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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/08/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1299/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. Gen. N. 1299/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione specializzata impresa,
composta da:
dott. Vittoria Gabriele Presidente
dott. Annamaria Laneri Consigliere Rel.est.
dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di rinvio n. 1299/2021 R.G. riassunto OGGETTO:
d a Cause di respons v. gli
C.F. / P.IVA , nella Parte_1 P.IVA_1 organi amministrativi e persona del legale rappresentante pro tempore, assistita dagli avv.ti di controllo
Tomaso Galletto, Piero Negro e Valentina Bonadei elettivamente cod. P.IVA_2 domiciliata nello studio di quest'ultima in Brescia, corso Zanardelli 32,
giusta procura in atti
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
c o n t r o
, residente in [...], Codice Controparte_1
Fiscale: , rappresentata e difesa, come da procura C.F._1 alle liti, dagli avvocati Fabiola Imbardelli, e Stefania Dimasi, nel cui studio in Brescia, via Gramsci n. 30 è elettivamente domiciliata
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
In punto: giudizio di rinvio a seguito di ordinanza della Corte di
Cassazione n.26596 del 30 settembre 2021
CONCLUSIONI
di Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, giudicando in sede di rinvio a seguito della ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n.
26598 del 30 settembre 2021, in copia autentica in atti,
respingere il secondo ed il terzo motivo dell'atto di appello notificato in data 12 maggio 2017 della Signora avverso la sentenza Controparte_1
del Tribunale di Brescia n. 894/2017 del 21 marzo 2019, confermando integralmente detta sentenza nei rapporti inter partes e così confermando la condanna della signora a versare alla Controparte_1 Parte_1
la somma di euro 883.405,25 oltre interessi legali dalla data della
[...]
domanda giudiziale al saldo effettivo.
Con il favore delle spese del grado e di quelle del procedimento davanti alla Suprema Corte di Cassazione.
Parte_2
Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello di Brescia –contrariis reiectis-
-in via preliminare: dichiarare, per i motivi analiticamente esposti nella comparsa di costituzione datata 26.10.2022, la nullità dell'atto di citazione in riassunzione introduttivo del presente giudizio, notificato alla signora privo della data di comparizione, e la conseguente estinzione del CP_1
processo ai sensi dell'art. 393 c.p.c.;
- nel merito: in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, rigettare, per i motivi illustrati nelle difese tutte svolte, le domande proposte dalla nei confronti Parte_1
della signora in quanto infondate in fatto ed in diritto, e Controparte_1
in ogni caso statuire in conformità ai principi affermati dalla Corte
Suprema nell'ordinanza di rinvio a Codesta Ecc.ma Corte, con ogni conseguente provvedimento in merito alla declaratoria di inefficacia del sequestro conservativo emesso dal Tribunale di Brescia, in corso di causa;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale di tutti i gradi del giudizio, ivi compreso del giudizio di legittimità, e di ogni altra spesa connessa e consequenziale.
Con ogni più ampia riserva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Parte_1
Brescia, sez. spec. Impresa, e Controparte_1 Controparte_2 [...]
quali amministratori della LM Fonderia S.r.l., ritenendoli CP_3
responsabili per averla indotta a concedere linee di credito dissimulando dolosamente lo stato di dissesto della società e per aver successivamente presentato per l'anticipo ricevute bancarie per complessivi € 883.405,25
emesse in assenza di fatture sottostanti. Sosteneva che l'azione proposta rientrasse nella previsione di cui all'art. 2476, co.6 c.p.c. e domandava dichiararsi e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
responsabili dei danni subiti e, conseguentemente, disporsene la condanna,
solidale o parziaria, al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di €. 883.405,25 oltre interessi maturati e maturandi, o di altro importo ritenuto di giustizia.
Si costituivano separatamente in giudizio i convenuti ed CP_1 [...]
assumendo ambedue l'estraneità rispetto all'iniziativa CP_2
fraudolenta – costituita dal ricorso abusivo del credito – assunta in via autonoma ed esclusiva dal Presidente del C.d.A. ed amministratore delegato di LM Fonderia S.r.l., (reale dominus della Controparte_3
società), adducendo la prima di essere semplice impiegata addetta agli acquisti ed il secondo di essersi distaccato dalla gestione operativa a seguito di scissione societaria.
Non si costituiva in giudizio che veniva dichiarato Controparte_3
contumace.
Depositate le memorie integrative autorizzate ex art.183, 6° comma, cpc,
la causa era istruita con l'acquisizione agli atti dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, con l'ammissione dei mezzi di prova orale dedotti e con CTU.
Con sentenza n. 894/2017 il Tribunale di Brescia definiva la lite accogliendo la domanda di e condannando i Parte_1
convenuti, in solido fra loro, a versarle la somma di euro 883.405,52, oltre interessi legali della domanda giudiziale al saldo effettivo, nonché a rifondere alla medesima le spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponevano tempestiva e separata impugnazione e CP_2 Controparte_1 Parte_1
costituendosi, domandava il rigetto del gravame, col favore delle spese.
rimaneva contumace. Controparte_3
La causa era assegnata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.5.2019, con termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza depositata in data 22 ottobre 2019, la Corte di Appello di
Brescia accoglieva l'appello che era stato presentato da Controparte_2
e respingeva invece quello che era stato proposto da Controparte_1
condannandola al pagamento delle spese in favore della banca.
Per quanto riguarda la posizione di quest'ultima, che sola è di interesse nel presente giudizio, la Corte bresciana rilevava, in particolare, che:
- dagli atti prodotti in causa risultava che oltre a fare parte Controparte_1
del consiglio di amministrazione della s.r.l. LM Fonderia, «rivestiva
il ruolo di legale rappresentante di Italian Scraps s.r.I.» e che questa
«società ricevette il pagamento dell'importo di C 1.270.659 tra maggio e
ottobre 2012». «Tale operazione costituisce un'erogazione preferenziale
a favore di società collegata, da ricollegarsi ai proventi finanziari
derivanti dall'emissione di riba cui non corrispondevano prestazione
effettive e documentate». «La presentazione di ricevute bancarie cui non corrisponde alcuna prestazione da remunerare integra gli estremi della
frode ai danni della Banca, che tale condotta ha subito» e che ne aveva ricevuto pertanto un danno diretto (come in sé «distinto rispetto a un
eventuale danno al patrimonio della società» LM);
- «Incassando tramite la società da lei amministrata, le anzidette somme,
a questa non spettanti», aveva posto in essere una Controparte_1
«condotta essa pure illecita e concorrente con quella dolosa del padre, e
amministratore di LM Fonderia, Oreste», poichè da un lato, «la
ricezione dei pagamenti costituisce appendice dell'esercizio abusivo del
credito realizzato dal predetto ; dall'altro, «a tale Controparte_3
condotta distrattiva aveva un evidente interesse, essendone CP_1
beneficiaria»;
- il danno subito dalla a seguito della condotta addebitata a Pt_1 [...]
per ricorso abusivo al credito «vede direttamente e CP_3
personalmente coinvolta pure , per avere concorso in via diretta alla CP_1
produzione del danno subito dalla . Pt_1
Avverso questa pronuncia presentava ricorso per Controparte_1
Cassazione, affidato a cinque motivi, in data 20.12.2019, e la in Pt_1
data 27.1.2020, formulava ricorso incidentale condizionato, fondato su un unico motivo. Gli altri intimati non svolgevano difese in Cassazione.
Con ordinanza n.26596 del 30 settembre 2021 il Supremo Collegio
accoglieva il terzo motivo del ricorso principale, respinti tutti gli altri;
respingeva inoltre il ricorso incidentale condizionato e rinviava pertanto la controversia alla Corte d'Appello di Brescia, per la liquidazione anche delle spese del giudizio. In particolare:
- dichiarava infondato il primo motivo di ricorso principale con cui la ricorrente, assumendo la mancanza di motivazione, faceva valere la nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi del n. 4 dell'art. 360 cod.
proc. civ. per violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 cod. proc. civ.,
affermando che <la sentenza della Corte territoriale non aveva mancato
di specificare le ragioni per cui - sul piano oggettivo - aveva ritenuto di
ritenere responsabile per l'«erogazione preferenziale» non solo
[...]
