CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GIACOMO VINCENZO, Presidente
SC RI, OR
D'IMPERIO CARMINE, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 57/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale OB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - OB
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720249002590360 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720249002590360 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720249002590360 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720249002590360 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720249002590360 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720249002590360 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720249002590360 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720249002590360 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720249002590360 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720249002590360 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720249002590360 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720249002590360 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720249002590360 REGISTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720249002590360 REGISTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 452/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 , con rituale ricorso depositato telematicamente a questa Corte, ha impugnato l'intimazione di pagamento n.027 2024 90025903 60/000, per complessivi € 23.102,63, emesso dall'Agenzia delle Entrate – CO di OB (CB), relativo, per quanto di competenza di questa Corte di
Giustizia, ai seguenti atti: Cartella n. 027 20170000163092000, relativa ad imposte di registro anno 2013;
Cartella n. 027 20180000955704001 relativa ad imposte di registro anni 2014 e 2016; Avviso di accertamento n. TRJM00079 relativo ad Addizionale comunale e regionale e IRPEF anno 2008. Avviso di accertamento n. 250TRJM000268 relativo ad Addizionale comunale e regionale e IRPEF anno 2013; Avviso di accertamento n. 250TRJM000056 relativo ad Addizionale comunale e regionale e IRPEF anno 2014; Avviso di accertamento n. 250TRJM000370 relativo ad Addizionale comunale regionale e IRPEF anno 2016. Valore della lite 6.079,32 euro.
Il ricorrente proponeva gravame avverso l'intimazione di pagamento n. 027 2024 90025903 60 per i seguenti motivi:
1. Prescrizione delle pretese;
2. Illegittimità per vizio proprio: inesistenza degli atti presupposti e conseguenti decadenza e prescrizione;
3. Assenza di motivazione e violazione dell'art 3 e 21 septies Legge
241/90, dell'art 7 Statuto del contribuente, degli artt. 12 e 25 D.P.R. 602/73. Concludeva chiedendo di pronunciare l'integrale inesistenza, nullità e comunque annullamento dell'intimazione e della sua duplicazione, nonché, eventualmente, se eccepito da controparte, di tutti gli altri presupposti, o conseguenti, connessi e/o collegati, e previa disapplicazione degli atti e provvedimenti generali applicati e ritenuti illegittimi, con vittoria di spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate - riscossione per chiedere il rigetto della domanda eccependo, in via preliminare ed assorbente, il proprio difetto di legittimazione passiva in riferimento agli atti presupposti di competenza di altri Enti impositori e chiede che il contraddittorio venga limitato nei propri confronti soltanto alle eccezioni, di propria competenza.
Fa rilevare la carenza di giurisdizione di questa Corte per gli avvisi di addebito (INPS) n.
32720130000339455000 e n. 32720130000745120000, per la cartella di pagamento n. 02720130001675836
000 (CAPITANERIA DI PORTO DI TERMOLI -Sanz.amm.ve L. - 689/81) e n. 02720220000467980 000
(COMUNE DI PALERMO – POLIZIA URBANA - Sanz.amm.ve L. - 689/81). Sempre preliminarmente eccepisce l'inammissibilità del ricorso poiché la intimazione di pagamento, emessa in seguito a un atto impositivo, o atto esattivo, divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Difatti afferma che l'atto impugnato è stato preceduto dalla notifica dell'avviso di intimazione n.
02720179000098087000, notificato il 23/03/2017, dall'avviso di intimazione n. 02720239000005482000, notificato il 10/05/2023 e dall'avviso di intimazione n. 027202490008485330000, notificato il 03/10/2024.
Eccepisce l'inammissibilità parziale del ricorso per riconoscimento del debito a seguito di presentazione di un'istanza di definizione agevolata del 14/04/2017.
Tale istanza coinvolge la cartella di pagamento n. 02720170000163092 000, l'avviso di addebito n.
32720130000339455 000 (INPS), l'avviso di addebito n. 32720130000745120 000 (INPS), e l'avviso di accertamento n. TRJM00079 (n. interno 62714010709045008 000).
