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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/07/2025, n. 3549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3549 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. 157/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Sonia Di Gesu Presidente
dott. Eleonora Guarnera Giudice
dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 157/2025 R.G.V.G., avente per oggetto: “Altri
istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi)”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania Corso Italia n.85 presso lo studio C.F._1
dell'avv. Arena Antonella, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata in VIA VICENZA 53 95131 CATANIA, presso lo studio dell'avv. Di
Mauro Milena Francesca, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto
1 dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che dalla relazione intrattenuta da e Parte_1 Parte_2
sono nati in data 09/11/2022 i figli e . Persona_1 Persona_2
Con ricorso congiunto ex art 337 bis c.p.c. del 07/01/2025, entrambi i genitori hanno chiesto al Tribunale di disciplinare le modalità di affidamento e di mantenimento dei figli nei seguenti termini:
“1) Le parti vivranno separate con reciproco rispetto e ciascuno potrà fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, con il solo obbligo di comunicarla all'altra parte.
2) I figli e verranno affidati ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre che continuerà ad abitare nella casa familiare in comproprietà tra le parti sita a Catania in via Dell'Oro n. 26.
3) In considerazione della tenera età della prole e fermo restando un ampliamento graduale del diritto di visita, il padre, salvo diversi e più ampi accordi con la madre, potrà tenere con sé
i figli una settimana il mercoledì ed il venerdì dalle ore 18:00 alle ore 21:00 e la settimana successiva il martedì dalle ore 18:00 alle ore 21:00 ed il sabato e la domenica dalle ore 11:00
alle ore 21:00. Per quanto concerne le festività, il padre potrà tenere con sé i minori per l'intera giornata per riaccompagnarli entro le ore 23:00, alternando di anno in anno la Vigilia
di Natale con il Natale e la vigilia del Capodanno con il Capodanno, nonché la Pasqua con il
Lunedì dell'Angelo. Il padre potrà altresì tenere con sé i minori, ad anni alterni, durante le altre festività calendarizzate (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, il 2 giugno, l'8 dicembre,
l'1 maggio, l'1 novembre ecc...) per l'intera giornata dalla ore 10:00 fino a dopo cena per riaccompagnarli entro le ore 23:00, mentre per il compleanno dei bimbi i genitori si alterneranno fra il pranzo e la cena in modo che ambedue potranno festeggiarlo;
altresì per il compleanno della madre o del padre, ovvero per la festa della mamma o del papà i bimbi passeranno l'intera giornata con il genitore;
qualora tali ricorrenze ricadano il giorno di visita del padre, il padre potrà tenere con sé i bimbi il giorno successivo alla ricorrenza. Nell'ipotesi
2 in cui i minori dovessero avere problemi di salute (ad es. febbre, influenza) il padre potrà
vederli presso il domicilio della madre o posticipare/recuperare il diritto di visita perso da concordare previamente con la madre.
La superiore regolamentazione sarà oggetto di modifica ed ampliamento con la crescita anagrafica dei minori.
4) Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli minori verranno prese concordemente dai genitori.
5) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori, versando alla entro il Pt_2
giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 500,00 mensili complessivi (€ 250,00 mensili per ciascun figlio), nonché contribuirà alle spese straordinarie necessarie per la prole, previamente concordate tra le parti e documentate, nella misura del 60%.
La madre percepirà l'assegno unico per i figli nella misura del 100%.
6) Le parti convengono che ciascuno provvederà da sé al proprio personale mantenimento e, pertanto, dichiarano di null'altro avere a pretendere sul punto.
7) Le parti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità
valida anche per l'espatrio per i medesimi e per i minori.
8) Le parti dichiarano che tale accordo ha validità dalla data di deposito del presente ricorso.
9) Ai sensi dell'art. 473 bis.12 c.p.c. le parti dichiarano di essere comproprietari dell'immobile sito a Catania in via Dell'Oro n. 26. Il dichiara di essere Pt_1
comproprietario con il di lui padre della Toyota Land Cruiser anno 2001, dell'Audi A2 anno
2005, nonché Nissan x Trail anno 2003. Le parti dichiarano altresì l'insussistenza di altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande contenute nel presente ricorso o domande ad esse connesse.