(secondo quanto predicato dal primo motivo di appello), ma CP_3
pure ; Controparte_1
- dichiarava infondati sia il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamentava violazione dell'art. 2476 comma 6 cod. civ., anche in relazione all'art. 99 cod. proc. civ., che il quarto motivo con cui si doleva dell'omesso esame di fatto storico decisivo per l'esito del giudizio, in quanto il secondo motivo non si confrontava effettivamente con la ratio
decidendi della sentenza impugnata, che non atteneva al fatto che le prestazioni eseguite dalla collegata a favore della società poi fallita fossero
- o non fossero - effettive e «reali»; pertanto il fatto per cui il pagamento in favore della , che venne effettuato con il denaro Controparte_4
ottenuto dalla Banca, fosse relativo a forniture realmente eseguite – a cui faceva riferimento il quarto motivo di ricorso - non era comunque decisivo al fine del giudizio;
- dichiarava, invece, fondato il terzo motivo con cui la ricorrente lamentava il vizio di omessa pronuncia in relazione a specifici aspetti dell'appello formulato a suo tempo, ossia: a) «concorso di colpa della ai sensi dell'art. 1227 comma 2 cod. civ. (terzo motivo di Parte_1
appello)»; b) «assenza di deleghe in capo alla Signora Controparte_1
(secondo motivo di appello)»; c) «errata valutazione del danno» (quarto motivo d'appello)», limitatamente ai primi due profili. La Corte bresciana,
infatti, con riguardo al primo profilo, pur avendo rilevato che la Pt_1
<<non aveva richiesto uno stato patrimoniale aggiornato, ma si era < i>
limitata ad accettare la mera dichiarazione di ”, non Controparte_3
aveva poi valutato tale fatto né la connessa richiesta di diversa e
“diminuita” commisurazione del danno da risarcire ex art. 1227 comma 1
cod.civ., neppure a mezzo di rilievi indiretti o anche solo deducibili per implicito. Non poteva dubitarsi, d'altra parte, della potenziale rilevanza del motivo così svolto rispetto alla richiesta di diminuzione del risarcimento,
posta se non altro l'esigenza generale che i creditori bancari monitorino -
quali creditori esercitanti in via professionale l'impresa del servizio del credito - la situazione patrimoniale dei loro affidati. Relativamente al secondo profilo di doglianza circa l'assenza di negligenza o colpa in capo a in quanto “l'abusività del ricorso al credito, che era Controparte_1
stata compiuta, <> da parte di un
amministratore non operativo della LM, perché appunto sprovvisto
di deleghe”, la Corte bresciana aveva, invece, dedotto la consapevolezza di circa l'illiceità dell'operazione dal fatto che questa Controparte_1 avesse ricevuto, nella sua qualità di amministratrice di Italian Scraps, le somme che provenivano dall'abusivo ricorso al credito innescato dall'emissione di ricevute bancarie per prestazioni non eseguite: ossia dalla materiale partecipazione di questa all'operazione. La sentenza utilizzava,
per tale proposito, lo strumento della prova presuntiva;
tuttavia, essa non aveva dato alcun conto, come pure avrebbe dovuto, delle ragioni per cui l'inferenza così compiuta rispondeva ai canoni di gravità e di precisione prescritti dalla norma dell'art. 2729 cod. civ.;
-riteneva non meritevole di accoglimento, invece, l'ultima censura contenuta nel terzo motivo di ricorso, che assumeva l'errata valutazione del danno, già rilevata nel corso del giudizio di appello, in quanto il medesimo fatto imputato a con l'azione di cui all'art. 2476 Controparte_1
cod. civ. «era posto a fondamento dell'azione di responsabilità promossa
dalla curatela ai sensi del medesimo comma 1 del medesimo articolo e
che, essendo stata preliminarmente esperita l'azione risarcitoria della
società, la non poteva esercitare l'azione di sua Parte_1
spettanza, duplicandone gli effetti, posto che gli amministratori sono
ovviamente tenuti a risarcire una sola volta il danno che si assume
Co abbiano causato». Affermava la che la Corte di merito aveva risposto al rilievo affermando che l'azione di cui all'art. 2476 comma 1 cod. civ.
era «relativa alla consistenza patrimoniale della società», mentre quella di cui al comma 6 della medesima norma concerneva un «danno diretto al
patrimonio di un terzo»; le due azioni dunque riguardavano produzione di danni diversi;
- il quinto motivo era inammissibile, in quanto l'omesso esame di alcuni elementi istruttori non comportava necessariamente vizio della pronuncia;
- l'unico motivo di ricorso incidentale con cui la lamentava la Pt_1
violazione degli artt. 100 e 342 cod. proc. civ. «per avere la Corte di
Appello erroneamente rigettato, con statuizione implicita, l'eccezione di
inammissibilità dell'appello per difetto di interesse a causa del giudicato
interno formatosi su un'autonoma ratio decidendi della sentenza di primo
grado», che aveva affermato che aveva omesso qualunque Controparte_1
vigilanza e richiesta di documentate informazioni sull'attività sociale, era infondato, in quanto il primo motivo di appello svolto da Controparte_1
assumeva propriamente che aveva agito da solo Controparte_3
«all'insaputa degli altri membri del consiglio, i quali non potevano
rilevare alcun segnale in autonomia» e «Tuttavia, il giudice di prime cure
aveva imputato ai co-amministratori non gestionali [ ed CP_1 [...]
la violazione di norma comportamentali proprie dell'azione di CP_2
cui all'art. 2476, comma 1, cod. civ.».
In data 22.12.2021 sostenendo la necessità di Parte_1
riesaminare il secondo e il terzo motivo d'appello al fine di confermare la condanna emessa in appello, ha citato in riassunzione che Controparte_1
si è costituita in data 27.10.22 eccependo la nullità dell'atto di citazione in riassunzione per assenza di data di comparizione, nonché promuovendo istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado. Nel merito, ha domandato rigettarsi le domande risarcitorie della e in ogni caso statuire in conformità ai principi stabiliti dalla Pt_1
Corte.
Con ordinanza in data 6.4.22 la Corte ha rigettato l'eccezione di nullità
della citazione, e in data 17.11.22 ha reietto anche l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento impugnato.
In data 14.2.24 infine la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni al 29.1.25, data alla quale le parti hanno concluso come in epigrafe e in cui la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ai sensi dell'art.190 cpc per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va ricordato che con l'ordinanza resa all'udienza del
6.4.2022 questa Corte ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione in riassunzione notificato dalla a perché Parte_1 Controparte_1
privo della data dell'udienza di comparizione, richiamando il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte con sent.
6.6.2018 n. 14488, secondo cui l'omessa indicazione della data di citazione “nella copia notificata
dell'atto di citazione in appello comporta la nullità della stessa citazione
poichè l'art. 342 c.p.c., nello stabilire i requisiti che deve rispettare
l'appello, richiama le prescrizioni dell'art. 163 c.p.c. che impone di
trascrivere nell'atto di citazione il giorno dell'udienza di comparizione” e ha fissato nuova udienza per la costituzione della CP_1
Va, poi, ribadita l'infondatezza dell'eccezione di estinzione del processo per mancata tempestiva riassunzione del giudizio davanti alla corte territoriale ex art. 363 c.p.c. atteso che, come chiarito dalla sopra citata e
Co condivisibile pronuncia della , in questo caso “non può trovare
applicazione il principio, pure enunciato dalla giurisprudenza di
legittimità con riferimento a controversia antecedente al 30 aprile 1995,
per il quale la non indicazione, nella copia notificata dell'atto di citazione
in appello, della data dell'udienza di comparizione, produce
l'inammissibilità del gravame ed il passaggio in giudicato della sentenza
impugnata, trattandosi di nullità non suscettibile di sanatoria perchè
ricollegata all'assenza di un elemento necessariamente richiesto dall'art.
342 c.p.c. attraverso il richiamo al precedente art. 163 c.p.c. (Cass., Sez.
1, n. 18868 dell'8 settembre 2014). Infatti, l'art.164 c.p.c., nel testo
rilevante nella specie, trattandosi di giudizio introdotto successivamente
alla data del 30 aprile 1995, prescrive che, ove la citazione sia nulla per
mancata menzione dell'udienza di comparizione ed il convenuto (qui
l'appellato) non si sia costituito, il giudice ne dispone la rinnovazione
entro un termine perentorio che ne sana i vizi sin dalla prima
notificazione, e che solo la mancata rinnovazione di tale notificazione
comporta l'estinzione del processo”.
Ciò posto, è noto che <il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione
della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio
proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, né
è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso
integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per
ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla
pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza
che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o
modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle
parti>> (cfr. fra le tante e da ultimo: Cass. 31.05.2021 n. 15143).
Va, altresì, rammentato che i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono stabiliti esclusivamente dalla sentenza della Cassazione, che non può
essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o di contestato errore del principio di diritto affermato.
Fatta tale premessa, rileva la Corte che, come statuito dalla Suprema Corte
nell'ordinanza di rinvio, nel decidere la presente vertenza deve procedersi all'analisi delle doglianze sollevate dalla con il secondo ed il CP_1
terzo motivo d'appello, alla luce dell'ordinanza stessa che ne ha rilevato l'omesso esame.
Con il secondo motivo di appello si doleva della Controparte_1
violazione degli artt. 2381 e 2392 c.c., per non essere stata rettamente valutata l'assenza di deleghe in capo a e l'assenza di indici Controparte_1
rilevatori dell'illecito posto in essere dall'amministratore operativo. A
differenza di quanto affermato in sentenza, la dottrina prevalente e la giurisprudenza consideravano applicabili in via analogica gli artt. 2381 e
2392 c.c. alle srl, con la conseguenza che gli amministratori non gestionali erano tenuti non ad un obbligo di vigilanza, ma ad un obbligo di agire informati, avvalendosi delle informazioni ricevute, e di acquisirne ulteriori
motu proprio soltanto in presenza di segnali d'allarme, per impedire il compimento di fatti pregiudizievoli o impedire e attenuare le conseguenze dannose. Nel caso in esame, da un lato, la avrebbe adempiuto ai CP_1
propri obblighi informativi, dall'altro lato non vi sarebbe stata presenza di elementi d'allarme tali da far supporre la ricorrenza di condotte illecite da parte dell'amministratore gestionale.
Nella prospettazione della quindi, l'assenza di delega CP_1
porterebbe all'assenza di un obbligo di vigilanza in capo alla stessa;
la relazione al D.Lgs 6/2003 fornirebbe tale chiave di lettura della riforma,
la quale ha eliminato l'obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione, sostituendolo con gli specifici obblighi ben individuati onde evitare indebite estensioni della responsabilità solidale che, altrimenti,
sarebbe divenuta sostanzialmente oggettiva. Nel caso di specie non vi sarebbe prova né della conoscenza del fatto da parte della né CP_1
della sua mancata attivazione per evitarlo;
infatti ella avrebbe accertato,
chiedendo informazioni ad che le fonti di finanziamento Controparte_3
provenissero, come era sempre stato, dal ricorso al credito bancario - la teste avrebbe dichiarato che circa l'80-90% delle fatture era Tes_1
“bancata” - per cui non avrebbe avuto alcun elemento per Controparte_1
desumere l'illecito posto in essere dall'amministratore operativo. Inoltre,
anche stesso, ritenuto dalla Corte non responsabile per Controparte_2
i fatti de quibus, avrebbe confermato la versione dei fatti testimoniata dalla
. Parimenti non vi sarebbero stati né ritardi nei pagamenti a clienti Tes_1 e fornitori, né revoche di linee di credito, né operazioni diverse dall'apertura del conto corrente e dall'utilizzo delle relative linee di credito. Anche i pagamenti a ritenuti fraudolenti, Controparte_4
sarebbero avvenuti a fronte di effettive forniture, accertate anche dal
Curatore; inoltre la non aveva alcun potere per effettuare i CP_1
pagamenti, dunque non poteva esserne consapevole.
Viceversa, secondo la prospettazione della Banca, attrice in riassunzione,
la condanna dovrebbe, invece, essere confermata in quanto l'evento dannoso non si sarebbe potuto verificare se la avesse assunto le CP_1
necessarie informazioni in merito al ricorso indebito all'indebitamento bancario da parte della società da lei amministrata;
ella stessa avrebbe affermato a pag.13 dell'atto d'appello di aver verificato le fonti del finanziamento e, a pag.14, di aver controllato le false distinte all'incasso;
da tali affermazioni, aventi natura confessoria, si dedurrebbe la consapevolezza della L'assenza di deleghe specifiche in capo CP_1
alla e la presenza, invece, di delega in bianco in capo a CP_1 [...]
non influirebbero sulla responsabilità di in CP_3 Parte_3
quanto l'obbligo di agire informati degli amministratori non esecutivi non sarebbe rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni degli amministratori delegati.
*****
La tesi difensiva propugnata da non appare condivisibile. Controparte_1
Ritiene, infatti, la Corte che anche a volere escludere l'obbligo di vigilanza e ad accedere all'orientamento secondo cui sarebbero applicabili anche alla srl le disposizioni di cui agli art. 2381 e 2392 c.c., dettate per la s.p.a.,
anche nell'ipotesi di azione ex art. 2476, sesto comma, cc, debba ritenersi alla imputabile, anche se amministratrice priva di deleghe, di CP_1
avere omesso di acquisire motu proprio le necessarie e più ampie informazioni in ordine alla gestione della società stante la presenza,
contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto, di chiari segnali di allarme che l'avrebbero dovuta indurre a ricercare dati informativi ulteriori rispetto a quelli forniti dall'amministratore operativo.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr. Cass. 22
aprile 2024 n. 10739; Cass. 29.05.2024 n. 15054 in materia di srl;
Cass.
2.5.2025 n. 11569) espresso con riferimento alle società di capitali in genere, gli amministratori privi di deleghe hanno, infatti, il dovere di agire informati ex art. 2381 c.c. e se, a fronte di segnali d'allarme, omettano di attivarsi con la diligenza imposta dalla carica adottando o proponendo i rimedi giuridici più adeguati alla situazione – a mero titolo di esempio:
richiesta di specifici chiarimenti ai delegati e/o al collegio sindacale e/o di report periodici, denuncia dell'inadempimento del delegato, revoca della delega gestoria o dell'amministratore delegato, avocazione al consiglio delle operazioni rientranti nella delega, proposizione delle necessarie iniziative giudiziarie - rispondono in solido con gli amministratori delegati del danno cagionato.
Tanto premesso, osserva la Corte che se è vero che l'apertura a dicembre 2010 di un conto corrente con la costituisce attività del Parte_1
tutto normale per una società, così come la concessione di una linea di credito mediante anticipo previa presentazione di ricevute bancarie, nel caso di specie, tuttavia, tale concessione fino all'importo di un milione di euro è stata richiesta ed ottenuta dalla società LM il 19.12.2011
previa allegazione di una situazione patrimoniale al 31.07.2011 redatta da del tutto non veritiera, presentando un utile di esercizio Controparte_3
di circa un milione di euro, crediti verso clienti di oltre 6,7 milioni di euro e svalutazione crediti di soli euro 200.000,00, mentre l'esercizio al
31.12.2011 si è poi chiuso con una perdita di quasi 7 milioni di euro (cfr.
doc. 1 della , che porta a ritenere del tutto inverosimile che la Pt_1
società potesse avere conseguito solo sei mesi prima l'utile risultante dalla situazione patrimoniale. Ciò trova conferma anche nella circostanza che alcuni dei debitori di LM per importi assai consistenti sono stati dichiarati falliti nel 2011, segnatamente, la NO - debitrice per un importo di oltre 1.700.000,00 - nel mese di agosto 2011 (cfr. doc. 4
prodotto dalla nell'ambito della procedura cautelare), e la CP_1
Parte_ (cfr. doc. 5 della - debitrice per l'importo di oltre CP_6 CP_1
euro 2.700.000,00 - in data 12.12.2011, ma quest'ultima aveva già in precedenza presentato un piano di ristrutturazione ex art 182 LF (cfr. doc.
18), eppure nella situazione patrimoniale di LM al 31.07.2011
risultava accantonato a fondo svalutazione crediti solo l'importo di euro
212.000,00.
Del resto la veridicità della situazione patrimoniale al 31.12.2011 risulta palesemente smentita dalle risultanze della relazione del Collegio
Sindacale allegata al bilancio LM relativo all'esercizio 2011 (cfr.
doc. 10 della in cui si dà espressamente atto che la società versava Pt_1
già a partire dal secondo trimestre 2011 in una situazione di difficoltà
finanziaria e patrimoniale, chiaramente incompatibile con gli ottimistici risultati esposti nella situazione patrimoniale al 31.07.2011.
Al riguardo la difesa di ha più volte ribadito che la Controparte_1
documentazione bancaria era stata sottoscritta solo da e Controparte_3
che ella non l'aveva sottoscritta e mai aveva incontrato i funzionari della banca. Rileva, tuttavia la Corte che nella seduta del 14 gennaio 2011
[...]
aveva conferito, in deroga alle previsioni statutarie, ai CP_1
consiglieri delegati, ed , ampio mandato ad operare, con CP_3 CP_2
firma libera e disgiunta, con gli istituti di credito, ratificandone “sin d'ora l'operato passato e futuro”, sicché non può ora pretendere di fare valere a suo favore, al fine di escludere la di lei responsabilità per la concessione del finanziamento sulla base di documentazione non rispondente al vero,
la mancata operatività con gli istituti bancari che aveva espressamente conferito agli altri amministratori.
Quanto alla asserita mancanza di colpa di per l'abusivo Controparte_1
ricorso al credito, che non sarebbe stato a suo dire “percepibile né
prevedibile” da parte di un amministratore privo di deleghe della LM,
ritiene la Corte particolarmente significativa al fine di dimostrare, al contrario, la di lei conoscenza o quantomeno conoscibilità, la vicenda relativa alla approvazione della bozza di bilancio di LM al
31.12.2011, che, a differenza della “tranquillizzante” situazione patrimoniale al 31.7.2011 trasmessa a unitamente alla Parte_1
richiesta di finanziamento, presentava una perdita di oltre 6 milioni di euro.
Alla prima assemblea del CdA del 15.02.2012, al quale partecipava anche e alla quale dunque la bozza di bilancio era stata Controparte_1
trasmessa, l'approvazione veniva, infatti, rinviata a tempo indeterminato con la inverosimile motivazione della “recente ristrutturazione e
riorganizzazione che ha interessato la struttura aziendale, non ultima la
operazione di scissione del ramo d'azienda relativo” alla LM
Ossidazione, scissione che tuttavia era tutt'altro che recente, risalendo ad oltre un anno prima (cfr. 22 della Banca). Solo alla assemblea del CdA del
18 maggio 2012 (cfr. doc. 3 di veniva approvata la Controparte_2
bozza di bilancio - che veniva poi approvato dall'assemblea dei soci il 31
luglio 2012 – e conferito all'amministratore operativo il compito “di
avviare gli incombenti di cui all'art. 2447 e 2448 cc”, essendo ormai evidente che il capitale era perduto e occorreva darne pubblicità ai terzi.
La perdita emergente dal bilancio e la gravità della situazione in cui versava LM non poteva, dunque, che essere nota all'organo amministrativo, compresa pur se amministratrice priva di Controparte_1
deleghe, già a metà del 2011, quando si è manifestata l'insolvenza dei debitori più importanti della società, e comunque certamente dai primi mesi del 2012 quando ella ha ricevuto la bozza di bilancio dalla quale emergeva, con evidenza, la perdita del capitale sociale, e lo era quindi a maggior ragione nel mese di marzo 2012 quando entrambe le linee di credito sono state confermate da LM con la firma della nuova modulistica (cfr. doc. 6 della Banca).
Al riguardo la nulla ha allegato a giustificazione di tale ritardo CP_1
nella approvazione del bilancio, che ha impedito al sistema bancario e, per quel che qui interessa alla di venire a conoscenza già nei Parte_1
primi mesi del 2012 della grave situazione in cui versava la società,
permettendole di revocare gli affidamenti in corso prima che venissero emesse le ricevute bancarie fondate su fatture inesistenti che hanno comportato il danno subito dalla banca.
A sua giustificazione ella, invece, si è limitata ad affermare di avere,
all'atto della approvazione della bozza, conferito all'amministratore operativo il compito di procedere agli adempimenti di cui agli artt. 2446 e
2447 cc, senza tuttavia neppure allegare di essersi poi attivata per monitorare la situazione chiedendo all'amministratore operativo dettagliate informazioni in ordine al mancato adempimento del compito conferitogli (ricapitalizzazione della società o sua liquidazione) e alla, per contro, evidente prosecuzione dell'attività della società pagata con l'emissione di un imponente numero di ricevute bancarie che la stessa ha affermato di avere visionato e controllato (cfr. verbale Controparte_1
di interrogatorio della . CP_1 Che ella fosse, peraltro, a conoscenza della prosecuzione dell'attività e del pagamento delle forniture da parte di LM nonostante la consistente perdita risultante dal bilancio, non può essere posto in dubbio, posto che,
quale amministratore unico della società costituita nel Controparte_4
febbraio 2012 e di cui era socio anche il padre (cfr. visura della CP_3
società prodotta dalla banca) – e ciò appare sufficiente a smentire la prospettazione difensiva della secondo cui ella nulla avrebbe CP_1
saputo avendo interrotto i suoi rapporti con il padre, prevaricatore ed accentratore – ha incassato, tra il mese di maggio e l'ottobre 2012, il pagamento delle forniture eseguite dalla società da lei amministrata in favore di LM nel primo semestre 2012 per il rilevante importo di euro
1.270.659,00, costituente uno dei maggiori pagamenti intervenuti per uno stesso cliente in quel periodo (cfr. relazione di G&G, doc. 20 della banca).
A fronte, dunque, degli innegabili segnali di allarme derivanti dal risultato negativo del bilancio, dalla relazione del collegio sindacale e dal fallimento dei principali clienti, di cui – si ribadisce - era Controparte_1
o avrebbe dovuto essere perfettamente a conoscenza quantomeno dal mese di febbraio 2012 e che, in ogni caso, ha colpevolmente ignorato, ella avrebbe dovuto interrogarsi e chiedere, usando l'ordinaria diligenza,
chiarimenti ed informazioni all'amministratore operativo in ordine alla provenienza della provvista necessaria per effettuare pagamenti così
rilevanti ai fornitori (tra i quali, si è detto, la società da lei stessa amministrata) e per la prosecuzione dell'attività, liquidità che non può che essere riconducibile ai flussi finanziari, valutati in oltre euro 11,3 milioni, provenienti dalle anticipazioni effettuate dalle banche (tra cui la
[...]
per fatture mai emesse. Parte_1
Non può dunque convenirsi con la tesi difensiva della secondo CP_1
cui l'abusività del ricorso al credito da parte del padre non sarebbe stata da lei percepibile né prevedibile in quanto ella nulla di anomalo avrebbe potuto rilevare nella gestione della società tanto da indurla a chiedere maggiori informazioni sull'operato dell'amministratore operativo, in quanto, si ribadisce, quale amministratrice pur senza deleghe, era o avrebbe dovuto essere perfettamente a conoscenza, partecipando alle riunioni del CdA, che la LM era già in crisi da luglio 2011, era priva di importanti incassi a seguito dell'intervenuto fallimento di alcuni dei suoi principali debitori e aveva chiuso l'esercizio al 31.12.2011 con un consistente risultato negativo, ed era dunque in carenza di liquidità ma,
nonostante ciò, proseguiva l'attività pagando i fornitori.
va, dunque, ritenuta responsabile, in solido con il padre, Controparte_1
per non avere impedito il fatto pregiudizievole per Parte_1
consistito nella emissione di ricevute bancarie fondate su fatture mai emesse al fine di ottenere flussi di liquidità per pagare la prosecuzione dell'attività della società in spregio al mandato di provvedere agli adempimenti di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c., del quale aveva o comunque avrebbe dovuto avere conoscenza se avesse richiesto le informazioni dovute in base alla ordinaria diligenza in presenza dei chiari segnali di allarme sopra evidenziati. Con il terzo motivo di appello si doleva della mancata Controparte_1
valutazione delle circostanze prospettate dalle quali si sarebbe potuto desumere un concorso di colpa della Banca, ai sensi dell'art. 1227 co.1
c.c., e ciò in quanto quest'ultima avrebbe omesso la richiesta di una situazione patrimoniale aggiornata, prestando fede alla mera dichiarazione di Sarebbe infatti dimostrato che ella, come del resto Controparte_3
avrebbero conferito ad in data 18 Controparte_2 Controparte_3
maggio 2012 il mandato d'avviare gli incombenti volti alla ricapitalizzazione della società o alla messa in liquidazione e che,
conseguentemente, non avrebbero avuto alcun motivo per sospettare che l'amministratore non avrebbe dato corso ai predetti incombenti nei tempi necessari o avrebbe tenuto condotte scorrette. La avrebbe dovuto Pt_1
chiedersi perché la LM s.r.l, che non aveva utilizzato il fido per sei mesi, avesse presentato all'incasso in meno di due mesi più di ottocentomila euro di ricevute bancarie pur senza aver fornito una situazione patrimoniale aggiornata;
avrebbe inoltre dovuto interrogarsi sul ritardo nel deposito del bilancio sollecitando una situazione patrimoniale aggiornata. Inoltre, il successivo pagamento ai fornitori e alla
[...]
non avrebbe causato alcun danno diretto alla CP_4 Parte_1
in quanto il danno si sarebbe verificato in un momento antecedente, ovvero all'atto dell'erogazione delle somme alla LM s.r.l., nello stesso periodo in cui erano stati regolarmente pagati anche gli altri fornitori,
senza responsabilità per l'amministratrice, che peraltro non si occupava dei pagamenti. Per contro sostiene che la stessa avrebbe Parte_1 CP_1
omesso di redigere e sottoporre ad approvazione tempestivamente il bilancio al 31.12.11: esso infatti sarebbe stato approvato solo al 18.5.12.
Con la stessa delibera assembleare con cui si era deciso di rinviare la redazione del bilancio, la avrebbe delegato il padre “di CP_1 CP_3
avviare gli incombenti di cui all'art. 2447 e 2448 cc”, riconoscendo così
che il capitale era perduto e occorreva darne pubblicità ai terzi. Dunque la avrebbe ignorato senza colpa il dissesto patrimoniale della società, Pt_1
fermo che la presentazione di ricevute bancarie sarebbe compatibile anche con l'attività di una società in perdita.
L'eccezione di concorso di colpa di ex art. 1227, Parte_1
comma primo, c.c., sollevata da è fondata. Controparte_1
Come si afferma nella ordinanza di rinvio della Suprema Corte, sussiste
<l'esigenza generale che i creditori bancari monitorino – quali creditori
esercitanti in via professionale l'impresa del servizio del credito – la
situazione patrimoniale dei loro affidati (sul punto in generale v., tra le
altre, Cass., 17 giugno 2020, n. 11696)>>.
Nel caso di specie, invece, l'istituto di credito ha concesso un finanziamento del rilevante importo di euro 1.000.000,00 accontentandosi di una mera relazione dello stato patrimoniale della società al 31.07.2011
redatta dall'amministratore e lo ha mantenuto anche nel Controparte_3
momento in cui LM ha in pochi mesi posto all'incasso oltre euro
800.000,00 di ricevute bancarie, senza quantomeno sollecitare una situazione patrimoniale aggiornata posto che l'unico documento patrimoniale in suo possesso si riferiva al primo semestre dell'anno precedente, e senza interrogarsi, in fase di conferma del finanziamento nel mese di aprile 2012, del motivo per cui non risultava ancora depositato il bilancio al 31.12.2011 -dato rilevabile dal Registro delle Imprese- e allertarsi nel momento in cui con la delibera del 18.5.2012 era stato conferito dal CdA il compito “di avviare gli incombenti di cui all'art.
2447 e 2448 cc” essendo il capitale ormai perduto.
Va, pertanto, riconosciuto un concorso di colpa della nel Parte_1
cagionare il danno dalla stessa subito che, tenuto conto della gravità della colpa per i motivi indicati e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ben avendo potuto essa revocare il finanziamento quanto meno dal momento dell'approvazione del bilancio nel luglio 2012 in tal modo limitando il danno, va valutato nella misura di 1/3.
Pertanto la domanda di va accolta, sebbene la Parte_1
responsabilità di vada limitata al minor danno di euro Controparte_1
588.936,83, stante il concorso di colpa dell'istituto di credito ai sensi dell'art. 1227 comma primo cc.
va, quindi, condannata, in solido con a Controparte_1 Controparte_3
risarcire la limitatamente alla somma di 588.936,83, Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza si liquidano per tutti i gradi di giudizio come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al d.m. n. 55/2014 e succ. modd., scaglione da
€ 520.001 a € 1.000.000,00, valori medi o nei limiti della nota spese in atti,
ad eccezione della fase istruttoria che si liquida in considerazione dell'attività effettivamente svolta per il primo grado e non si liquida per il presente giudizio in quanto non richiesta nella nota spese. Ed invero,
“pronunziata sentenza di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio
procede alla regolamentazione delle spese tenendo conto dell'esito
globale del processo e, quando, come nella specie, riformi altresì la
sentenza di primo grado, provvede sulle spese dell'intero giudizio,
rinnovandone totalmente la delibazione in conseguenza di un
apprezzamento necessariamente unitario. 14. Il compenso evoca la
nozione di un corrispettivo unitario, che ha riguardo all'opera
professionale complessivamente svolta dal difensore nei pregressi gradi o
fasi del processo fino al momento in cui la prestazione professionale si
esaurisce” (in termini, con riferimento ai parametri di cui al d.m. n.
37/2018 recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, Cass.
2733/2018).
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio riassunto da Parte_1
a seguito dell'ordinanza n.26596 del 30 settembre 2021 della Corte di
Cassazione:
- in parziale accoglimento della domanda proposta da Parte_1
condanna in solido con a
[...] Controparte_1 Controparte_3 versare alla prima la somma di euro 588.936,83, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
- condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1
spese di tutti i gradi di giudizio che liquida come segue:
-in euro 4.607, 00 per la fase di studio, euro 3.039,00 per la fase introduttiva, euro 8.500,00 per la fase istruttoria ed euro 8.013,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa, per il giudizio di primo grado;
- in euro 5.400,00 per la fase di studio, euro 3.300,00 per la fase introduttiva, euro 7.200,00 per la fase istruttoria ed euro 9.100,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa se e nella misura per legge dovuta per il giudizio di appello;
-in euro 3225,00 per la fase di studio, in euro 2119,00 per la fase introduttiva ed euro 1659,00 per la fase decisionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa se e nella misura per legge dovuta per il giudizio per Cassazione;
- in euro 2853,00 per la fase di studio, euro 1659,00 per la fase introduttiva,
euro 4774,00 per la fase decisoria, oltre rimborso contributo unificato ove corrisposto, euro 27,00 per anticipazioni e spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa, per il presente giudizio di rinvio.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Annamaria Laneri dott. Vittoria Gabriele
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. Gen. N. 1299/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione specializzata impresa,
composta da:
dott. Vittoria Gabriele Presidente
dott. Annamaria Laneri Consigliere Rel.est.
dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di rinvio n. 1299/2021 R.G. riassunto OGGETTO:
d a Cause di respons v. gli
C.F. / P.IVA , nella Parte_1 P.IVA_1 organi amministrativi e persona del legale rappresentante pro tempore, assistita dagli avv.ti di controllo
Tomaso Galletto, Piero Negro e Valentina Bonadei elettivamente cod. P.IVA_2 domiciliata nello studio di quest'ultima in Brescia, corso Zanardelli 32,
giusta procura in atti
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
c o n t r o
, residente in [...], Codice Controparte_1
Fiscale: , rappresentata e difesa, come da procura C.F._1 alle liti, dagli avvocati Fabiola Imbardelli, e Stefania Dimasi, nel cui studio in Brescia, via Gramsci n. 30 è elettivamente domiciliata
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
In punto: giudizio di rinvio a seguito di ordinanza della Corte di
Cassazione n.26596 del 30 settembre 2021
CONCLUSIONI
di Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, giudicando in sede di rinvio a seguito della ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n.
26598 del 30 settembre 2021, in copia autentica in atti,
respingere il secondo ed il terzo motivo dell'atto di appello notificato in data 12 maggio 2017 della Signora avverso la sentenza Controparte_1
del Tribunale di Brescia n. 894/2017 del 21 marzo 2019, confermando integralmente detta sentenza nei rapporti inter partes e così confermando la condanna della signora a versare alla Controparte_1 Parte_1
la somma di euro 883.405,25 oltre interessi legali dalla data della
[...]
domanda giudiziale al saldo effettivo.
Con il favore delle spese del grado e di quelle del procedimento davanti alla Suprema Corte di Cassazione.
Parte_2
Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello di Brescia –contrariis reiectis-
-in via preliminare: dichiarare, per i motivi analiticamente esposti nella comparsa di costituzione datata 26.10.2022, la nullità dell'atto di citazione in riassunzione introduttivo del presente giudizio, notificato alla signora privo della data di comparizione, e la conseguente estinzione del CP_1
processo ai sensi dell'art. 393 c.p.c.;
- nel merito: in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, rigettare, per i motivi illustrati nelle difese tutte svolte, le domande proposte dalla nei confronti Parte_1
della signora in quanto infondate in fatto ed in diritto, e Controparte_1
in ogni caso statuire in conformità ai principi affermati dalla Corte
Suprema nell'ordinanza di rinvio a Codesta Ecc.ma Corte, con ogni conseguente provvedimento in merito alla declaratoria di inefficacia del sequestro conservativo emesso dal Tribunale di Brescia, in corso di causa;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale di tutti i gradi del giudizio, ivi compreso del giudizio di legittimità, e di ogni altra spesa connessa e consequenziale.
Con ogni più ampia riserva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Parte_1
Brescia, sez. spec. Impresa, e Controparte_1 Controparte_2 [...]
quali amministratori della LM Fonderia S.r.l., ritenendoli CP_3
responsabili per averla indotta a concedere linee di credito dissimulando dolosamente lo stato di dissesto della società e per aver successivamente presentato per l'anticipo ricevute bancarie per complessivi € 883.405,25
emesse in assenza di fatture sottostanti. Sosteneva che l'azione proposta rientrasse nella previsione di cui all'art. 2476, co.6 c.p.c. e domandava dichiararsi e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
responsabili dei danni subiti e, conseguentemente, disporsene la condanna,
solidale o parziaria, al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di €. 883.405,25 oltre interessi maturati e maturandi, o di altro importo ritenuto di giustizia.
Si costituivano separatamente in giudizio i convenuti ed CP_1 [...]
assumendo ambedue l'estraneità rispetto all'iniziativa CP_2
fraudolenta – costituita dal ricorso abusivo del credito – assunta in via autonoma ed esclusiva dal Presidente del C.d.A. ed amministratore delegato di LM Fonderia S.r.l., (reale dominus della Controparte_3
società), adducendo la prima di essere semplice impiegata addetta agli acquisti ed il secondo di essersi distaccato dalla gestione operativa a seguito di scissione societaria.
Non si costituiva in giudizio che veniva dichiarato Controparte_3
contumace.
Depositate le memorie integrative autorizzate ex art.183, 6° comma, cpc,
la causa era istruita con l'acquisizione agli atti dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, con l'ammissione dei mezzi di prova orale dedotti e con CTU.
Con sentenza n. 894/2017 il Tribunale di Brescia definiva la lite accogliendo la domanda di e condannando i Parte_1
convenuti, in solido fra loro, a versarle la somma di euro 883.405,52, oltre interessi legali della domanda giudiziale al saldo effettivo, nonché a rifondere alla medesima le spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponevano tempestiva e separata impugnazione e CP_2 Controparte_1 Parte_1
costituendosi, domandava il rigetto del gravame, col favore delle spese.
rimaneva contumace. Controparte_3
La causa era assegnata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.5.2019, con termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza depositata in data 22 ottobre 2019, la Corte di Appello di
Brescia accoglieva l'appello che era stato presentato da Controparte_2
e respingeva invece quello che era stato proposto da Controparte_1
condannandola al pagamento delle spese in favore della banca.
Per quanto riguarda la posizione di quest'ultima, che sola è di interesse nel presente giudizio, la Corte bresciana rilevava, in particolare, che:
- dagli atti prodotti in causa risultava che oltre a fare parte Controparte_1
del consiglio di amministrazione della s.r.l. LM Fonderia, «rivestiva
il ruolo di legale rappresentante di Italian Scraps s.r.I.» e che questa
«società ricevette il pagamento dell'importo di C 1.270.659 tra maggio e
ottobre 2012». «Tale operazione costituisce un'erogazione preferenziale
a favore di società collegata, da ricollegarsi ai proventi finanziari
derivanti dall'emissione di riba cui non corrispondevano prestazione
effettive e documentate». «La presentazione di ricevute bancarie cui non corrisponde alcuna prestazione da remunerare integra gli estremi della
frode ai danni della Banca, che tale condotta ha subito» e che ne aveva ricevuto pertanto un danno diretto (come in sé «distinto rispetto a un
eventuale danno al patrimonio della società» LM);
- «Incassando tramite la società da lei amministrata, le anzidette somme,
a questa non spettanti», aveva posto in essere una Controparte_1
«condotta essa pure illecita e concorrente con quella dolosa del padre, e
amministratore di LM Fonderia, Oreste», poichè da un lato, «la
ricezione dei pagamenti costituisce appendice dell'esercizio abusivo del
credito realizzato dal predetto ; dall'altro, «a tale Controparte_3
condotta distrattiva aveva un evidente interesse, essendone CP_1
beneficiaria»;
- il danno subito dalla a seguito della condotta addebitata a Pt_1 [...]
per ricorso abusivo al credito «vede direttamente e CP_3
personalmente coinvolta pure , per avere concorso in via diretta alla CP_1
produzione del danno subito dalla . Pt_1
Avverso questa pronuncia presentava ricorso per Controparte_1
Cassazione, affidato a cinque motivi, in data 20.12.2019, e la in Pt_1
data 27.1.2020, formulava ricorso incidentale condizionato, fondato su un unico motivo. Gli altri intimati non svolgevano difese in Cassazione.
Con ordinanza n.26596 del 30 settembre 2021 il Supremo Collegio
accoglieva il terzo motivo del ricorso principale, respinti tutti gli altri;
respingeva inoltre il ricorso incidentale condizionato e rinviava pertanto la controversia alla Corte d'Appello di Brescia, per la liquidazione anche delle spese del giudizio. In particolare:
- dichiarava infondato il primo motivo di ricorso principale con cui la ricorrente, assumendo la mancanza di motivazione, faceva valere la nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi del n. 4 dell'art. 360 cod.
proc. civ. per violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 cod. proc. civ.,
affermando che <la sentenza della Corte territoriale non aveva mancato
di specificare le ragioni per cui - sul piano oggettivo - aveva ritenuto di
ritenere responsabile per l'«erogazione preferenziale» non solo
[...]
(secondo quanto predicato dal primo motivo di appello), ma CP_3
pure ; Controparte_1
- dichiarava infondati sia il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamentava violazione dell'art. 2476 comma 6 cod. civ., anche in relazione all'art. 99 cod. proc. civ., che il quarto motivo con cui si doleva dell'omesso esame di fatto storico decisivo per l'esito del giudizio, in quanto il secondo motivo non si confrontava effettivamente con la ratio
decidendi della sentenza impugnata, che non atteneva al fatto che le prestazioni eseguite dalla collegata a favore della società poi fallita fossero
- o non fossero - effettive e «reali»; pertanto il fatto per cui il pagamento in favore della , che venne effettuato con il denaro Controparte_4
ottenuto dalla Banca, fosse relativo a forniture realmente eseguite – a cui faceva riferimento il quarto motivo di ricorso - non era comunque decisivo al fine del giudizio;
- dichiarava, invece, fondato il terzo motivo con cui la ricorrente lamentava il vizio di omessa pronuncia in relazione a specifici aspetti dell'appello formulato a suo tempo, ossia: a) «concorso di colpa della ai sensi dell'art. 1227 comma 2 cod. civ. (terzo motivo di Parte_1
appello)»; b) «assenza di deleghe in capo alla Signora Controparte_1
(secondo motivo di appello)»; c) «errata valutazione del danno» (quarto motivo d'appello)», limitatamente ai primi due profili. La Corte bresciana,
infatti, con riguardo al primo profilo, pur avendo rilevato che la Pt_1
<<non aveva richiesto uno stato patrimoniale aggiornato, ma si era < i>
limitata ad accettare la mera dichiarazione di ”, non Controparte_3
aveva poi valutato tale fatto né la connessa richiesta di diversa e
“diminuita” commisurazione del danno da risarcire ex art. 1227 comma 1
cod.civ., neppure a mezzo di rilievi indiretti o anche solo deducibili per implicito. Non poteva dubitarsi, d'altra parte, della potenziale rilevanza del motivo così svolto rispetto alla richiesta di diminuzione del risarcimento,
posta se non altro l'esigenza generale che i creditori bancari monitorino -
quali creditori esercitanti in via professionale l'impresa del servizio del credito - la situazione patrimoniale dei loro affidati. Relativamente al secondo profilo di doglianza circa l'assenza di negligenza o colpa in capo a in quanto “l'abusività del ricorso al credito, che era Controparte_1
stata compiuta, <
amministratore non operativo della LM, perché appunto sprovvisto
di deleghe”, la Corte bresciana aveva, invece, dedotto la consapevolezza di circa l'illiceità dell'operazione dal fatto che questa Controparte_1 avesse ricevuto, nella sua qualità di amministratrice di Italian Scraps, le somme che provenivano dall'abusivo ricorso al credito innescato dall'emissione di ricevute bancarie per prestazioni non eseguite: ossia dalla materiale partecipazione di questa all'operazione. La sentenza utilizzava,
per tale proposito, lo strumento della prova presuntiva;
tuttavia, essa non aveva dato alcun conto, come pure avrebbe dovuto, delle ragioni per cui l'inferenza così compiuta rispondeva ai canoni di gravità e di precisione prescritti dalla norma dell'art. 2729 cod. civ.;
-riteneva non meritevole di accoglimento, invece, l'ultima censura contenuta nel terzo motivo di ricorso, che assumeva l'errata valutazione del danno, già rilevata nel corso del giudizio di appello, in quanto il medesimo fatto imputato a con l'azione di cui all'art. 2476 Controparte_1
cod. civ. «era posto a fondamento dell'azione di responsabilità promossa
dalla curatela ai sensi del medesimo comma 1 del medesimo articolo e
che, essendo stata preliminarmente esperita l'azione risarcitoria della
società, la non poteva esercitare l'azione di sua Parte_1
spettanza, duplicandone gli effetti, posto che gli amministratori sono
ovviamente tenuti a risarcire una sola volta il danno che si assume
Co abbiano causato». Affermava la che la Corte di merito aveva risposto al rilievo affermando che l'azione di cui all'art. 2476 comma 1 cod. civ.
era «relativa alla consistenza patrimoniale della società», mentre quella di cui al comma 6 della medesima norma concerneva un «danno diretto al
patrimonio di un terzo»; le due azioni dunque riguardavano produzione di danni diversi;
- il quinto motivo era inammissibile, in quanto l'omesso esame di alcuni elementi istruttori non comportava necessariamente vizio della pronuncia;
- l'unico motivo di ricorso incidentale con cui la lamentava la Pt_1
violazione degli artt. 100 e 342 cod. proc. civ. «per avere la Corte di
Appello erroneamente rigettato, con statuizione implicita, l'eccezione di
inammissibilità dell'appello per difetto di interesse a causa del giudicato
interno formatosi su un'autonoma ratio decidendi della sentenza di primo
grado», che aveva affermato che aveva omesso qualunque Controparte_1
vigilanza e richiesta di documentate informazioni sull'attività sociale, era infondato, in quanto il primo motivo di appello svolto da Controparte_1
assumeva propriamente che aveva agito da solo Controparte_3
«all'insaputa degli altri membri del consiglio, i quali non potevano
rilevare alcun segnale in autonomia» e «Tuttavia, il giudice di prime cure
aveva imputato ai co-amministratori non gestionali [ ed CP_1 [...]
la violazione di norma comportamentali proprie dell'azione di CP_2
cui all'art. 2476, comma 1, cod. civ.».
In data 22.12.2021 sostenendo la necessità di Parte_1
riesaminare il secondo e il terzo motivo d'appello al fine di confermare la condanna emessa in appello, ha citato in riassunzione che Controparte_1
si è costituita in data 27.10.22 eccependo la nullità dell'atto di citazione in riassunzione per assenza di data di comparizione, nonché promuovendo istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado. Nel merito, ha domandato rigettarsi le domande risarcitorie della e in ogni caso statuire in conformità ai principi stabiliti dalla Pt_1
Corte.
Con ordinanza in data 6.4.22 la Corte ha rigettato l'eccezione di nullità
della citazione, e in data 17.11.22 ha reietto anche l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento impugnato.
In data 14.2.24 infine la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni al 29.1.25, data alla quale le parti hanno concluso come in epigrafe e in cui la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ai sensi dell'art.190 cpc per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va ricordato che con l'ordinanza resa all'udienza del
6.4.2022 questa Corte ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione in riassunzione notificato dalla a perché Parte_1 Controparte_1
privo della data dell'udienza di comparizione, richiamando il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte con sent.
6.6.2018 n. 14488, secondo cui l'omessa indicazione della data di citazione “nella copia notificata
dell'atto di citazione in appello comporta la nullità della stessa citazione
poichè l'art. 342 c.p.c., nello stabilire i requisiti che deve rispettare
l'appello, richiama le prescrizioni dell'art. 163 c.p.c. che impone di
trascrivere nell'atto di citazione il giorno dell'udienza di comparizione” e ha fissato nuova udienza per la costituzione della CP_1
Va, poi, ribadita l'infondatezza dell'eccezione di estinzione del processo per mancata tempestiva riassunzione del giudizio davanti alla corte territoriale ex art. 363 c.p.c. atteso che, come chiarito dalla sopra citata e
Co condivisibile pronuncia della , in questo caso “non può trovare
applicazione il principio, pure enunciato dalla giurisprudenza di
legittimità con riferimento a controversia antecedente al 30 aprile 1995,
per il quale la non indicazione, nella copia notificata dell'atto di citazione
in appello, della data dell'udienza di comparizione, produce
l'inammissibilità del gravame ed il passaggio in giudicato della sentenza
impugnata, trattandosi di nullità non suscettibile di sanatoria perchè
ricollegata all'assenza di un elemento necessariamente richiesto dall'art.
342 c.p.c. attraverso il richiamo al precedente art. 163 c.p.c. (Cass., Sez.
1, n. 18868 dell'8 settembre 2014). Infatti, l'art.164 c.p.c., nel testo
rilevante nella specie, trattandosi di giudizio introdotto successivamente
alla data del 30 aprile 1995, prescrive che, ove la citazione sia nulla per
mancata menzione dell'udienza di comparizione ed il convenuto (qui
l'appellato) non si sia costituito, il giudice ne dispone la rinnovazione
entro un termine perentorio che ne sana i vizi sin dalla prima
notificazione, e che solo la mancata rinnovazione di tale notificazione
comporta l'estinzione del processo”.
Ciò posto, è noto che <il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione
della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio
proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, né
è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso
integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per
ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla
pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza
che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o
modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle
parti>> (cfr. fra le tante e da ultimo: Cass. 31.05.2021 n. 15143).
Va, altresì, rammentato che i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono stabiliti esclusivamente dalla sentenza della Cassazione, che non può
essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o di contestato errore del principio di diritto affermato.
Fatta tale premessa, rileva la Corte che, come statuito dalla Suprema Corte
nell'ordinanza di rinvio, nel decidere la presente vertenza deve procedersi all'analisi delle doglianze sollevate dalla con il secondo ed il CP_1
terzo motivo d'appello, alla luce dell'ordinanza stessa che ne ha rilevato l'omesso esame.
Con il secondo motivo di appello si doleva della Controparte_1
violazione degli artt. 2381 e 2392 c.c., per non essere stata rettamente valutata l'assenza di deleghe in capo a e l'assenza di indici Controparte_1
rilevatori dell'illecito posto in essere dall'amministratore operativo. A
differenza di quanto affermato in sentenza, la dottrina prevalente e la giurisprudenza consideravano applicabili in via analogica gli artt. 2381 e
2392 c.c. alle srl, con la conseguenza che gli amministratori non gestionali erano tenuti non ad un obbligo di vigilanza, ma ad un obbligo di agire informati, avvalendosi delle informazioni ricevute, e di acquisirne ulteriori
motu proprio soltanto in presenza di segnali d'allarme, per impedire il compimento di fatti pregiudizievoli o impedire e attenuare le conseguenze dannose. Nel caso in esame, da un lato, la avrebbe adempiuto ai CP_1
propri obblighi informativi, dall'altro lato non vi sarebbe stata presenza di elementi d'allarme tali da far supporre la ricorrenza di condotte illecite da parte dell'amministratore gestionale.
Nella prospettazione della quindi, l'assenza di delega CP_1
porterebbe all'assenza di un obbligo di vigilanza in capo alla stessa;
la relazione al D.Lgs 6/2003 fornirebbe tale chiave di lettura della riforma,
la quale ha eliminato l'obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione, sostituendolo con gli specifici obblighi ben individuati onde evitare indebite estensioni della responsabilità solidale che, altrimenti,
sarebbe divenuta sostanzialmente oggettiva. Nel caso di specie non vi sarebbe prova né della conoscenza del fatto da parte della né CP_1
della sua mancata attivazione per evitarlo;
infatti ella avrebbe accertato,
chiedendo informazioni ad che le fonti di finanziamento Controparte_3
provenissero, come era sempre stato, dal ricorso al credito bancario - la teste avrebbe dichiarato che circa l'80-90% delle fatture era Tes_1
“bancata” - per cui non avrebbe avuto alcun elemento per Controparte_1
desumere l'illecito posto in essere dall'amministratore operativo. Inoltre,
anche stesso, ritenuto dalla Corte non responsabile per Controparte_2
i fatti de quibus, avrebbe confermato la versione dei fatti testimoniata dalla
. Parimenti non vi sarebbero stati né ritardi nei pagamenti a clienti Tes_1 e fornitori, né revoche di linee di credito, né operazioni diverse dall'apertura del conto corrente e dall'utilizzo delle relative linee di credito. Anche i pagamenti a ritenuti fraudolenti, Controparte_4
sarebbero avvenuti a fronte di effettive forniture, accertate anche dal
Curatore; inoltre la non aveva alcun potere per effettuare i CP_1
pagamenti, dunque non poteva esserne consapevole.
Viceversa, secondo la prospettazione della Banca, attrice in riassunzione,
la condanna dovrebbe, invece, essere confermata in quanto l'evento dannoso non si sarebbe potuto verificare se la avesse assunto le CP_1
necessarie informazioni in merito al ricorso indebito all'indebitamento bancario da parte della società da lei amministrata;
ella stessa avrebbe affermato a pag.13 dell'atto d'appello di aver verificato le fonti del finanziamento e, a pag.14, di aver controllato le false distinte all'incasso;
da tali affermazioni, aventi natura confessoria, si dedurrebbe la consapevolezza della L'assenza di deleghe specifiche in capo CP_1
alla e la presenza, invece, di delega in bianco in capo a CP_1 [...]
non influirebbero sulla responsabilità di in CP_3 Parte_3
quanto l'obbligo di agire informati degli amministratori non esecutivi non sarebbe rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni degli amministratori delegati.
*****
La tesi difensiva propugnata da non appare condivisibile. Controparte_1
Ritiene, infatti, la Corte che anche a volere escludere l'obbligo di vigilanza e ad accedere all'orientamento secondo cui sarebbero applicabili anche alla srl le disposizioni di cui agli art. 2381 e 2392 c.c., dettate per la s.p.a.,
anche nell'ipotesi di azione ex art. 2476, sesto comma, cc, debba ritenersi alla imputabile, anche se amministratrice priva di deleghe, di CP_1
avere omesso di acquisire motu proprio le necessarie e più ampie informazioni in ordine alla gestione della società stante la presenza,
contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto, di chiari segnali di allarme che l'avrebbero dovuta indurre a ricercare dati informativi ulteriori rispetto a quelli forniti dall'amministratore operativo.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr. Cass. 22
aprile 2024 n. 10739; Cass. 29.05.2024 n. 15054 in materia di srl;
Cass.
2.5.2025 n. 11569) espresso con riferimento alle società di capitali in genere, gli amministratori privi di deleghe hanno, infatti, il dovere di agire informati ex art. 2381 c.c. e se, a fronte di segnali d'allarme, omettano di attivarsi con la diligenza imposta dalla carica adottando o proponendo i rimedi giuridici più adeguati alla situazione – a mero titolo di esempio:
richiesta di specifici chiarimenti ai delegati e/o al collegio sindacale e/o di report periodici, denuncia dell'inadempimento del delegato, revoca della delega gestoria o dell'amministratore delegato, avocazione al consiglio delle operazioni rientranti nella delega, proposizione delle necessarie iniziative giudiziarie - rispondono in solido con gli amministratori delegati del danno cagionato.
Tanto premesso, osserva la Corte che se è vero che l'apertura a dicembre 2010 di un conto corrente con la costituisce attività del Parte_1
tutto normale per una società, così come la concessione di una linea di credito mediante anticipo previa presentazione di ricevute bancarie, nel caso di specie, tuttavia, tale concessione fino all'importo di un milione di euro è stata richiesta ed ottenuta dalla società LM il 19.12.2011
previa allegazione di una situazione patrimoniale al 31.07.2011 redatta da del tutto non veritiera, presentando un utile di esercizio Controparte_3
di circa un milione di euro, crediti verso clienti di oltre 6,7 milioni di euro e svalutazione crediti di soli euro 200.000,00, mentre l'esercizio al
31.12.2011 si è poi chiuso con una perdita di quasi 7 milioni di euro (cfr.
doc. 1 della , che porta a ritenere del tutto inverosimile che la Pt_1
società potesse avere conseguito solo sei mesi prima l'utile risultante dalla situazione patrimoniale. Ciò trova conferma anche nella circostanza che alcuni dei debitori di LM per importi assai consistenti sono stati dichiarati falliti nel 2011, segnatamente, la NO - debitrice per un importo di oltre 1.700.000,00 - nel mese di agosto 2011 (cfr. doc. 4
prodotto dalla nell'ambito della procedura cautelare), e la CP_1
Parte_ (cfr. doc. 5 della - debitrice per l'importo di oltre CP_6 CP_1
euro 2.700.000,00 - in data 12.12.2011, ma quest'ultima aveva già in precedenza presentato un piano di ristrutturazione ex art 182 LF (cfr. doc.
18), eppure nella situazione patrimoniale di LM al 31.07.2011
risultava accantonato a fondo svalutazione crediti solo l'importo di euro
212.000,00.
Del resto la veridicità della situazione patrimoniale al 31.12.2011 risulta palesemente smentita dalle risultanze della relazione del Collegio
Sindacale allegata al bilancio LM relativo all'esercizio 2011 (cfr.
doc. 10 della in cui si dà espressamente atto che la società versava Pt_1
già a partire dal secondo trimestre 2011 in una situazione di difficoltà
finanziaria e patrimoniale, chiaramente incompatibile con gli ottimistici risultati esposti nella situazione patrimoniale al 31.07.2011.
Al riguardo la difesa di ha più volte ribadito che la Controparte_1
documentazione bancaria era stata sottoscritta solo da e Controparte_3
che ella non l'aveva sottoscritta e mai aveva incontrato i funzionari della banca. Rileva, tuttavia la Corte che nella seduta del 14 gennaio 2011
[...]
aveva conferito, in deroga alle previsioni statutarie, ai CP_1
consiglieri delegati, ed , ampio mandato ad operare, con CP_3 CP_2
firma libera e disgiunta, con gli istituti di credito, ratificandone “sin d'ora l'operato passato e futuro”, sicché non può ora pretendere di fare valere a suo favore, al fine di escludere la di lei responsabilità per la concessione del finanziamento sulla base di documentazione non rispondente al vero,
la mancata operatività con gli istituti bancari che aveva espressamente conferito agli altri amministratori.
Quanto alla asserita mancanza di colpa di per l'abusivo Controparte_1
ricorso al credito, che non sarebbe stato a suo dire “percepibile né
prevedibile” da parte di un amministratore privo di deleghe della LM,
ritiene la Corte particolarmente significativa al fine di dimostrare, al contrario, la di lei conoscenza o quantomeno conoscibilità, la vicenda relativa alla approvazione della bozza di bilancio di LM al
31.12.2011, che, a differenza della “tranquillizzante” situazione patrimoniale al 31.7.2011 trasmessa a unitamente alla Parte_1
richiesta di finanziamento, presentava una perdita di oltre 6 milioni di euro.
Alla prima assemblea del CdA del 15.02.2012, al quale partecipava anche e alla quale dunque la bozza di bilancio era stata Controparte_1
trasmessa, l'approvazione veniva, infatti, rinviata a tempo indeterminato con la inverosimile motivazione della “recente ristrutturazione e
riorganizzazione che ha interessato la struttura aziendale, non ultima la
operazione di scissione del ramo d'azienda relativo” alla LM
Ossidazione, scissione che tuttavia era tutt'altro che recente, risalendo ad oltre un anno prima (cfr. 22 della Banca). Solo alla assemblea del CdA del
18 maggio 2012 (cfr. doc. 3 di veniva approvata la Controparte_2
bozza di bilancio - che veniva poi approvato dall'assemblea dei soci il 31
luglio 2012 – e conferito all'amministratore operativo il compito “di
avviare gli incombenti di cui all'art. 2447 e 2448 cc”, essendo ormai evidente che il capitale era perduto e occorreva darne pubblicità ai terzi.
La perdita emergente dal bilancio e la gravità della situazione in cui versava LM non poteva, dunque, che essere nota all'organo amministrativo, compresa pur se amministratrice priva di Controparte_1
deleghe, già a metà del 2011, quando si è manifestata l'insolvenza dei debitori più importanti della società, e comunque certamente dai primi mesi del 2012 quando ella ha ricevuto la bozza di bilancio dalla quale emergeva, con evidenza, la perdita del capitale sociale, e lo era quindi a maggior ragione nel mese di marzo 2012 quando entrambe le linee di credito sono state confermate da LM con la firma della nuova modulistica (cfr. doc. 6 della Banca).
Al riguardo la nulla ha allegato a giustificazione di tale ritardo CP_1
nella approvazione del bilancio, che ha impedito al sistema bancario e, per quel che qui interessa alla di venire a conoscenza già nei Parte_1
primi mesi del 2012 della grave situazione in cui versava la società,
permettendole di revocare gli affidamenti in corso prima che venissero emesse le ricevute bancarie fondate su fatture inesistenti che hanno comportato il danno subito dalla banca.
A sua giustificazione ella, invece, si è limitata ad affermare di avere,
all'atto della approvazione della bozza, conferito all'amministratore operativo il compito di procedere agli adempimenti di cui agli artt. 2446 e
2447 cc, senza tuttavia neppure allegare di essersi poi attivata per monitorare la situazione chiedendo all'amministratore operativo dettagliate informazioni in ordine al mancato adempimento del compito conferitogli (ricapitalizzazione della società o sua liquidazione) e alla, per contro, evidente prosecuzione dell'attività della società pagata con l'emissione di un imponente numero di ricevute bancarie che la stessa ha affermato di avere visionato e controllato (cfr. verbale Controparte_1
di interrogatorio della . CP_1 Che ella fosse, peraltro, a conoscenza della prosecuzione dell'attività e del pagamento delle forniture da parte di LM nonostante la consistente perdita risultante dal bilancio, non può essere posto in dubbio, posto che,
quale amministratore unico della società costituita nel Controparte_4
febbraio 2012 e di cui era socio anche il padre (cfr. visura della CP_3
società prodotta dalla banca) – e ciò appare sufficiente a smentire la prospettazione difensiva della secondo cui ella nulla avrebbe CP_1
saputo avendo interrotto i suoi rapporti con il padre, prevaricatore ed accentratore – ha incassato, tra il mese di maggio e l'ottobre 2012, il pagamento delle forniture eseguite dalla società da lei amministrata in favore di LM nel primo semestre 2012 per il rilevante importo di euro
1.270.659,00, costituente uno dei maggiori pagamenti intervenuti per uno stesso cliente in quel periodo (cfr. relazione di G&G, doc. 20 della banca).