Deposita nel fascicolo processuale le notifiche di tutti gli atti sottostanti l'intimazione impugnata. Sulla eccezione relativa alla assenza di motivazione e violazione dell'art. 3 e 21 septies legge 241/90, dell'art.7 statuto del contribuente, degli artt.12 e 25 d.p.r. 602/73 fa osservare come tale disposizione sia applicabile con riferimento a tutti gli atti impositivi, per tale non potendosi però intendere l'atto di intimazione di pagamento, che invece è atto prodromico all'esecuzione forzata, corrispondendo, nell'esazione a mezzo ruolo, al precetto civilistico e il cui obbligo di motivazione è assolto con il richiamo al titolo esecutivo sottostante.
Conclude chiedendo di accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione per gli avvisi di addebito (INPS) n.
32720130000339455000 e n. 32720130000745120000, per la cartella di pagamento n. 02720130001675836
000 (CAPITANERIA DI PORTO DI TERMOLI -Sanz.amm.ve L. - 689/81) e n. 02720220000467980 000
(COMUNE DI PALERMO – POLIZIA URBANA - Sanz.amm.ve L. - 689/81); di accertare e dichiarare la inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/92; di accertare e dichiarare l'inammissibilità parziale del ricorso per riconoscimento del debito a seguito di presentazione di istanza di definizione agevolata del 11/04/2017; di dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'Agente della riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto.
Il tutto con condanna del ricorrente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.lgs. n. 546/1992.
Si costituisce in giudizio la Direzione Provinciale di OB che in via preliminare, fa rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva in riferimento agli atti presupposti di competenza di altri Enti impositori e chiede che il contraddittorio venga limitato nei propri confronti soltanto alle eccezioni, di propria competenza.
Deposita nel fascicolo processuale le notifiche di tutti gli atti sottostanti l'intimazione impugnata e afferma che, tenendo conto anche del disposto di cui alll'art. 67 comma 1 n. 18/2020 che prevede: "Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, l'Agenzia delle Entrate ha notificato perfettamente nei termini gli atti impositivi.
Dal che anche l'eccezione di illegittimità per vizio proprio per inesistenza degli atti presupposti e conseguente decadenza e prescrizione non è fondato.
Per quanto concerne invece il tempo intercorso tra la notifica degli atti impositivi e i successivi atti di competenza dell'Agenzia delle Entrate-CO, si tratta di questione di competenza dell'Agente della
CO, con conseguente carenza di legittimazione passiva della Direzione Provinciale di OB.
Anche in ordine all'ultimo motivo di ricorso, trattandosi di eccezione concernente l'operato dell'Agente della
CO, l'Ufficio si rimette alle difese di Agenzia delle Entrate-CO. Conclude chiedendo di voler dichiarare la definitività delle pretese tributarie erariali perché non contestate nei termini di legge;
in via ulteriormente preliminare, di voler dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio in riferimento agli atti presupposti di competenza di altri Enti impositori;
nel merito, di rigettare il ricorso con la condanna del ricorrente alle spese di giudizio. Presenta memorie illustrative l'ADER con le quali, in merito all'eccezione del ricorrente relativa alla inesistenza degli atti presupposti e conseguente prescrizione del credito di cui all'intimazione di pagamento impugnata n. 02720249002590360000, deposita ulteriori documenti comprovanti l'avvenuta interruzione della prescrizione per le seguenti sottese cartelle di pagamento: cartella di pagamento n. 02720170000163092 000 cartella di pagamento n. 02720180000955704 001.
Invoca quanto previsto dall'art. 1310 cod. civ., ove si dispone, al primo comma, che gli atti con i quali il creditore determina l' interruzione della prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure, inversamente, uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto rispettivamente riguardo agli altri debitori o agli altri creditori.
Nel caso di specie, come può agevolmente rilevarsi dalla documentazione versata in atti, l'Ente della riscossione ha correttamente interrotto il decorso della prescrizione relativa al credito contenuto nella cartella n. 02720170000163092 000, facendone valere il corrispondente diritto mediante notifica della cartella n. 02720170000163092 001, in data 16/02/2017 a Società_1 Ricorrente_1 C.F. P.IVA_1 (soggetto coobbligato solidale del ricorrente Ricorrente_1). Successivamente, per la stessa cartella, sono stati notificati a Società_1 Ricorrente_1 i seguenti atti non impugnati: - in data 16/05/2018, avviso di intimazione n. 02720189000765145000; - in data 16/04/2019, avviso di intimazione n.
02720199000461763000; - in data 09/12/2019, avviso di intimazione n. 02720199002574479000.
L'Ente della riscossione ha correttamente interrotto il decorso della prescrizione relativa, inoltre, al credito contenuto nella cartella n. 02720180000955704 001, facendone valere il corrispondente diritto mediante notifica della cartella n. 02720170000163092 000, in data 12/03/2017 a Società_1 Ricorrente_1 C. C.F. P.IVA_1 (soggetto coobbligato solidale del ricorrente Ricorrente_1). Successivamente, per la stessa cartella, sono stati notificati a Società_1 Ricorrente_1 i seguenti atti non impugnati: - in data 16/04/2019, avviso di intimazione n. 02720199000461763000; - in data 09/12/2019, avviso di intimazione n. 02720199002574479000. Alla luce delle suesposte considerazioni, l'eccezione formulata dalla controparte di estinzione del credito sotteso all'atto impugnato per intervenuta prescrizione dovrà essere respinta.
In data 30/10/2025 il ricorrente deposita memorie illustrative ribadendo tutti i motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, sciolta la riserva nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026, in via preliminare, rileva il proprio difetto di giurisdizione, in favore dell'A.G.O. per i seguenti atti sottostanti l'avviso di intimazione n.
02720249002590360000 impugnato;
- l'avvisi di addebito (INPS) n. 32720130000339455 000 e n.
32720130000745120 000; - la cartella n. 02720120001675836000 (CAPITANERIA DI PORTO DI TERMOLI
-Sanz.amm.ve l. - 689/81) e la n. 02720220000467980000 (COMUNE DI PALERMO – POLIZIA URBANA
- Sanz.amm.ve l. - 689/81)).
La Corte rinviene, tra la documentazione versata in atti, l'avviso di intimazione n. 027202490008485330000, notificato il 03/10/2024.
Dalla disamina della relata prodotta dall'ADER emerge che, stante la temporanea assenza del destinatario e l'assenza delle altre persone abilitate alla ricezione, la notificazione è stata effettuata dal messo notificatore ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., mediante deposito dell'atto presso la casa comunale, affissione di un avviso di tale deposito alla porta dell'abitazione del destinatario e invio al destinatario della prescritta raccomandata
“informativa”.
Di conseguenza, nelle ipotesi in esame, la notifica si è perfezionata, per il notificante, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e per il destinatario decorsi dieci giorni dalla spedizione dell'avviso di ricevimento da parte dell'ufficiale giudiziario o dal ritiro dell'atto depositato se anteriore. L'effettiva conoscenza dell'atto è rimessa alla volontà del destinatario, il quale ben poteva ritirare la raccomandata informativa e poi recarsi alla Casa Comunale per ricevere il piego.
L'avviso di intimazione n. 027202490008485330000, regolarmente notificato il 03/10/2024, contiene i medesimi atti dell'intimazione di pagamento n.027 2024 90025903 60/000 oggi impugnata e, in dettaglio, escludendo gli avvisi di addebito (INPS) n. 32720130000339455 000 e n. 32720130000745120 000, la cartella n. 02720120001675836000 (CAPITANERIA DI PORTO DI TERMOLI -Sanz.amm.ve l. - 689/81) e la n. 02720220000467980000 (COMUNE DI PALERMO – POLIZIA URBANA - Sanz.amm.ve l. - 689/81) non di competenza di questa Corte di Giustizia, i seguenti atti:
- cartella di pagamento n. 02720170000163092 000;- cartella di pagamento n. 02720170001652817 000; cartella di pagamento n. 02720180000955704 001; cartella di pagamento n. 02720220000185647 000; avviso di accertamento esecutivo n. TRJM00079 (n. interno 62714010709045008 000); avviso di accertamento esecutivo n. 250TRJM000268 (n. interno 62718015440122008 000); avviso di accertamento n. 250TRJM000056 (n. interno 62719016157642006 000); avviso di accertamento n. 250TRJM000370 (n. interno 723018158941007 000).
Con riferimento all'ultimo avviso di intimazione n. 027202490008485330000, regolarmente notificato il
03/10/2024 al ricorrente ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., si osserva che il medesimo costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora.
Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine.
È questo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 20476 del 21 luglio 2025.
La pronuncia in commento si pone in linea di continuità con la sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025 e quelle conformi che l'hanno preceduta, la quale ha superato le interpretazioni precedenti che consideravano l'impugnazione dell'avviso di intimazione facoltativa e ha stabilito che “in tema di contenzioso tributario,
l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica”.
Risulta agli atti che l'avviso di intimazione n. 027202490008485330000, è stato regolarmente notificata al ricorrente ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. in data 03/10/2024 e riguarda gli stessi atti sottostanti all'avviso di intimazione di pagamento n.027 2024 90025903 60/000 oggi impugnato, che risulta regolarmente notificato il 26/11/2024 con consegna nelle mani della ricorrente ( risulta attestazione di consegna in atti); dunque non risulta maturata la prescrizione decennale. Pertanto i primi due motivi di ricorso risultano infondati.
Anche il terzo motivo di ricorso risulta infondato poiché, sulla eccezione relativa alla assenza di motivazione e violazione dell'art. 3 e 21 septies legge 241/90, dell'art.7 statuto del contribuente, degli artt.12 e 25 d.p.r.
602/73, si osserva come tale disposizione sia applicabile con riferimento a tutti gli atti impositivi, per tale non potendosi però intendere l'atto di intimazione di pagamento, che invece è atto prodromico all'esecuzione forzata, corrispondendo, nell'esazione a mezzo ruolo, al precetto civilistico e il cui obbligo di motivazione è assolto con il richiamo al titolo esecutivo sottostante.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono, in conclusione, la soccombenza di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, sciolta la riserva formulata nell'udienza del 11 novembre 2025, così dispone:
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione, in favore dell'A.G.O. per i seguenti atti sottostanti l'avviso di intimazione n. 02720249002590360000 impugnato;
- l'avvisi di addebito (INPS) n. 32720130000339455
000 e n. 32720130000745120 000; - la cartella n. 02720120001675836000 (CAPITANERIA DI PORTO DI
TERMOLI -Sanz.amm.ve l. - 689/81) e la n. 02720220000467980000 (COMUNE DI PALERMO – POLIZIA
URBANA - Sanz.amm.ve l. - 689/81).
-Rigetta il ricorso.
-Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1500,00 (incluso la parte della sospensiva) oltre quanto dovuto per Legge.
OB, 13/01/2026
Il PRESIDENTE est. Dott. Vincenzo Di Giacomo
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GIACOMO VINCENZO, Presidente
SC RI, OR
D'IMPERIO CARMINE, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 57/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale OB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - OB
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720249002590360 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720249002590360 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720249002590360 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720249002590360 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720249002590360 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720249002590360 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720249002590360 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720249002590360 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720249002590360 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720249002590360 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720249002590360 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720249002590360 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720249002590360 REGISTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720249002590360 REGISTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 452/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 , con rituale ricorso depositato telematicamente a questa Corte, ha impugnato l'intimazione di pagamento n.027 2024 90025903 60/000, per complessivi € 23.102,63, emesso dall'Agenzia delle Entrate – CO di OB (CB), relativo, per quanto di competenza di questa Corte di
Giustizia, ai seguenti atti: Cartella n. 027 20170000163092000, relativa ad imposte di registro anno 2013;
Cartella n. 027 20180000955704001 relativa ad imposte di registro anni 2014 e 2016; Avviso di accertamento n. TRJM00079 relativo ad Addizionale comunale e regionale e IRPEF anno 2008. Avviso di accertamento n. 250TRJM000268 relativo ad Addizionale comunale e regionale e IRPEF anno 2013; Avviso di accertamento n. 250TRJM000056 relativo ad Addizionale comunale e regionale e IRPEF anno 2014; Avviso di accertamento n. 250TRJM000370 relativo ad Addizionale comunale regionale e IRPEF anno 2016. Valore della lite 6.079,32 euro.
Il ricorrente proponeva gravame avverso l'intimazione di pagamento n. 027 2024 90025903 60 per i seguenti motivi:
1. Prescrizione delle pretese;
2. Illegittimità per vizio proprio: inesistenza degli atti presupposti e conseguenti decadenza e prescrizione;
3. Assenza di motivazione e violazione dell'art 3 e 21 septies Legge
241/90, dell'art 7 Statuto del contribuente, degli artt. 12 e 25 D.P.R. 602/73. Concludeva chiedendo di pronunciare l'integrale inesistenza, nullità e comunque annullamento dell'intimazione e della sua duplicazione, nonché, eventualmente, se eccepito da controparte, di tutti gli altri presupposti, o conseguenti, connessi e/o collegati, e previa disapplicazione degli atti e provvedimenti generali applicati e ritenuti illegittimi, con vittoria di spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate - riscossione per chiedere il rigetto della domanda eccependo, in via preliminare ed assorbente, il proprio difetto di legittimazione passiva in riferimento agli atti presupposti di competenza di altri Enti impositori e chiede che il contraddittorio venga limitato nei propri confronti soltanto alle eccezioni, di propria competenza.
Fa rilevare la carenza di giurisdizione di questa Corte per gli avvisi di addebito (INPS) n.
32720130000339455000 e n. 32720130000745120000, per la cartella di pagamento n. 02720130001675836
000 (CAPITANERIA DI PORTO DI TERMOLI -Sanz.amm.ve L. - 689/81) e n. 02720220000467980 000
(COMUNE DI PALERMO – POLIZIA URBANA - Sanz.amm.ve L. - 689/81). Sempre preliminarmente eccepisce l'inammissibilità del ricorso poiché la intimazione di pagamento, emessa in seguito a un atto impositivo, o atto esattivo, divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Difatti afferma che l'atto impugnato è stato preceduto dalla notifica dell'avviso di intimazione n.
02720179000098087000, notificato il 23/03/2017, dall'avviso di intimazione n. 02720239000005482000, notificato il 10/05/2023 e dall'avviso di intimazione n. 027202490008485330000, notificato il 03/10/2024.
Eccepisce l'inammissibilità parziale del ricorso per riconoscimento del debito a seguito di presentazione di un'istanza di definizione agevolata del 14/04/2017.
Tale istanza coinvolge la cartella di pagamento n. 02720170000163092 000, l'avviso di addebito n.
32720130000339455 000 (INPS), l'avviso di addebito n. 32720130000745120 000 (INPS), e l'avviso di accertamento n. TRJM00079 (n. interno 62714010709045008 000).
Deposita nel fascicolo processuale le notifiche di tutti gli atti sottostanti l'intimazione impugnata. Sulla eccezione relativa alla assenza di motivazione e violazione dell'art. 3 e 21 septies legge 241/90, dell'art.7 statuto del contribuente, degli artt.12 e 25 d.p.r. 602/73 fa osservare come tale disposizione sia applicabile con riferimento a tutti gli atti impositivi, per tale non potendosi però intendere l'atto di intimazione di pagamento, che invece è atto prodromico all'esecuzione forzata, corrispondendo, nell'esazione a mezzo ruolo, al precetto civilistico e il cui obbligo di motivazione è assolto con il richiamo al titolo esecutivo sottostante.
Conclude chiedendo di accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione per gli avvisi di addebito (INPS) n.
32720130000339455000 e n. 32720130000745120000, per la cartella di pagamento n. 02720130001675836
000 (CAPITANERIA DI PORTO DI TERMOLI -Sanz.amm.ve L. - 689/81) e n. 02720220000467980 000
(COMUNE DI PALERMO – POLIZIA URBANA - Sanz.amm.ve L. - 689/81); di accertare e dichiarare la inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/92; di accertare e dichiarare l'inammissibilità parziale del ricorso per riconoscimento del debito a seguito di presentazione di istanza di definizione agevolata del 11/04/2017; di dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'Agente della riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto.
Il tutto con condanna del ricorrente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.lgs. n. 546/1992.
Si costituisce in giudizio la Direzione Provinciale di OB che in via preliminare, fa rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva in riferimento agli atti presupposti di competenza di altri Enti impositori e chiede che il contraddittorio venga limitato nei propri confronti soltanto alle eccezioni, di propria competenza.
Deposita nel fascicolo processuale le notifiche di tutti gli atti sottostanti l'intimazione impugnata e afferma che, tenendo conto anche del disposto di cui alll'art. 67 comma 1 n. 18/2020 che prevede: "Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, l'Agenzia delle Entrate ha notificato perfettamente nei termini gli atti impositivi.
Dal che anche l'eccezione di illegittimità per vizio proprio per inesistenza degli atti presupposti e conseguente decadenza e prescrizione non è fondato.
Per quanto concerne invece il tempo intercorso tra la notifica degli atti impositivi e i successivi atti di competenza dell'Agenzia delle Entrate-CO, si tratta di questione di competenza dell'Agente della
CO, con conseguente carenza di legittimazione passiva della Direzione Provinciale di OB.