10) In merito alle spese straordinarie, si precisa che i bimbi hanno già un pediatra di base;
se il padre volesse portarli da un pediatra non mutuabile potrà farlo nei giorni in cui li ha con
3 sé e la spesa sarà totalmente a suo carico e la madre potrà presenziare all'eventuale visita unitamente al padre anche se non contribuirà alla suddetta spesa.”
All'udienza del 07.05.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
Nel merito, le domande delle parti, congiuntamente formulate, sono fondate e vanno accolte.
Va disposto l'affidamento condiviso dei figli minorenni, con collocamento presso la madre nella casa familiare in comproprietà tra le parti che le viene assegnata.
Le modalità del diritto di visita possono essere disposte in conformità all'accordo.
Il Collegio prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate circa l'onere del padre Per_3
di contribuire al mantenimento dei figli versando euro 500,00 mensili oltre al 60%
[...]
delle spese straordinarie e della volontà delle parti che sia la madre a percepire nell'interesse dei minori il c.d. assegno unico nella misura del 100%.
Tali condizioni appaiono congrue e idonee a tutelare l'interesse della prole minore, non risultando concreti e specifici elementi idonei a denotare la contrarietà di tale soluzione,
pertanto, la domanda presentata congiuntamente da entrambe le parti va accolta.
In mancanza di una parte soccombente, stante la natura congiunta del procedimento, nulla va disposto sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
dispone l'affidamento condiviso dei figli minorenni e Persona_1 [...]
ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
Persona_2 Parte_2
assegna la casa familiare a;
Parte_2
dispone sugli incontri tra padre e figli come in parte motiva;
dispone che contribuisca al mantenimento dei figli minorenni Persona_3 [...]
e versando, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno Persona_1 Persona_2
4 mensile dell'importo complessivo di euro 500,00, (nella misura di euro 250,00 cadauno) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre il pagamento del 60% delle spese straordinarie, dando atto che l'assegno unico sarà percepito al
100% dalla madre come da accordi;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 13.6.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Mariaconcetta Gennaro Sonia Di Gesu
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Sonia Di Gesu Presidente
dott. Eleonora Guarnera Giudice
dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 157/2025 R.G.V.G., avente per oggetto: “Altri
istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi)”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania Corso Italia n.85 presso lo studio C.F._1
dell'avv. Arena Antonella, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata in VIA VICENZA 53 95131 CATANIA, presso lo studio dell'avv. Di
Mauro Milena Francesca, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto
1 dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che dalla relazione intrattenuta da e Parte_1 Parte_2
sono nati in data 09/11/2022 i figli e . Persona_1 Persona_2
Con ricorso congiunto ex art 337 bis c.p.c. del 07/01/2025, entrambi i genitori hanno chiesto al Tribunale di disciplinare le modalità di affidamento e di mantenimento dei figli nei seguenti termini:
“1) Le parti vivranno separate con reciproco rispetto e ciascuno potrà fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, con il solo obbligo di comunicarla all'altra parte.
2) I figli e verranno affidati ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre che continuerà ad abitare nella casa familiare in comproprietà tra le parti sita a Catania in via Dell'Oro n. 26.
3) In considerazione della tenera età della prole e fermo restando un ampliamento graduale del diritto di visita, il padre, salvo diversi e più ampi accordi con la madre, potrà tenere con sé
i figli una settimana il mercoledì ed il venerdì dalle ore 18:00 alle ore 21:00 e la settimana successiva il martedì dalle ore 18:00 alle ore 21:00 ed il sabato e la domenica dalle ore 11:00
alle ore 21:00. Per quanto concerne le festività, il padre potrà tenere con sé i minori per l'intera giornata per riaccompagnarli entro le ore 23:00, alternando di anno in anno la Vigilia
di Natale con il Natale e la vigilia del Capodanno con il Capodanno, nonché la Pasqua con il
Lunedì dell'Angelo. Il padre potrà altresì tenere con sé i minori, ad anni alterni, durante le altre festività calendarizzate (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, il 2 giugno, l'8 dicembre,
l'1 maggio, l'1 novembre ecc...) per l'intera giornata dalla ore 10:00 fino a dopo cena per riaccompagnarli entro le ore 23:00, mentre per il compleanno dei bimbi i genitori si alterneranno fra il pranzo e la cena in modo che ambedue potranno festeggiarlo;
altresì per il compleanno della madre o del padre, ovvero per la festa della mamma o del papà i bimbi passeranno l'intera giornata con il genitore;
qualora tali ricorrenze ricadano il giorno di visita del padre, il padre potrà tenere con sé i bimbi il giorno successivo alla ricorrenza. Nell'ipotesi
2 in cui i minori dovessero avere problemi di salute (ad es. febbre, influenza) il padre potrà
vederli presso il domicilio della madre o posticipare/recuperare il diritto di visita perso da concordare previamente con la madre.
La superiore regolamentazione sarà oggetto di modifica ed ampliamento con la crescita anagrafica dei minori.
4) Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli minori verranno prese concordemente dai genitori.
5) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori, versando alla entro il Pt_2
giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 500,00 mensili complessivi (€ 250,00 mensili per ciascun figlio), nonché contribuirà alle spese straordinarie necessarie per la prole, previamente concordate tra le parti e documentate, nella misura del 60%.
La madre percepirà l'assegno unico per i figli nella misura del 100%.
6) Le parti convengono che ciascuno provvederà da sé al proprio personale mantenimento e, pertanto, dichiarano di null'altro avere a pretendere sul punto.
7) Le parti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità
valida anche per l'espatrio per i medesimi e per i minori.
8) Le parti dichiarano che tale accordo ha validità dalla data di deposito del presente ricorso.
9) Ai sensi dell'art. 473 bis.12 c.p.c. le parti dichiarano di essere comproprietari dell'immobile sito a Catania in via Dell'Oro n. 26. Il dichiara di essere Pt_1
comproprietario con il di lui padre della Toyota Land Cruiser anno 2001, dell'Audi A2 anno
2005, nonché Nissan x Trail anno 2003. Le parti dichiarano altresì l'insussistenza di altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande contenute nel presente ricorso o domande ad esse connesse.
10) In merito alle spese straordinarie, si precisa che i bimbi hanno già un pediatra di base;
se il padre volesse portarli da un pediatra non mutuabile potrà farlo nei giorni in cui li ha con
3 sé e la spesa sarà totalmente a suo carico e la madre potrà presenziare all'eventuale visita unitamente al padre anche se non contribuirà alla suddetta spesa.”
All'udienza del 07.05.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
Nel merito, le domande delle parti, congiuntamente formulate, sono fondate e vanno accolte.
Va disposto l'affidamento condiviso dei figli minorenni, con collocamento presso la madre nella casa familiare in comproprietà tra le parti che le viene assegnata.
Le modalità del diritto di visita possono essere disposte in conformità all'accordo.
Il Collegio prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate circa l'onere del padre Per_3
di contribuire al mantenimento dei figli versando euro 500,00 mensili oltre al 60%
[...]
delle spese straordinarie e della volontà delle parti che sia la madre a percepire nell'interesse dei minori il c.d. assegno unico nella misura del 100%.
Tali condizioni appaiono congrue e idonee a tutelare l'interesse della prole minore, non risultando concreti e specifici elementi idonei a denotare la contrarietà di tale soluzione,
pertanto, la domanda presentata congiuntamente da entrambe le parti va accolta.
In mancanza di una parte soccombente, stante la natura congiunta del procedimento, nulla va disposto sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
dispone l'affidamento condiviso dei figli minorenni e Persona_1 [...]
ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
Persona_2 Parte_2
assegna la casa familiare a;
Parte_2
dispone sugli incontri tra padre e figli come in parte motiva;
dispone che contribuisca al mantenimento dei figli minorenni Persona_3 [...]
e versando, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno Persona_1 Persona_2
4 mensile dell'importo complessivo di euro 500,00, (nella misura di euro 250,00 cadauno) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre il pagamento del 60% delle spese straordinarie, dando atto che l'assegno unico sarà percepito al
100% dalla madre come da accordi;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 13.6.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Mariaconcetta Gennaro Sonia Di Gesu
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