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data 20.10.2022, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata CP_1
, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi, € 4.996,00, oltre
[...] accessori come per legge.
3. Dichiara compensate le spese di questo grado di giudizio fra appellante e INPS.
4. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 26 giugno 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti