Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 52
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione delle pretese

    La Corte rileva che l'avviso di intimazione n. 027202490008485330000, notificato il 03/10/2024, contiene gli stessi atti dell'intimazione di pagamento impugnata e che, essendo stato regolarmente notificato, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione maturata anteriormente alla sua notifica. La notifica dell'intimazione di pagamento impugnata è avvenuta il 26/11/2024, quindi non è maturata la prescrizione decennale.

  • Rigettato
    Illegittimità per vizio proprio: inesistenza degli atti presupposti e conseguenti decadenza e prescrizione

    La Corte rileva che l'avviso di intimazione n. 027202490008485330000, notificato il 03/10/2024, contiene gli stessi atti dell'intimazione di pagamento impugnata e che, essendo stato regolarmente notificato, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione maturata anteriormente alla sua notifica. La notifica dell'intimazione di pagamento impugnata è avvenuta il 26/11/2024, quindi non è maturata la prescrizione decennale.

  • Rigettato
    Assenza di motivazione e violazione di legge

    La Corte osserva che la disposizione sull'obbligo di motivazione è applicabile agli atti impositivi, ma non all'atto di intimazione di pagamento, che è prodromico all'esecuzione forzata e il cui obbligo di motivazione è assolto con il richiamo al titolo esecutivo sottostante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 52
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso
    Numero : 52
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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