A fronte, dunque, degli innegabili segnali di allarme derivanti dal risultato negativo del bilancio, dalla relazione del collegio sindacale e dal fallimento dei principali clienti, di cui – si ribadisce - era Controparte_1
o avrebbe dovuto essere perfettamente a conoscenza quantomeno dal mese di febbraio 2012 e che, in ogni caso, ha colpevolmente ignorato, ella avrebbe dovuto interrogarsi e chiedere, usando l'ordinaria diligenza,
chiarimenti ed informazioni all'amministratore operativo in ordine alla provenienza della provvista necessaria per effettuare pagamenti così
rilevanti ai fornitori (tra i quali, si è detto, la società da lei stessa amministrata) e per la prosecuzione dell'attività, liquidità che non può che essere riconducibile ai flussi finanziari, valutati in oltre euro 11,3 milioni, provenienti dalle anticipazioni effettuate dalle banche (tra cui la
[...]
per fatture mai emesse. Parte_1
Non può dunque convenirsi con la tesi difensiva della secondo CP_1
cui l'abusività del ricorso al credito da parte del padre non sarebbe stata da lei percepibile né prevedibile in quanto ella nulla di anomalo avrebbe potuto rilevare nella gestione della società tanto da indurla a chiedere maggiori informazioni sull'operato dell'amministratore operativo, in quanto, si ribadisce, quale amministratrice pur senza deleghe, era o avrebbe dovuto essere perfettamente a conoscenza, partecipando alle riunioni del CdA, che la LM era già in crisi da luglio 2011, era priva di importanti incassi a seguito dell'intervenuto fallimento di alcuni dei suoi principali debitori e aveva chiuso l'esercizio al 31.12.2011 con un consistente risultato negativo, ed era dunque in carenza di liquidità ma,
nonostante ciò, proseguiva l'attività pagando i fornitori.
va, dunque, ritenuta responsabile, in solido con il padre, Controparte_1
per non avere impedito il fatto pregiudizievole per Parte_1
consistito nella emissione di ricevute bancarie fondate su fatture mai emesse al fine di ottenere flussi di liquidità per pagare la prosecuzione dell'attività della società in spregio al mandato di provvedere agli adempimenti di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c., del quale aveva o comunque avrebbe dovuto avere conoscenza se avesse richiesto le informazioni dovute in base alla ordinaria diligenza in presenza dei chiari segnali di allarme sopra evidenziati. Con il terzo motivo di appello si doleva della mancata Controparte_1
valutazione delle circostanze prospettate dalle quali si sarebbe potuto desumere un concorso di colpa della Banca, ai sensi dell'art. 1227 co.1
c.c., e ciò in quanto quest'ultima avrebbe omesso la richiesta di una situazione patrimoniale aggiornata, prestando fede alla mera dichiarazione di Sarebbe infatti dimostrato che ella, come del resto Controparte_3
avrebbero conferito ad in data 18 Controparte_2 Controparte_3
maggio 2012 il mandato d'avviare gli incombenti volti alla ricapitalizzazione della società o alla messa in liquidazione e che,
conseguentemente, non avrebbero avuto alcun motivo per sospettare che l'amministratore non avrebbe dato corso ai predetti incombenti nei tempi necessari o avrebbe tenuto condotte scorrette. La avrebbe dovuto Pt_1
chiedersi perché la LM s.r.l, che non aveva utilizzato il fido per sei mesi, avesse presentato all'incasso in meno di due mesi più di ottocentomila euro di ricevute bancarie pur senza aver fornito una situazione patrimoniale aggiornata;
avrebbe inoltre dovuto interrogarsi sul ritardo nel deposito del bilancio sollecitando una situazione patrimoniale aggiornata. Inoltre, il successivo pagamento ai fornitori e alla
[...]
non avrebbe causato alcun danno diretto alla CP_4 Parte_1
in quanto il danno si sarebbe verificato in un momento antecedente, ovvero all'atto dell'erogazione delle somme alla LM s.r.l., nello stesso periodo in cui erano stati regolarmente pagati anche gli altri fornitori,
senza responsabilità per l'amministratrice, che peraltro non si occupava dei pagamenti. Per contro sostiene che la stessa avrebbe Parte_1 CP_1
omesso di redigere e sottoporre ad approvazione tempestivamente il bilancio al 31.12.11: esso infatti sarebbe stato approvato solo al 18.5.12.
Con la stessa delibera assembleare con cui si era deciso di rinviare la redazione del bilancio, la avrebbe delegato il padre “di CP_1 CP_3
avviare gli incombenti di cui all'art. 2447 e 2448 cc”, riconoscendo così
che il capitale era perduto e occorreva darne pubblicità ai terzi. Dunque la avrebbe ignorato senza colpa il dissesto patrimoniale della società, Pt_1
fermo che la presentazione di ricevute bancarie sarebbe compatibile anche con l'attività di una società in perdita.
L'eccezione di concorso di colpa di ex art. 1227, Parte_1
comma primo, c.c., sollevata da è fondata. Controparte_1
Come si afferma nella ordinanza di rinvio della Suprema Corte, sussiste
<l'esigenza generale che i creditori bancari monitorino – quali creditori
esercitanti in via professionale l'impresa del servizio del credito – la
situazione patrimoniale dei loro affidati (sul punto in generale v., tra le
altre, Cass., 17 giugno 2020, n. 11696)>>.
Nel caso di specie, invece, l'istituto di credito ha concesso un finanziamento del rilevante importo di euro 1.000.000,00 accontentandosi di una mera relazione dello stato patrimoniale della società al 31.07.2011
redatta dall'amministratore e lo ha mantenuto anche nel Controparte_3
momento in cui LM ha in pochi mesi posto all'incasso oltre euro
800.000,00 di ricevute bancarie, senza quantomeno sollecitare una situazione patrimoniale aggiornata posto che l'unico documento patrimoniale in suo possesso si riferiva al primo semestre dell'anno precedente, e senza interrogarsi, in fase di conferma del finanziamento nel mese di aprile 2012, del motivo per cui non risultava ancora depositato il bilancio al 31.12.2011 -dato rilevabile dal Registro delle Imprese- e allertarsi nel momento in cui con la delibera del 18.5.2012 era stato conferito dal CdA il compito “di avviare gli incombenti di cui all'art.
2447 e 2448 cc” essendo il capitale ormai perduto.
Va, pertanto, riconosciuto un concorso di colpa della nel Parte_1
cagionare il danno dalla stessa subito che, tenuto conto della gravità della colpa per i motivi indicati e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ben avendo potuto essa revocare il finanziamento quanto meno dal momento dell'approvazione del bilancio nel luglio 2012 in tal modo limitando il danno, va valutato nella misura di 1/3.
Pertanto la domanda di va accolta, sebbene la Parte_1
responsabilità di vada limitata al minor danno di euro Controparte_1
588.936,83, stante il concorso di colpa dell'istituto di credito ai sensi dell'art. 1227 comma primo cc.
va, quindi, condannata, in solido con a Controparte_1 Controparte_3
risarcire la limitatamente alla somma di 588.936,83, Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza si liquidano per tutti i gradi di giudizio come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al d.m. n. 55/2014 e succ. modd., scaglione da
€ 520.001 a € 1.000.000,00, valori medi o nei limiti della nota spese in atti,
ad eccezione della fase istruttoria che si liquida in considerazione dell'attività effettivamente svolta per il primo grado e non si liquida per il presente giudizio in quanto non richiesta nella nota spese. Ed invero,
“pronunziata sentenza di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio
procede alla regolamentazione delle spese tenendo conto dell'esito
globale del processo e, quando, come nella specie, riformi altresì la
sentenza di primo grado, provvede sulle spese dell'intero giudizio,
rinnovandone totalmente la delibazione in conseguenza di un
apprezzamento necessariamente unitario. 14. Il compenso evoca la
nozione di un corrispettivo unitario, che ha riguardo all'opera
professionale complessivamente svolta dal difensore nei pregressi gradi o
fasi del processo fino al momento in cui la prestazione professionale si
esaurisce” (in termini, con riferimento ai parametri di cui al d.m. n.
37/2018 recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, Cass.
2733/2018).
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio riassunto da Parte_1
a seguito dell'ordinanza n.26596 del 30 settembre 2021 della Corte di
Cassazione:
- in parziale accoglimento della domanda proposta da Parte_1
condanna in solido con a
[...] Controparte_1 Controparte_3 versare alla prima la somma di euro 588.936,83, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
- condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1
spese di tutti i gradi di giudizio che liquida come segue:
-in euro 4.607, 00 per la fase di studio, euro 3.039,00 per la fase introduttiva, euro 8.500,00 per la fase istruttoria ed euro 8.013,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa, per il giudizio di primo grado;
- in euro 5.400,00 per la fase di studio, euro 3.300,00 per la fase introduttiva, euro 7.200,00 per la fase istruttoria ed euro 9.100,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa se e nella misura per legge dovuta per il giudizio di appello;
-in euro 3225,00 per la fase di studio, in euro 2119,00 per la fase introduttiva ed euro 1659,00 per la fase decisionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa se e nella misura per legge dovuta per il giudizio per Cassazione;
- in euro 2853,00 per la fase di studio, euro 1659,00 per la fase introduttiva,
euro 4774,00 per la fase decisoria, oltre rimborso contributo unificato ove corrisposto, euro 27,00 per anticipazioni e spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa, per il presente giudizio di rinvio.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Annamaria Laneri dott. Vittoria Gabriele