Anche in ordine all'ultimo motivo di ricorso, trattandosi di eccezione concernente l'operato dell'Agente della
CO, l'Ufficio si rimette alle difese di Agenzia delle Entrate-CO. Conclude chiedendo di voler dichiarare la definitività delle pretese tributarie erariali perché non contestate nei termini di legge;
in via ulteriormente preliminare, di voler dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio in riferimento agli atti presupposti di competenza di altri Enti impositori;
nel merito, di rigettare il ricorso con la condanna del ricorrente alle spese di giudizio. Presenta memorie illustrative l'ADER con le quali, in merito all'eccezione del ricorrente relativa alla inesistenza degli atti presupposti e conseguente prescrizione del credito di cui all'intimazione di pagamento impugnata n. 02720249002590360000, deposita ulteriori documenti comprovanti l'avvenuta interruzione della prescrizione per le seguenti sottese cartelle di pagamento: cartella di pagamento n. 02720170000163092 000 cartella di pagamento n. 02720180000955704 001.
Invoca quanto previsto dall'art. 1310 cod. civ., ove si dispone, al primo comma, che gli atti con i quali il creditore determina l' interruzione della prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure, inversamente, uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto rispettivamente riguardo agli altri debitori o agli altri creditori.
Nel caso di specie, come può agevolmente rilevarsi dalla documentazione versata in atti, l'Ente della riscossione ha correttamente interrotto il decorso della prescrizione relativa al credito contenuto nella cartella n. 02720170000163092 000, facendone valere il corrispondente diritto mediante notifica della cartella n. 02720170000163092 001, in data 16/02/2017 a Società_1 Ricorrente_1 C.F. P.IVA_1 (soggetto coobbligato solidale del ricorrente Ricorrente_1). Successivamente, per la stessa cartella, sono stati notificati a Società_1 Ricorrente_1 i seguenti atti non impugnati: - in data 16/05/2018, avviso di intimazione n. 02720189000765145000; - in data 16/04/2019, avviso di intimazione n.
02720199000461763000; - in data 09/12/2019, avviso di intimazione n. 02720199002574479000.
L'Ente della riscossione ha correttamente interrotto il decorso della prescrizione relativa, inoltre, al credito contenuto nella cartella n. 02720180000955704 001, facendone valere il corrispondente diritto mediante notifica della cartella n. 02720170000163092 000, in data 12/03/2017 a Società_1 Ricorrente_1 C. C.F. P.IVA_1 (soggetto coobbligato solidale del ricorrente Ricorrente_1). Successivamente, per la stessa cartella, sono stati notificati a Società_1 Ricorrente_1 i seguenti atti non impugnati: - in data 16/04/2019, avviso di intimazione n. 02720199000461763000; - in data 09/12/2019, avviso di intimazione n. 02720199002574479000. Alla luce delle suesposte considerazioni, l'eccezione formulata dalla controparte di estinzione del credito sotteso all'atto impugnato per intervenuta prescrizione dovrà essere respinta.
In data 30/10/2025 il ricorrente deposita memorie illustrative ribadendo tutti i motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, sciolta la riserva nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026, in via preliminare, rileva il proprio difetto di giurisdizione, in favore dell'A.G.O. per i seguenti atti sottostanti l'avviso di intimazione n.
02720249002590360000 impugnato;
- l'avvisi di addebito (INPS) n. 32720130000339455 000 e n.
32720130000745120 000; - la cartella n. 02720120001675836000 (CAPITANERIA DI PORTO DI TERMOLI
-Sanz.amm.ve l. - 689/81) e la n. 02720220000467980000 (COMUNE DI PALERMO – POLIZIA URBANA
- Sanz.amm.ve l. - 689/81)).
La Corte rinviene, tra la documentazione versata in atti, l'avviso di intimazione n. 027202490008485330000, notificato il 03/10/2024.
Dalla disamina della relata prodotta dall'ADER emerge che, stante la temporanea assenza del destinatario e l'assenza delle altre persone abilitate alla ricezione, la notificazione è stata effettuata dal messo notificatore ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., mediante deposito dell'atto presso la casa comunale, affissione di un avviso di tale deposito alla porta dell'abitazione del destinatario e invio al destinatario della prescritta raccomandata
“informativa”.
Di conseguenza, nelle ipotesi in esame, la notifica si è perfezionata, per il notificante, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e per il destinatario decorsi dieci giorni dalla spedizione dell'avviso di ricevimento da parte dell'ufficiale giudiziario o dal ritiro dell'atto depositato se anteriore. L'effettiva conoscenza dell'atto è rimessa alla volontà del destinatario, il quale ben poteva ritirare la raccomandata informativa e poi recarsi alla Casa Comunale per ricevere il piego.
L'avviso di intimazione n. 027202490008485330000, regolarmente notificato il 03/10/2024, contiene i medesimi atti dell'intimazione di pagamento n.027 2024 90025903 60/000 oggi impugnata e, in dettaglio, escludendo gli avvisi di addebito (INPS) n. 32720130000339455 000 e n. 32720130000745120 000, la cartella n. 02720120001675836000 (CAPITANERIA DI PORTO DI TERMOLI -Sanz.amm.ve l. - 689/81) e la n. 02720220000467980000 (COMUNE DI PALERMO – POLIZIA URBANA - Sanz.amm.ve l. - 689/81) non di competenza di questa Corte di Giustizia, i seguenti atti:
- cartella di pagamento n. 02720170000163092 000;- cartella di pagamento n. 02720170001652817 000; cartella di pagamento n. 02720180000955704 001; cartella di pagamento n. 02720220000185647 000; avviso di accertamento esecutivo n. TRJM00079 (n. interno 62714010709045008 000); avviso di accertamento esecutivo n. 250TRJM000268 (n. interno 62718015440122008 000); avviso di accertamento n. 250TRJM000056 (n. interno 62719016157642006 000); avviso di accertamento n. 250TRJM000370 (n. interno 723018158941007 000).
Con riferimento all'ultimo avviso di intimazione n. 027202490008485330000, regolarmente notificato il
03/10/2024 al ricorrente ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., si osserva che il medesimo costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora.
Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine.
È questo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 20476 del 21 luglio 2025.
La pronuncia in commento si pone in linea di continuità con la sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025 e quelle conformi che l'hanno preceduta, la quale ha superato le interpretazioni precedenti che consideravano l'impugnazione dell'avviso di intimazione facoltativa e ha stabilito che “in tema di contenzioso tributario,
l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica”.
Risulta agli atti che l'avviso di intimazione n. 027202490008485330000, è stato regolarmente notificata al ricorrente ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. in data 03/10/2024 e riguarda gli stessi atti sottostanti all'avviso di intimazione di pagamento n.027 2024 90025903 60/000 oggi impugnato, che risulta regolarmente notificato il 26/11/2024 con consegna nelle mani della ricorrente ( risulta attestazione di consegna in atti); dunque non risulta maturata la prescrizione decennale. Pertanto i primi due motivi di ricorso risultano infondati.
Anche il terzo motivo di ricorso risulta infondato poiché, sulla eccezione relativa alla assenza di motivazione e violazione dell'art. 3 e 21 septies legge 241/90, dell'art.7 statuto del contribuente, degli artt.12 e 25 d.p.r.
602/73, si osserva come tale disposizione sia applicabile con riferimento a tutti gli atti impositivi, per tale non potendosi però intendere l'atto di intimazione di pagamento, che invece è atto prodromico all'esecuzione forzata, corrispondendo, nell'esazione a mezzo ruolo, al precetto civilistico e il cui obbligo di motivazione è assolto con il richiamo al titolo esecutivo sottostante.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono, in conclusione, la soccombenza di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, sciolta la riserva formulata nell'udienza del 11 novembre 2025, così dispone:
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione, in favore dell'A.G.O. per i seguenti atti sottostanti l'avviso di intimazione n. 02720249002590360000 impugnato;
- l'avvisi di addebito (INPS) n. 32720130000339455
000 e n. 32720130000745120 000; - la cartella n. 02720120001675836000 (CAPITANERIA DI PORTO DI
TERMOLI -Sanz.amm.ve l. - 689/81) e la n. 02720220000467980000 (COMUNE DI PALERMO – POLIZIA
URBANA - Sanz.amm.ve l. - 689/81).
-Rigetta il ricorso.
-Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1500,00 (incluso la parte della sospensiva) oltre quanto dovuto per Legge.
OB, 13/01/2026
Il PRESIDENTE est. Dott. Vincenzo Di Giacomo